§ 2.8.42 – L.R. 25 marzo 1996, n. 16.
Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:25/03/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Integrazione dell'articolo 181 della legge regionale 7/1988).
Art. 2.  (Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili e degli accessori).
Art. 3.  (Norme in materia di edilizia convenzionata).
Art. 4.  (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge regionale 20/1983).
Art. 5.  (Modificazione della legge regionale 28/1995).
Art. 6.  (Modificazione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991).
Art. 7.  (Sospensione del rilascio di autorizzazioni per attività estrattive).
Art. 8.  (Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale 22/1987).
Art. 9.  (Modificazioni degli articoli 160 della legge regionale 5/1994 e 149 della legge regionale 8/1995).
Art. 10.  (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali).
Art. 11.  (Modificazioni della legge regionale 31/1989).
Art. 12.  (Conferma dei contributi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge regionale 15/1984).
Art. 13.  (Modificazioni dell'articolo 50 della legge regionale 60/1976).
Art. 14.  (Modificazioni dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988).
Art. 15.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 49/1993).
Art. 16.  (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 49/1993).
Art. 17.  (Integrazione della legge regionale 49/1993).
Art. 18.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 20/1981).
Art. 19.  (Modificazioni della legge regionale 42/1978).
Art. 20.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 45/1988).
Art. 21.  (Conferma di impegni di spesa).
Art. 22.  (Ridefinizione dell'ambito di applicazione della legge regionale 56/1978).
Art. 23.  (Norme modificative ed integrative nel settore dell'agricoltura).
Art. 24.  (Modificazioni della legge regionale 44/1983).
Art. 25.  (Norme integrative e modificative concernenti il settore dell'industria).
Art. 26.  (Integrazione alla legge regionale 5/1994).
Art. 27.  (Definizione di contributi destinati alla realizzazione di impianti di risalita ed opere connesse. Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 50/1993).
Art. 28.  (Modificazioni ed integrazioni di normative nel settore del turismo).
Art. 29.  (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio).
Art. 30.  (Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 62/1988).
Art. 31.  (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 49/1991).
Art. 32.  (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 5/1996).
Art. 33.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 46/1993).
Art. 34.  (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge regionale 55/1986).
Art. 35.  (Trasferimento di Rubrica dal capitolo 227 del bilancio).
Art. 36. 


§ 2.8.42 – L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

(B.U. 27 marzo 1996, n. 13).

 

Art. 1. (Integrazione dell'articolo 181 della legge regionale 7/1988).

     1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 181 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili e degli accessori).

     1. L'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 44/1985, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 37, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Norme in materia di edilizia convenzionata).

     1. In via di interpretazione autentica degli articoli 8, primo comma, lettera e), 86 e 133 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per il settore dell'edilizia convenzionata di cui ai Titoli VII e IX della legge stessa, possono essere concessi anche in assenza della convenzione tipo di cui all'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 e dell'articolo 96 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, purché gli interventi oggetto di finanziamento siano disciplinati da apposita convenzione stipulata tra il Comune e l'Operatore, che esplicitamente richiami l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata.

     2. La convenzione tipo di cui all'articolo 96 della legge regionale 52/1991 deve essere approvata entro dodici mesi [1] dall'entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di quella prevista dall'articolo 8, primo comma, lettera e) della legge regionale 75/1982 ed a tal fine deve, tra l'altro, contenere quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 133 della legge regionale 75/1982 medesima.

     3. Fino all'approvazione della convenzione tipo regionale di cui al comma 2, il prezzo di cessione cd il canone di locazione degli alloggi sono determinati in sede di stipula della convenzione tra Comune ed Operatore.

 

     Art. 4. (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge regionale 20/1983).

     1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

     2. Il primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modificazione della legge regionale 28/1995).

     1. All'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modificazione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991). [3]

     [1. All'articolo 128, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, sono abrogate le parole «nella medesima data».

