Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia) |
Data: | 26/02/2001 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Rinvii al decreto legislativo 490/1999, in materia di beni culturali e ambientali). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 52/1991, in materia di adozione e approvazione del Piano regolatore generale comunale). |
Art. 3. (Integrazioni alla legge regionale 52/1991, in materia di disciplina delle attività estrattive). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 72 della legge regionale 52/1991, in materia di nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica). |
Art. 5. (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 52/1991, in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili). |
Art. 6. (Integrazione all'articolo 78 bis della legge regionale 52/1991, in materia di opere comunali). |
Art. 7. (Modifiche agli articoli 82, 131 e 133 della legge regionale 52/1991, in materia di Commissione edilizia). |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 104 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza autorizzazione). |
Art. 9. (Modifica all'articolo 105 della legge regionale 52/1991, in materia di interventi eseguiti senza denuncia o invio al Comune delle planimetrie catastali). |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 101 della legge regionale 52/1991, in materia di sanzioni urbanistiche per interventi eseguiti in assenza di concessione edilizia, in totale difformità o con variazioni [...] |
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 124 della legge regionale 52/1991, in materia di revisione degli indirizzi e criteri metodologici del Piano urbanistico regionale generale). |
Art. 12. (Norma transitoria). |
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 128 della legge regionale 52/1991, in materia di Piani regolatori generali intercomunali). |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 52/1991, in materia di protezione delle bellezze naturali). |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazione paesaggistica). |
Art. 16. (Modifiche all'articolo 131 della legge regionale 52/1991, in materia di vincolo paesaggistico). |
Art. 17. (Modifica all'articolo 132 della legge regionale 52/1991, in materia di autorizzazioni paesaggistiche per opere statali). |
Art. 18. (Modifiche all'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, in materia di applicazione delle sanzioni paesaggistiche). |
Art. 19. (Conclusione delle lottizzazioni convenzionate). |
Art. 20. (Integrazioni alla legge regionale 28/1989, in materia di sovvenzioni ai Comuni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi). |
Art. 21. (Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 13/1998, in materia di salvaguardia di zona tipica). |
Art. 22. (Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria). |
§ 4.1.90 - L.R. 26 febbraio 2001, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale.
(B.U. 28 febbraio 2001, n. 9).
Art. 1. (Rinvii al
[1. [2].
2. - 3. [3].
4. - 5. [4].
6. - 7. [5].
8. [6].
9. [7].
10. [8].
11. - 13. [9]
14. - 15. [10]
16. - 17. [11].
18. - 28. [12].
29. [13].
30. [14].
31. [15].
32. [16].
33. - 36. [17].
37. - 38. [18].]
Art. 2. (Modifiche all'articolo 32 della
[1. - 2. [20].]
Art. 3. (Integrazioni alla
[1. [22].]
Art. 4. (Modifica all'articolo 72 della
[1. [24].]
Art. 5. (Modifica all'articolo 75 della
[1. [26].]
Art. 6. (Integrazione all'articolo 78 bis della
[1. [28].]
Art. 7. (Modifiche agli articoli 82, 131 e 133 della
[1. [30].
2. [31].
3. [32].]
Art. 8. (Modifiche all'articolo 104 della
[1. [34].]
Art. 9. (Modifica all'articolo 105 della
[1. [36].]
Art. 10. (Modifiche all'articolo 101 della
[1. Il comma 12 bis dell'articolo 101 della
2. [38].]
Art. 11. (Sostituzione dell'articolo 124 della
[1. [40].]
Art. 12. (Norma transitoria). [41]
[1. Il procedimento di revisione degli standard urbanistici regionali già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge è concluso ai sensi dell'articolo 124 della
Art. 13. (Sostituzione dell'articolo 128 della
[1. [43].]
Art. 14. (Modifiche alla
[1. [45].
2. - 5. [46].
6. [47].
7. [48].]
Art. 15. (Modifiche all'articolo 131 della
[1. [50].
2. La lettera b) del comma 12 dell'articolo 131 della
Art. 16. (Modifiche all'articolo 131 della
[1. [52].
2. [53].]
Art. 17. (Modifica all'articolo 132 della
[1. [55].]
