Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 12/07/1999 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 4/1992, concernente l'Associazione Internazionale dell'Operetta). |
Art. 2. (Modifiche a norme in materia di diritto allo studio). |
Art. 3. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 4/1999 in materia di insegnamento della lingua e della cultura friulana). |
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 55/1990 in materia di diritto allo studio universitario). |
Art. 5. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/1969 in materia di sviluppo dell'istruzione universitaria). |
§ 5.6.30 - Legge Regionale 12 luglio 1999, n. 22.
Disposizioni in materia di istruzione e cultura.
(B.U. 14 luglio 1999, n. 28).
Art. 1. (Modifica all'articolo 36 della
1. [1].
2. [2].
3. In relazione a quanto disposto dal comma 2, alla denominazione del capitolo 5304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999/2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole "e a sostegno dell'attività di spettacolo nella regione".
Art. 2. (Modifiche a norme in materia di diritto allo studio). [3]
1. [4].
2. [5].
3. All'articolo 16 della
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione limitatamente all'anno 1999.
5. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
6. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 47, della
7. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9700 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 40 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
Art. 3. (Modifica all'articolo 6 della
Art. 4. (Modifica alla
[1. [8].
2. Per le finalità dell'articolo 27 bis della
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, alla denominazione del capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, in fine, sono aggiunte le parole "e la concessione di contributi a soggetti privati che svolgano attività convittuale in favore degli studenti universitari". All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1999, derivante dal comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7, secondo comma, della
Art. 5. (Modifica all'articolo 15 della
1. [9].
2. La norma di cui al comma 1 entra in vigore con decorrenza dall'esercizio finanziario 2000.
[1] Modifica il comma 56, art. 6 della
[2] Modifica il comma 17, art. 36 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[4] Sostituisce l'art. 3 della
[5] Sostituisce il comma 47, art. 16 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 43 della
[8] Aggiunge l'art. 27 bis alla
[9] Sostituisce l'art. 15 della