§ 3.1.144 – L.R. 22 luglio 1996, n. 25.
Disciplina dell'agriturismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:22/07/1996
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Esercizio dell'agriturismo).
Art. 4.  (Edifici e strutture destinati all'agriturismo
Art. 5.  (Regolamento regionale).
Art. 6.  (Norme igienico-sanitarie).
Art. 7.  (Elenco degli operatori agrituristici).
Art. 8.  (Iscrizione e cancellazione nell'elenco).
Art. 9.  (Segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 9 bis.  (Subingresso)
Art. 10.  (Obblighi degli operatori agrituristici).
Art. 11.  (Vigilanza).
Art. 12.  (Sospensione e decadenza dall'attività)
Art. 13.  (Formazione professionale).
Art. 14.  (Sanzioni).
Art. 15.  (Servizi e promozione per l'agriturismo).
Art. 16.  (Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)
Art. 17.  (Incentivi agli operatori agrituristici).
Art. 17 bis.  (Norma transitoria).
Art. 18.  (Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi).
Art. 19.  (Vincolo di destinazione).
Art. 20.  (Riserva di denominazione).
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 7/1988).
Art. 22.  (Modifiche alla legge regionale 18/1993).
Art. 23.  (Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria).
Art. 24.  (Norme finali e transitorie).
Art. 25.  (Abrogazioni).
Art. 26.  (Norme finanziarie).
Art. 27.  (Efficacia dell'articolo 15).


§ 3.1.144 – L.R. 22 luglio 1996, n. 25.

Disciplina dell'agriturismo.

(B.U. 26 luglio 1996, n. 30 – S.S. n. 18).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione europea, del piano agricolo nazionale e del piano regionale di sviluppo, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica allo scopo di:

     a) agevolare la permanenza dei produttori agro-silvo-pastorali, singoli e associati, nelle zone rurali [1];

     b) salvaguardare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale ed edilizio di architettura rurale spontanea;

     c) valorizzare i prodotti tipici locali, con particolare riguardo ai prodotti biologici;

     d) offrire nuove e diversificate opportunità di impiego del tempo libero in ambiente rurale;

     e) consentire l'esercizio nelle aziende agro-silvo-pastorali e di acquacoltura di attività economiche integrate con quelle principali [2];

     f) sviluppare una forma di turismo, in particolare quello sociale e giovanile, che consenta una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e tradizioni rurali;

     g) favorire l'attenzione alle risorse ambientali del territorio rurale.

 

     Art. 2. (Definizioni). [3]

     1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, che devono comunque rimanere principali [4].

     2. [Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittituristica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca] [5].

     3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica [6].

     4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, semprechè di provenienza regionale, nonchè prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

     5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo [7];

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia [8].

     6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

     7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

     8. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti anche muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili [9];

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonchè di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorchè svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività didattiche [10];

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) [11];

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

h bis) l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati [12];

i) [l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle «Strade del vino»] [13].

     9. [I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda] [14].

     10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonchè quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

     11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

     12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

     13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.

 

     Art. 3. (Esercizio dell'agriturismo).

     1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato esclusivamente persona e partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonchè personale dipendente [15].

     2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali [16].

     3. [L'imprenditore agricolo non può esercitare l'attività agrituristica di ristorazione in più di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 esprime, entro 60 giorni, parere al Sindaco per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività agrituristica anche in più di due sedi nella stessa provincia] [17].

 

     Art. 4. (Edifici e strutture destinati all'agriturismo [18]).

     1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell'impresa che compongono l'azienda agricola [19].

     2. Per le opere di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione su edifici destinati all'attività agrituristica di cui al comma 1 trovano applicazione gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 e successive modificazioni e integrazioni, anche se tali edifici non sono compresi nelle zone A, eventualmente in deroga alle norme urbanistico-edilizie e regolamentari vigenti [20].

     3. Le modifiche di destinazione d'uso di immobili da adibire ad attività agrituristiche ubicati in zone non agricole non comportano l'applicazione degli standard urbanistici previsti dalla zonizzazione.

