§ 4.10.45 - Legge Regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici. Ulteriori norme integrative della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:20/06/1977
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione [...]
Art. 2.      La Regione predispone e realizza, d'intesa con i Comuni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della [...]
Art. 3.      Il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, danneggiati dagli eventi tellurici, si attua secondo le procedure indicate ai successivi Capo [...]
Art. 4.      Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i [...]
Art. 5.      Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l'indicazione:
Art. 6.      Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell'articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati [...]
Art. 7.      Nell'ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dal seguenti organismi:
Art. 8.      Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici, connessi con [...]
Art. 9.      Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso [...]
Art. 9 bis.      Qualora nell'ipotesi prevista all'articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all'espropriazione dell'immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per [...]
Art. 9 ter.      I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell'articolo 9 possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della [...]
Art. 10.      I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all'articolo 5 e possono prevedere [...]
Art. 11.      Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale [...]
Art. 12.      Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di [...]
Art. 12 bis.      Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati [...]
Art. 13.      All'esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a) 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa [...]
Art. 14.      Le spese per l'acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l'eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 12, [...]
Art. 15.      Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui [...]
Art. 16.      Nell'ipotesi prevista all'articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul [...]
Art. 17.      Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell'osservanza dei criteri, di cui all'articolo 4, e delle modalità [...]
Art. 17 bis.      Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per l'aggiornamento dei [...]
Art. 18.      La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Art. 19.      A favore di coloro che non intendono ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal Capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale [...]
Art. 20.      I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d'abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati [...]
Art. 21.      Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l'assenza di chi lo [...]
Art. 22.      Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:
Art. 23.      Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all'80% dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, [...]
Art. 24.      L'erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:
Art. 25.      Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle [...]
Art. 26.      Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente [...]
Art. 27.      Al fine di sopperire all'onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non [...]
Art. 28.      Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i [...]
Art. 28 bis. 
Art. 29. 
Art. 30.      In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...]
Art. 31.      Ai fini dell'ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all'articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari [...]
Art. 32.      Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni [...]
Art. 32 bis.      Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 32 della presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con [...]
Art. 33.      Ai fini di quanto previsto all'articolo 24, primo comma, punto 2 della presente legge, in caso che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia [...]
Art. 34.      Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata [...]
Art. 35.      Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale [...]
Art. 36.      Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l'esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento [...]
Art. 37.      Con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la [...]
Art. 38. 
Art. 39.      I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino [...]
Art. 40.      Per gli oneri previsti dall'articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per [...]
Art. 41.      Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l'esercizio 1976 è revocato.
Art. 42.      Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 27, primo e terzo comma, e dall'articolo 28 della presente legge, è autorizzato, [...]
Art. 43.      Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite d'impegno di lire 700 milioni.
Art. 44.      I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 45.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.45 - Legge Regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici. Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

(B.U. 20 giugno 1977, n. 59).

 

CAPO I

Disposizioni preliminari

 

Art. 1.

     Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonchè con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.

     In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.

     Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.

     Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.

     Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d'intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

     La determinazione dell'entità dell'intervento di riatto, unitamente all'avvio di un'operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l'entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.

 

     Art. 2.

     La Regione predispone e realizza, d'intesa con i Comuni, un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, saranno stabilite le modalità del censimento medesimo.

 

     Art. 3.

     Il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, danneggiati dagli eventi tellurici, si attua secondo le procedure indicate ai successivi Capo II e Capo III della presente legge.

 

CAPO II

Recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dagli eventi tellurici

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.

     Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:

     a) al raggruppamento - agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge - di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ed all'assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all'articolo 7, primo comma lettera b), avuto riguardo all'effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;

     b) all'ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;

     c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;

     d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;

     e) alle modalità per disciplinare l'uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;

     f) alle modalità per disciplinare l'uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l'edificio da riattare;

     g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i proprietari interessati per l'utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;

     h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l'uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;

     i) al disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi di Comuni e gli esperti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b);

     l) all'organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi;

     m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma [1].

     Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonchè delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.

