Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 provvidenze ed interventi straordinari |
Data: | 06/11/1995 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). |
Art. 2. (Modifica dell'articolo 110 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 19). |
Art. 3. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34). |
Art. 4. (Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41). |
Art. 5. (Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 23). |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12). |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 72 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4). |
Art. 8. (Modifica della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10). |
Art. 9. (Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4). |
Art. 10. (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50). |
Art. 11. (Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8). |
Art. 12. (Interventi nel settore zootecnico). |
Art. 13. (Modifica all'articolo 134 della legge regionale 8/1995). |
Art. 14. (Disposizioni speciali per i programmi comunitari). |
Art. 15. (Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE). |
Art. 16. (Procedure per gli appalti). |
Art. 17. (Liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65). |
Art. 18. (Utilizzo delle assegnazioni). |
Art. 19. (Delegazione amministrativa intersoggettiva). |
Art. 20. (Proroga del termine). |
§ 6.1.37 - L.R. 6 novembre 1995, n. 42.
Disposizioni procedurali e modificazioni ed integrazioni di norme legislative diverse.
(B.U. 15 novembre 1995, n. 46).
Art. 1. (Interventi per il diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 5, commi 14 e 15, della
1. Le quote delle tasse universitarie riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della
2. Le convenzioni, stipulate su conforme deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura e formazione professionale, fissano gli obiettivi da raggiungere e gli interventi da realizzare nonchè le modalità di attuazione degli stessi; disciplinano altresì i criteri per la rilevazione periodica dell'entità delle quote di competenza regionale, riscosse da ciascuna Università e definiscono le modalità ed i termini entro i quali le Università provvedono a versare direttamente agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario competenti per territorio le somme ad essi spettanti nell'ipotesi prevista dal comma 1.
Art. 2. (Modifica dell'articolo 110 della
1. Nel testo del quarto comma dell'articolo 110 della
Art. 3. (Modifica dell'articolo 4 della
1. Il primo comma dell'articolo 4 della
(Omissis).
Art. 4. (Modifica dell'articolo 65 della
1. Il secondo comma dell'articolo 65 della
Art. 5. (Integrazioni alla
1. Gli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalla
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni da tale data.
Art. 6. (Modifica dell'articolo 6 della
1. [Al comma 2 dell'articolo 6 della
(Omissis)] [2].
Art. 7. (Modifica dell'articolo 72 della
1. All'articolo 72 della
«3. I contributi possono essere corrisposti direttamente ai Comuni indicati ai commi 1 e 2 oppure agli istituti mutuanti, con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento ed alle scadenze previste nei relativi contratti, nei quali deve risultare esplicitata la finalizzazione dell'intervento.
3. bis La corresponsione all'istituto mutuante dei contributi di cui al comma 1 avviene qualora il medesimo lo richieda espressamente come condizione per la stipula del contratto di mutuo.»
Art. 8. (Modifica della
1. Nel testo dell'articolo 22 della
a) al comma 2 le parole «L'Associazione di cui al comma 1 ripartirà il contributo» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo annuo è ripartito dall'Associazione, che può destinarne una quota non superiore al dieci per cento alle proprie spese di regia»
b) al comma 4 in fine sono aggiunte le parole «e delle spese relative all'utilizzo della quota di cui al comma 2.»
Art. 9. (Modifica dell'articolo 37 della
1. All'articolo 37 della
«3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.»
2. La modifica di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. (Modificazione dell'articolo 7 della
1. Nel testo dell'articolo 7 della
Art. 11. (Modifica dell'articolo 33 della
1. Nel testo dell'articolo 33 della
(Omissis)
Art. 12. (Interventi nel settore zootecnico).
1. Il programma di lotta contro l'infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, indicato negli articoli 17, 18 e 19 della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
Art. 13. (Modifica all'articolo 134 della
1. Nel comma 1 dell'articolo 134 della
Art. 14. (Disposizioni speciali per i programmi comunitari).
1. [3].
2. [Per l'attuazione degli interventi strutturali comunitari di cui all'articolo 1 del
Art. 15. (Utilizzo dei fondi della gestione separata del FRIE).
1. I fondi della gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) istituito dalla
Art. 16. (Procedure per gli appalti).
1. Per gli appalti della Segreteria generale straordinaria relativi agli edifici catalogati ai sensi dell'articolo 8 della
Art. 17. (Liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 della
1. Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a liquidare ai Consorzi volontari agro-silvo-pastorali privati i contributi di cui all'articolo 8 della
Art. 18. (Utilizzo delle assegnazioni).
1. Le assegnazioni disposte per le finalità di cui all'articolo 45, commi 1, lettera b), e 2 della
Art. 19. (Delegazione amministrativa intersoggettiva). [6]
Art. 20. (Proroga del termine).
1. La disposizione dell'articolo 13 della
2. Per effetto del comma 1 è ammessa la presentazione di motivata istanza da parte del richiedente ai sensi del quarto comma dell'articolo 93 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 44 della
[3] Comma modificato dall'art. 38 della
[4] Comma abrogato dall'art. 49 della
[5] Comma così modificato dall'art. 39 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 79 della