Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 02/05/1988 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, può disporre, con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio [...] |
Art. 2. 1. I benefici recati dall'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estesi in favore delle [...] |
Art. 3. 1. A parziale modifica dell'articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, si ha riguardo, ai fini [...] |
Art. 4. 1. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole «per un decennio» [...] |
Art. 5. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate dal coniuge non titolare [...] |
Art. 6. 1. Le disposizioni agevolative di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nell'ipotesi di edifici da riparare per renderli [...] |
Art. 7. 1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, già presentate dai soggetti titolari, alla data del 6 [...] |
Art. 8. 1. In via di interpretazione autentica, la predisposizione della variante di ricognizione e di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, prevista dall'articolo 8 della legge [...] |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. 1. All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 58, sono aggiunti i seguenti quarto, quinto e [...] |
Art. 11. 1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 12. 1. All'articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 28 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dopo le parole «previo esame [...] |
Art. 13. 1. Sono fatti salvi i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 45, ultimo comma, della [...] |
Art. 14. 1. Sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità ivi previste e limitatamente alla [...] |
Art. 15. 1. In caso di decesso dei soggetti considerati dal penultimo comma dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 30 della legge regionale 4 [...] |
Art. 16. 1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole «per un decennio» [...] |
Art. 17. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la condizione della non proprietà o della non [...] |
Art. 18. 1. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «primo, secondo e quarto comma» nonchè le parole «eccezion fatta per il [...] |
Art. 19. 1. Il secondo comma dell'articolo 64 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente: |
Art. 20. 1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulle aree comprese nell'ambito dei piani di zona [...] |
Art. 21. 1. All'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente ottavo: |
Art. 22. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ai fini della determinazione della spesa ammissibile a finanziamento nei casi di acquisto di edifici [...] |
Art. 23. 1. All'ultimo comma dell'articolo 72 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, le parole «dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori;» sono sostituite dalle seguenti: [...] |
Art. 24. 1. Il quarto comma dell'articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. |
Art. 25. 1. Al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, le parole «sette per cento» sono sostituite dalle parole «dieci per cento». |
Art. 26. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di finanziamento per spese generali e [...] |
Art. 27. 1. Il termine per l'emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di [...] |
Art. 28. 1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e [...] |
Art. 29. 1. Nei casi in cui l'adozione da parte dell'Autorità giudiziaria di provvedimenti cautelari, o comunque limitativi della libera disponibilità del cantiere, impedisca lo svolgimento degli [...] |
Art. 30. 1. Qualora a seguito degli eventi sismici si siano determinate impreviste infiltrazioni d'acqua dal terreno tali da impedire l'utilizzazione a fini abitativi degli edifici riparati o [...] |
Art. 31. (Omissis) |
Art. 32. 1. All'articolo 11, primo comma, della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo sostituito dall'articolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono soppresse le parole [...] |
Art. 33. 1. All'articolo 11, quinto comma, della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo sostituito dall'articolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole «al trasferimento [...] |
Art. 34. 1. Le norme di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alla parte di edifici destinata ad attività [...] |
Art. 35. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, che si applicano anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono [...] |
Art. 36. 1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, che [...] |
Art. 37. 1. All'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le parole «solamente da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 42 8ella citata legge regionale 23 dicembre 1977, [...] |
Art. 38. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, ed integrato con l'articolo 45 [...] |
Art. 39. 1. All'articolo 8, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, sono soppresse le parole «secondo comma». |
Art. 40. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi necessari per la sicurezza di [...] |
Art. 41. 1. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta al [...] |
Art. 42. 1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri previsti dall'articolo 18, secondo [...] |
Art. 43. 1. L'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è sostituito dal seguente: |
Art. 44. 1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dal precedente articolo 43, [...] |
Art. 45. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai soggetti interessati ai benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 [...] |
Art. 46. 1. Il secondo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è sostituito dal seguente: |
Art. 47. 1. I benefici di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono concessi anche a favore delle associazioni, istituti, società od enti collettivi che, anteriormente alla [...] |
Art. 48. 1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituti, società od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle [...] |
Art. 49. 1. Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata in zone classificate sismiche con grado di sismicità S=12 e S=9, i massimali di spesa ammissibili a contributo spettante a norma [...] |
Art. 50. 1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984 n. 45, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 59 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, [...] |
Art. 51. 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto il sesto comma: |
Art. 52. 1. Nei limiti di costo stabiliti dal D.P.G.R. 8 agosto 1986, n. 2112/SGS, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, [...] |
Art. 53. (Omissis) |
Art. 54. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. [...] |
Art. 55. 1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte con [...] |
Art. 56. 1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore [...] |
Art. 57. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 1° dicembre 1986, n. 879, le disposizioni dell'articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono conservate in vigore [...] |