     Nell'ambito territoriale dei singoli Comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l'attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente da adottare entro un termine all'uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonchè dei risultati delle eventuali indagini geologi che esperite a livello locale.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed in criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all'effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.

 

     Art. 5.

     Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l'indicazione:

     a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonchè di difesa dagli agenti atmosferici;

     b) delle opere di completamento e degli impianti;

     c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all'articolo 4, terzo comma, lettera c).

     Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa egli edifici dagli agenti atmosferici, ancorchè effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge [2].

     L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.

 

     Art. 6.

     Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell'articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt'ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l'immobile, che ne trasmette copia all'Amministrazione regionale.

     La domanda deve contenere, in alternativa:

     a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l'esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all'articolo 5, lettera a), nonchè per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge - salvo per quanto disposto all'art. 28, primo e secondo comma - e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l'impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro il 31 dicembre 1978, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori [3].

     Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell'impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico dell'esecuzione delle opere di riatto.

     In tal caso l'impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.

     Nell'ipotesi, infine che l'interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all'articolo 4, terz'ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l'entità dell'acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.

     In tale caso, l'eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell'ammontare dell'acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.

     Nel caso che l'acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell'accertamento di cui al comma precedente.

     Nell'ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma non sia stata riscossa, all'interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute [4].

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l'incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell'articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell'articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 [5].

     I progetti redatti ai sensi del precedente com na non sono soggetti al termine di presentazione previsto dall'articolo 6, secondo comma - lettera b) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 [6].

 

     Art. 7.

     Nell'ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dal seguenti organismi:

     a) [7].

     b) [8].

     (Omissis) [9].

 

     Art. 8.

     Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici, connessi con l'architettura locate, il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei Comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici anche non ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all'interno che all'esterno delle zone di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge [10].

     Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti [11].

     Gli elenchi vengono approvati, d'intesa con i Comuni interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell'articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale [12].

     L'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata ana stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonchè per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari [13].

     La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati [14].

     Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l'esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell'immobile catalogato [15].

     In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio [16].

     L'esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all'intero edificio fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione [17].

 

     Art. 9.

     Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall'apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.

     Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonchè sull'entità dei lavori necessari per destinarlo all'uso previsto - all'espropriazione dell'immobile.

     Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l'intervento di pubblica uvilità e la indifferibilità e l'urgenza delle opere previste.

     A promuovere l'espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonchè la Regione.

     Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all'uso o servizio pubblico previsto.

     Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l'espropriazione sono legittimati gli Istituti Autonomi Case Popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni [18].

 

     Art. 9 bis.

     Qualora nell'ipotesi prevista all'articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all'espropriazione dell'immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l'esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del Capo III della presente legge [19].

 

     Art. 9 ter.

     I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell'articolo 9 possono procedere all'acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell'articolo 9 predetto [20].

 

     Art. 10.

     I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all'articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.

     A tal fine, i gruppi previsti all'articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

     Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all'esterno delle zone delimitate, ai sensi dell'articolo 4 primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all'articolo 7, lettera a) [21].

 

     Art. 11.

     Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all'individuazione degli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare [22].

     Per l'esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all'invito all'uopo ad essi rivolto dal Sindaco.

     Per l'occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.

     (Omissis) [23].

 

     Art. 12.

     Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall'Amministrazione regionale, dall'Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).

     I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all'articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.

     All'esecuzione delle opere provvedono l'Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze [24].

     Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all'esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 35 della leggc regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all'istituto della concessione. La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche [25].

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [26].

     (Omissis) [27].

 

     Art. 12 bis.

     Nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell'Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall'articolo 20, terzo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni [28].

     Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 [29].

 

     Art. 13.

     All'esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a) 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.

     Per l'esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l'articolo 11 secondo e terzo comma.

     Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa dagli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto. Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, semprechè non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori [30].

     Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere - comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo [31].

     Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita [32].

     Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all'interno che all'esterno delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l'utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti [33].

     L'assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti [34].

 

     Art. 14.

     Le spese per l'acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l'eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all'uso pubblico previsto sono a carico

dell'Amministrazione regionale.

