§ 6.4.136 - L.R. 17 giugno 1993, n. 47.
Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:17/06/1993
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Assestamento di bilancio.
Art. 2.  Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 3.  Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa.
Art. 4.  Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali.
Art. 5.  Approvazione tabella variazioni di cassa.
Art. 6.  Istituzione capitoli di entrata.
Art. 7.  Istituzione capitoli di spesa e partite di fondo globale.
Art. 8.  Iscrizione di capitoli nell'elenco spese obbligatorie.
Art. 9.  Modifica di codici finanza.
Art. 10.  Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2.
Art. 11.  Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2.
Art. 12.  Istituzione di partita di fondo globale finanziata con contrazione di mutuo.
Art. 13.  Riduzione e revoca di spese pluriennali relative ad assegnazioni statali.
Art. 14.  Mutuo a carico dello Stato per la copertura della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 (programmi 2.1.1. e 0.2.1.).
Art. 15.  Copertura finanziaria.
Art. 16.  Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).
Art. 17.  Opere idrauliche e di risistemazione idrogeologica (programma 1.2.1.).
Art. 18.  Salvaguardia dell'ambiente forestale e parchi naturali (programma 1.3.3.).
Art. 19.  Opere di pubblico interesse (programma 1.4.3.).
Art. 20.  Finanziamento per il restauro dell'ex caserma Monte Santo (programma 1.4.3.).
Art. 21.  Edilizia agevolata (programma 3.5.1.).
Art. 22.  Progetto di ricerca per il recupero e la valorizzazione dei borghi rurali del Friuli-Venezia Giuia (programma 1.4.2.).
Art. 23.  Interventi di protezione civile (programma 1.2.2.).
Art. 24.  Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.).
Art. 25.  Sistemazione opere viarie (programma 1.5.1.).
Art. 26.  Ripristino somme disimpegnate su fondi statali vincolati (programma 1.5.1.).
Art. 27.  Interventi di dragaggio nelle vie di navigazione interne (programma 1.5.2.).
Art. 28.  Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (programma 1.5.3.).
Art. 29.  Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.).
Art. 30.  Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.).
Art. 31.  Contributi annui costanti per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.).
Art. 32.  Acquisto di scuolabus (programma 1.5.5.).
Art. 33.  Servizi di prevenzione sanitaria di supporto al Servizio sanitario regionale (programma 2.1.3.).
Art. 34.  Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).
Art. 35.  Interventi a favore di strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).
Art. 36.  Contributo straordinario al Consorzio per l'assistenza medico-psicopedagogica della provincia di Udine (programma 2.2.4.).
Art. 37.  Fondo regionale per l'Europa (programma 0.6.1.).
Art. 38.  Istituzioni culturali e scientifiche (programmi 2.3.2. e 2.3.3.).
Art. 39.  Servizi museali (programma 2.4.2.).
Art. 40.  Intervento a sostegno delle attività culturali (programma 2.4.3.).
Art. 41.  Attività cinematografiche ed audiovisive (programma 2.4.3.).
Art. 42.  Finanziamento all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste (programma 2.3.1.).
Art. 43.  Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo del teatro comunale «Giuseppe Verdi» (programma 2.4.3.).
Art. 44.  Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).
Art. 45.  Sostegno dell'attività teatrale (programma 2.4.3.).
Art. 46.  Impianti sportivi (programma 2.4.4.).
Art. 47.  Opere di sistemazione fondiaria (programma 3.1.1.).
Art. 48.  Contributo al Consorzio di bonifica del Medio Friuli (programma 3.1.7.).
Art. 49.  Avversità atmosferiche (programma 3.1.5.).
Art. 50.  Finanziamenti straordinari all'ERSA (programmi 3.1.6. e 3.1.7.).
Art. 51.  Credito d'esercizio nel settore zootecnico (programma 3.1.6.).
Art. 52.  Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (programma 3.1.7.).
Art. 53.  Contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.).
Art. 54.  Interventi a favore dei bachicoltori (programma 3.1.3).
Art. 55.  Riordinamento dei Consorzi di bonifica (programma 3.1.7.).
Art. 56.  Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero (programma 3.2.1.).
Art. 57.  Interventi a sostegno della zona industriale di Tolmezzo (programma 3.2.3.).
Art. 58.  Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.5.).
Art. 59.  Finanziamenti all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato (programma 3.3.2.).
Art. 60.  Finanziaria regionale della cooperazione (programma 3.3.3.).
Art. 61.  Interventi a favore della cooperazione (programma 3.3.3.).
Art. 62.  Liquidazione del Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno (programma 3.4.1).
Art. 63.  Infastrutture turistiche (programma 3.4.5.).
Art. 64.  Impianti termali (programma 3.4.5.).
Art. 65.  Manutenzione straordinaria degli arenili (programma 3.4.5.).
Art. 66.  Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche (programma 1.1.2.).
Art. 67.  Strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).
Art. 68.  Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).
Art. 69.  Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).
Art. 70.  Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 febbraio 1993, n. 32 (programma 1.5.5.).
Art. 71.  Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo nel settore della viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.).
Art. 72.  Rideterminazione della spesa destinata al Centro intermodale di Pordenone (programma 1.5.3.).
Art. 73.  Demolizione fabbricati di proprietà regionale in località di Cave del Predil (programma 0.1.3.).
Art. 74.  Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programma 3.5.1.).
Art. 75.  Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).
Art. 76.  Sostegno allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali (programma 2.4.3.).
Art. 77.  Ulteriore modifica della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (programma 2.5.1.).
Art. 78.  Interventi a sostegno dell'agricoltura (programma 3.1.2.).
Art. 79.  Centro regionale per la fecondazione artificiale (programma 3.1.7.).
Art. 80.  Interventi nel settore dell'agricoltura (programma 3.1.7.).
Art. 81.  Interventi nel settore industriale (programma 3.2.1.).
Art. 82.  Interventi per la realizzazione di infrastrutture nel settore industriale (programmi 3.2.3. e 3.2.1.).
Art. 83.  Adeguamento ecologico dei processi e degli impianti produttivi (programma 3.2.4.).
Art. 84.  Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.).
Art. 85.  Ulteriore finanziamento programma Interreg Frontiera Italia- Slovenia (programma 3.1.7.).
Art. 86.  Finanziamenti nel settore sanitario (programma 2.1.1.).
Art. 87.  Ricerca sull'emergenza e sulla ricostruzione (programma 4.1.1.).
Art. 88.  Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena (programmi 0.6.1. e 2.4.2.).
Art. 89.  Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (programma 3.5.1.).
Art. 90.  Conferimento al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane (programma 3.5.1.).
Art. 91.  Copertura.
Art. 92.  Sistema informativo del libro fondiario (programma 0.5.1.).
Art. 93.  Pubblicazioni della Commissione per le pari opportunità (programma 0.6.1.).
Art. 94.  Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.
Art. 95.  Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis (programma 3.5.1.).
Art. 96.  Partecipazioni azionarie e conferimenti.
Art. 97.  Partecipazione azionaria alla Autovie Venete S.p.A. (programma 3.5.1.).
Art. 98.  Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale.
Art. 99.  Indirizzi per interventi straordinari nell'edilizia abitativa.
Art. 100.  Comitato per le iniziative atte a fronteggiare situazioni di crisi aziendale.
Art. 101.  Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15.
Art. 102.  Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10.
Art. 103.  Integrazione dell'articolo 91 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4.
Art. 104.  Modifica dell'articolo 91 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4.
Art. 105.  Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali.
Art. 106.  Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.
Art. 107.  Interpretazione autentica dell'articolo 54 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dell'articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37.
Art. 108.  Integrazione della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.
Art. 109.  Garanzie fidejussorie regionali.
Art. 110.  Adempimenti per l'attuazione dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Art. 111.  Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1.
Art. 112.  Definizione della spesa ammissibile di cui all'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Art. 113.  Modifica della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39.
Art. 114.  Integrazione dell'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 115.  Integrazione dell'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 116.  Integrazione alle disposizioni della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.
Art. 117.  Integrazione della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30.
Art. 118.  Modifica della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
Art. 119.  Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39.
Art. 120.  Modifica della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
Art. 121.  Modifica della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.
Art. 122.  Modifiche della legge regionale 18 marzo 1992, n. 11.
Art. 123.  Sanzioni amministrative.
Art. 124.  Modifica della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41.
Art. 125.  Entrata in vigore.


§ 6.4.136 - L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

(B.U. 17 giugno 1993, n. 41 - S.S.)

 

TITOLO I

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE 1993-1995

ED AL BILANCIO PER L'ANNO 1993

 

Art. 1. Assestamento di bilancio.

     1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, il saldo finanziario presunto di lire 60.000.000.000, iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio per l'anno 1993, in applicazione dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale n. 10/1982, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1992, nell'importo di lire 93.379.735.416.