Art. 58. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all'eventuale ricorso [...] |
Art. 59. 1. Il terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è soppresso. |
Art. 60. 1. La disposizione di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trova applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell'articolo [...] |
Art. 61. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dei [...] |
Art. 62. 1. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonchè nei casi di [...] |
Art. 63. 1. Al secondo comma dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole «articoli 38, secondo» sono inserite le parole «terzo e quarto» e dopo le parole «66, terzo», [...] |
Art. 64. (Omissis) |
Art. 65. 1. All'articolo 45, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole «30 giugno 1988» sono sostituite dalle parole «30 giugno 1989». |
Art. 66. 1. Le disposizioni recate dall'articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche per i contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria e [...] |
Art. 67. 1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo [...] |
Art. 68. 1. Nelle zone terremotate delimitate ai sensi del D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni possono stabilire, con variante al proprio [...] |
Art. 69. 1. Ai proprietari degli edifici destinati ad uso di civile abitazione, danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nei quali siano stati eseguiti interventi di riparazione con i benefici previsti [...] |
Art. 70. 1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stato ammesso [...] |
Art. 71. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni [...] |
Art. 72. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni i fondi necessari per far fronte alle spese connesse all'iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari [...] |
Art. 73. 1. In considerazione della necessità dell'adozione di tipologie e soluzione architettoniche particolari, nonchè dell'impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per [...] |
Art. 74. 1. Allo scopo di ripristinare il servizio di interesse locale in atto alla data degli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione denominata «Comitato [...] |
Art. 75. 1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell'efficienza scolastica di alcuni edifici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga [...] |
Art. 76. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali interessati i finanziamenti necessari per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli [...] |
Art. 77. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto, delimitati ai sensi del D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio [...] |
Art. 78. 1. Nel quadro degli obiettivi della legge 8 agosto 1977, n. 546, per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 e degli interventi diretti alla ripresa delle condizioni [...] |
Art. 79. 1. L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla [...] |
Art. 80. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed [...] |
Art. 81. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità: a) di edifici adibiti agli [...] |
Art. 82. 1. I soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni [...] |
Art. 83. 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, nonchè dall'articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e loro successive [...] |
Art. 84. 1. A favore degli Enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali abbiano [...] |
Art. 85. (Omissis) |
Art. 86. 1. Non si da luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre [...] |
Art. 87. 1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anteriormente alla data di [...] |
Art. 88. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in [...] |
Art. 89. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di [...] |
Art. 90. 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 30, terzo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si [...] |
Art. 91. 1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...] |
Art. 92. 1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo [...] |
Art. 93. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 61 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, eventualmente assunti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, [...] |
Art. 94. (Omissis) |
Art. 95. 1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente adottati prima [...] |
Art. 96. 1. I compensi dovuti ai professionisti per l'attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, in data anteriore all'entrata in vigore [...] |
Art. 97. 1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni ed i pagamenti disposti, anteriormente all'entrata in vigore della presente [...] |
Art. 98. 1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1988. |
Art. 99. 1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988. |
Art. 100. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36 fanno carico al capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...] |
Art. 101. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 fanno carico al capitolo 9213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...] |
Art. 102. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 58 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...] |
Art. 103. 1. Per le finalità previste dall'articolo 71 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1988. |
Art. 104. 1. Per le finalità previste dall'articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988. |
Art. 105. 1. Per le finalità previste dall'articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1988. |
Art. 106. 1. Per le finalità previste dall'articolo 73 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988. |
Art. 107. 1. Per le finalità previste dall'articolo 74 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1988. |
Art. 108. 1. Per le finalità previste dall'articolo 75 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1988. |
Art. 109. 1. Per le finalità previste dal precedente articolo 76, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1988. |
Art. 110. 1. Per le finalità previste dal precedente articolo 78 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988. |
Art. 111. 1. Per le finalità previste dall'articolo 79 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1988. |
Art. 112. 1. Per le finalità previste dall'articolo 80 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988. |
Art. 113. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 81 fanno carico al capitolo 9277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...] |
Art. 114. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 96 fanno carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per [...] |
Art. 115. 1. La denominazione del capitolo 9221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 viene così modificata «Spese dirette [...] |
Art. 116. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.164 - Legge Regionale 2 maggio 1988, n. 26.
Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
(B.U. 3 maggio 1988, n. 53).
