Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 17/06/1993 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [5] |
Art. 5. [6] |
Art. 6. [7] |
Art. 7. [8] |
Art. 8. [9] |
Art. 9. [10] |
Art. 10. [11] |
Art. 11. [12] |
Art. 12. [13] |
Art. 13. [14] |
Art. 14. [15] |
Art. 15. [16] |
Art. 16. [17] |
Art. 17. [18] |
Art. 18. [19] |
Art. 19. [20] |
Art. 20. [21] |
Art. 21. [22] |
Art. 22. [23] |
Art. 23. [24] |
Art. 24. [25] |
Art. 25. [26] |
Art. 26. [27] |
Art. 27. [28] |
Art. 28. [29] |
Art. 29. [30] |
Art. 30. [31] |
Art. 31. [32] |
Art. 32. [33] |
Art. 33. [34] |
Art. 34. [35] |
Art. 35. [36] |
Art. 36. [37] |
Art. 37. [38] |
Art. 38. [39] |
Art. 39. [40] |
Art. 40. [41] |
Art. 41. [42] |
Art. 42. [43] |
Art. 43. 1. Per i lavori di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, degli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché delle Unità sanitarie locali, per le sole [...] |
Art. 44. 1. All'articolo 123, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente |
Art. 45. 1. L'articolo 124 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente |
Art. 46. 1. L'articolo 127 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente |
Art. 47. Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio. |
Art. 48. Convenzione. |
Art. 49. Ammissione ai mutui agevolati. |
Art. 50. Approvazione delle convenzioni e impegno della spesa. |
Art. 51. Norma finanziaria. |
Art. 52. [51] |
Art. 53. [52] |
Art. 54. [53] |
Art. 55. [55] |
Art. 56. [56] |
Art. 57. [57] |
Art. 58. [58] |
Art. 59. [59] |
Art. 60. [61] |
Art. 61. [62] |
Art. 61 bis. [66] |
Art. 61 ter. |
Art. 62. [68] |
Art. 63. |
Art. 64. [70] |
Art. 65. [71] |
§ 4.1.79 - Legge Regionale 17 giugno 1993, n. 45.
Ulteriori norme modificative ed integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica; norme in materia di appalti pubblici e modifiche alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, concernente l'ordinamento e l'organizzazione degli uffici regionali.
(B.U. 17 giugno 1993, n. 41 - Suppl. Straord.).
TITOLO I [1]
1. L'articolo 1 della
(Omissis).
1. L'articolo 2 della
(Omissis).
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
1. L'articolo 6 della
1. L'articolo 9 della
1. L'articolo 12 della
(Omissis).
1. All'articolo 22, primo comma, della
1. L'articolo 23 della
(Omissis).
1. L'articolo 24 della
(Omissis).
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della
1. Dopo l'articolo 25 della
(Omissis).
1. Al secondo comma dell'articolo 29 della
1. Al primo comma dell'articolo 30 della
1. All'articolo 31, primo comma, della
1. L'articolo 33 bis della
(Omissis).
1. L'articolo 35 della
(Omissis).
1. All'articolo 36 della
(Omissis).
1. Al comma 10 dell'articolo 39 della
1. All'articolo 41, primo comma, della
1. L'articolo 42 della
1. Il quinto comma dell'articolo 43 della
(Omissis).
2. All'articolo 43 della
(Omissis).
1. L'articolo 44 della
(Omissis).
1. Il secondo comma dell'articolo 45 della
(Omissis).
1. Al primo comma, punto 2), dell'articolo 51 della
(Omissis).
2. All'articolo 51 della
(Omissis).
1. Al secondo comma dell'articolo 58 della
2. Il quinto comma dell'articolo 58 della
(Omissis).
1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della
(Omissis).
1. All'articolo 64 della
1. All'articolo 69 della
(Omissis).
2. Per le domande di cessione presentate da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non ancora accolte, l'accoglimento e la comunicazione di cui al quarto comma dell'articolo 69 della
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 70 della
(Omissis).
2. Al quarto comma dell'articolo 70 della
3. Il settimo comma dell'articolo 70 della
(Omissis).