     4. Per le modificazioni di destinazione d'uso di cui al comma 3 trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione [21].

     5. La destinazione agrituristica dei locali di cui ai commi 3 e 4 deve essere mantenuta per almeno dieci anni dall'avvio dell'attività stessa, pena il versamento degli oneri non pagati maggiorati degli interessi di legge.

     5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l’attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi [22].

     5 ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati [23].

     5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) [24].

 

     Art. 5. (Regolamento regionale).

     1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agriturismo, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione [25].

     2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico-sanitario, criteri di modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonchè ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

     2 bis. [Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di agriturismo, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l’attività agrituristica e quella ittituristica e di pescaturismo, alla luce della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e del decreto legislativo 4/2012] [26].

 

     Art. 6. (Norme igienico-sanitarie).

     A. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni.

     2. I locali adibiti a punto ristoro agrituristico sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.

     3. Negli spazi destinati ai campeggiatori vengono assicurati i servizi igienico-sanitari, la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica, la raccolta e l'asporto di rifiuti solidi.

     4. Ai fini dei requisiti igienico-sanitari, gli edifici delle malghe destinati all'ospitalità vengono equiparati ai rifugi escursionistici.

 

     Art. 7. (Elenco degli operatori agrituristici).

     1. E' istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco [27].

     2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 9 [28].

     3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.

     4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) [29].

 

     Art. 8. (Iscrizione e cancellazione nell'elenco).

     1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali. Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo [30].

     1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l’attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell’impresa familiare, di cui all’articolo 230 bis del codice civile, o da un socio della società [31].

     2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.

     3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato [32].

     4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime [33].

     5. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi [34]:

     a) cessazione dell'attività agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del Comune [35];

     b) [mancata richiesta di autorizzazione comunale entro tre anni dalla data di iscrizione nell'elenco] [36];

     c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2 [37];

     d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;

     e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1, salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco [38].

     6. [39].

     7. [40].

 

     Art. 9. (Segnalazione certificata di inizio attività) [41]

     1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:

a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;

c) il personale utilizzato;

d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 6 della legge 96/2006.

     2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.

     3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

     4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.

     5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.

 

     Art. 9 bis. (Subingresso) [42]

     1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

     2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.

     3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.

     4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

 

     Art. 10. (Obblighi degli operatori agrituristici). [43]

     1. Il soggetto ai fini dello svolgimento delle attività agrituristiche deve:

a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;

b) esporre al pubblico le tariffe e i prezzi praticati, nonchè il marchio agrituristico regionale;

c) [comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori] [44];

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA;

e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti a Turismo FVG o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;

f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristica.

 

     Art. 11. (Vigilanza). [45]

     1. L'ERSA provvede a effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche al fine di accertare la regolarità della attività agrituristica di ricezione e ospitalità esercitata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a), b) e c). In particolare l'ERSA verifica:

     a) il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali e di pesca rispetto a quella agrituristica;

b) l'impiego esclusivo di personale partecipante all'impresa familiare per lo svolgimento dell'attività agrituristica;

c) l'esposizione al pubblico delle tariffe e dei prezzi praticati, nonché del marchio agrituristico regionale.

     2. La vigilanza sulle aziende agrituristiche di cui al comma 1 è esercitata dall'ERSA annualmente a campione secondo le previsioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

     3. L'ERSA può disporre ispezioni ed è autorizzata a richiedere a ogni pubblica amministrazione e a ogni ente, anche regionale, documenti, informazioni e chiarimenti utili ai fini del controllo.

     4. Il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1:

a) individua la percentuale delle aziende agrituristiche da controllare;

b) individua i criteri e le modalità per la scelta del campione, privilegiando le situazioni di possibile criticità e prevedendo che il campione includa sempre le aziende agricole al primo anno di avvio dell'attività agrituristica;

c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;

d) può ampliare l'oggetto della vigilanza e prevedere ulteriori criteri e modalità di verifica.

     5. I titolari dell'azienda devono:

a) consentire al personale incaricato della vigilanza il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agrituristico;

b) fornire ogni informazione e collaborazione richiesta;

c) esibire la documentazione e i registri richiesti in sede di vigilanza e rendere la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in ordine al rispetto della percentuale minima della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande.