     2. Il saldo finanziario di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 294.509.125.136, i residui attivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 2.785.500.797.656, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1992, accertati in lire 1.713.675.061.636, nonché i trasferimenti all'anno 1993, accertati in lire 1.272.955.125.740.

     3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge regionale n. 10/1982, le poste relative all'ammontare presunto dei residui attivi e passivi, delle somme trasferite e della giacenza di cassa, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1993, sono aggiornate negli ammontari complessivi indicati al comma 2.

 

     Art. 2. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A».

 

     Art. 3. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B».

 

     Art. 4. Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C».

 

     Art. 5. Approvazione tabella variazioni di cassa.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «D».

 

     Art. 6. Istituzione capitoli di entrata.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono istituiti i capitoli 875, 1752 e 1753 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «A» ed i capitoli 474 e 476 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».

 

     Art. 7. Istituzione capitoli di spesa e partite di fondo globale.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono istituiti i capitoli 1131, 1132, 1133, 1135, 1270, 1309, 9002 e 9003 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B» ed i capitoli 2933, 4384, 4386, 6321, 6322 e 6323 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».

     2. All'elenco n. 4 - fondo globale - spese correnti (cap. 8900) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed al bilancio per l'anno 1993 è istituita la partita n.7 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».

     3. All'elenco n. 5 - fondo globale - spese di investimento (cap. 8920) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed al bilancio per l'anno 1993 è istituita la partita n. 38 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».

 

     Art. 8. Iscrizione di capitoli nell'elenco spese obbligatorie.

     1. I capitoli 1267, 1268, 1306 e 1307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono inseriti nell'elenco n. 2, allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 9. Modifica di codici finanza.

     1. I codici di finanza regionale dei capitoli 2859 e 4383 sono modificati, rispettivamente, in «2.1.243.3.10.11» e «1.1.157.2.08.08».

 

     Art. 10. Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2.

     1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale n. 2/1993, l'Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1752 e 1753 dello stato di previsione dell'entrata e, rispettivamente, 9002 e 9003 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2.

     1. All'articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 2/1993, la locuzione «lire 503,96 miliardi» è sostituita dalla locuzione «lire 530,21 miliardi».

     3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 2/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, a stipulare nell'anno 1993 un mutuo dell'ammontare massimo di lire 20.000 milioni per la copertura dell'onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall'articolo 70, dei disavanzi d'esercizio, relativi all'anno 1992, delle Aziende di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 12. Istituzione di partita di fondo globale finanziata con contrazione di mutuo.

     1. Sul fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, all'elenco n. 5, allegato al medesimo stato di previsione, è istituita - nel programma 1.2.2. - la partita n. 55 (2.1.280.3.10.32) con la denominazione «Interventi per la cessione dei beni immobili nel compendio minerario di Raibl - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.

     2. Al predetto onere di lire 4.500 milioni si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 13. Riduzione e revoca di spese pluriennali relative ad assegnazioni statali.

     1. Il limite d'impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 9 maggio 1975, n. 153, autorizzato con l'articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, già ridotto di lire 521.055.652 a decorrere dall'anno 1986 con l'articolo 16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, di lire 46.941.642 a deccorrere dall'anno 1991 con l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, e di lire 18.933.144 a decorrere dall'anno 1992 con l'articolo 14 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è ulteriormente ridotto di lire 12.539.280 a decorrere dall'anno 1993, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul capitolo 262 dello stato di previsione dell'entrata.

     2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 1997, sono ridotte di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni medesimi.

     3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 37.617.840, suddiviso in ragione di lire 12.539.280 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     4. Le riduzioni relative agli anni 1996 e 1997 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     5. La spesa complessiva di lire 7.442.315.460, suddivisa in ragione di lire 1.356.723.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, di lire 509.065.000 per l'anno 1998, di lire 105.376.000 per l'anno 1999 e di lire 44.257.000 per l'anno 2.000, autorizzata con l'articolo 17 della legge regionale n. 34/1986, in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge n. 153/1975, ed iscritta nel bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, già ridotta di complessive lire 8.604.000, suddivise in ragione di lire 1.138.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1999 e di lile 638.000 per l'anno 2000, con l'articolo 16, comma 5, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, e risultante pertanto stanziata sui citati capitoli per complessive lire 7.433.711.460, suddivise in ragione di lire 1.355.585.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, di lire 507.927.000 per l'anno 1998, di lire 104.238.000 per l'anno 1999 e di lire 43.619.000 per l'anno 2000, è revocata in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 262 dello stato di previsione dell 'entrata.

     6. Le quote relative alla predetta spesa, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 nella misura indicata al comma 5, sono revocate.

     7. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 4.066.756.476, suddiviso in ragione di lire 1.355.585.492 per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     8. Le riduzioni relative agli anni dal 1996 al 2000 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     9. Il limite d'impegno di lire 100 milioni, autorizzato con l'articolo 15 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, ed iscritto sul capitolo corrispondente all'attuale 6392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, in corrispondenza, fino al 2001, all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed iscritta sul capitolo corrispondente all'attuale 274 dello stato di previsione dell'entrata, è revocato a decorrere dall'anno 1993, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul citato capitolo 274 dello stato di previsione dell'entrata.

     10. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2002, sono revocate.

     11. Gli stanziamenti dei capitoli 274 dello stato di previsione dell'entrata e 6392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     12. Le riduzioni relative agli anni dal 1996 al 2002 gravano sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     13. Il limite d'impegno di lire 149.000.000, assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, autorizzato con gli articoli 6 e 11 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 50, ed iscritto nel bilancio regionale sui capitoli corrispondenti agli attuali 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è ridotto di lire 123.427.252 a decorrere dall'anno 1993, in relazione all'accertamento della minore entrata di pari importo disposto sul capitolo 414 dello stato di previsione dell'entrata.

     14. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni 1993 e 1994, sono ridotte di lire 123.427.252 per ciascuno degli anni medesimi.

     15. Gli stanziamenti dei capitoli 414 dello stato di previsione dell'entrata e 6599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 246.854.504, suddiviso in ragione di lire 123.427.252 per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

 

     Art. 14. Mutuo a carico dello Stato per la copertura della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990 (programmi 2.1.1. e 0.2.1.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, commi 3 bis, lettera b), e 3 ter, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificaziom nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di assicurare la copertura, mediante la contrazione del mutuo autorizzato, di parte della maggiore spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale, è iscritta la spesa di lire 30.877.409.361 per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione delia spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4387 - (1.1.157.2.08.08) con la denominazione «Finanziamento agli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale per la copertura della maggiore spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334 - Finanziato mediante contrazione di mutuo con onere di ammortamento a carico dello Stato» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.877.409.361 per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 30.877.409.361 si provvede con la maggiore entrata, di pari importo, iscritta al capitolo 1662 (5.1.0.) - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, al Titolo V - Categoria 5.1., con la denominazione «Ricavo derivante dal mutuo contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30.877.409.361 per l'anno 1993.

     4. La spesa relativa agli oneri di ammortamento, in linea interessi e capitale, del mutuo di cui al comma 1, è iscritta nella seguente misura:

     a) in linea interessi nella misura di complessive lire 30.739.573.139, suddivisa in ragione di:

     lire 4.716.827.021 per l'anno 1994;

     lire 4.484.972.056 per l'anno 1995;

     lire 4.215.911.891 per l'anno 1996;

     lire 3.903.676.296 per l'anno 1997;

     lire 3.541.337.018 per l'anno 1998;

     lire 3.120.854.038 per l'anno 1999;

     lire 2.632.897.179 per l'anno 2000;

     lire 2.066.639.073 per l'anno 2001;

     lire 1.409.514.909 per l'anno 2002;

     lire 646.943.658 per l'anno 2003;

     b) in linea capitale nella misura di complessive lire 30.877.409.361, suddivisa in ragione di:

     lire 1.444.871.229 per l'anno 1994;

     lire 1.676.726.194 per l'anno 1995;

     lire 1.945.786.359 per l'anno 1996;

     lire 2.258.021.954 per l'anno 1997;

     lire 2.620.361.232 per l'anno 1998;

     lire 3.040.844.212 per l'anno 1999;

     lire 3.528.801.071 per l'anno 2000;

     lire 4.095.059.177 per l'anno 2001;

     lire 4.752.183.341 per l'anno 2002;

     lire 5.514.754.592 per l'anno 2003.