1. All'articolo 75 della
(Omissis).
1. Al primo comma dell'articolo 83 della
1. Al terzo comma dell'articolo 90 della
1. Il quinto comma dell'articolo 92 della
(Omissis).
1. All'articolo 93 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 93 della
(Omissis).
1. L'articolo 94 della
(Omissis).
1. Al primo comma dell'articolo 95 della
2. Al terzo comma del medesimo articolo 95, come integrato dall'articolo 39 della
1. All'articolo 97 della
1. All'articolo 102 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 120 della
(Omissis).
1. L'articolo 134 della
1. All'articolo 135 della
(Omissis).
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
1. Per i lavori di competenza dell'Amministrazione regionale, degli enti da essa dipendenti, degli enti pubblici territoriali e loro consorzi, nonché delle Unità sanitarie locali, per le sole opere edili ed impiantistiche delle strutture ospedaliere del Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni di cui alla
TITOLO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1º MARZO 1988, N. 7, CONCERNENTE
DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA E DEI SERVIZI TECNICI
1. All'articolo 123, comma 1, della
«a) Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano;».
2. All'articolo 123, comma 1, della
«d) Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;».
1. L'articolo 124 della
(Omissis).
1. L'articolo 127 della
(Omissis).
TITOLO IV [44]
ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI
Art. 47. Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio. [45]
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dalla Banca d'Italia.
2. La provvista di cui al precedente comma, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli Istituto o Sezione di Credito fondiario ed edilizio, in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale, è finalizzata al finanziamento di interventi di edilizia agevolata.
1. Per l'utilizzo della provvista di cui all'articolo 47 l'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta di concerto con l'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di Credito fondiario ed edilizio operanti in regione apposita convenzione, al fine di consentire la concessione di mutui ai privati per la realizzazione di interventi di 9 edilizia agevolata.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire:
a) l'entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria, secondo quanto previsto dall'articolo 47;
b) l'indicazione degli Istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;
c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi;
d) le modalità di formulazione della graduatoria tra le domande presentate dai privati, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l'accesso ai benefici di edilizia agevolata, e i tempi per la concessione dei mutui.
Art. 49. Ammissione ai mutui agevolati. [47]
1. Le domande dei privati per l'ottenimento dei mutui agevolati previsti dalla convenzione di cui all'articolo 48, sono presentate presso uno degli Istituti di credito che hanno contribuito a formare la provvista.
2. La graduatoria tra le domande presentate è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'edilizia ed ai servizi tecnici.
3. L'istruttoria della documentazione presentata dai privati - ivi compreso l'accertamento dei requisiti soggettivi degli stessi e l'esame tecnico sugli elaborati progettuali - è curata dall'Istituto o Sezione di Credito fondiario ed edilizio convenzionati.
Art. 50. Approvazione delle convenzioni e impegno della spesa. [48]
1. Con unico provvedimento, l'Assessore alle finanze procede all'approvazione della convenzione di cui all'articolo 48, nonché alla concessione ed impegno dei fondi per l'acquisto delle obbligazioni di cui all'articolo 47.
Art. 51. Norma finanziaria. [49]
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 1581 (2.1.254.3.08.26) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni di Istituti e Sezioni di Credito fondiario ed edilizio aventi sede in regione, per il finanziamento di interventi di edilizia agevolata» e con lo stanziamento «per memoria» per l'anno 1993 di lire 10.000 milioni per l'anno 1994.
3. Al predetto onere di lire 10.000 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1994, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3298 dello stato di previsione precitato.
TITOLO V [50]
1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 20 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 33 della
1. L'articolo 37 della
2. Tuttavia, in via transitoria, per le domande già presentate fino alla data dell'8 giugno 1992, il Direttore provinciale dei servizi tecnici è autorizzato a concedere, su domanda degli interessati, da presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo o l'anticipazione anche nei casi in cui l'acquisto o l'inizio dei lavori per interventi di nuova costruzione o recupero sia intervenuto senza la preventiva richiesta di variazione del tipo o località di intervento [54].