     Sono, pure, a carico dell'Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.

     Ai fini suindicati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonchè nelle ipotesi di cui all'articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [35].

 

     Art. 15.

     Nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure, e a favore dei seguenti soggetti:

     a) l'80% - limitatamente all'alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera c) della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purchè occupanti prima del 6 maggio 1976 l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l'immobile e, nei limiti sopra indicati, per l'alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purchè non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;

     b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l'utilizzo dell'edificio o parte dell'edificio dagli stessi non occupato ovvero per l'utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonchè ai proprietari emigrati all'estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l'alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

     I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l'alloggio al 6 maggio 1976.

     Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale [36].

     Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nelle domanda principale prodotta dal «de cuius» [37].

     Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al «de cuius» da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi [38].

     Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere [39].

 

     Art. 16.

     Nell'ipotesi prevista all'articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.

     A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.

 

     Art. 17.

     Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell'osservanza dei criteri, di cui all'articolo 4, e delle modalità fissate all'articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco [40].

     1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso [41].

     [La stessa Commissione esercita, altresì, i controlli che ritenga opportuni per una corretta applicazione degli adempimenti demandati dalla presente legge ai Comuni interessati] [42].

     Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

     L'approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell'ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione.

     Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge [43].

     L'inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l'interessato l'implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto [44].

 

     Art. 17 bis.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per l'aggiornamento dei contributi in relazione all'andamento dei costi nel settore edile.

     Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.

     Ai fini della determinazione dei contributi di cui all'articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell'approvazione prevista dall'articolo 31 [45].

 

     Art. 18.

     La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

     (Omissis) [46].

     Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l'erogazione degli stessi avviene di norma:

     1) nella misura del 50% dell'importo del contributo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

     2) nella misura dell'ulteriore 40% dopo l'accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell'avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;

     3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all'articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco [47].

 

CAPO III

Testo coordinato, con modificazioni sostituzioni ed integrazioni, degli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dei primi tredici articoli della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46

 

     Art. 19.

     A favore di coloro che non intendono ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal Capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, è data facoltà di richiedere di beneficiare delle provvidenze del presente Capo III, che riproduce, in testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, gli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e gli articoli dall'1 al 13 compreso della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46 [48].

 

     Art. 20.

     I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d'abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili - redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.

     Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l'autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.

     All'interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento [49].

     Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.

 

     Art. 21.

     Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l'assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benchè invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all'esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l'esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.

     Le spese per le riparazioni relative sono a carico

dell'Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.

 

     Art. 22.

     Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:

     - da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

     - da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio, al pretore o al notaio.

     In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.

     In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.

     Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.

     Per la stipulazione delle convenzioni previste all'articolo 4, terzo comma, lettera g), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.

     Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il Sindaco autorizza l'esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l'ultimazione delle stesse es contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.

 

     Art. 23.

     Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all'80% dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell'importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo:

     - di lire 6.000.000 per ciascun alloggio:

     - di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;

     - di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l'abitazione [50].

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l'aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi del settore edile [51].

     Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall'Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all'importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.

 

     Art. 24.

     L'erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:

     1) in ragione del 50% dell'importo concesso dopo l'inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;

     2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte dei tecnici incaricati dal Sindaco all'atto dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

     L'erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell'Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all'interessato per l'esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.

     Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e semprechè il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l'erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell'abitazione o nei vani suindicati ripristinati [52].

     Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell'alloggio, l'erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell'alloggio riattato con precedenza a persone terremotate residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune [53].

     Nelle ipotesi, infine, previste dall'articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l'erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.

     Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.

 

     Art. 25.

     Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente articolo 20, primo comma.

     L'indicazione delle riparazione eseguite e della spesa relativa è riportata - sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato e previa diretta constatazione delle stesse - nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso articolo 20, primo comma, della presente legge.

     Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l'erogazione del contributo hanno luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa dall'interessato e dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all'articolo 24, primo comma, punto 2).

     Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente articolo 23 ed al successivo articolo 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici - compresi quelli di edilizia residenziale pubblica - in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.

 

     Art. 26.

     Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l'emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).

     Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l'edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all'accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.

     Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.

 

     Art. 27.

     Al fine di sopperire all'onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Capo III, entro i seguenti limiti:

     a) dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente Capo III;

     ovvero in via alternativa:

     b) dell'importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 3 [54].

     Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l'ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l'ammortamento di un mutuo al tasso del 2% [55].

     [Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l'ammontare del contributo è pari all'ammontare degli interessi calcolati al tasso non superiore al 20%] [56].

     Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni [57].

     Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all'Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l'ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonchè copia dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di riparazione [58].

     I contributi regionali sono concessi - a seguito di presentazione del contratto di mutuo - dalla Segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

     L'erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.

     A tal fine, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all'articolo 1, numeri 1 e 2, del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.

 

     Art. 28.

     Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all'articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.

     Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo n, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell'articolo 17.

     L'ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 27, è infine, consentita anche per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purchè gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.

     In tal caso l'accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 28 bis. [59]

 

     Art. 29. [60]

 

     Art. 30.

     In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell'8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b) [61].

     L'ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.

     Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all'Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27, quinto comma, della presente legge.

 

     Art. 31.

     Ai fini dell'ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all'articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17.

     Anche in pendenza dell'approvazione del progetto e con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi [62].

     L'inizio dei lavori di riparazione comporta per l'interessato l'implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto [63].

     I lavori di riparazione iniziati anteriormente all'entrata in vigore del D.P.G.R. 8 marzo 1979, n. 055/Sgs. non sono soggetti all'applicazione degli indici parametrici di cui all'articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all'indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori [64].

 

     Art. 32.

     Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi [65].

     Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonchè all'accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.

     I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco [66].

     I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria [67].

     Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Sindaci dei Comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della Commissione consiliare speciale, la Segreteria Generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.

 

     Art. 32 bis.

     Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 32 della presente legge sono a carico dell'Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [68].

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 33.

     Ai fini di quanto previsto all'articolo 24, primo comma, punto 2 della presente legge, in caso che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale conferimento dell'incarico per l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del Sindaco entro 30 giorni dalla data predetta.

 

     Art. 34.

     Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite 1l Comune interessato, apposita domanda [69].

     Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all'Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell'individuazione dell'ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.

 

     Art. 35.

     Fermo restando quanto previsto all'articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, lettera 1).

     I Comuni procederanno - previo nulla osta della Regione - all'assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.

 

     Art. 36.

     Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l'esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonchè per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II, articoli 15 e 16, e Capo IV, articoli 21 e 23, della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [70].

 

     Art. 37.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonchè per l'individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente articolo 36.

 

     Art. 38. [71]

     L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità immobiliare riparata con i benefici della presente legge, ivi comprese le unità considerate dal precedente articolo 11, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al pagamento delle spese sostenute dall'Ente pubblico per l'intervento disposto in loro favore o al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori [72].

     Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso ed, altresì, quelle effettuate dal proprietario a favore del conduttore dell'unità immobiliare alla data degli eventi sismici che non disponga in proprietà di altra unità idonea a soddisfare le proprie esigenze [73].

     Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l'alienazione dell'unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio [74].

     Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo [75].

     Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all'articolo 12 bis, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l'alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d'uso dell'immobile assistito dal contributo [76].

 

     Art. 39.

     I termini di cui agli articoli 2, primo comma, 8, primo comma e 9 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, ed all'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 49, sono riaperti fino alla data del 30 settembre 1977.

 

CAPO V

Norme finanziarie

 

     Art. 40.

     Per gli oneri previsti dall'articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 Categoria IX - il capitolo 5323 con la denominazione: «Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate» [77].

     Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

     (Omissis) [78].

     Per gli oneri previsti dall'articolo 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5233 con la denominazione: «Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione».

     Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III Rubrica n. 9 - Categoria IX:

     - il capitolo 5322 con la denominazione: «Spese dirette per l'esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976»;

     - il capitolo 5324 con la denominazione: «Spese dirette per l'acquisizione di edifici danneggiati da riattare».

     Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25 e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

     Gli oneri derivanti dall'articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 41.

