§ 3.3.33 – L.R. 26 agosto 1996, n. 33.
Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente «Disciplina della riproduzione animale». Abrogazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:26/08/1996
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Disciplina della riproduzione animale ed esercizio delle relative funzioni).
Art. 2.  (Regolamento regionale e tasse di concessione regionale).
Art. 3.  (Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54).
Art. 4.  (Norma transitoria).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 3.3.33 – L.R. 26 agosto 1996, n. 33.

Norme regionali di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 concernente «Disciplina della riproduzione animale». Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54.

(B.U. 27 agosto 1996, suppl. straord. n. 22).

 

Art. 1. (Disciplina della riproduzione animale ed esercizio delle relative funzioni).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia applica la legge 15 gennaio 1991, n. 30 in materia di riproduzione animale, nonché il relativo regolamento di esecuzione [1].

     2. Le funzioni amministrative regionali relative al l'applicazione della legge di cui al comma 1 sono esercitate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

     3. In particolare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 9 della legge di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate, con le procedure di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, che provvedono a riscuotere i relativi proventi e comunicano alla Direzione regionale dell'agricoltura le sanzioni applicate.

     4. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle sue competenze e nel suo compito istituzionale di promozione, coordinamento ed attuazione delle iniziative volte alla salvaguardia e miglioramento del patrimonio zootecnico, favorisce gli accordi tra operatori di fecondazione animale e allevatori miranti alla razionale attività di riproduzione animale.

 

     Art. 2. (Regolamento regionale e tasse di concessione regionale).

     1. Ai fini dell’attuazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1, comma 1 nelle parti in cui esso demanda la competenza alle regioni, il Presidente della Giunta regionale emana apposito regolamento, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore alla sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [2].

     1 bis. Con il Regolamento di cui al comma 1 è disciplinata l’istituzione di apposita Commissione regionale per l’approvazione dei cavalli e asini stalloni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1991, n. 30, nonché di apposita Commissione regionale consultiva sulla inseminazione artificiale e impianto embrionale [3].

     1 ter. I moduli di certificazione d’intervento fecondativo e di certificazione d’impianto embrionale devono essere stampati e distribuiti dall’Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia. Per le sole stazioni di monta naturale bovina, i certificati d’intervento fecondativo possono essere distribuiti anche dall’Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale [4].

     1 quater. Il prezzo all’utenza dei certificati di cui al comma 1 ter deve essere stabilito con decreto del Direttore regionale dell’agricoltura, tenuto conto dei costi di predisposizione, stampa, distribuzione e successiva elaborazione dei dati degli interventi fecondativi o d’impianto embrionale [5].

     2. [6]

     3. [7]

 

     Art. 3. (Abrogazione della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54).

     1. La legge regionale 4 dicembre 1991, n. 54 è abrogata a partire dal giorno in cui entra in vigore il regolamento regionale previsto dall'articolo 2.

     2. Restano comunque in vigore le modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15 ed all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, introdotte con l'articolo 18 della legge regionale 54/1991.

 

     Art. 4. (Norma transitoria).

     1. L'articolo 1 trova applicazione a partire dal giorno in cui entra in vigore il regolamento regionale previsto dall'articolo 2.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'articolo 2, comma 2, sono accertate e riscosse sul capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi futuri.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[2] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[4] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[6] Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, lettera o), della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[7] Comma abrogato dall'art. 10, comma 2, lettera o), della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.