1. Le cooperative edilizie che sono socie di consorzi di cooperative preventivamente riconosciuti dalla Regione sulla base di criteri di affidabilità tecnica ed amministrativa e che intendono avvalersi del loro apporto tecnico per la progettazione, la direzione e l'appalto dei lavori relativi all'intervento finanziato, hanno priorità per l'accesso ai benefici di edilizia convenzionata.
2. Nei casi di cui al comma 1, i massimali di spesa ammissibili a finanziamento regionale sono incrementati del 5%.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, quarto comma, della
1. In via d'interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all'articolo 3, lettera a), della
1. Alle variazioni dei massimali di costo, degli importi e delle percentuali delle anticipazioni previste dall'articolo 10 della
1. I contributi plunennali di cui all'articolo 17 della
2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari preventivi di cui all'articolo 66 della
3. Nell'ambito del programma di utilizzo del finanziamento possono essere inseriti anche interventi già parzialmente finanziati con le quote dei canoni di cui all'articolo 65, primo comma, lettera c), della legge regionale 75/82 e da altri canali contributivi regionali e statali compatibili.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari, in sede di approvazione dei piani finanziari consuntivi, devono dare esplicitamente atto dell'intervenuta deliberazione di aggiudicazione dei lavori relativi all'utilizzo delle annualità del contributo di cui al comma 1 afferenti al biennio precedente [60].
5. Le annualità non utilizzate secondo quanto indicato dal comma 4, sono restituite all'Amministrazione regionale entro sessanta giorni dall'approvazione assessorile del piano finanziario consuntivo.
6. In alternativa ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari, con unico provvedimento riferito a tutte le annualità i contributi pluriennali anche per sopperire all'onere dei mutui, sia in linea capitale che interessi e dei relativi prefinanziamenti, che gli stessi accendono per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio.
7. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della
2. In deroga a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della
1. In via di sanatoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i contributi, a suo tempo concessi alle cooperative edilizie che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993 [63], direttamente ai soci delle stesse che acquisiscono la proprietà degli alloggi realizzati.
2. I soci di cui al comma 1, oltre ai requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti, non devono avere carichi penali pendenti ovvero condanne per fatti connessi con la realizzazione dell'intervento.
3. Il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzato a trasferire ed erogare il contributo secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, previa acquisizione in via esclusiva della dichiarazione di regolare esecuzione redatta ai sensi dell'articolo 36 della
3 bis. Sono fatti salvi gli eventuali accertamenti dei requisiti soggettivi effettuati dalla Commissione assegnazioni alloggi, di cui all'articolo 29 della
4. Per le anticipazioni già deliberate ai sensi dell'articolo 80 della
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai soci che ne facciano domanda una integrazione fino al 20% dei contributi e delle anticipazioni già concessi o deliberati a favore delle cooperative di cui ai commi precedenti.
6. La concessione ed erogazione sono disposte con unico provvedimento ed in unica soluzione ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa edilizia ammessa ad anticipazione ed a completamento della documentazione prescritta.
1. In alternativa ai contributi previsti dall'articolo 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soci delle Cooperative che risultano poste in liquidazione coatta amministrativa o dichiarate fallite non oltre la data del 31 dicembre 1993, anticipazioni di importo non superiore a lire 85 milioni per alloggio, da restituire in 15 anni al tasso del tre per cento, mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, con decorrenza iniziale dal 1 marzo o dal 1 settembre immediatamente successivi all'erogazione delle anticipazioni stesse.
2. Le anticipazioni sono finalizzate all'acquisizione in proprietà in via definitiva per assenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli degli alloggi delle cooperative di cui al comma 1, realizzati o in corso di realizzazione.
