Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 19/06/1995 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. In via di interpretazione autentica, l'autorizzazione del Direttore regionale alle variazioni ed addizioni dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno [...] |
Art. 2. |
§ 3.1.142 – L.R. 19 giugno 1995, n. 25.
Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, in materia di opere pubbliche di bonifica integrale, montana e di sistemazione idraulico-forestale. Rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'ultimazione di procedure espropriative.
(B.U. 21 giugno 1995, n. 25).
1. In via di interpretazione autentica, l'autorizzazione del Direttore regionale alle variazioni ed addizioni dei lavori, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della
2. La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della
3. L'ultimo comma dell'articolo 11 della
1. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili la cui proprietà non risulti acquisita in capo all'Ente procedente, limitatamente alle opere di bonifica concesse dalla Direzione regionale dell'agricoltura che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino ultimate e la pubblica utilità scaduta senza che siano state completate le pratiche espropriative.
2. Ai fini di cui al comma 1 è fissato in anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative [2].
[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 31 della
[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi dall'art. 96 della