§ 6.1.37 - L.R. 6 novembre 1995, n. 42.
Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:06/11/1995
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).
Art. 2.  (Modifica dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19).
Art. 3.  (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34).
Art. 4.  (Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41).
Art. 5.  (Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23).
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12).
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4).
Art. 8.  (Modifica della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10).
Art. 9.  (Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4).
Art. 10.  (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50).
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8).
Art. 12.  (Interventi nel settore zootecnico).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 134 della legge regionale 8/1995).
Art. 14.  (Disposizioni speciali per i programmi comunitari).
Art. 15.  (Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE).
Art. 16.  (Procedure per gli appalti).
Art. 17.  (Liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65).
Art. 18.  (Utilizzo delle assegnazioni).
Art. 19.  (Delegazione amministrativa intersoggettiva).
Art. 20.  (Proroga del termine).


§ 6.1.37 - L.R. 6 novembre 1995, n. 42.

Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.

(B.U. 15 novembre 1995, n. 46).

 

     Art. 1. (Interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

     1. Le quote delle tasse universitarie riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono destinate, in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Università ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 537/1993, ad interventi che possono essere attuati anche attraverso gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

     2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da realizzare nonchè le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.

 

     Art. 2. (Modifica dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19).

     1. Nel testo del quarto comma dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19, come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 42, dopo le parole «ricerche di mercato» le parole «a carattere nazionale» sono soppresse.

 

     Art. 3. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34). [1]

     1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41).

     1. Il secondo comma dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è soppresso.

 

     Art. 5. (Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23).

     1. Gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, pena la decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.

     2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni da tale data.

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12).

     1. [Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis)] [2].

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4).

     1. All'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     «3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.

     3. bis La corresponsione all'istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo.»

 

     Art. 8. (Modifica della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10).

     1. Nel testo dell'articolo 22 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole «L'Associazione di cui al comma 1 ripartirà il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo annuo è ripartito dall'Associazione, che può destinarne una quota non superiore al dieci per cento alle proprie spese di regia»

     b) al comma 4 in fine sono aggiunte le parole «e delle spese relative all'utilizzo della quota di cui al comma 2.»

 

     Art. 9. (Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4).

     1. All'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il testo del comma 3, come sostituito dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 7 luglio 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:

     «3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.»

     2. La modifica di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50).

     1. Nel testo dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, così come modificato dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è abrogato il comma 5.

 

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8).

     1. Nel testo dell'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 12. (Interventi nel settore zootecnico).

     1. Il programma di lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, indicato negli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è esteso dall'1 gennaio 1995 anche alla lotta contro l'ipofecondità e la mortalità neo e postnatale, sia bovina che delle specie bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 134 della legge regionale 8/1995).

     1. Nel comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 8/1995 le parole: «per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti relativi agli immobili di sua proprietà alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46» sono sostituite dalle parole «per finanziare gli interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico.».

 

     Art. 14. (Disposizioni speciali per i programmi comunitari).

     1. [3].

     2. [Per l'attuazione degli interventi strutturali comunitari di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, in deroga alle disposizioni regolamentari eventualmente incompatibili con la presente disposizione, gli enti strumentali della Regione che siano individuati come soggetti attuatori delle misure e delle azioni contenute nei programmi, provvedono ad iscrivere i fondi relativi su appositi capitoli di entrata e di spesa del proprio bilancio di previsione, distinti in relazione alle diverse fonti di copertura. A fine esercizio, le quote non impegnate sui capitoli di spesa e gli eventuali disimpegni in conto residui costituiscono economia di bilancio. Tali economie costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, il cui accertamento ed utilizzo avviene, con specifico provvedimento di variazione di bilancio, in conformità alla revisione periodica dei programmi comunitari per i quali i fondi sono assegnati. Gli impegni sui capitoli di spesa finanziati mediante l'utilizzo di detta posta vincolata possono essere assunti anche in un momento anteriore all'accertamento definitivo delle altre componenti del risultato di amministrazione complessivo dell'ente. Ad ogni provvedimento che disponga della destinazione dei fondi per l'attuazione dei programmi comunitari deve essere allegato un prospetto dimostrativo dell'allocazione, dell'impegno e dell'erogazione dei medesimi. Le somme non utilizzate entro i termini posti o prorogati per gli interventi strutturali devono essere tempestivamente corrisposte all'Amministrazione regionale per la restituzione] [4].

 

     Art. 15. (Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE).

     1. I fondi della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) istituito dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8 possono essere utilizzati per promuovere l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate anche in territori delle province di Udine e Pordenone purchè gli investimenti risultino effettuati successivamente all'1 gennaio 1995.

 

     Art. 16. (Procedure per gli appalti).

     1. Per gli appalti della Segreteria generale straordinaria relativi agli edifici catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 si applicano le procedure ordinarie e la normativa vigente.

 

     Art. 17. (Liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65).

     1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a liquidare ai Consorzi volontari agro-silvo-pastorali privati i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1991, n. 36, per le spese sostenute negli anni 1992, 1993,1994 e 1995, ancorchè i relativi pagamenti siano stati effettuati negli esercizi successivi [5].

 

     Art. 18. (Utilizzo delle assegnazioni).

     1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente agli esercizi finanziari 1994 e 1995, possono essere altresì utilizzate per iniziative dirette ad interventi per l'adeguamento, il miglioramento e la riconversione di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che rivestano interesse esclusivamente locale.

 

     Art. 19. (Delegazione amministrativa intersoggettiva). [6]

 

     Art. 20. (Proroga del termine).

     1. La disposizione dell'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, trova applicazione anche per l'anno 1994.

     2. Per effetto del comma 1 è ammessa la presentazione di motivata istanza da parte del richiedente ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 il cui accoglimento comporta annullamento di eventuali provvedimenti di revoca già adottati per il medesimo contributo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[3] Comma modificato dall'art. 38 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[4] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7, a decorrere dal termine indicato nel comma 3 dello stesso art. 49.

[5] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[6] Articolo abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.