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 7. (Sospensione del rilascio di autorizzazioni per attività estrattive). [4]

     1. In attesa della definizione quantitativa e qualitativa delle attività estrattive autorizzabili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al settore delle attività estrattive di sabbie e ghiaie, i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come richiamato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 25/1992, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, sono sospesi fino all'adozione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 [5].

     2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti autorizzativi ricadenti negli articoli 1 e 4 della legge regionale 25/1992 e successive modificazioni ed integrazioni [6].

 

     Art. 8. (Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale 22/1987).

     1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Modificazioni degli articoli 160 della legge regionale 5/1994 e 149 della legge regionale 8/1995).

     1. Nel testo degli articoli 160, comma 5, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e 149, comma 9, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le parole «limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo approvato ai sensi della legge regionale 11/1983» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali).

     1. Il disposto di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, è esteso alle opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. (Modificazioni della legge regionale 31/1989). [7]

     1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, dopo le parole «Università della terza età» sono aggiunte le parole «comunque denominate e che indirizzano la loro attività a favore degli anziani».

     2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/19S9, dopo le parole «Università della terza età» sono aggiunte le parole «comunque denominate» e dopo le parole «Associazioni nazionali delle università della terza età» sono aggiunte le parole «o alle Associazioni delle Università Popolari della terza età e dell'Età libera.».

 

     Art. 12. (Conferma dei contributi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge regionale 15/1984). [8]

     1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera e) della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, per gli anni 1994 e 1995 per importi inferiori all'ottanta per cento del contributo richiesto con il preventivo presentato ai sensi del terzo punto del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 15/1984 possono essere confermati, a domanda dei beneficiari, anche ove gli stessi abbiano svolto minori lavori rispetto al preventivo, ma documentino una spesa almeno superiore del venti per cento a fronte del contributo ottenuto.

     2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     3. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a riconfermare il contributo concesso, determinando contestualmente la somma da rendicontare e fissando i nuovi termini per la presentazione del rendiconto previsto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15/1984.

 

     Art. 13. (Modificazioni dell'articolo 50 della legge regionale 60/1976). [9]

     1. All'articolo 50, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, dopo le parole «opere d'arte di particolare pregio» sono aggiunte le parole «nonché di beni mobili considerati di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089».

     2. All'articolo 50, terzo comma, della legge regionale 60/1976, come sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 57/1979, prima delle parole «Le opere d'arte» sono inserite le parole «I beni culturali e».

 

     Art. 14. (Modificazioni dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988). [10]

     [1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 15. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 49/1993).

     1. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, sono abrogate le parole «ed alle prestazioni effettivamente occorrenti».

     2. I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituiti dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     3. Per l'anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 2, devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 49/1993).

     1. [L'articolo 20 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [11].

 

     Art. 17. (Integrazione della legge regionale 49/1993).

     1. [Dopo l'articolo 20 della legge regionale 49/1993, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis)] [12].

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 20/1981). [13]

     [1. L'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 27, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 19. (Modificazioni della legge regionale 42/1978).

     1. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, la lettera a) e sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 42/197S, la Lettera b) è abrogata.

     3. All'articolo 34 della legge regionale 42/1978, come sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 76/1982, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 45/1988).

     1. L'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Conferma di impegni di spesa).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonchè a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione al Consorzio di bonifica Pianura Isontina per opere pubbliche a carico della Regione, già collaudate, ancorchè carenti di titolo per irrituali variazioni delle opere di progetto intervenute nel corso di esecuzione dei lavori.

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonchè a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione dalla Regione al Consorzio di bonifica Stradalta, ora Ledra-Tagliamento, per la sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo in un comprensorio del Medio Friuli denominato «Basiliano», già collaudati, ancorchè carenti di titolo per annullamento giurisdizionale, sopravvenuto in corso d'opera, del decreto di concessione originario.

