Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali |
Data: | 25/03/1996 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 181 della legge regionale 7/1988). |
Art. 2. (Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili e degli accessori). |
Art. 3. (Norme in materia di edilizia convenzionata). |
Art. 4. (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della legge regionale 20/1983). |
Art. 5. (Modificazione della legge regionale 28/1995). |
Art. 6. (Modificazione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991). |
Art. 7. (Sospensione del rilascio di autorizzazioni per attività estrattive). |
Art. 8. (Modificazioni dell'articolo 26 della legge regionale 22/1987). |
Art. 9. (Modificazioni degli articoli 160 della legge regionale 5/1994 e 149 della legge regionale 8/1995). |
Art. 10. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali). |
Art. 11. (Modificazioni della legge regionale 31/1989). |
Art. 12. (Conferma dei contributi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge regionale 15/1984). |
Art. 13. (Modificazioni dell'articolo 50 della legge regionale 60/1976). |
Art. 14. (Modificazioni dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988). |
Art. 15. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 49/1993). |
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 49/1993). |
Art. 17. (Integrazione della legge regionale 49/1993). |
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 20/1981). |
Art. 19. (Modificazioni della legge regionale 42/1978). |
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 45/1988). |
Art. 21. (Conferma di impegni di spesa). |
Art. 22. (Ridefinizione dell'ambito di applicazione della legge regionale 56/1978). |
Art. 23. (Norme modificative ed integrative nel settore dell'agricoltura). |
Art. 24. (Modificazioni della legge regionale 44/1983). |
Art. 25. (Norme integrative e modificative concernenti il settore dell'industria). |
Art. 26. (Integrazione alla legge regionale 5/1994). |
Art. 27. (Definizione di contributi destinati alla realizzazione di impianti di risalita ed opere connesse. Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale 50/1993). |
Art. 28. (Modificazioni ed integrazioni di normative nel settore del turismo). |
Art. 29. (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio). |
Art. 30. (Modificazione dell'articolo 10 della legge regionale 62/1988). |
Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 49/1991). |
Art. 32. (Modificazione dell'articolo 2 della legge regionale 5/1996). |
Art. 33. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 46/1993). |
Art. 34. (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della legge regionale 55/1986). |
Art. 35. (Trasferimento di Rubrica dal capitolo 227 del bilancio). |
Art. 36. |
§ 2.8.42 – L.R. 25 marzo 1996, n. 16.
Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
(B.U. 27 marzo 1996, n. 13).
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 181 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 181 della
(Omissis).
Art. 2. (Modificazioni delle altezze minime dei vani abitabili e degli accessori).
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
2. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della
(Omissis).
Art. 3. (Norme in materia di edilizia convenzionata).
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 8, primo comma, lettera e), 86 e 133 della
2. La convenzione tipo di cui all'articolo 96 della
3. Fino all'approvazione della convenzione tipo regionale di cui al comma 2, il prezzo di cessione cd il canone di locazione degli alloggi sono determinati in sede di stipula della convenzione tra Comune ed Operatore.
Art. 4. (Modificazioni degli articoli 7 e 7 ter della
1. Il primo comma dell'articolo 7 della
(Omissis) [2].
2. Il primo comma dell'articolo 7 ter della
(Omissis).
Art. 5. (Modificazione della
1. All'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 6. (Modificazione dell'articolo 128 della
[1. All'articolo 128, comma 2, della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 128 della
(Omissis).]
Art. 7. (Sospensione del rilascio di autorizzazioni per attività estrattive). [4]
1. In attesa della definizione quantitativa e qualitativa delle attività estrattive autorizzabili ai sensi degli articoli 1 e 4 della
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai provvedimenti autorizzativi ricadenti negli articoli 1 e 4 della
Art. 8. (Modificazioni dell'articolo 26 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della
(Omissis).
Art. 9. (Modificazioni degli articoli 160 della
1. Nel testo degli articoli 160, comma 5, della
(Omissis).
Art. 10. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa delle Amministrazioni provinciali).
1. Il disposto di cui all'articolo 12 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni provinciali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11. (Modificazioni della
1. All'articolo 1, comma 1, della
2. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31/19S9, dopo le parole «Università della terza età» sono aggiunte le parole «comunque denominate» e dopo le parole «Associazioni nazionali delle università della terza età» sono aggiunte le parole «o alle Associazioni delle Università Popolari della terza età e dell'Età libera.».
Art. 12. (Conferma dei contributi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera e), della
1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera e) della
2. La domanda è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
3. Il Direttore regionale dell'istruzione e della cultura, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a riconfermare il contributo concesso, determinando contestualmente la somma da rendicontare e fissando i nuovi termini per la presentazione del rendiconto previsto ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 13. (Modificazioni dell'articolo 50 della
1. All'articolo 50, secondo comma, della
2. All'articolo 50, terzo comma, della
Art. 14. (Modificazioni dell'articolo 15 della
[1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
(Omissis).]