Art. 18. (Modifiche all'articolo 138 bis della
[1. [57].
2. [58].]
Art. 19. (Conclusione delle lottizzazioni convenzionate).
1. Allo scopo di favorire la conclusione delle procedure relative agli obblighi assunti nell'ambito di piani di lottizzazione convenzionata approvati, ai sensi dell'articolo 28 della
2. Le obbligazioni assunte nell'ambito di convenzioni di cui al comma 1 e concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e la cessione di aree si intendono adempiute a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo alla svincolo delle garanzie prestate, quando il Comune, pur in assenza di formale documentazione tecnico-amministrativa, abbia tuttavia di fatto provveduto, senza sollevare rilievi o contestazioni, ad assumere a proprio carico la gestione pubblica delle opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla ditta lottizzante, ancorché in difetto di regolare concessione edilizia, sempre che dette opere siano state comunque regolarizzate attraverso il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
3. Fermo restando che ogni altra obbligazione a carico della ditta lottizzante dev'essere adempiuta a termini di convenzione, il Comune accerta, con deliberazione della Giunta comunale, l'adempimento delle obbligazioni di cui al comma 2 secondo le indicazioni del presente articolo e procede quindi allo svincolo delle garanzie prestate dalla ditta lottizzante.
4. Permane a carico del Comune l'onere di procedere formalmente all'acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria, dopo la definizione dei rapporti derivanti dalla convenzione di lottizzazione, qualora non vi abbia già provveduto.
Art. 20. (Integrazioni alla
1. [60].
Art. 21. (Integrazione all'articolo 7 della
1. [62].
Art. 22. (Scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria).
1. La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria ai sensi dell'articolo 45 del
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.
3. L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi di cui al comma 1, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune in cui questo ricade.
[1] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[2] Modifica la lettera b), comma 3, art. 5 della
[3] Modificano il comma 4, art. 32 della
[4] Modificano i commi 3 e 5, art. 32 bis della
[5] Modificano i commi 6 e 6 bis, art. 45 della
[6] Modifica il comma 1 quinquies, art. 77 della
[7] Modifica il comma 4, art. 98 della
[8] Modifica il comma 12 septies, art. 101 della
[9] Modificano i commi 3, 3 bis e 4, art. 103 della
[10] Modificano i commi 5 e 5 bis, art. 104 della
[11] Modificano i commi 1 bis e 2 bis, art. 107 della
[12] Modificano l'art. 131 della
[13] Modifica il comma 1, art. 134 della
[14] Modifica il comma 1, art. 135 della
[15] Modifica il comma 2, art. 137 della
[16] Modifica il comma 1, art. 138 della
[17] Modificano l'art. 138 bis della
[18] Modificano i commi 1 e 2, art. 139 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[20] Aggiungono i commi 8 bis e 9 bis all'art. 32 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[22] Inserisce l'art. 41 bis nella
[23] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[24] Sostituisce la lettera s), comma 1, art. 72 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[26] Sostituisce il comma 1, art. 75 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[28] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 78 bis della
[29] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[30] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 82 della
[31] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 131 della
[32] Modifica il comma 1, art. 133 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[34] Sostituisce il comma 1, art. 104 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[36] Sostituisce il comma 1, art. 105 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[38] Sostituisce il comma 12 ter, art. 101 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[40] Sostituisce l'art. 124 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[43] Sostituisce l'art. 128 della
[44] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[45] Sostituisce la rubrica del titolo X della
[46] Inseriscono gli articoli 130 ter, 130 quater, 130 quinquies e 130 sexies al titolo X della
[47] Aggiunge il comma 8 bis all'art. 131 della
[48] Aggiunge la lettera l bis) al comma 2, art. 141 della
[49] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[50] Inserisce la lettera a bis) al comma 11, art. 131 della
[51] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[52] Sostituisce la lettera a), comma 12, art. 131 della
[53] Aggiunge il comma 12 bis all'art. 131 della
[54] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[55] Sostituisce il comma 1, art. 132 della
[56] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[57] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 138 bis della
[58] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 138 bis della
[59] Comma così modificato dall'art. 6 della
[60] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 1 della
[61] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[62] Modifica il comma 2, art. 7 della