CAPO I
Norme di modifica e di integrazione della legge regionale 20 giugno 1977, n
30, e successive modificazioni ed integrazioni
1. Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, può disporre, con proprio decreto, la cancellazione dai relativi elenchi degli edifici di pregio ambientale, storico, culturale ed etnico di cui all'articolo 8 della
2. Può altresì essere disposta, con le medesime modalità di cui al comma 1, la cancellazione dagli elenchi degli edifici i cui proprietari manifestino l'intenzione di provvedere direttamente alla loro riparazione. A tal fine possono essere prese in considerazione anche le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al Sindaco, nel cui territorio è ubicato l'immobile, il quale provvede a curarne la notificazione agli interessati.
4. Per la riparazione degli edifici cancellati dagli elenchi in base alle norme del comma 2, sono concessi i contributi di cui al Capo 11 della
5. Non si fa luogo all'addebito delle spese di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli elenchi, eventualmente sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che gli interessati non intendano utilizzare in proprio il progetto; in tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche [1].
6. I benefici regionali di cui al comma 4 vengono concessi anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della
7. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici considerati al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
1. I benefici recati dall'articolo 12 bis della
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche quando gli immobili danneggiati dal sisma siano stati acquistati entro il 31 dicembre 1984 per essere destinati al soddisfacimento di esigenze abitative.
3. Anche in deroga all'articolo 55 della
4. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo.
1. A parziale modifica dell'articolo 17 bis della
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità a quanto previsto al comma 1.
1. All'articolo 18, secondo comma, della
2. Alle domande di contributo, la cui validità risulti cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conferita nuova validità fino al 31 dicembre 1989.
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla
1. Le disposizioni agevolative di cui alla
2. I benefici di cui al comma 1 sono concessi anche se l'edificio sia già stato ammesso alle provvidenze della
3. Le domande di contributo sono presentate dal proprietario al Comune nel cui territorio è ubicato l'edificio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla
CAPO II
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della
integrazioni
1. In via di interpretazione autentica, la predisposizione della variante di ricognizione e di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, prevista dall'articolo 8 della
(Omissis) [2].
1. All'articolo 27 della
(Omissis) [3].
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della
2. Trovano applicazione i commi terzo e quarto dell'articolo 13 della
1. All'articolo 45, ultimo comma, della
1. Sono fatti salvi i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 45, ultimo comma, della
1. Sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 46 della
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 è disposta in favore dei soli soggetti titolari delle domande utilmente presentate, ai sensi dell'articolo 51 della citata
3. Ai soggetti di cui al comma 2, nonchè a quelli di cui all'articolo 18 della
4. I benefici di cui ai commi 1 e 3 sono estesi, alle stesse condizioni, a favore del coniuge convivente dei soggetti di cui all'articolo 18 della
1. In caso di decesso dei soggetti considerati dal penultimo comma dell'articolo 46 della
2. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il decesso sia avvenuto dopo gli eventi sismici e prima della data di entrata in vigore della
1. All'articolo 47, secondo comma, della
2. Alle domande di contributo, la cui validità risulti cessata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è conferita nuova validità fino al 31 dicembre 1989.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della
1. All'articolo 60 della
2. I provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 60 della
1. Il secondo comma dell'articolo 64 della
(Omissis) [5].
1. Per gli alloggi costruiti con il contributo della
1. All'articolo 68 della
(Omissis) [6].
2. Al decimo comma dell'articolo 68 della
3. Al dodicesimo comma dell'articolo 68 della
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
1. All'ultimo comma dell'articolo 72 della
1. Il quarto comma dell'articolo 76 della
2. I programmi degli interventi approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in difformità della soppressa disposizione sono fatti salvi a tutti gli effetti.
1. Al secondo comma dell'articolo 79 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 79 della
CAPO III
Disposizioni comuni alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23
dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni
1. Il termine per l'emissione da parte del Sindaco del provvedimento di diniego del contributo o di accoglimento di massima della relativa domanda è fissato in mesi sei decorrenti dalla data di presentazione di quest'ultima, salvo che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, nel qual caso il termine semestrale è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, della documentazione richiesta [7].
(Omissis) [7]/1.
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell'articolo 15 della
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili sono fatte salve a tutti gli effetti.
1. Nei casi in cui l'adozione da parte dell'Autorità giudiziaria di provvedimenti cautelari, o comunque limitativi della libera disponibilità del cantiere, impedisca lo svolgimento degli interventi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli interessati che, a causa di tale impedimento, siano incorsi nella decadenza dai contributi, per inutile decorso dei termini di ultimazione dei lavori, prima della cessazione dell'efficacia del provvedimento limitativo, possono chiedere di essere riammessi agli stessi benefici dai quali sono decaduti con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data in cui sono messi in grado di continuare i lavori.
2. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della
1. Qualora a seguito degli eventi sismici si siano determinate impreviste infiltrazioni d'acqua dal terreno tali da impedire l'utilizzazione a fini abitativi degli edifici riparati o ricostruiti, la Segreteria generale straordinaria, su domanda degli interessati, è autorizzata in alternativa, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti [7]/2:
a) ad intervenire direttamente adottando le soluzioni tecniche ritenute più opportune;
b) a concedere un contributo in conto capitale pari al costo delle opere di progetto ritenute ammissibili. Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche ai progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale [8].
2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 l'erogazione dei contributi ha luogo:
a) in ragione del novanta per cento dell'importo del contributo concesso, dopo l'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;
b) per la parte residua, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della conformità al progetto delle opere realizzate [9].
4. I termini per la presentazione delle domande previste dal comma 1 sono stabiliti in novanta giorni decorrenti rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli eventi già accertati e dal relativo accertamento in ogni altro caso [1]0.
CAPO IV
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre
leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli esenti sismici del
1976
(Omissis) [1]1.
1. All'articolo 11, primo comma, della
2. Il terzo comma dell'articolo 11 della
(Omissis) [1]2.
1. All'articolo 11, quinto comma, della
1. Le norme di cui all'articolo 12 della
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16 della
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.
1. I soggetti aventi titolo ai benefici previsti dall'articolo 27 della
2. Il contributo integrativo viene concesso da parte della Segreteria generale straordinaria, a seguito di domanda da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall'interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia tecnica di stima del Comune [1]4/1.
1. All'articolo 54 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 55 della
1. All'articolo 8, quarto comma, della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla stessa data.
3. Per l'istruttoria delle domande di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52 della
1. I benefici previsti dall'articolo 18 della
2. Trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell'articolo 52 della
3. Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 21 della
1. L'articolo 19 della
(Omissis) [1]6.
1. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 19 della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 57 della
1. Il secondo comma dell'articolo 33 della
(Omissis) [1]7.
2. Il terzo comma dell'articolo 33 della
1. I benefici di cui all'articolo 40 della
2. Sono in ogni caso ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e antisismico dell'intero edificio in cui sono inserite le unità immobiliari di cui al comma 1.
1. In via di interpretazione autentica, gli edifici appartenenti ad associazioni, istituti, società od enti collettivi che, alla data degli eventi sismici, erano destinati allo svolgimento delle finalità dell'ente proprietario, in conformità al disposto di cui all'articolo 40 della
1. Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata in zone classificate sismiche con grado di sismicità S=12 e S=9, i massimali di spesa ammissibili a contributo spettante a norma della
1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della
2. In alternativa alla formale ricognizione delle aree di cui all'articolo 1 della
3. I provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi antecedenti alla emanazione dei predetti provvedimenti, qualora alcuna indennità ovvero soltanto una parte della stessa sia stata loro corrisposta per tali periodi.
4. Per la corresponsione delle indennità di occupazione, nonchè per la rimessa in pristino delle aree considerate nel provvedimento di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 2 della
5. Sono fatti salvi i provvedimenti di ricognizione delle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della
(Omissis) [1]8.
1. Nei limiti di costo stabiliti dal
(Omissis) [1]9.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande, di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 47 della
4. Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1. Il termine di cui agli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo siano state accolte dopo il 30 giugno 1987.
3. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate, ai sensi dell'articolo 3 della
4. I progetti esecutivi, presentati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini fissati dalle disposizioni vigenti, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della
2. La domanda è ammessa anche qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato stipulato il contratto d'appalto comprendente l'intervento originariamente richiesto, purchè i relativi lavori non abbiano avuto inizio ed a condizione che l'appaltatore rilasci apposita dichiarazione di rinuncia all'esecuzione dell'intervento medesimo.
3. Rimangono ferme le altre disposizioni del citato articolo 53 della
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della
2. Entro i medesimi limiti, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare agli Enti di cui al comma 1 gli oneri relativi al ricorso a prestatori d'opera non dipendenti dagli Enti medesimi anche se disposto in modo non conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della citata
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1. Il terzo comma dell'articolo 14 della
2. Alla fine dell'articolo 14 della
(Omissis) [2]0.
1. La disposizione di cui all'articolo 19 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
1. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della
1. Al secondo comma dell'articolo 31 della
2. All'ottavo comma dell'articolo 31 della
(Omissis) [2]1.