     Corrispondentemente è iscritta l'assegnazione da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge n. 262/1990, convertito nela legge n. 334/1990, dell'importo complessivo di lire 61.616.982.500, suddiviso in ragione di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 sono istituiti, a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 7 - programma 0.2.1. - Sezione VIII:

     a) per la quota interessi, tra le spese correnti - Categoria 1.7. - il capitolo 1271 (1.1.173.2.08.31) con la denominazione «Interessi, spese ed oneri accessori sul mutuo contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.201.799.077, suddiviso in ragione di lire 4.716.827.021 per l'anno 1994 e lire 4.484.972.056 per l'anno 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del biiancio per gli anni medesimi nella misura di: lire 4.215.911.891 per l'anno 1996;

     lire 3.903.676.296 per l'anno 1997;

     lire 3.541.337.018 per l'anno 1998;

     lire 3.120.854.038 per l'anno 1999;

     lire 2.632.897.179 per l'anno 2000;

     lire 2.066.639.073 per l'anno 2001;

     lire 1.409.514.909 per l'anno 2002;

     lire 646.943.658 per l'anno 2003;

     b) per la quota capitale tra le spese per rimborso di mutui e prestiti

- Categoria 3.1. - il capitolo 1310 (2.1.310.5.08.31) con la denominazione

«Quota di capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto,

ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15

settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19

novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria

sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le

funzioni del Servizio sanitario nazionale» e con lo stanziamento

complessivo, in termini di competenza, di lire 3.121.597.423, suddiviso in

ragione di lire 1.444.871.229 per l'anno 1994 e lire 1.676.726.194 per

l'anno 1995. Le quote relative alle rate di ammortamento per gli anni

successivi al 1995 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per

gli anni medesimi nella misura di:

     lire 1.945.786.359 per l'anno 1996;

     lire 2.258.021.954 per l'anno 1997;

     lire 2.620.361.232 per l'anno 1998;

     lire 3.040.844.212 per l'anno 1999;

     lire 3.528.801.071 per l'anno 2000;

     lire 4.095.059.177 per l'anno 2001;

     lire 4.752.183.341 per l'anno 2002;

     lire 5.514.754.592 per l'anno 2003.

     6. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall'anno 1994, è istituito al Titolo II - Categoria 2.3 - il capitolo 477 (2.3.5.) con la denominazione «Acquisizione di fondi a valere sulla quota del Fondo sanitario nazionale vincolata all'ammortamento del mutuo contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 bis, lettera b), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni nella legge 9 novembre 1990, n. 334, per la copertura della maggiore spesa sanitaria sostenuta nell'anno 1990 dagli Enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.323.396.500, suddiviso in ragione di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Le quote e relative alle rate di ammortamento per gli anni successivi al 1995 affluiscono ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi nella misura di lire 6.161.698.250 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2003.

 

     Art. 15. Copertura finanziaria.

     1. Alla copertura della spesa di lire 48.167.466.426 - relativa all'anno 1993 corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 - lire 18.212.466.426) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo II, con esclusione di quella prevista dall'articolo 19, comma 7, e con gli articoli 92 e 97 (lire 29.955.000.000), si provvede:

     a) per lire 33.379.735.416, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specificato all'articolo 1, comma l;

     b) per lire 777.000.000, con le maggiori entrate previste dalla tabella «A» (articolo 2);

     c) per lire 2.000.000.000, con le maggiori entrate di cui all'articolo 94;

     d) per lire 12.010.731.010, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 degli importi a fianco di ciascuno indicati:

     1) capitolo 2542 - lire 1.200 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;

     2) capitolo 4401 - lire 6.000 milioni, corrispondenti a parte della quota non. utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio l993, n. 5;

     3) capitolo 6311 - lire 500 milioni;

     4) capitolo 6362 - lire 200 milioni;

     5) capitolo 6364 - lire 200 milioni;

     6) capitolo 7348 - lire 150 milioni;

     7) capitolo 7416 - lire 250 milioni,

     corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;

     8) capitolo 8049 - lire 100 milioni,

     corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articblo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;

     9) capitolo 8860 - lire 3.410.731.010,

     corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.

     2. Alla copertura delle maggiori spese di lire 6.690 milioni, relativa all'anno 1994, di cui al Titolo II, con esclusione della spesa prevista dall'articolo 19, comma 7, si provvede:

     a) per lire 5.990 milioni con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);

     b) per lire 700 milioni mediante storno dai sottoelencati capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995:

     1) lire 200 milioni dal capitolo 3294;

     2) lire 500 milioni dal capitolo 6311.

     3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 7.940 milioni, relativa all'anno 1995, di cui al Titolo II, con esclusione delle spese previste dall'articolo 19, comma 7, e dall'articolo 21, comma 5, si provvede:

     a) per lire 6.940 milioni con le disponibilità derivanti daila somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);

     b) per lire 1.000 milioni mediante storno dal capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993- 1995.

 

TITOLO II

NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE O MAGGIORI SPESE

 

CAPO I

Interventi nel Settore dell'ambiente, delle opere pubbliche e dell'edilizia

 

     Art. 16. Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).

     E Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire soo milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 17. Opere idrauliche e di risistemazione idrogeologica (programma 1.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 2s0 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2s0 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 18. Salvaguardia dell'ambiente forestale e parchi naturali (programma 1.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di Piano di conservazione e sviIuppo approvato ai sensi della legge regionale n. 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 19. Opere di pubblico interesse (programma 1.4.3.).

     l. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 90 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 180 milioni per l'anno 1993 e lire 90 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2011.

     3. L'onere complessivo di lire 360 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     5. E' revocato il limite d'impegno decennale di lire 54 milioni autorizzato nell'anno 1993 con l'articolo 105 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, della legge regionale n. 20/1983, come inserito dall'articolo I della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale n. 30/1992, ed iscritto sul capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 nella misura di lire 162 milioni per l'anno 1993 e di lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2000.

     6. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000, sono revocate.

     7. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, primo e secondo comma, dalla legge regionale n. 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale n. 53/1985, ed integrato dall'articolo 80 della legge regionale n. 30/1992 è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 54 milioni.

     8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 162 milioni per l'anno 1993 e lire 54 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2010.

     9. L'onere complessivo di lire 270 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 20. Finanziamento per il restauro dell'ex caserma Monte Santo (programma 1.4.3.).

     1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 19, commi 7 e 8, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 21. Edilizia agevolata (programma 3.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 10.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 88 e dall'articolo 94, come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, e dall'articolo 17 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, è autorizzato, nell'anno 1995, il limite d'impegno di lire 11.300 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2014.

     5. L'onere di lire 11.300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

     6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     7. All'onere di lire 11.300 milioni per l'anno 1995 si provvede:

     a) per lire 10.000 milioni mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 3298 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

     b) per lire 1.300 milioni mediante storno dal capitolo 8840 dello stato di previsione medesimo.

 

     Art. 22. Progetto di ricerca per il recupero e la valorizzazione dei borghi rurali del Friuli-Venezia Giuia (programma 1.4.2.).

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti comunali di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla «casa a corte» friulana, di intee resse storico culturale.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di apposita domanda corredata del preventivo di spesa e può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione dell'avvenuto utilizzo del finanziamento sono specificati nel decreto di concessione del medesimo.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 13- programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3339 (2.1.232.5.07.26) con la denominazione «Finanziamento di progetti di ricerca urbanistico-edilizia sui modelli e sulla tipologia di recupero dei borghi rurali, connessi al riuso abitativo, con riferimento alla «casa a corte» friulana, di interesse storico culturale», e con lo stanziamento complesivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciacuno degli anni 1993 e 1994.

 

     Art. 23. Interventi di protezione civile (programma 1.2.2.).

     1. Per la concessione dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, secondo quanto disposto dall'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, ii cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1993.

 

CAPO II

Interventi nel Settore della viabilità e dei trasporti

 

     Art. 24. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali (programma 1.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, e con le modalità previste dal comma 3 del medesimo articolo 69, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 400 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 25. Sistemazione opere viarie (programma 1.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni, a favore del Comune di Grado, da utilizzare per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente r.azionale per le tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata dalla relazione illustrativa degli interventi e dal preventivo di spesa.

     3. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specifiche nel decreto di concessione del contributo che può essere erogato in via anticipata ed in un'unica soluzlone.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3718 (2.1.232.3.10.17) con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Grado per la sistemazione del manto delle strade, in località Fossalon e Boscat, ricomprese nel compendio immobiliare del soppresso Ente nazionale per le tre Venezie, già ceduto dalla Regione al Comune medesimo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 26. Ripristino somme disimpegnate su fondi statali vincolati (programma 1.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8 è autorizzata la spesa di lire E110 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma E5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito il capitolo 3717 (2.1.210.3.10.17) con la denominazione «Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 101», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.110 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 27. Interventi di dragaggio nelle vie di navigazione interne (programma 1.5.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, cosi come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 22/87, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 28. Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (programma 1.5.3.).

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Aeroporto

del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

     2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciacuno degli anni 1993 e 1994.

 

     Art. 29. Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.).