     Il limite di impegno di lire 3.000 milioni autorizzato con l'articolo 19 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, per l'esercizio 1976 è revocato.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 della presente legge e dall'articolo 28, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite d'impegno di lire 10.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5211 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonchè per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'esercizio 1977, dal «Fondo di solidarietà» iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di lire 12.000 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 42.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 27, primo e terzo comma, e dall'articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite d'impegno di lire 2.400 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5212 con la denominazione: «Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonchè per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 43.

     Per far fronte agli oneri derivanti dall'articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1977, un limite d'impegno di lire 700 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5213 con la denominazione: «Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - del medesimo stato d-i previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 44.

     I precitati capitoli 5233, 5322, 5323 e 5324 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 45.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi anche il D.P.G.R. 20 giugno 1978, n. 025/S.G.S.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi anche il D.P.G.R. 9 agosto 1978, n. 040/S.G.S.

[3] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi anche l'art. 39 della medesima legge regionale nonchè l'art. 9 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e l'art. 57 della L.R. 11 settembre 1991 n. 48.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[5] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70.

[6] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Della norma fa erroneamente riferimento all'art. 13 della L.R. 70/78.

[7] Il gruppo previsto dalla presente lettera è stato soppresso con il primo comma dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1984 n. 53. I compiti e le attribuzioni ad esso demandati sono stati devoluti all'Ufficio tecnico della Segreteria generale straordinaria. Vedi in dettaglio il citato art. 1 della predetta norma regionale e per i compensi gli artt. 106 e 107 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[8] Il gruppo previsto dalla presente lettera è stato soppresso con il primo comma dell'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1984 n. 53. I compiti e le attribuzioni ad esso demandati sono stati devoluti all'Ufficio tecnico della Segreteria generale straordinaria. Vedi in dettaglio il citato art. 1 della predetta norma regionale e per i compensi gli artt. 106 e 107 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[9] I commi successivi del presente articolo devono intendersi superati in relazione alla soppressione dei gruppi di cui alle precedenti note 7-8. Per i compensi sulle progettazioni vedi in particolare l'art. 16 della L.R. 18 dicembre 1984 n. 53.

[10] Comma modificato dagli artt. 6 e 7 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Le attribuzioni già assegnate al Servizio dei beni ambientali e culturali sono state trasferite alla Segreteria generale straordinaria ai sensi dell'art. 19 della L.R. 2 settembre 1980 n. 45. Vedi per quanto concerne l'applicazione degli indici parametrici l'art. 11 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57 nonchè per la parte esecutiva l'art. 6 della L.R. 20 giugno 1983 n. 63. Da segnalare inoltre la salvaguardia di cui all'art. 122 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50, la deroga di cui all'art. 1 della L.R. 11 settembre 1991 n. 48 nonchè l'art. 61 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30 e l'art. 32 comma 3 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[11] Vedi per la cancellazione dagli elenchi l'art. 1 della L.R. 2 maggio 1988 n. 26.

[12] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi in particolare l'art. 16 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[13] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi D.P.G.R. 10 maggio 1978 n. 019/S.G.S.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1986 n. 55. Vedi anche gli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1986 n. 55. Vedi anche gli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1986 n. 55. Vedi anche gli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 1986 n. 55. Vedi anche gli artt. 2 e 3 della medesima legge regionale

[18] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 aprile 1978 n. 25.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 aprile 1978 n. 25.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 24 aprile 1978 n. 25.

[21] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57. Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 5 della L.R. 20 giugno 1983, n. 63 nonchè l'art. 61 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[22] Vedi anche l'art. 6 della L.R. 20 giugno 1983, n. 63 ed il penultimo comma dell'art. 63 della L.R. 19 dicembre 1986 n. 55 l'interpretazione autentica di cui all'art. 1 della L.R. 7 settembre 1990 n. 44 nonchè la deroga di cui all'art. 123 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[23] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e successivamente soppresso ai sensi dell'art. 7 comma 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44.

