Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 30/05/1988 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [5] |
Art. 5. [6] |
Art. 6. [7] |
Art. 7. [8] |
Art. 8. [9] |
Art. 9. [10] |
Art. 10. [11] |
Art. 11. [12] |
Art. 12. [13] |
Art. 13. [14] |
Art. 14. [15] |
Art. 15. [16] |
Art. 16. [17] |
Art. 17. [18] |
Art. 18. [19] |
Art. 19. [20] |
Art. 20. [21] |
Art. 21. [22] |
Art. 22. [23] |
Art. 23. [24] |
Art. 24. [25] |
Art. 25. [26] |
Art. 26. [27] |
Art. 27. [28] |
Art. 28. [29] |
Art. 29. [30] |
Art. 30. [31] |
Art. 31. [32] |
Art. 32. [33] |
Art. 33. [34] |
Art. 34. [35] |
Art. 35. [36] |
Art. 36. [37] |
Art. 37. [38] |
Art. 38. [39] |
Art. 39. [40] |
Art. 40. [41] |
Art. 41. [42] |
Art. 42. [43] |
Art. 43. [44] |
Art. 44. [45] |
Art. 45. [46] |
Art. 46. [47] |
Art. 47. [48] |
Art. 48. [49] |
Art. 49. [50] |
Art. 50. 1. All'articolo 28, ultimo comma, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, sono soppresse le parole «entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge» |
Art. 51. 1. All'articolo 20, primo comma, della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «sono incrementati del 20%.» sono sostituite dalle parole «possono essere incrementati del 30%.» |
Art. 52. 1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è abrogato |
Art. 53. 1. All'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, le parole «nei piani di recupero che intendono recuperare più alloggi» sono sostituite con le parole «nei piani di recupero o [...] |
Art. 54. 1. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono aggiunte, in fine, le parole «limitatamente alle unità immobiliari destinate ad uso abitativo.» |
Art. 55. 1. Gli articoli 27 e 28 e il secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sono abrogati |
Art. 56. (Omissis) |
Art. 57. |
Art. 58. [53] |
Art. 59. [54] |
Art. 60. [55] |
§ 4.1.69 - Legge Regionale 30 maggio 1988, n. 37.
Norme modificative e integrative di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.
(B.U. 31 maggio 1988, n. 69).
CAPO I
1. E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della
1. E' abrogato l'articolo 3 della
1. Sono abrogati il primo e gli ultimi due commi dell'articolo 4 della
1. Il primo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).
1. Alla lettera c), dell'articolo 8 della
1. Il terzo comma dell'articolo 16 della
(Omissis).
2. Al quinto comma dell'articolo 16 della
1. L'ultimo comma dell'articolo 21 della
(Omissis).
1. L'articolo 23 della
(Omissis).
1. L'articolo 24 della
(Omissis).
1. L'articolo 25 della
(Omissis).
1. Sono abrogati gli articoli 26, 27 e 28 della
1. All'articolo 31 della
1. Dopo l'articolo 33 della
(Omissis).
1. All'articolo 38, primo comma, della
1. L'articolo 39 della
(Omissis).
1. All'articolo 40, primo comma, della
2. All'articolo 40 della
(Omissis).
1. Il primo comma dell'articolo 42 della
(Omissis).
1. L'ultimo comma dell'articolo 43 della
(Omissis).
1. E' abrogato l'articolo 46 della
1. All'articolo 47 della
(Omissis).
1. Il terzultimo comma dell'articolo 51 della
(Omissis).
1. Al primo comma dell'articolo 56 della
1. E' abrogato l'articolo 59 della
1. All'articolo 60 della
1. All'articolo 61, primo comma, della
2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 61 della
(Omissis).
3. La lettera e) del primo comma dell'articolo 61 della
(Omissis).
1. All'articolo 63 della
1. Al quarto comma dell'articolo 65 della
2. All'articolo 65 penultimo comma, della
1. Al secondo comma dell'articolo 72 della
2. All'articolo 72 della
(Omissis).
1. All'articolo 81, primo comma, della
2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 81 della
1. Il primo comma dell'articolo 83 della
(Omissis).