     1. All'articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, alla fine del comma 1, aggiungere la frase: «Beneficiano altresì dei predetti contributi le società derivanti dalla trasformazione delle compagnie e dei gruppi di cui all'articolo 110 del codice delle navigazione che svolgono attività di impresa».

     2. Per le finalità previste dall'articolo 25, della legge regionale n. 22/1987, come integrato dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 30. Interventi a favore degli investimenti privati nei porti (programma 1.5.4.).

     1. All'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.

     3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

     4. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio piuriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 31. Contributi annui costanti per l'acquisto di autobus (programma 1.5.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 57 bis della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come inserito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono autorizzati un limite di impegno di lire 300 milioni nell'anno 1994 e un limite di impegno di lire 200 milioni nell'anno 1995.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

     a) lire 300 milioni per l'anno 1994;

     b) lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2003;

     c) lire 200 milioni per l'anno 2004.

     3. L'onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 fa carico al capitolo 4012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento complessivo è elevato di pari importo.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 32. Acquisto di scuolabus (programma 1.5.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni .

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.

     3. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 4005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

CAPO III

Interventi nel settore dei Servizi sociali

 

     Art. 33. Servizi di prevenzione sanitaria di supporto al Servizio sanitario regionale (programma 2.1.3.).

     1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria fino all'importo massimo di lire 200 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992.

     4 La sovvenzione di cui ai comma 3 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.

     5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4481 (1.1.158.2.08.08) con la denominazionc «Sovvenzione straordinaria alla Croce verde di Gorizia per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 34. Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, con riguardo alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 700 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 35. Interventi a favore di strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione «La Viarte» con sede in S. Maria La Longa, un contributo straordinario per la ristrutturazione e per l'arredo della Casa per ferie di Pierabech sita in Comune di Forni Avoltri.

     2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso su presentazione, alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, di apposita domanda corredata dalla deliberazione dell'organo competente, relativa ai lavori di ristrutturazione e all'arredo, e dalla relazione illustrativa dei lavori.

     3. Per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1, si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere dall'anno 1993

- alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria

2.4 - Sezione VIII - il capitolo 4854 (2.1.242.3.08.07.) con la

denominazione «Contributo straordinario all'associazione «La Viarte» con

sede in S. Maria La Longa, per la ristrutturazione e per l'arredo della

Casa per ferie di Pierabech», e con lo stanziamento, in termini di

competenza di lire 300 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 36. Contributo straordinario al Consorzio per l'assistenza medico-psicopedagogica della provincia di Udine (programma 2.2.4.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'assistenza medico-psicopedagogica della provincia di Udine un contributo straordinario di lire 200 milioni per le spese di gestione da sostenere nell'anno 1993.

     2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione; i termini e le modalità di rendicontazione dell'avvenuto utilizzo del contributo sono specificati nel decreto di concessione del contributo medesimo.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4975 (1.1.162.2.08.07) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per l'assistenza medico-psicopedagogica della provincia di Udine», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 37. Fondo regionale per l'Europa (programma 0.6.1.).

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il tramite delle Università degli studi di Trieste e di Udine, un assegno individuale a favore dei beneficiari delle borse di studio assegnate per l'anno accademico 1991-1992 per la partecipazione a corsi universitari di studio all'estero sostenuti dai programmi comunitari Erasmus, Tempus e Lingua. Gli assegni commisurati al periodo certificato di durata di tali corsi sono corrisposti, su domanda delle Università, a titolo di integrazione delle quote mensili erogate dalla Comunità Europea. Le Università degli studi di Trieste e di Udine, entro il termine fissato dai decreti di concessione dei contributi, presentano un documentato rendiconto [1].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 199;-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 38. Istituzioni culturali e scientifiche (programmi 2.3.2. e 2.3.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste e un contributo straordinario di lire 200 milioni al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine.

     2. La domanda per al concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica o soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5204 (2.1.242.3.06.04.) con la denominazione «Contributi straordinari al Consorzio per l'incremento delle attività internazionali dell'Università di Trieste ed al Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insediamenti universitari di Udine per concorrere al potenziamento delle proprie strutture edilizie, della dotazione di arredi ed attrezzature anche scientifiche e per le attività di ricerca e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, ed in relazione al disposto dell'articolo 78 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la concessione di un contributo al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia.

     6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dal piano di impiego del contributo stesso.

     7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5205 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione «Contributo al Consorzio per l'istruzione universitaria di Gorizia per le spese di funzionamento connessc allo svolgimento dei corsi a livello universitario di interesse regionale», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 43 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 e dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     10. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale pr gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 39. Servizi museali (programma 2.4.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'ultimazione dell'allestimento e l'avvio dell'attività del Museo archeologico comunale.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore del Comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina.

     3. Per consentire la sistemazione e la pavimentazione dell'area archeologica a sud della Chiesa abbaziale di Sesto al Reghena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 1993 un finanziamento straordinario di lire 200 milioni a favore del Comune di Sesto al Reghena.

     4. Le domande per la concessione della sovvenzione e dei finanziamenti previsti dai commi 1, 2 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura corredate da un preventivo di spesa. La sovvenzione ed i finanziamenti predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione. I decreti di concessione prevedono i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5511 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione «Sovvenzione straordinaria al Comune di Zuglio per l'ultimazione dell'allestimento e l'avvio dell'attività del Museo archeologico comunale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire so milioni per l'anno 1993.

     7. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5512 (2.1.232.3.06.06.) con la denomindzione «Finanziamento straordinario al Comune di Pagnacco per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e di arredo di immobili di proprietà regionale siti in Fontanabona di Pagnacco da destinare a sede del Museo della Civiltà Contadina», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     9. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     10. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - Programma 2.4.2. - Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5513 (2.1.232.3.06.06) con la denominazione «Finanziamento al Comune di Sesto al Reghena per consentire la sistemazione e pavimentazione dell'area archeologica a sud della Chiesa abbaziale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 40. Intervento a sostegno delle attività culturali (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera c), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, a favore delle associazioni indicate, è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5575 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributi ad associazioni per iniziative volte ala conoscenza ed alla divulgazione della cultura e delle tradizioni del Friuli

-Venezia Giulia presso le comunità di corregionali emigrati», e con lo

stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l'anno 1993.

     3. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Associazioni e degli Istituti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73 che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana un contributo straordinario di lire 200 milioni per la celebrazione, anche con iniziative editoriali, del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5588 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributo straordinario alle Associazioni ed agli Istituti di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 73 che valorizzano gli ideali della Resistenza italiana per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione in Italia», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 21, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 50 milioni per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all'ltalia. Per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - è istituito il capitolo 5590 (1.1.152.2.06.06) con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Trieste per la celebrazione del quarantesimo anniversario del sacrificio delle vittime del novembre 1953 per il ricongiungimento di Trieste all'ltalia» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1993.».

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione culturale Alpe Adria Cinema, con sede in Trieste, una sovvenzione annua per lo svolgimento delle attività istituzionali di realizzazione degli Incontri internazionali di Alpe Adria Cinema.

     8. La sovvenzione è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da un programma e dal preventivo ad esso relativo. L'erogazione della sovvenzione predetta può essere disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione, salvo quanto disposto dal comma 9.

     9. Annualmente l'Associazione Alpe Adria Cinema è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione e di un rendiconto delle spese sostenute. La presentazione dei precitati documenti giustificativi è condizione per l'erogazione della sovvenzione per l'anno successivo.

     10. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     11. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5586 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1993. La denominazione del capitolo 5586 è così sostituita: «Sovvenzione annua alle associazioni culturali «Le giornate del cinema muto» di Pordenone e «Alpe Adria Cinema» di Trieste per lo svolgimento delle attività istituzionali».

     12. Per le finalità e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione «Pro-Pordenone», con sede in Pordenone, un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito il capitolo 5705 (2.1.242.3.06.06) con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione «Pro-Pordenone», con sede in Pordenone, per l'acquisizione, il completamento, la sistemazione e l'ammodernamento della sede e del relativo arredo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 41. Attività cinematografiche ed audiovisive (programma 2.4.3.). [2]

 

     Art. 42. Finanziamento all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste (programma 2.3.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 350 milioni per l'anno 1994 per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali dell'edificio «Miramare» in Trieste da destinare all'Università di Trieste per le proprie attività istituzionali o per attività di ricerca scientifica e tecnologica.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1994.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - spese di investimento Categoria 2.4. - Sezione VI - è istituito, a decorrere dall'anno 1994, il capitolo 5167 (2.1.242.3.06.04) con la denominazione «Sovvenzione straordinaria all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali dell'edificio «Miramare» in Trieste da destinare all'Università di Trieste per le proprie attività istituzionali o per attività di ricerca scientifica e tecnologica» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l'anno 1994.