 

     Art. 22. (Ridefinizione dell'ambito di applicazione della legge regionale 56/1978). [14]

     1. Le sovvenzioni sulle spese riguardanti la gestione ordinaria, previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, non sono concesse alle cooperative e loro consorzi, costituiti da imprenditori agricoli e che, operando secondo i propri scopi istituzionali, immettono sul mercato prodotti agricoli di base o prodotti trasformati.

 

     Art. 23. (Norme modificative ed integrative nel settore dell'agricoltura). [15]

     1. Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, sono abrogate.

     2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della legge regionale 16/1967, le parole «50 per cento o del 60 per cento se destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale» sono sostituite dalle parole «40 per cento».

     3. L'articolo 8 della legge regionale 16/1967, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 58/1975 e modificato dall'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, è abrogato.

     4. All'articolo 9, primo comma della legge regionale 16/1967, sono aggiunte, in fine, le parole «nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili».

     5. [All'articolo 29, primo comma della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, le parole «fino al massimo del 95 per cento delle spese di funzionamento» sono sostituite dalle parole (omissis)] [16].

     6. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, sono abrogate le parole «e l'utilizzazione».

     7. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 32/1995, sono abrogate le parole «e l'utilizzazione».

     8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 c successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24. (Modificazioni della legge regionale 44/1983).

     1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 43, trova applicazione soltanto alle opere di sistemazione agraria connesse ai piani di riordino fondiario la cui approvazione sia pendente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 25. (Norme integrative e modificative concernenti il settore dell'industria).

     1. Il termine del 31 dicembre 1996, di cui all'articolo 218, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è differito al 31 dicembre 1998.

     2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2 della legge regionale 5/1994, differito al 31 dicembre 1996 dall'articolo 175, comma 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, è differito al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 26. (Integrazione alla legge regionale 5/1994).

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 164 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 27. (Definizione di contributi destinati alla realizzazione di impianti di risalita ed opere connesse. Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 50/1993).

     1. Il contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, si intende finalizzato alla realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonchè di interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, compresa l'acquisizione di attrezzature e di quant'altro direttamente connesso all'esercizio degli stessi.

     2. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 50/1993, le parole «nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti» sono abrogate.

 

     Art. 28. (Modificazioni ed integrazioni di normative nel settore del turismo).

     1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è abrogato.

     2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sono aggiunte le seguenti parole:

 

     3. Nell'allegato «A» di cui agli articoli 2 e 17 della legge regionale 10/1991, nell'Ambito turistico n. 6 sono inseriti i seguenti Comuni: «Frisanco e Sacile».

 

     Art. 29. (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio). [17]

 

     Art. 30. (Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 62/1988). [18]

     [1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 49/1991).

     1. L'articolo 16 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 32. (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 5/1996).

     1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 5 le parole «di cui alle lettere c), d) ed f)» sono sostituite dalle parole «di cui alle lettere c), d), e) ed f)».

 

     Art. 33. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 46/1993).

     1. Dopo l'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 19/1995, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 4 della legge regionale 46/1993, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 34. (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge regionale 55/1986).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, trovano altresì applicazione per le opere pubbliche realizzate con finanziamento regionale, nell'ambito delle zone terremotate, dai Comuni, loro Consorzi e Comunità montane, qualora almeno uno dei contratti d'appalto relativi ai lotti delle stesse sia stato finanziato, in tutto o in parte, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.

 

     Art. 35. (Trasferimento di Rubrica dal capitolo 227 del bilancio).

     1. Il capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 2 «Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale» alla Rubrica n. 4 «Ufficio stampa e pubbliche relazioni» nel programma «0.6.1.».

 

     Art. 36.

     (Omissis) [19].


[1] Scadenza così prorogata dall'art. 71 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[7] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[8] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[10] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[14] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[15] L'articolo 23 della presente legge è stato notificato alla Commissione delle Comunità Europee, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, punto 3 del Trattato CE. Si fa riserva di dare notizia, ai fini della sua applicazione, dell'esito del relativo esame.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[18] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[19] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.