Art. 15. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della
1. Al comma 4 dell'articolo 23 della
2. I commi 6, 11 e 12 dell'articolo 23 della
(Omissis).
3. Per l'anno 1996 le domande dei soggetti interessati di cui al comma 11 della
Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 20 della
1. [L'articolo 20 della
(Omissis)] [11].
Art. 17. (Integrazione della
1. [Dopo l'articolo 20 della
(Omissis)] [12].
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20 ter della
Art. 18. (Sostituzione dell'articolo 6 della
[1. L'articolo 6 della
(Omissis).]
Art. 19. (Modificazioni della
1. All'articolo 31, primo comma, della
(Omissis).
2. All'articolo 31, primo comma, della legge regionale 42/197S, la Lettera b) è abrogata.
3. All'articolo 34 della
(Omissis).
Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 5 della
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 21. (Conferma di impegni di spesa).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonchè a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione al Consorzio di bonifica Pianura Isontina per opere pubbliche a carico della Regione, già collaudate, ancorchè carenti di titolo per irrituali variazioni delle opere di progetto intervenute nel corso di esecuzione dei lavori.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare gli impegni di spesa già assentiti e gli acconti già erogati, nonchè a liquidare i saldi a fronte di lavori dati in concessione dalla Regione al Consorzio di bonifica Stradalta, ora Ledra-Tagliamento, per la sistemazione fondiaria e costruzione di un impianto pluvirriguo in un comprensorio del Medio Friuli denominato «Basiliano», già collaudati, ancorchè carenti di titolo per annullamento giurisdizionale, sopravvenuto in corso d'opera, del decreto di concessione originario.
Art. 22. (Ridefinizione dell'ambito di applicazione della
1. Le sovvenzioni sulle spese riguardanti la gestione ordinaria, previste dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della
Art. 23. (Norme modificative ed integrative nel settore dell'agricoltura). [15]
1. Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 1 della
2. All'articolo 2, primo comma, lettera a) della
3. L'articolo 8 della
4. All'articolo 9, primo comma della
5. [All'articolo 29, primo comma della
6. All'articolo 12, comma 1, lettera b), della
7. All'articolo 18, comma 2, della
8. La lettera g) del primo comma dell'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 24. (Modificazioni della
1. La disposizione dell'articolo 27, secondo comma, della
Art. 25. (Norme integrative e modificative concernenti il settore dell'industria).
1. Il termine del 31 dicembre 1996, di cui all'articolo 218, comma 1, della
2. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui all'articolo 218, comma 2 della
Art. 26. (Integrazione alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 164 della
(Omissis).
Art. 27. (Definizione di contributi destinati alla realizzazione di impianti di risalita ed opere connesse. Modificazione dell'articolo 9 della
1. Il contributo di cui all'articolo 9 della
2. All'articolo 9, comma 1, della
Art. 28. (Modificazioni ed integrazioni di normative nel settore del turismo).
1. Il terzo comma dell'articolo 4 della
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 21 della
3. Nell'allegato «A» di cui agli articoli 2 e 17 della
Art. 29. (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio). [17]
Art. 30. (Modificazione dell'articolo 10 della
[1. All'articolo 10, comma 2, della
(Omissis).]
Art. 31. (Sostituzione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 32. (Modificazione dell'articolo 2 della
1. All'articolo 2, comma 1 della
Art. 33. (Modificazioni ed integrazioni alla
1. Dopo l'articolo 1 ter della
(Omissis).
2. All'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 34. (Estensione dell'applicazione dell'articolo 70 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'apertura di credito a favore dei legali rappresentanti degli enti interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
Art. 35. (Trasferimento di Rubrica dal capitolo 227 del bilancio).
1. Il capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è trasferito dalla Rubrica n. 2 «Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale» alla Rubrica n. 4 «Ufficio stampa e pubbliche relazioni» nel programma «0.6.1.».
(Omissis) [19].
[1] Scadenza così prorogata dall'art. 71 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[5] Comma così modificato dall'art. 9 della
[6] Comma così modificato dall'art. 9 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[11] Comma abrogato dall'art. 52 della
[12] Comma abrogato dall'art. 52 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[15] L'articolo 23 della presente legge è stato notificato alla Commissione delle Comunità Europee, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, punto 3 del Trattato CE. Si fa riserva di dare notizia, ai fini della sua applicazione, dell'esito del relativo esame.
[16] Comma abrogato dall'art. 1 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 29 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 77 della