 

     Art. 43. Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo del teatro comunale «Giuseppe Verdi» (programma 2.4.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente autonomo del teatro comunale «Giuseppe Verdi» un contributo straordinario pluriennale di lire 800 milioni annui, per una durata di cinque anni, per il riassorbimento dei disavanzi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dal piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 3, delia legge n. 450/1987.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzato, nell'anno 1993, il limite di impegno di lire 800 milioni.

     4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 19- programma 2.4.3 - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5720 (1.1.239.4.06.06) con la denominazione «Contributo straordinario pluriennale all'Ente autonomo del teatro comunale «Giuseppe Verdi» per il riassorbimento dei disavanzi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 450», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

     6. Le annualità autorizzate per ciascuno degli anni 1996 e 1997 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 44. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dal comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell'anno 1995, l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.

     3. L'onere di lire 2.000 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1995, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1995.

     4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 45. Sostegno dell'attività teatrale (programma 2.4.3.).

     1. In relazione al disposto dell'articolo 6 e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 75 milioni per l'anno 1993 a sostegno dell'attività del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca».

     2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1993.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 19- programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5613 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia a sostegno dell'attività del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 46. Impianti sportivi (programma 2.4.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni per l'anno 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     3. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 37, commi 1 e 2, della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per l'anno 1993 al Comune di Monfalcone per l'acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di campi da tennis in corso di dismissione da parte della Fincantieri S.p.A. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dal comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dal comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall'articolo 5, primo comma, punto 2, e quarto comma, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come, rispettivamente, modificato ed inserito dal primo e dal secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     6. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 3C0 milioni per l'anno 1993 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.

     8. Per le finalità previste dal comma 7, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla - Rubrica n. 22- programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitoIo 6135 (2.1.232.3.08.09) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Circolo sportivo lavoratori portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari per l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.

     11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 6145 (2.1.242.3.08.09) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore del Circolo sportivo lavoratori portuali di Trieste per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle strutture del circolo medesimo, compresi i lavori necessari all'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Il decreto li concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

 

CAPO IV

Interventi nel settore delle attività economiche

 

     Art. 47. Opere di sistemazione fondiaria (programma 3.1.1.).

     1. Al fine di anticipare l'erogazione al Consorzio di bonifica del Medio Friuli dei fondi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per l'attuazione del progetto «Lavori di sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli denominato Basiliano», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima di lire 1.100 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio medesimo stipula per la realizzazione, nell'ammontare di lire 5.325 milioni, dei citati lavori.

     2. Le somme che lo Stato eroga ai sensi della legge n. 887/1984 per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 nei limiti di lire 5.325 milioni, sono acquisite al bilancio regionale e destinate all'estinzione del mutuo di cui al comma 1 con successivo provvedimento legislativo.

     3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l'adesione dell'istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite d'impegno di lire 1.100 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X

- il capitolo 6319 (2.1.238.4.10.10) con la denominazione «Contributi

pluriennali al Consorzio di bonifica del Medio Friuli a fronte del mutuo

contratto al fine di anticipare l'erogazione dei fondi attribuiti dallo

Stato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge _2 dicembre 1984,

n. 887, per la realizzazione dei lavori di sistemazione fondiaria e

costruzione di un impianto pluvirriguo nel comprensorio del Medio Friuli

denominato Basiliano» e con lo stanziamento complessivo, in termini di

competenza, di lire 2.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.100

milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità

autorizzate per gli anni medesimi.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 48. Contributo al Consorzio di bonifica del Medio Friuli (programma 3.1.7.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale, nella misura massima di lire 500 milioni annui e per una durata non superiore a dieci anni, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi al mutuo che il Consorzio di bonifica del Medio Friuli stipula per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l'adesione dell'istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.

     5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

     6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito, a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6770 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione «Contributo pluriennale a parziale sollievo degli oneri relativi al mutuo contratto dal Consorzio di bonifica del Medio Friuli per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 49. Avversità atmosferiche (programma 3.1.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire so milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 50 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 50. Finanziamenti straordinari all'ERSA (programmi 3.1.6. e 3.1.7.). [3]

     1. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 30, comma 3, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 300 milioni per interventi a favore della società cooperativa «Cooperativa agricola Fossalon» di Grado. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6630 (1.1.155.2.10.10) con Ia denominazione «Finanziamento siraordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia per interventi a favore della società cooperativa «Cooperativa agricola Fossalon» di Grado» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     3. In attuazione del piano di riorganizzazione e di fusione delle Associazioni e degli Enti operanti nel settore della zootecnia che prevede la costituzione di un unico Ente a partire dall'1 gennaio 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un contributo straordinario di lire 600 milioni per l'anno 1993, per l'estinzione di passività pregresse del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, dell'Associazione allevatori del Friuli di Udine, e delle Associazioni provinciali allevatori di Gorizia, Pordenone e Trieste e del Consorzio cooperativo fra produttori avicoli e cunicoli della regione Friuli-Venezia Giulia interessati al processo di riorganizzazione e fusione.

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6744 (1.1.155.2.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario all'ERSA per l'estinzione di passività pregresse del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, dell'Associazione allevatori del Friuli di Udine, delle Associazioni provinciali allevatori di Gorizia, Pordenone e Trieste e del Consorzio cooperativo fra produttori avicoli e cunicoli della regionc Friuli-Venezia Giulia», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura corredata da copia dei bilanci da cui risultino i disavanzi. L'erogazione del contributo è disposta a seguito dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di riorganizzazione e di fusione di cui al comma 3.

 

     Art. 51. Credito d'esercizio nel settore zootecnico (programma 3.1.6.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 52. Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 2.800 milioni fa carico al capitolo 6780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.800 milioni per l'anno 1993.

     3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione di un piano di riorganizzazione del settore dei servizi zootecnici regionali che preveda la costituzione di un unico ente a partire dall'1 gennaio 1994.

 

     Art. 53. Contributi nel settore agricolo (programma 3.1.7.). [4]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23- programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6794 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la formazione e l'ampliamento di aziende di coltivatori diretti», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 54. Interventi a favore dei bachicoltori (programma 3.1.3).

     1 L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai bachicoltori della regione una sovvenzione straordinaria, pari a lire 180.000 per telaino di seme ritirato nel corso dell'annata 1992, a copertura forfettaria degli oneri derivanti dalla mancata produzione.

     2. Le domande volte a conseguire la sovvenzione di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23- programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - il capitolo 6442 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione «Interventi straordinari a favore dei bachicoltori regionali per la mancata produzione di bozzoli», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 55. Riordinamento dei Consorzi di bonifica (programma 3.1.7.).

     1. In relazione all'attuazione del piano di riordinamento dei Consorzi di bonifica integrale ai sensi della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima di complessive lire 2.500 milioni annui, suddivisi tra i sottoelencati Consorzi per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) Consorzio di bonifica Cellina-Meduna - lire 1.100 milioni;

     b) Consorzio di bonifica Pianura Isontina - lire 600 milioni;

     c) Consorzio di bonifica Medio-Friuli - lire 300 milioni;

     d) Consorzio di bonifica Bassa Friulana - lire 500 milioni.

     I predetti contributi sono concessi per una durata non supenore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che i Consorzi di bonifica stipulano per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredate dalla deliberazione esecutiva, da cui risulti l'adesione dell'istituto mutuante, e dal relativo piano di ammortamento.

     4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è comunque subordinata all'avvenuta adozione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, dei provvedimenti attuativi del piano di riordinamento di cui al comma 1.

     5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell'anno 1994, limite d'impegno di lire 2.500 milioni.

     6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 994 al 2003.

     7. Nello stato di prevision della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito, a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6778 (1.1.238.4.10.10) con la denominazione «Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti dai Consorzi di bonifica integrale per il consolidamento delle proprie esposizioni debitorie» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

     8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del biiancio per gli anni medesimi.

 

     Art. 56. Agenzia regionale per lo sviluppo delle relazioni commerciali con l'estero (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 32 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 57. Interventi a sostegno della zona industriale di Tolmezzo (programma 3.2.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento di Tolmezzo per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.

     2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7436 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento di Tolmezzo per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 58. Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura (programma 3.2.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 46/1988, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire soo milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire soo milioni per l'anno 1993.

     5. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 3 sono presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 59. Finanziamenti all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato (programma 3.3.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato un finanziamento straordinario di lire 80 milioni da destinare al ripiano delle passività di cooperative artigiane del settore serramentistico operanti nella zona confinaria della provincia di Trieste.