1. All'articolo 45, quarto comma, della
1. Le disposizioni recate dall'articolo 71 della
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il termine di trenta giorni, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 71 della citata
CAPO V
Norme varie, finali e finanziarie
1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all'articolo 2 della
1. Nelle zone terremotate delimitate ai sensi del
1. Ai proprietari degli edifici destinati ad uso di civile abitazione, danneggiati dagli eventi sismici del 1976, nei quali siano stati eseguiti interventi di riparazione con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza peraltro che gli stessi abbiano conseguito un efficace adeguamento antisismico, è data facoltà di procedere, in luogo della ricostruzione di un alloggio con i benefici previsti dall'articolo 50 della
2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della
3. Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.
1. Qualora il mutuo contratto con gli istituti di credito in base alle disposizioni della
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata alla Segreteria generale straordinaria per il tramite dell'istituto di credito mutuante.
3. L'importo del prestito non può essere inferiore alla somma di lire 3 milioni ed è estinguibile in un periodo massimo di dieci anni.
4. Il rimborso del prestito ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi al tasso del cinque per cento, di importo non inferiore a lire 300.000.
5. L'ammortamento ha inizio dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui il prestito è erogato.
6. Il prestito è concesso a condizione che il richiedente presti garanzia personale ed è direttamente corrisposto agli istituti di credito per conto del beneficiario.
7. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito fondiario e con gli istituti di cui all'articolo 1, numeri 1 e 2, del
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai Comuni i fondi necessari per far fronte alle spese connesse all'iscrizione nel nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite dai Comuni medesimi o dalla Segreteria generale straordinaria, tramite gli interventi edilizi unitari, di cui all'articolo 14, secondo comma, punto 4), della
2. Alla concessione dell'anticipazione si provvede sulla base di un preventivo di spesa formulato anche con riferimento a gruppi di unità immobiliari.
3. Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto, i Comuni devono versare al Fondo di solidarietà regionale, senza maggiorazione di interessi, le somme loro anticipate [2]2/2.
1. In considerazione della necessità dell'adozione di tipologie e soluzione architettoniche particolari, nonchè dell'impiego di materiali e tecnologie diverse da quelle normalmente previste per altre strutture imprenditoriali, anche al fine di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, sono concessi ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto e destinate all'esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, contributi in conto capitale nella misura dell'ottanta per cento del costo desunto dal progetto esecutivo di ricostruzione, escluso l'arredamento.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I benefici eventualmente già concessi per la stessa unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 56 della
4. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Per i fini di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
6. E' abrogato l'articolo 60 della
1. Allo scopo di ripristinare il servizio di interesse locale in atto alla data degli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione denominata «Comitato culturale PRADIS», con sede in Comune di Clauzetto, un finanziamento per la costruzione di un edificio destinato a soddisfare finalità museali e turistico-culturali.
2. La relativa domanda deve essere presentata al Comune di Clauzetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni ed a garantire, limitatamente alla parte museale, l'apertura al pubblico.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
5. Per l'istruttoria della domanda, la concessione e l'erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, della
1. Al fine di assicurare il completo ripristino ed il completamento dell'efficienza scolastica di alcuni edifici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche in deroga all'articolo 55 della
a) dell'edificio destinato a sede dell'Istituto tecnico-commerciale statale «G. Marchetti», di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Udine ed avente sede in Gemona del Friuli, che, in seguito agli eventi sismici del 1976, venne provvisoriamente adibito ad uso di assistenza sanitaria delle popolazioni terremotate;
b) dell'edificio destinato a sede della Scuola media statale «A. Manzoni», di proprietà dell'Amministrazione comunale di Udine ed avente sede in Udine, danneggiato dagli eventi sismici del 1976;
c) dell'edificio destinato a sede della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali interessati i finanziamenti necessari per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici del 1976 [2]3.
2. A tal fine gli enti suddetti devono presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [2]4.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
4. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto, delimitati ai sensi del
2. I prefabbricati di cui al comma 1 possono essere utilizzati per l'assolvimento di finalità istituzionali dei Comuni o, comunque, per il soddisfacimento di scopi di pubblico interesse e di sviluppo economico e sociale delle comunità, salvo che i Comuni cessionari non ritengano di alienarli, anche a titolo gratuito, ovvero di porli in demolizione perchè inidonei a qualsiasi uso.
1. Nel quadro degli obiettivi della
1 bis. Pel consentire una migliore funzionalità dell'insediamento turistico possono essere finanziate anche le spese di acquisizione delle aree adiacenti a quelle occupate dai manufatti, semprechè si tratti di frazioni residue di uno stesso mappale la cui estensione non superi il venticinque per cento dell'area occupata dai manufatti [2]4/1.