[24] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi anche il D.P.G.R. 25 luglio 1978, n. 036/S.G.S.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1984, n. 18 e così modificato con il periodo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37. Vedi anche il finanziamento di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1984, n. 18. Vedi anche il finanziamento di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 14 giugno 1984, n. 18 e abrogato dall'art. 137 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[28] Il riferimento al terzo comma dell'art. 20 della L.R. 63/77 va correttamente inteso al secondo comma del medesimo articolo in quanto in sede di redazione non si è evidentemente tenuto conto della modifica apportata dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1980 n. 45. Vedi anche gli artt. 2 e 3 della L.R. 18 ottobre 1990 n. 50 e agli artt. 2 e 72 comma 6 della L.R. 11 settembre 1991 n. 48.

[29] Articolo introdotto dall'art. 9 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi l'estensione di cui all'art. 2 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[30] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e così integrato dall'art. 17 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[31] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[32] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[33] Comma sostituito dall'art. 17 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[34] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[35] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 10 della medesima legge regionale nonchè l'art. 6 della L.R. 22 maggio 1986, n. 23.

[36] Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53. Vedi anche la norma di salvaguardia di cui all'art. 6 della medesima legge regionale e l'interpretazione autentica di cui all'art. 4 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[37] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi la salvaguardia di cui all'art. 61 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[38] Per una riapertura dei termini di cui al presente comma, vedi da ultimo l'art. 14, comma 30, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[39] Articolo già sostituito dall'art. 19 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Per i benefici previsti dalla lettera a) del presente articolo, vedi anche l'art. 14 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70. Vedi inoltre in relazione alla «situazione di occupazione dell'edificio» l'interpretazione autentica di cui all'art. 4 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[40] Comma sostituito dall'art. 20 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[41] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[42] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[43] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[44] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e l'indicizzazione di cui all'art. 52 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 21 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Si rimanda alla parziale modifica introdotta dall'art. 3 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. Vedi anche i DD.P.G.R. 20 giugno 1978, n. 026/S.G.S. nonchè le successive variazioni degli indici dei costi.

[46] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53; dall'art. 4 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26, dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1989, n. 24 e dall'art. 5 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e soppresso dall'art. 5 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[47] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70. Qualora la prima erogazione dei contributi avvenga oltre i diciotto mesi dalla data di emissione del decreto di concessione vedi la rideterminazione di cui all'art. 8 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53. Vedi la deroga di cui all'art. 3, comma 4, della L.R. 11 settembre 1991, n. 48. Vedi per il riscontro amministrativo l'art. 2 della L.R 19 dicembre 1992, n. 41.

[48] Vedi i termini di cui all'art. 4 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[49] Vedi la deroga al predetto termine di cui all'art. 2 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[50] Comma sostituito dall'art. 22 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e così modificato dall'art. 22 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Vedi anche l'art. 23 della medesima legge regionale e la salvaguardia di cui all'art. 132 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e all'art. 59 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[51] Comma inserito dall'art. 22 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[52] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[53] Comma così modificato dal secondo comma dell'art. della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[54] Lettera sostituita dall'art. 23 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi la salvaguardia di cui all'art. 135 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[55] Comma sostituito dall'art. 24 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[56] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1982, n. 54 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[57] Comma sostituito dall'art. 25 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[58] Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 27 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e abrogato dall'articolo 16 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70.

[60] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[61] Comma sostituito dall'art. 29 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[62] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[63] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[64] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55. Vedi l'indicizzazione di cui all'art. 52 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[65] Vedi le particolari contribuzioni di cui all'art. 11 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[66] Comma sostituito dall'art. 30 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[67] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[68] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[69] Comma sostituito dall'art. 33 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[70] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 15 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 2.

[71] Vedi l'estensione del divieto nonchè l'interpretazione autentica di cui all'art. 30 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[72] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e così integrato dall'art. 4 della L R 11 settembre 1991, n 48.

[73] Articolo modificato dall'art. 26 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[74] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e così modificato dall'art. 6, lett. b) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[75] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e così modificato dall'art. 6, lettera a) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[76] Comma aggiunto dall'art. 6, lettera b) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[77] A parziale modifica di quanto stabilito dal presente articolo le spese relative graveranno sul capitolo 6014 del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 10 dicembre 1981, n. 81.

[78] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.