1. Il secondo comma dell'articolo 84 della
(Omissis).
1. All'articolo 86 della
1. All'articolo 88, primo comma, della
2. All'articolo 88 della
(Omissis).
1. Il penultimo comma dell'articolo 89 della
1. All'articolo 90 della
(Omissis).
1. All'articolo 92 della
(Omissis).
1. All'articolo 93, primo comma, della
2. All'articolo 93, quarto comma, della
1. All'articolo 94, primo comma, della
1. All'articolo 95, terzo comma, della
1. All'articolo 96 della
(Omissis).
Dopo l'articolo 97 della
(Omissis).
1. Al primo comma dell'articolo 99 della
1. All'articolo 102, quarto comma, della
1. All'articolo 106, terzo comma, della
1. L'articolo 113 della
(Omissis).
1. L'articolo 118 della
(Omissis).
1. L'articolo 120 della
(Omissis).
1. L'articolo 121 della
1. All'articolo 125, ultimo comma, della
CAPO II
1. All'articolo 28, ultimo comma, della
CAPO III
1. All'articolo 20, primo comma, della
1. Il terzo comma dell'articolo 23 della
2. All'articolo 23, quarto comma, della
1. All'articolo 25 della
1. Al secondo comma dell'articolo 26 della
1. Gli articoli 27 e 28 e il secondo comma dell'articolo 40 della
CAPO IV [51]
Art. 56. (Omissis)
CAPO V
Norme transitorie
1. Le disposizioni della presente legge concernenti l'edilizia convenzionata ed agevolata trovano applicazione per gli interventi la cui domanda di contributo sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. E' tuttavia data facoltà anche agli operatori che abbiano presentato la domanda di contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge, e per i quali non sia ancora esecutivo il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo, di richiedere l'applicazione in loro favore delle disposizioni più favorevoli contenute nella presente legge.
3. I tassi di interesse delle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 94 della
4. Alle stesse condizioni di cui al comma 3 è altresì consentita una riduzione di 2 punti sulle percentuali di cui all'articolo 94 della
1. I beneficiari di contributi regionali pluriennali costanti in conto mutuo possono richiedere il mantenimento del rapporto contributivo, nei termini previsti dal provvedimento di liquidazione finale, e delle garanzie concesse dalla Regione, nel caso di anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione, con lo stesso istituto di credito, di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario.
2. Nel caso di mutui già frazionati, originariamente contratti da cooperative, imprese, o I.A.C.P., la disposizione di cui al comma 1 opera solo qualora tutti gli acquirenti od assegnatari titolari del rapporto di mutuo ne richiedano l'applicazione.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli interessati devono presentare entro il termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata da una nota dell'istituto di credito mutuante che precisa nel dettaglio le condizioni dell'operazione.
1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della
2. La deroga di cui al comma 1 non opera per i casi nei quali il provvedimento di decadenza è già stata emesso prima dell'entrata in vigore della presente legge.
1. Per gli interventi già ammessi ai contributi di edilizia agevolata e convenzionata, previsti dalla
2. In via transitoria, per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, non ancora pervenuti alla fase della liquidazione finale del contributo è consentito il subentro di nuovi soci assegnatari in luogo di quelli originari, anche quando questi hanno conseguito la maggiore età dopo la data di riferimento per l'accertamento dei requisiti soggettivi ma prima del verbale di assegnazione dell'alloggio.
[1] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[2] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[3] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[4] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[5] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[6] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[7] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[8] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[9] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[10] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[11] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[12] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[13] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[14] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[15] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[16] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[17] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[18] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[19] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[20] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[21] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[22] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[23] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[24] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[25] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[26] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[27] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[28] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[29] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[30] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[31] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[32] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[33] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[34] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[35] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[36] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[37] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[38] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[39] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[40] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[41] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[42] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[43] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[44] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[45] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[46] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[47] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[48] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[49] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[50] Capo I e artt. 1 – 49 abrogati dall’art. 23 della
[51] Capo IV abrogato dalla
[52] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[53] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[54] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[55] Articolo abrogato dall’art. 23 della