§ 4.5.64 – L.R. 28 agosto 2001, n. 17.
Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:28/08/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Attivazione del servizio integrativo).
Art. 2.  (Individuazione dei siti di stoccaggio).
Art. 3.  (Adempimento della tenuta dei registri).
Art. 4.  (Accordi di programma).
Art. 5.  (Contenitori di prodotti fitosanitari).
Art. 6.  (Norma finanziaria).


§ 4.5.64 – L.R. 28 agosto 2001, n. 17.

Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli.

(B.U. 29 agosto 2001, n. 35).

 

Art. 1. (Attivazione del servizio integrativo).

     1. La Regione è autorizzata a concedere contributi "una tantum" a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani [1].

 

     Art. 2. (Individuazione dei siti di stoccaggio).

     1. Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività agricole avviene presso centri appositamente attrezzati e controllati da un responsabile; questi sono soggetti alla tenuta di un registro di carico e scarico finalizzato all'inoltro, da parte del soggetto gestore del servizio, della comunicazione di cui all'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

 

     Art. 3. (Adempimento della tenuta dei registri).

     1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni, i soggetti, la cui produzione annua di rifiuti non ecceda le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi e una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

 

     Art. 4. (Accordi di programma).

     1. Le Province possono stipulare accordi di programma con i Comuni al fine di agevolare l'istituzione e il funzionamento del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, di cui all'articolo 1.

 

     Art. 5. (Contenitori di prodotti fitosanitari).

     1. Fermi restando gli obblighi di legge, l'Assessore regionale all'ambiente, sentita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, emana, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, specifiche disposizioni tecniche di buona prassi per la corretta gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, al fine di favorirne il recupero.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria). [2]

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2418 [2.1.232.3.08.16] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti - con la denominazione «Contributi una tantum a favore dei Comuni e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 267/2000 per l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base del precitato stato di previsione della spesa con riferimento ai capitoli del Documento tecnico e per l'importo a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

     a) unità previsionale di base 6.1.26.2.116 - capitolo 4150 - lire 100 milioni;

     b) unità previsionale di base 22.3.61.1.369 - capitolo 6815 - lire 100 milioni.]


[1] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.