     2. I tennini e le modalità per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 1 sono indicati nel decreto di concessione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 8013 (2.1.155.2.10.23) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'artigianato da destinare al ripiano delle passività di cooperative artigiane del settore serramentistico operanti nella zona confinaria della provincia di Trieste» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 80 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 60. Finanziaria regionale della cooperazione (programma 3.3.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51, del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione Società cooperativa a responsabilità limitata (FINRECO) con l'ulteriore finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2s0 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 61. Interventi a favore della cooperazione (programma 3.3.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione regionale della cooperazione del Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 100 milioni, per l'anno 1993, a sostegno dell'attività istituzionale.

     2. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo di cui al comma 1 sono indicati nel decreto di concessione.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione XII - è istituito il capitolo 8089 (1.1.163.2.12.32.) con la denominazione «Contributo all'Unione regionale della cooperazione del Friuli-Venezia Giulia a sostegno dell'attività istituzionale» e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 62. Liquidazione del Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno (programma 3.4.1).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 480 milioni per la copertura del disavanzo accertato al 31 dicembre 1992 al fine di consentire la liquidazione del Centro stesso.

     2. La sovvenzione di cui al comma 1 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del commercio e turismo.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire i80 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 8205 (1.1.163.2.10.25) con la denominazione «Sovvenzione straordinaria al Centro di documentazione pe il commercio internazionale del legno di Trieste per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1992 al fine di consentire la liquidazione del Centro stesso» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 480 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 63. Infastrutture turistiche (programma 3.4.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall'articolo 2 della legge regionael 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.200 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 64. Impianti termali (programma 3.4.5.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 42 della legge  regionale 11  maggio  1988, n. 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda di promozione turistica di Grado ed Aquileia un contributo straordinario di lire 170 milioni per l'anno 1993. Tale contributo può essere concesso anche per i lavori di urbanizzazione primaria in relazione al contributo concesso per l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'ampliamento dello stabilimento termale di Grado nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1993 [5].

     2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l'anno 1993. In relazione al disposto del comma 1 la denominazione del capitolo 8532 è integrata con le parole «nonché per i connessi lavori di urbanizzazione primaria.».

 

     Art. 65. Manutenzione straordinaria degli arenili (programma 3.4.5.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 130 milioni al Comune di Grado per i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili.

     2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 8542 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Grado per i lavori di manutenzione straordinaria degli arenili», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 130 milioni per l'anno 1993.

 

TITOLO III

INTERVENTI FINANZIATI CON RICORSO AL CREDITO

E CHE NON COMPORTANO MAGGIORI ONERI

 

CAPO I

Spese finanziate con mutuo

 

     Art. 66. Interventi per la realizzazione di opere acquedottistiche (programma 1.1.2.).

     1. Per la realizzazione delle opere acquedottistiche necessarie ad assicurare l'alimentazione idropotabile nelle Valli del Natisone, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio piuriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2345 (2.1.210.3.08.16) con la denominazione «Spese per la progettazione e la realizzazione di opere acquedottistiche nelle Valli del Natisone - finanziato con contrazione di mutuo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 67. Strutture sanitarie ed ospedaliere (programma 2.1.2.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvecie con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 6.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

     6. All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 2/1993, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1654 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competcnza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 68. Strutture socio-assistenziali (programma 2.2.2.).

     1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa di lire 2.250 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 2.250 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.250 milioni per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, con riguardo alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4851 delio stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1993.

     5. All'onere di lire 7.250 milioni per l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 7.250 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 69. Edilizia teatrale (programma 2.4.3.).

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.500 milioni per l'anno 1993.

     3. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 1993 derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 70. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle Aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 febbraio 1993, n. 32 (programma 1.5.5.).

     1. In relazione a quanto disposto dal decreto legge 19 dicembre 1992, n. 485 convertito con modificazioni nella legge n. 32/1993, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministlazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio relativo all'anno 1992 delle Aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito, nella rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IX - il capitolo 3985 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione «Finanziamenti alle Aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1992 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito al Titolo V - Categoria 5.1. - il capitolo 1663 (5.1.0.) con la denominazione «Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1992 delle Aziende di trasporto pubblico locale nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 71. Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo nel settore della viabilità di interesse regionale (programma 1.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dall'articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anfio 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni pcr l'anno 1993.

     5. All'onere complessivo di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1651 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è elevato, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 72. Rideterminazione della spesa destinata al Centro intermodale di Pordenone (programma 1.5.3.).

     1. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1994 con articolo 83, comma 5, della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, per le finalità previste dall'articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, deve intendersi autorizzata per l'anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     2. Lo stanziamento del predetto capitolo 3871 è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e ridotto di pari importo per l'anno 1994.

     3. La maggiore entrata di lire 2.000 milioni per l'anno 1994 derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1993, n. 2, come modificato dall'articolo 11, deve intendersi anticipata all'anno 1993, ferma restando l'attribuzione al capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     4. Lo stanziamento del predetto capitolo 1650 è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e ridotto di pari importo per l'anno 1994.

 

CAPO II

Spese finanziate con storni tra capitoli di spesa,

maggiori entrate e uilizzo di fondi statali

 

     Art. 73. Demolizione fabbricati di proprietà regionale in località di Cave del Predil (programma 0.1.3.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla risistemazione del terreni di proprietà della Regione siti in località Cave del Predil e ad esegnire a tal fine la demolizione dei fabbricati ivi ubicati.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno 1993.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.3. - spese correnti - Categoria 2.1. - Sezione I - è istituito il capitolo 1153 (1.1.210.3.01.15) con la denominazionc «Spese per la risistemazione dei terreni di proprietà della Regione siti in località Cave del Predil ed esecuzione della demolizione dei fabbricati ivi ubicati», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 220 milioni per l'anno 1993.

     4. Al predetto onere di lire 220 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 2542 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Tale importo corrisponde a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.

 

     Art. 74. Sottoscrizione di azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. (programma 3.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.a. di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, così come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 milioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1551 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     4. Al predetto onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 1576 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la rispettiva autorizzazione di spesa.

 

     Art. 75. Depurazione e risanamento delle acque (programma 1.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di ulteriori lire 300 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di lire 250 milioni dallo stanziamento del capitolo 2260 dello stato di previsione precitato, e di lire 50 milioni dallo stanziamento del capitolo 2262 del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa. Detti importi corrispondono alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993,

 

     Art. 76. Sostegno allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali (programma 2.4.3.).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 25, primo e secondo comma, lettera d), della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione tra le compagnie teatrali triestine «L'Armonia» un finanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1993, a sostegno delle attività istituzionali, con particolare riferimento alla realizzazione del «Festival del teatro dialettale del Triveneto e dell'Istria».

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso su presentazione di apposita domanda corredata dal programma delle attività e da un preventivo di spesa. L'erogazione della sovvenzione è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione.

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spessa di lire 30 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 5561 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l'anno 1993.

     5 Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 5536 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 77. Ulteriore modifica della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (programma 2.5.1.).

     1. All'articolo 28 della legge regionale n. 17/1992, come modificato dall'articolo 120 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, la locuzione «31 luglio 1993» è sostituita dalla locuzione «31 luglio 1994».

     2. All'articolo 29 della legge regionale n. 17/1992, come modificato dall'articolo 120 della legge regionale n. 1/1993, la locuzione «31 luglio 1993» è sostituita dalla locuzione «31 luglio 1994».

     3. [All'articolo 44, comma 2, della legge regionale n. 17/1992, la locuzione «all'anno formativo 1992-1993» è sostituita dalla locuzione «agli anni formativi 1992-1993 e 1993-1994»] [6].

     4. Per le finalità previste dall'articolo 35 della legge regionale n. 1/1993, è torizzata la spesa di lire 4.636 milioni per l'anno 1993.

     5. Il predetto onere di lire 4.636 milioni fa carico al capitolo 5861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 4.636 milioni per l'anno 1993.

     6. Al predetto onere di lire 4.636 milioni, per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 550 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 78. Interventi a sostegno dell'agricoltura (programma 3.1.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 600 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6336 del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta la rispettiva autorizzazione di spesa.

 

     Art. 79. Centro regionale per la fecondazione artificiale (programma 3.1.7.). [7]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per il concorso nelle spese di gestione che il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate sostiene per la conduzione dell'azienda agricola già di spettanza del soppresso «Ente nazionale per le Tre Venezie», di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale pe: gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6743 (1.1.155.2.10.10) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per il concorso nelle spese di gestione sostenute dal Centro regionale per la fecondazione artificiale per la conduzione dell'azienda agricola già di spettanza del soppresso «Ente nazionale per le Tre Venezie», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1993.

     4. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 6782 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore all'agricoltura 22 febbraio 1993, n. 94.