2. Ai fini del finanziamento previsto dal presente articolo, l'attitudine all'impiego suindicato, per i predetti scopi, è determinata con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore delegato alla ricostruzione.
3. Il finanziamento per l'acquisizione delle aree è accordato al Comune per una somma non superiore al valore di mercato delle aree interessate [2]4/2.
4. Alla concessione del finanziamento provvede con proprio decreto il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, dietro presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decreto di cui al comma 2 o del decreto di espropriazione nel caso in cui il vigente strumento urbanistico generale classifichi come zone turistiche le aree di insistenza dei manufatti e subordini gli interventi sulle stesse all'esigenza del piano attuativo. In presenza di comprovati motivi, il suddetto termine annuale può essere prorogato o rinnovato per eguali periodi con decreto del Segretario generale straordinario [2]4/3.
5. Il decreto di cui al comma 4 costituisce titolo pel il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi anteriori al trasferimento della proprietà delle aree in capo al Comune [2]4/4.
6. Per la corresponsione delle indennità di occupazione trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 2 della
7. Con le stesse modalità indicate al comma 2 è ammessa al finanziamento previsto dal presente articolo anche l'eventuale acquisizione da parte dei Comuni di aree, su cui insistono i manufatti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 già perfezionata purchè in data non anteriore di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Ferma restando l'eventuale revisione dello strumento urbanistico in vista della nuova destinazione d'uso delle aree sulle quali insistono i manufatti qui considerati, questi ultimi assumono carattere definitivo dal momento del trasferimento della proprietà e sono idonei a conseguire l'abitabilità o l'agibilità a prescindere dai requisiti posti dalla
8 bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge acquistano altresì carattere definitivo e sono idonei a conseguire l'abitabilità o l'agibilità, a prescindere dalla determinazione del comma 2 e dai requisiti posti dalla
1. L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorire il graduale smantellamento delle abitazioni prefabbricate esistenti nelle zone terremotate e, conseguentemente, di restituire alla disponibilità dei proprietari le aree liberate dalle stesse promuove il processo di concentrazione, in insediamenti all'uopo individuati, delle popolazioni ancora ricoverate negli alloggi provvisori.
2. A tal fine è autorizzata a finanziare la spesa sostenuta dai Comuni per gli interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi che risultassero, per usura deterioramento, o per altri motivi, degradati o inidonei allo scopo cui sono destinati.
3. La domanda di finanziamento deve essere presentata alla Segreteria generale straordinaria corredata di una relazione sulla natura ed entità dei lavori da eseguire per rendere l'alloggio idoneo all'uso che gli è proprio e di un preventivo sommario della spesa necessaria per l'esecuzione dei lavori medesimi.
4. Per le finalità del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [2]4/6.
5. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato, in via di sanatoria, anche per gli interventi intrapresi dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni finanziamenti per le spese di acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico ed assistenziale, ivi compresi quelli destinati ad asilo nido, nonchè per quelle di acquisizione dei sedimi stradali e relative pertinenze a servizio della viabilità di accesso ed interna agli insediamenti abitativi provvisori [2]4/7.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità: a) di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 75, ultimo comma, della
b) di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della
c) di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della
2. Anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della
3. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, i titolari delle domande presentate ai sensi dell'articolo 43 della
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune sul cui territorio insiste l'edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria.
5. E' fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d'uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
6. Sono fatti salvi, limitatamente agli edifici di cui alle lettere a) e c) del comma 1, i finanziamenti disposti ai sensi della
1. I soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell'articolo 11 della
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 della
1. A favore degli Enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, i quali abbiano portato a compimento i relativi lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti ma prima dell'entrata in vigore della presente legge, permangono i finanziamenti concessi.
2. Nei casi in cui, all'anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli Enti destinatari del finanziamento dovranno presentare alla Segreteria generale straordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale i lavori devono essere portati a compimento, pena la decadenza dal finanziamento concesso.
3. Le istanze eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre il termine utile di cui all'articolo 44, quinto comma, della
(Omissis) [2]5.
1. Non si da luogo alla declaratoria di decadenza nei confronti dei soggetti beneficiari dei contributi, di cui alle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, e 20 giugno 1977, n. 30 - limitatamente ai contributi concessi ai sensi del Capo III, sulla base del verbale di accertamento - che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano portato a compimento i lavori oltre i termini utili fissati dal Sindaco nella relativa autorizzazione ovvero che alla medesima data non abbiano dato inizio agli stessi.