3. L'ultimazione dei lavori, per gli alloggi in corso di realizzazione, deve intervenire entro tre anni dalla data di acquisizione della relativa proprietà da parte dei soci, a pena di decadenza dall'anticipazione e conseguente restituzione in unica soluzione della quota capitale residua maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
4. L'erogazione dell'anticipazione, che può, intervenire anche prima dell'acquisizione della proprietà dell'immobile, è subordinata alla presentazione, in via esclusiva, di idonea garanzia fideiussoria bancaria per importo pari alla quota capitale da restituire, fino alla completa estinzione dell'anticipazione stessa, del verbale di accertamento dei requisiti soggettivi del socio richiedente da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 29 della
5. I requisiti soggettivi dei soci richiedenti, ove non già accertati in precedenza, sono verificati con riferimento alla data del 17 giugno 1993.
6. Delle anticipazioni previste ai commi precedenti possono beneficiare anche i soci delle cooperative per le quali, alla data del 17 giugno 1993, il Comitato di cui all'articolo 4 della
7. All'importo delle anticipazioni di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni che prevedono incrementi dei massimali ammissibili a contributo di edilizia convenzionata ed agevolata.
8. I rientri delle anticipazioni di cui ai precedenti commi confluiscono al fondo di cui all'articolo 80 della
1. I soci delle cooperative edilizie, già assegnatarie con deliberazione della Giunta regionale di agevolazioni per la realizzazione di alloggi, ancorchè successivamente revocate, poste in liquidazione coatta, amministrativa o dichiarate fallite entro il 31 dicembre 1993, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 61 e 61bis, possono presentare domanda, entro il 30 giugno 1994, per l'ottenimento dei contributi di edilizia agevolata, ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della
2. Alle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data priorità assoluta in sede di formulazione delle graduatorie di accesso ai benefici, ivi compresi quelli previsti dal Titolo IV nei confronti di tutte le domande presentate dopo il 31 dicembre 1992.
1. Al comma 1 dell'articolo 58 della
«f) dal Direttore del Servizio tecnico regionale;
g) dal Direttore del Servizio della pianificazione e dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano.».
TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
1. In via transitoria è consentito derogare a quanto previsto dal precedente articolo 33 per gli interventi di edilizia convenzionata, relativamente alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In via transitoria è altresì consentito concedere i contributi o le anticipazioni alle cooperative edilizie che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano sanato eventuali irregolarità concernenti i requisiti degli amministratori.
1. Coloro ai quali è stata archiviata la domanda di contributo per interventi di edilizia agevolata per errata indicazione dei dati richiesti dall'Amministrazione regionale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1626 del 6 aprile 1990, ai fini della formulazione delle graduatorie per l'accesso ai benefici, ovvero per intervenuta scadenza del termine perentorio posto ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione salvo quanto disposto dai commi successivi.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 17, 24, 29, commi 2 e 3, trovano applicazione per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. E' tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato domanda di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia divenuto esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 9, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 23, 36, 37, 38 e 55 della presente legge trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo venga ammessa dopo l'entrata in vigore della legge stessa, salvo quanto disposto dall'articolo 23, commi 4 e 5, della
[1] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[2] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[3] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[4] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[5] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[6] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[7] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[8] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[9] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[10] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[11] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[12] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[13] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[14] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[15] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[16] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[17] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[18] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[19] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[20] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[21] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[22] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[23] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[24] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[25] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[26] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[27] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[28] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[29] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[30] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[31] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[32] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[33] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[34] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[35] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[36] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[37] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[38] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[39] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[40] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[41] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[42] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[43] Titolo I e artt. 1 - 42 abrogati dall’art. 23 della
[44] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della
[45] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della
[46] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della
[47] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della
[48] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della
[49] Titolo IV e artt. 47 - 51 abrogati dall’art. 23 della
[50] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[51] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[52] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[53] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[54] Vedi art. 19 della
[55] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[56] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[57] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[58] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[59] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[60] Comma così modificato dall'art. 19 della
[61] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[62] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[63] Termine prorogato dall'art. 199 della
[64] Comma aggiunto dall'art. 199 della
[65] Comma così modificato dall'art. 199 della
[66] Articolo aggiunto dall'art. 199 della
[67] Articolo aggiunto dall'art. 199 della
[68] Titolo V e artt. 52 - 62 abrogati dall’art. 23 della
[69] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[70] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[71] Articolo abrogato dall’art. 23 della