     6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 e dal regolamento ai sensi del comma 4, al Comune compete la vigilanza sul rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agrituristica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

 

     Art. 12. (Sospensione e decadenza dall'attività) [46]

     1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).

     2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:

a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

f) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006 ;

g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;

h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.

     3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.

     4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.

 

     Art. 13. (Formazione professionale).

     1. L'ERSA, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici [47].

     2. Ai fini del comma 1, l'ERSA è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale [48].

 

     Art. 14. (Sanzioni). [49]

     1. Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività, eserciti l'attività agrituristica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

     2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

     3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni.

     4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

 

     Art. 15. (Servizi e promozione per l'agriturismo).

     1. L'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione dei seguenti servizi per l'agriturismo [50]:

     a) [presentazione, promozione e informazione unitaria dell'offerta regionale agrituristica in campo regionale, nazionale ed estero] [51];

     b) creazione di una banca dati della realtà agrituristica regionale;

     c) coordinamento della segnaletica agrituristica;

     d) [creazione e promozione di itinerari agrituristici comprendenti anche testimonianze della civiltà contadina regionale] [52].

     1.1 Per l'implementazione della banca dati della realtà agrituristica regionale, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli-Venezia Giulia trasmettono all'ERSA, con periodicità semestrale e secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, l'elenco degli operatori agrituristici iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 7 [53].

     1 bis. PromoTurismoFVG cura, in collaborazione con l'ERSA, la presentazione e la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, favorendo la creazione di itinerari agrituristici comprendenti testimonianze della civiltà contadina regionale [54].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 bis, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, PromoTurismoFVG, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale [55].

 

     Art. 16. (Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale) [56]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

     2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.

 

     Art. 17. (Incentivi agli operatori agrituristici). [57]

     1. Gli incentivi agli operatori agrituristici, nella forma di contributi, sono concessi dalle Province e, nei territori di rispettiva competenza, dalle Comunità montane per i seguenti scopi:

     a) il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l'ampliamento, la costruzione di nuovi edifici nei limiti di cui all'articolo 4, comma 5 bis, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all'attività agrituristica [58];

     b) interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);

     c) l’arredamento e l’attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del materiale d’uso per la gestione dell’attività stessa;

     d) la realizzazione, l’allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

     e) la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

     f) la realizzazione, l’allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

     g) il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’azienda agrituristica;

     h) interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all’agriturismo accessibili alle persone fisicamente impedite;

     i) la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all’attività agrituristica, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di macellazione;

     j) interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell’attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

     k) la realizzazione, l’adeguamento, l’allestimento, incluse attrezzature necessarie, dei locali per le attività di fattorie didattiche a condizione che all’interno dell’impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso di formazione previsto e che l’impresa stessa ottenga l’accreditamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.

     2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa nei Comuni ricompresi nella direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nella misura massima del 40 per cento nel restante territorio regionale [59].

     2 bis. [Alle domande di aiuto presentate a titolo di "de minimis" successivamente alla data del 31 dicembre 2006, si applica la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis")] [60].

     3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi in conto capitale.

     4. Le Province e le Comunità montane devono procedere a idonee forme di pubblicizzazione per gli interventi oggetto di contributo, da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi all’albo pretorio dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.

 

     Art. 17 bis. (Norma transitoria). [61]

     [1. Alle domande di contributo o di mutuo presentate in regime di aiuto “de minimis” ai sensi dell’articolo 17 in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, continuano ad applicarsi i criteri recati dalla normativa e dagli atti amministrativi previgenti.

     2. Le domande di contributo o di mutuo presentate ai sensi dell’articolo 17 al di fuori del regime di aiuto “de minimis” in data anteriore all’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono istruibili in base alle disposizioni di quest’ultima.]

 

     Art. 18. (Criteri per l'erogazione dei contributi e degli incentivi).

     1. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, criteri uniformi per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 16, sentita l'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM) [62].

 

     Art. 19. (Vincolo di destinazione). [63]

     1. L'attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati [64].

     2. Nel caso di adozione di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico e alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [65].