2. L'erogazione della rata di saldo del contributo può essere disposta eventualmente anche a favore degli eredi del titolare originario, subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori autorizzati.
3. Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi richiamati al comma I siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli interessati abbiano portato a compimento i relativi lavori di riparazione, il Comune provvede, su istanza degli interessati ovvero d'ufficio, all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi determinandone le relative spese. Al soggetto beneficiario o ai suoi eredi viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo entro il limite indicato nel verbale di accertamento; con lo stesso provvedimento il contributo viene revocato proporzionalmente al lavori autorizzati e non eseguiti.
3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori di riparazione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data [2]5/1.
4. Nel caso, peraltro, che i termini di cui al comma 3 siano inutilmente scaduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, senza che gli interessati abbiano dato inizio al lavori di riparazione risultanti dal verbale di accertamento dei danni, il Sindaco può, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi, ai sensi dell'articolo 22, ultimo comma, della
5. Limitatamente ai casi in cui alla notifica del verbale di accertamento dei danni non abbia fatto seguito il rilascio della autorizzazione sindacale ad eseguire i lavori di riparazione con il contributo regionale, gli interessati che abbiano nondimeno dichiarato al Comune, immediatamente dopo la suddetta notifica, la volontà di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento, riservandosi di dar inizio ai lavori in un momento successivo, possono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per ottenere i contributi di cui al Capo III della
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
2. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i contributi di cui all'articolo 27 o all'articolo 30 della citata
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, ove ne abbiano titolo, a beneficiare dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell'articolo 46 della
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 30, terzo comma, della
1. Le domande utilmente presentate, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 55 della
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 61 della
(Omissis) [2]6.
1. I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dall'articolo 47 della
2. La sanatoria di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione, da parte dell'Ente proprietario, di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale nel cui territorio è ubicato l'edificio, al fine di assicurare la destinazione ad uffici di ministero pastorale per un periodo non inferiore a dieci anni dal rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell'intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni [2]7.
1. I compensi dovuti ai professionisti per l'attività da essi eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 1 della
2. Gli atti e gli elaborati prodotti nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 sono fatti validi a tutti gli effetti.
1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 9300 [2.1.210.3.07.26.] con la denominazione: «Spese per gli interventi diretti ad eliminare infiltrazioni d'acqua dal terreno a salvaguardia degli edifici riparati o ricostruiti» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9300 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9300 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9301 [2.1.241.3.07.26.] con la denominazione: «Contributi in conto capitale ai proprietari degli edifici riparati o ricostruiti per eliminarne le infiltrazioni d'acqua dal terreno» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9301 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9301 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 36 fanno carico al capitolo 9271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 fanno carico al capitolo 9213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 58 fanno carico al capitolo 9215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dall'articolo 71 è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 9230 [1.1.152.2.06.32] con la denominazione: «Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di rappresentazioni artistiche celebrative del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 9222 del precitato stato di previsione.
1. Per le finalità previste dall'articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 25 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9312 [2.1.241.3.07.26.] con la denominazione: «Prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della
3. Al predetto onere di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 9312 potranno venire iscritti ~ ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9312 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno 1988.
6. Per il rimborso previsto dal comma 4 dell'articolo 70, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito - «per memoria» - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1537 [4.3.6.] con la denominazione: «Rimborso delle somme erogate a titolo di prestito ai soggetti che abbiano contratto un mutuo con gli istituti di credito ai sensi della
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1537 dell'entrata.
1. Per le finalità previste dall'articolo 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.7. - Sezione XII - il capitolo 9302 [2.1.274.3.12.32.] con la denominazione: «Anticipazione ai Comuni delle spese connesse all'iscrizione al nuovo catasto urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9302 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9302 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
6. Per il recupero previsto dal comma 3 dell'articolo 72, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 è istituito - «per memoria» - al Titolo IV - Categoria 4.3. - il capitolo 1534 [4.3.1.] con la denominazione: «Rientri delle anticipazioni concesse ai Comuni per le spese connesse all'iscrizione al nuovo catasto edilizio urbano delle unità immobiliari ricostruite tramite interventi edilizi unitari».
7. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione sul precitato capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa delle somme corrispondenti agli accertamenti effettuati sul sopracitato capitolo 1534 dell'entrata.
1. Per le finalità previste dall'articolo 73 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 9309 [2.1.241.3.08.09.] con la denominazione: «Contributi per la ricostruzione di unità immobiliari comprese in edifici ad uso misto destinate all'esercizio di attività cinematografiche, distrutte o demolite a seguito degli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1988.