 

     Art. 80. Interventi nel settore dell'agricoltura (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 23- programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 6745 (2.1.142.2.10.10) con la denominazione «Spese per l'effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni, ricerche ed informazione di mercato attinenti allo sviluppo dell'agricoltura» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 300 milioni per l'anno 1993 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6520 dello stato di previsione precitato, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 81. Interventi nel settore industriale (programma 3.2.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 350 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 350 milioni si provvede mediante storno, dai sottonotati capitoli del medesimo stato di previsione, dell'importo a fianco di ciascuno indicati, intendendosi, ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

     a) dal capitolo 7290, storno di lire 250 milioni;

     b) dal capitolo 7355, storno di lire 100 milioni, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore

alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.

 

     Art. 82. Interventi per la realizzazione di infrastrutture nel settore industriale (programmi 3.2.3. e 3.2.1.).

     1. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale.

     2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7433 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per la zona di sviluppo industriale» del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1993.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile.

     6. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 5, il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese può avvalersi della consulenza tecnico-organizzativa del BIC Trieste S.p.A. con il quale stipula apposita convenzione.

     7. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa da cui risultino gli interventi da effettuare. Il contributo predetto è concesso ed erogato con le modalità previste dalla legge regionale n. 46/1986.

     8. Per le finalità previste dal comma 5 e autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7434 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per il completamento e la realizzazione di infrastrutture a servizio della zona industriale consortile» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per concorrere alle spese di funzionamento. I termini e le modalità per la rendicontazione del contributo sono indicati nel decreto di concessione.

     11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7261 (1.1.163.2.10.28) con la denominazione «Contributo straordinario per il Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     13. All'onere complessivo di lire 1.000 milioni, derivante dai commi 3, 8 e 11, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 7278 del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Detto importo di lire 1.000 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5.

 

     Art. 83. Adeguamento ecologico dei processi e degli impianti produttivi (programma 3.2.4.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 15, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito con l'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1994.

     3. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 7595 del precitato stato di previsione, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

     Art. 84. Credito di esercizio alle imprese artigiane (programma 3.3.2.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (ESA) un ulteriore contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 per le finalità di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto con l'articolo 3 della legge regionale 1º giugno 1970, n. 17, e sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.

     2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1993.

     3. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante storno dagli stanziamenti dei sottonotati capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

     a) capitolo 8037 - lire 500 milioni;

     b) capitolo 8040 - lire 1.000 milioni.

 

     Art. 85. Ulteriore finanziamento programma Interreg Frontiera Italia- Slovenia (programma 3.1.7.).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 è autorizzato l'ulteriore finanziamento al Centro regionale di sperimentazione agraria di lire 170 milioni, fermo restando il costo complessivo dell'intervento ivi indicato, a valere sui fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento del programma Interreg Frontiera Italia-Slovenia approvato con decisione della Comunità Europea n. C-92-372 del 2 marzo 1992. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 170 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 170 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (Rubrica n. 28 - Partita n. 89 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 86. Finanziamenti nel settore sanitario (programma 2.1.1.).

     1. Le somme rientrate in relazione all'anticipazione, a valere sui fondi assegnati dallo Stato a carico del Fondo sanitario nazionale, delle spese sostenute in attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale, sono destinate al reintegro delle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento degli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 17- programma 2.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4375 (1.1.157.2.08.08) con la denominazione «Spese per il finanziamento degli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio sanitario nazionale - fondi regionali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l'anno 1993.

     3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - al Titolo III - Categoria 3.7. -il capitolo 1084 (3.6.1.) con la denominazione «Recupero delle spese sostenute in attuazione della Direttiva comunitaria n. 86/457 del 15 settembre 1986 per la formazione specifica in medicina generale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 90 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 87. Ricerca sull'emergenza e sulla ricostruzione (programma 4.1.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 97, commi 1 e 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1 - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione IV - è istituito il capitolo 8635 (2.1.142.2.04.30) con la denominazione «Spese per lo svolgimento di un programma di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche - Gruppo nazionale difesa terremoti - sull'csperienza maturata in seguito agli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 60 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 60 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 9 febbraio 1993, n. 7.

 

     Art. 88. Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena (programmi 0.6.1. e 2.4.2.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 993.

     2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 46/1991, come integrato dall'articolo 137 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     5. All'onere complessivo di lire 300 milioni per l'anno 1993, derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 5710 del precitato stato di previsione intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

 

CAPO III

Interventi finanziati con fondi statali assegnati

ai sensi dell'articolo 50 dello statuto

 

     Art. 89. Conferimento al Fondo di rotazione per le iniziative economiche (programma 3.5.1.).

     1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 41.000 milioni.

     2. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 41.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 21.000 milioni per l'anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1532 (2.1.253.5.10.32) con la denominazione «Conferimento a favore del FRIE per la promozione di iniziative economiche

- fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di

competenza, di lire 41.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000

milioni per l'anno 1993 e lire l0.000 milioni per ciascuno degli anni 1994

e 1995.

 

     Art. 90. Conferimento al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane (programma 3.5.1.).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al «Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia», istituito, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, del decreto legge 11 marzo 1993, n. 58, con legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, la somma di lire 8.000 milioni.

     2. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1583 (2.1.264.5.10.23) con la denominazione «Conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 28 - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

 

     Art. 91. Copertura.

     1. All'onere complessivo di lire 49.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 25.000 milioni per l'anno 1993 e lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1995, derivante dagli articoli 89 e 90, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (Partita n. 62 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Detto importo corrisponde, per lire 2.000 milioni per l'anno 1993 relativi all'intervento di cui all'articolo 90, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 25 febbraio 1993, n. 14.

 

TITOLO IV

ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI

 

     Art. 92. Sistema informativo del libro fondiario (programma 0.5.1.).

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 e della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, ii cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 93. Pubblicazioni della Commissione per le pari opportunità (programma 0.6.1.).

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 23/1990 fanno carico al capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio-per l'anno 993.

 

     Art. 94. Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10.

     1. Ad integrazione del disposto di cui all'articolo 111 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1, e con le modalità ivi indicate, la Friulia S.p.A., in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 10/1984, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale ulteriori disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 10/1984, nell'importo di lire 2.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 luglio 1993.

     2. Le somme derivanti dal disposto di cui al comma 1 sono introitate sul capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 95. Acquisto di obbligazioni della Friulia-Lis (programma 3.5.1.).

     1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale e Friuli-Venezia Giulia Locazioni industriali di sviluppo, Frulia-Lis S.p.A., fino alla concorrenza della spesa di lire 380 milioni mediante l'utilizzo della quota residua dei fondi assegnati alla medesima Friulia-Lis S.p.A. ai sensi del terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28.

     2. Le obbligazioni emesse sono costituite in serie speciale e remunerate con l'interesse del tre per cento e sono rimborsate entro otto anni. Le modalità per il rimborso delle obbligazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l'anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1572 (2.1.251.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni della FriuliaLis S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo - al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l'anno 1993.

     5. Al predetto onere di lire 380 milioni per l'anno 1993 si provvede, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con l'entrata, di pari importo, derivante dall'operazione di cui al comma 1.

     6. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1085 (3.6.2.) con la denominazione «Recupero di fondi erogati alla Friulia-Lis S.p.A. ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge regionale 1º luglio 1976, n. 28, a valere sul fondo di solidarietà a favore delle zone terremotate» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 380 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 96. Partecipazioni azionarie e conferimenti.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Promotur S.p.A. mediante il conferimento in proprietà di parte dei beni patrimoniali disponibili siti nel compendio di Pramollo, ai sensi dell'articolo 2342, secondo comma, del codice civile.

     2. Il valore capitale delle azioni della Promotur S.p.A. da assegnare alla Regione, ai fini dell'operazione di cui al comma 1, è commisurata al valore effettivo dei beni conferiti, da determinarsi ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, sulla base di apposita perizia asseverata.

     3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Promotur S.p.A., nella quale, in particolare, sono indviduati i beni interessati dal conferimento.

     4. [Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.A., mediante conferimento delle azioni della Seed S.p.A, costituenti l'intera partecipazione della Regione alla predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile] [8].

     5. [Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 13/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale delle Autovie Venete S.p.A., mediante conferimento delle azioni della Alpe Adria S.p.A., costituenti l'intera partecipazione della Regione alla predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile] [9].

     6. [Il valore capitale delle azioni da assegnare alla Regione in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 5, ai fini delle operazioni di conversione di cui ai commi citati, è commisurato al valore effettivo delle azioni cedute da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio netto, rispettivamente, della Seed S.p.A. e della Alpe Adria S.p.A. e sulla base di apposita perizia asseverata ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile] [10].

     7. [Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Friulia S.p.A. e la Autovie Venete S.p.A] [11].

     8. [L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad accertare le variazioni patrimoniali conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo ed a quelle previste dalla legge regionale n. 13/1993] [12].