 

     Art. 20. (Riserva di denominazione).

     1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione [66].

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 7/1988).

     1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 207 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 22. (Modifiche alla legge regionale 18/1993). [67]

     [1. Dopo la lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, è aggiunta la seguente:

     (Omissis)].

 

     Art. 23. (Preclusione all'esercizio dell'attività venatoria).

     1. I titolari di aziende agrituristiche ubicate in zone di riserva di caccia possono chiedere, entro il 31 gennaio di ogni anno, che l'ambito utilizzato come attività agrituristica sia precluso all'esercizio dell'attività venatoria con le modalità che verranno stabilite con legge regionale di adeguamento alla legge 157/1992.

 

     Art. 24. (Norme finali e transitorie).

     1. Le aziende agrituristiche che, pur in possesso di autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non osservano le limitazioni temporali e di capienza previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, sono obbligate ad adeguarvisi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione.

     2. Le aziende agrituristiche, in possesso di autorizzazione comunale, rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per una capienza superiore del 20 per cento a quella prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5, hanno diritto ad ottenere, su domanda da presentarsi al Sindaco entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, il rilascio della licenza di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale [68].

     2 bis. Le aziende agrituristiche in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto di ottenere, su domanda da presentare al Sindaco, il rilascio delle licenze di pubblico esercizio, anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e della pianificazione commerciale, qualora non possano ottemperare al limite di cui al comma 3 dell'articolo 2 [69].

     3. Gli operatori agrituristici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, qualora già in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/1989, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 25. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;

     b) legge regionale 7 marzo 1989, n. 10;

     c) legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse vanno comunque applicate le limitazioni di carattere temporale, di capienza e provenienza delle materie prime utilizzate, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5 [70].

 

     Art. 26. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

     3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.

     4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 [2.1.155.2.10.24] con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

     7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

     7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 [71].

     8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

     9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

     11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6716 [2.1.163.2.10.24] con la denominazione «Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.

     12. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 [2.1.232.3.10.24] con la denominazione «Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 [2.1.243.3.10.24] con la denominazione «Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonchè per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     16. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.

     18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 [2.1.243.4.10.24] con la denominazione «Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonchè per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.775 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco 5 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 27. (Efficacia dell'articolo 15). [72]

     1. Gli effetti dell'articolo 15 decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea.


[1] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3.

[5] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3.

[7] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[8] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3.

[9] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[11] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[13] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 22.

[14] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[16] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[17] Comma modificato dall'art. 86 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[18] Rubrica così modificata dall'art. 23 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[22] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

[23] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[24] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[25] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[26] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, modificato dall'art. 5 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25, dall'art. 6 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2022, n. 3.

[27] Comma così modificato dall'art. 87 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[28] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[29] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[30] Comma già modificato dall'art. 88 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, dall'art. 7 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25, dall'art. 8 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 25 settembre 2015, n. 22.

[31] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[32] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[33] Comma così sostituito dall'art. 88 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[34] Alinea così modificato dall'art. 88 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[35] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[36] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[38] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[39] Comma abrogato dall'art. 88 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[40] Comma abrogato dall'art. 88 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[41] Articolo modificato dall'art. 89 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, già sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[42] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[43] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[44] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[47] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[48] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[49] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[50] Alinea già modificato dall'art. 16 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20. Il testo previgente reca: "1. L'ERSA, promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità:".

[51] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20.

[52] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20.

[53] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25.

[54] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20.

[55] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 20. Il testo previgente reca: "2. L'ERSA, per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.".

[56] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[57] Articolo modificato dall'art. 90 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, sostituito dall'art. 40 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 16.

[58] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[59] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[60] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[61] Articolo aggiunto dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata..

[62] Comma già modificato dall'art. 40 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[63] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 16.

[64] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 17 ottobre 2007, n. 25.

[65] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[66] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[67] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.

[68] Comma così modificato dall'art. 91 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[69] Comma inserito dall'art. 91 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[70] Comma così sostituito dall'art. 92 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[71] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[72] Articolo già modificato dall'art. 93 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.