3 Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9309 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9309 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dall'articolo 74 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 9308 [2.1.242.3.08.06.] con la denominazione: «Finanziamento alla Associazione denominata "Comitato culturale PRADIS" per la costruzione di un edificio destinato a finalità museali e turistico- culturali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 250 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9308 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9308 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dall'articolo 75 è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9303 [2.1.233.3.12.32.] con la denominazione: «Finanziamenti per il recupero statico e funzionale ed il completamento degli edifici destinati a sede dell'Istituto tecnico commerciale e statale "G. Marchetti", della Scuola media statale "A. Manzoni" e della palestra per le scuole medie ed elementari di Venzone» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.600 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9303 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9303 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.600 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 76, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione XII - il capitolo 9313 [2.1.233.3.06.04.] con la denominazione: «Finanziamenti a favore delle Amministrazioni interessate per la ricostruzione di edifici scolastici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9313 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9313 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dal precedente articolo 78 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 9304 [2.1.232.3.10.24.] con la denominazione: «Finanziamenti ai Comuni per l'acquisto di aree su cui insistono manufatti già adibiti ad alloggi provvisori da destinare a scopi di turismo sociale o comunque a turismo minore» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9304 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dall'articolo 79 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1988.
2 Nello stato di previsione della spesa del bilancio Pluriennale per gli anni 1988 1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 9305 [2.1.232.3.07.26.] con la denominazione: «Finanziamenti ai Comuni per interventi conservativi, manutentivi o migliorativi degli alloggi degradati o inidonei» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 700 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9305 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9305 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Per le finalità previste dall'articolo 80 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 9306 [2.1.232.3.08.15.] con la denominazione: «Finanziamenti ai Comuni per le spese d'acquisizione delle aree su cui insistono prefabbricati definitivi destinati ad uso scolastico, nonchè dei sedimi stradali» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 9306 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 9306 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 81 fanno carico al capitolo 9277 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 96 fanno carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988.
1. La denominazione del capitolo 9221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 viene così modificata «Spese dirette nonchè rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese derivanti da sentenze dell'autorità giudiziaria, da ipronunce arbitrali e da giudizi».
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 78 della
[1]1/1 Comma così modificato dall'art. 51 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 170 della
[3] Norme inserite nella legge originaria.
[4] Comma così integrato dall'art. 79 della
[5] Comma inserito nel testo della legge originaria.
[6] Vedi nota che precede.
[7] Vedi il termine di cui all'art. 52 della
[7]7/1 Comma abrogato dall'art. 52, comma 2, della
[7]7/2 Vedi l'estensione di cui all'art. 39 della
[8] Lettera così integrata dall'art. 80 della
[9] Vedi l'estensione di cui all'art. 81 della
[1]10 Per le domande vedi la salvaguardia di cui all'art. 80 comma 2 della
[1]11 Articolo abrogato dall'art. 168 della
[1]12 Comma inserito nella legge originaria.
[1]13 Vedi l'estensione di cui agli artt. 82 e 83 della
[1]14 Vedi l'estensione di cui all'art. 84 della
[1]14/1 Vedi la salvaguardia di cui all'art. 137 della
[1]15 Vedi l'estensione in sanatoria di cui all'art. 85 della
[1]15/1 Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 76. comma 4, della
[1]16 Norme inserite nella legge originaria.
[1]17 Comma inserito nel testo della legge originaria.
[1]18 Vedi nota che precede.
[1]19 Articolo abrogato dall'art. 40, comma 6, della
[2]20 Commi inseriti nel testo della legge originaria.
[2]21 Articolo abrogato dall'art. 66, comma 3, della
[2]22 Articolo già modificato dall'art. 5 della
[2]22/1 Comma così integrato dall'art. 27 della
[2]22/2 Comma così modificato dall'art. 16 della
[2]22/3 Comma così modificato dall'art. 54 della
[2]23 Vedi l'estensione di cui all'art. 88 della
[2]24 Vedi la salvaguardia di cui all'art. 88, comma 2, della
[2]24/1 Comma inserito dall'art. 53. lett. a), della
[2]24/2 Comma così sostituito dall'art. 53, lett. b), della
[2]24/3 Comma così integrato dall'art. 53, lett. c), della
[2]24/4 Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 138 della
[2]24/5 Comma aggiunto dall'art. 53, lett. d), della
[2]24/6 Vedi la salvaguardia di cui all'art. 73 della
[2]24/7 Articolo così sostituito dall'art. 59 della
[2]25 Articolo abrogato dall'art. 51, secondo comma. della
[2]25/1 Comma inserito dall'art. 86 della
[2]26 Articolo abrogato dall'art. 152, comma 2, della
[2]27 Comma aggiunto dall'art. 87 della