 

     Art. 97. Partecipazione azionaria alla Autovie Venete S.p.A. (programma 3.5.1.). [13]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Autovie Venete S.p.A. che è effettuato in relazione alla partecipazione della società medesima alla

ricapitalizzazione della Alpe Adria S.p.A., sino alla concorrenza dell'importo di lire 250 milioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1993.

     3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio plurrennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - è istituito il capitolo 1586 (2.1.251.3.09.18) con la denominazione «Acquisto di nuove azioni della Autovie Venete S.p.A. in relazione alla partecipazione della società medesima alla

ricapitalizzazione della Alpe Adria S.p.A.» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1993.

 

     Art. 98. Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale di Gorizia, costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e dell'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, in società per azioni.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a promuovere e realizzare la trasformazione del Centro in via convenzionale, con i soggetti partecipanti e nel rispetto dei limiti e dei cr:teri posti dal predetto articolo 2 della legge n. 19/1991.

     3. Per le finalità del presente articolo sono confermate le autorizzazioni di spesa relative alla partecipazione dell'Amministrazione regionale al Centro disposte in relazione al dettato dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/1991 a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 

     Art. 99. Indirizzi per interventi straordinari nell'edilizia abitativa.

     1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire l'acquisizione in proprietà da parte dei locatari degli alloggi posti in vendita dalla Fincantieri S.p.A., dall'Ente zona industriale di Trieste e dalla Azienda agricola Torvis S.r.l. situati nei Comuni di Monfalcone, Trieste e Torviscosa, stabilisce, nell'ambito dei requisiti e dei criteri prescritti dalla legislazione regionale nel settore dell'edilizia agevolata, opportuni criteri di priorità nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 48 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.

     2. A tal fine, l'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, è autorizzato a determinare i criteri predetti per i soggetti acquirenti di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45.

 

     Art. 100. Comitato per le iniziative atte a fronteggiare situazioni di crisi aziendale.

     1. Allo scopo di assicurare il miglior coordinamento delle iniziative atte a fronteggiare situazioni di crisi aziendale è costituito un Comitato, avente sede operativa presso la Direzione regionale dell'industria, composto da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

     2. Ai lavori del Comitato possono altresì essere invitati a partecipare altri soggetti interessati a specifici problemi.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti la composizione del Comitato e gli aspetti organizzativi connessi al funzionamento del medesimo.

 

     Art. 101. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15.

     1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 15/1992, le parole «sulla base delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni» sono sostituite dalle parole «nel rispetto, qualora approvate, delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni».

 

     Art. 102. Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10.

     1. All'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, la locuzione «le spese per il personale di ruolo in attività di servizio delle Aziende di promozione turistica» è sostituita dalla locuzione «- nei limiti dello stanziamento annuo che viene stabilito con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale della Regione-per le spese fisse ed accessorie per il personale di ruolo in attività di servizio delle Aziende di promozione turistica, ivi compresi gli oneri afferenti agli accantonamenti per la corresponsione dell'indennità di buonuscita».

 

     Art. 103. Integrazione dell'articolo 91 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4.

     1. All'articolo 91, comma 9, della legge regionale n. 4/1992, è aggiunta la locuzione «, per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi».

     2. Gli oneri derivanti dall'integrazione prevista dal comma 1 fanno carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993. Nella denominazione del capitolo 8539 dello stato di previsione predetto è aggiunta la locuzione «nonché per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico e per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi».

 

     Art. 104. Modifica dell'articolo 91 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4.

     1. All'articolo 91, comma 15, della legge regionale n. 4/1992, modificato dall'articolo 93 della legge regionale 9 settembre 1992, n. 30, la locuzione «per l'acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture da destinare all'attività istituzionale dell'azienda medesima» c sostituita dalla locuzione «per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'azienda stessa».

     2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 la locuzione «per l'acquisto e la realizzazione di opere ed infastrutture da destinare all'attività istituzionale dell'azienda medesima» è sostituita dalla locuzione «per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'azienda stessa»

 

     Art. 105. Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali.

     1. L'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 e dall'articolo 23 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 106. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

     1. All'articolo 5, secondo comma, della legge regionale n. 57/1971, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1990, n. 54, le parole «socio-assistenziali, culturali e scientifiche» sono sostituite dalle parole «sociali, assistenziali, culturali, scientifiche, sportive e ricreative».

 

     Art. 107. Interpretazione autentica dell'articolo 54 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dell'articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 54, comma 5, della legge regionale n. 30/1992, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 37/1992, nella non applicazione della maggiorazione degli interessi legali deve intendersi ricompresa la non applicazione della maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di Tesoreria.

 

     Art. 108. Integrazione della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.

     1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale n. 22/1987 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 109. Garanzie fidejussorie regionali.

     1. [14].

     2. Il periodo di sei mesi previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, può essere prorogato di un ulteriore semestre.

 

     Art. 110. Adempimenti per l'attuazione dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

     1. Per far fronte agli adempimenti connessi con l'attuazione del disposto di cui all'articolo 78 della legge n. 413/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, per le esigenze della Ragioneria generale, assunzioni di personale in numero non superiore ad una unità nella qualifica funzionale di consigliere e di cinque unità nella qualifica funzionale di segretario, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Per le esigenze di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative, rispettivamente, all'avviso di assunzione a contratto per quattro posti di consigliere di cui all'articolo 5, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, ed all'avviso di assunzione a contratto per quindici posti di segretario con profilo professionale amministrativo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l'assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1º giugno 1987, n. 16.

     3. Al personale assunto, si applica il disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20/1989 e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

     4. All' articolo 78 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 33 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 111. Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 1º febbraio 1993, n. 1.

     1. All'articolo 31, comma 2, della legge regionale n. 1/1993, le parole «lettera a)» sono sostituite dalle parole «lettera a bis)».

 

     Art. 112. Definizione della spesa ammissibile di cui all'articolo 13 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     1. Per i decreti di impegno assunti entro il 31 dicembre 1989, la spesa definitivamente ammissibile, di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 46/1986, può essere determinata tenendo conto dello stato finale dei lavori e del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

 

     Art. 113. Modifica della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39. [15]

     [1. All'articolo 4 della legge regionale n. 39/90, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).]

 

     Art. 114. Integrazione dell'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 46 della legge regionale n. 7/1988, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 115. Integrazione dell'articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     1. Nelle more dell'approvazione del Programma regionale della promozione commerciale all'estero di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 2/1992, i criteri cui devono uniformarsi i programmi di penetrazione commerciale ai fini della concessione dei contributi previsti dai Capi VIII e IX della legge regionale n. 2/1992 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo.

 

     Art. 116. Integrazione alle disposizioni della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37.

     1. Le somme che alla chiusura dell'esercizio finanziario 1993 risultano non impegnate ai sensi dell'articolo 140, comma 8, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 sugli ordini di accreditamento disposti sui capitoli di spesa della Rubrica attribuita alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione nel bilancio per gli anni 1993-1995 e per l'anno 1993, con esclusione degli ordini di accreditamento di cui al comma 9 del medesimo articolo 140, sono trasferite, con decreto dell'Assessore alle finanze, sul capitolo del bilancio successivo relativo al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia».

 

     Art. 117. Integrazione della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30.

     1. La provvista di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 60 della legge regionale n. 30/1992, pu¶ essere utilizzata dall'Istituto di Mediocredito anche per accordare uno o più finanziamenti alla Friulia Factor S.p.A., o ad altri soggetti a ciò abilitati, destinati alla fattorizzazione di crediti vantati dalle piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale.

     2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabili con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuti alle imprese.

 

     Art. 118. Modifica della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68. [16]

     1. All'articolo 13 della legge regionale n. 68/1981, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 119. Modifica alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39. [17]

     [1. All'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 39/1992, la lettera g) del comma 2 è così sostituita:

     (Omissis).]

 

     Art. 120. Modifica della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68. [18]

     1. All'articolo 3 della legge regionale n. 68/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 121. Modifica della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

     1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 68/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 122. Modifiche della legge regionale 18 marzo 1992, n. 11.

     1. L'articolo 4 della legge regionale n. 11/1992 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nel testo della legge regionale n. 11/1992, le parole «Gruppo tecnico di lavoro» o «Gruppo» sono sostituite dalle parole «Comitato consultivo».

 

     Art. 123. Sanzioni amministrative. [19]

 

     Art. 124. Modifica della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41. [20]

     1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, il Comune di Buia cessa di far parte dell'Unità sanitaria locale n. 3 ed inserito nella Unità sanitaria locale n. 4.

 

     Art. 125. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 dicembre 1993, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 25 ottobre 1994, n. 14.

[6] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[9] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[11] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[12] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[14] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[15] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20.

[16] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[17] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[18] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[19] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78.

[20] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.