Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni |
Data: | 10/12/1991 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Definizione - Composizione - Tipi. |
Art. 3. Uniforme base. |
Art. 4. Uniforme per servizio. |
Art. 5. Alta uniforme. |
Art. 6. Modalità d'uso delle uniformi. |
Art. 7. Definizione. |
Art. 8. Stemma della polizia municipale. |
Art. 9. Stemma civico. |
Art. 10. Placca di appartenenza e riconoscimento. |
Art. 11. Gradi. |
Art. 12. Tessera personale di riconoscimento. |
Art. 13. Livrea. |
Art. 14. Apparecchi ricetrasmittenti. |
Art. 15. Strumentazione varia. |
Art. 16. Assegnazione dei mezzi di trasporto e degli strumenti operativi. |
Art. 17. Logotipo in lingua slovena. |
Art. 18. Divieto di modifiche. |
Art. 19. Norma transitoria. |
Art. 20. Norma finanziaria. |
§ 2.5.10 - Legge Regionale 10 dicembre 1991, n. 60. [1]
Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi ed ai Servizi di polizia municipale nella regione Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 16 dicembre 1991, n. 174).
TITOLO I
FINALITA' DELLA LEGGE
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 7 della
TITOLO II
UNIFORMI E DISTINTIVI
CAPO I
Uniformi
Art. 2. Definizione - Composizione - Tipi.
1. L'uniforme definisce e qualifica formalmente l'appartenenza del cittadino ai servizi di polizia municipale della regione.
2. Essa è composta da capi di vestiario ed oggetti di corredo con caratteristi che descritte nelle tavole allegate e si distingue in uniforme base, per servizio e alta uniforme.
Art. 3. Uniforme base.
1. L'uniforme base è distinta in uniforme base invernale e uniforme base estiva.
2. L'uniforme base invernale (tav. 1 - fig. 1) è composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - maglia - calze
- scarpe basse - guanti - cappotto. Per il personale femminile, l'uniforme
base invernale (tav. 1 - fig. 2) è composta dagli stessi capi e dalla
gonna.
3. L'uniforme base estiva (tav. 1 - fig. 3) è composta dai seguenti capi: copricapo - giacca - pantaloni - camicia - cravatta - calze - scarpe basse. Per il personale « femminile, l'uniforme base estiva (tav. 1 - fig. 4) è composta dagli stessi capi e dalla gonna.
Art. 4. Uniforme per servizio.
1. L'uniforme per servizio è distinta in uniforme per servizio invernale, per servizio estivo, per servizio motomontato invernale e per servizio motomontato estivo.
2. L'uniforme per servizio invernale (tav. 2 - fig. 1) è uguale all'uniforme base oltre a: casco - manicotti - impermeabile - giacca a vento con pantaloni impermeabili - maglione a collo alto - stivaletti - guanti - cinturone - portamanette - fondina - borsello. Per il personale femminile, l'uniforme per servizio invernale (tav. 2 fig. 2) è composta dagli stessi capi e dalla gonna pantalone.
3. L'uniforme per servizio estiva è uguale all'uniforme per servizio invernale con esclusione di guanti, maglia e cappotto. É consentito l'uso del giubbetto (tav 2 - fig. 3) per particolari condizioni climatiche esistenti in alcune località del territorio regionale.
4. L'uniforme per servizio motomontato invernale (tav. 2 - fig. 4) è costituita dagli stessi capi ed accessori dell'uniforme per servizio invernale con esclusione dell'impermeabile. Varianti sono: casco - stivali
- guanti - pantaloni.
5. L'uniforme per servizio motomontato estiva è uguale all'uniforme per servizio motomontato invernale con esclusione della giacca a vento. É consentito l'uso del giubbetto (tav. 2 - fig. 5) in particolari condizioni climatiche.
Art. 5. Alta uniforme.
1. L'alta uniforme, per servizio d'onore e di rappresentanza, è composta dai seguenti capi: casco - giacca con trecce dorate e decoro sul giro manica - pantaloni - camicia - cinturone bianco - calze - scarpe - guanti.
2. Per il personale femminile, l'alta uniforme è composta dagli stessi capi, con gonna in sostituzione dei pantaloni.
Art. 6. Modalità d'uso delle uniformi.
1. Gli appartenenti ai servizi di polizia municipale prestano normalmente le attività d'istituto in uniforme, salvo quanto disposto dai singoli regolamenti comunali o, in momenti eccezionali, stabiliti di volta in volta dal Comandante, quando non è opportuno l'uso dell'uniforme.
2. Le Amministrazioni comunali forniscono le uniformi e quanto necessita quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.
CAPO II
Distintivi di appartenenza e di grado
Art. 7. Definizione.
1. Lo stemma della polizia municipale, gli stemmi civici ed i gradi distinguono, per qualifica, l'appartenenza degli addetti ai servizi di polizia municipale dei singoli Comuni della Regione.
Art. 8. Stemma della polizia municipale.
1. Lo stemma della polizia municipale è il contrassegno che caratterizza i servizi di polizia municipale della Regione (tav. 3 - fig. 1).
2. Esso è di forma circolare e raffigura al suo interno la schematizzazione grafica del territorio regionale.
3. Esso è riprodotto su placca, mostrine, cinturone, bottoni e sui mezzi di trasporto.
Art. 9. Stemma civico.
1. Lo stemma civico è lo stemma del Comune di appartenenza degli addetti alla polizia municipale (tav. 4 - fig. 1).
2. Esso è riprodotto sui copricapi e sulla tessera di riconoscimento.
Art. 10. Placca di appartenenza e riconoscimento.
1. La placca di appartenenza e riconoscimento (tav. 5 - fig. 1) è portata al petto ed è costituita da: nome del Comune di appartenenza, numero di matricola personale, logotipo «polizia municipale» e stemma di cui all'articolo 8.
Art. 11. Gradi.
1. I distintivi di grado (tav. 6 - fig. 1) si riferiscono alle qualifiche funzionali degli appartenenti al servizi di polizia municipale e si applicano sul sottogola e sulle spalline.
Art. 12. Tessera personale di riconoscimento.
1. La tessera personale di riconoscimento (tav. 7 - fig. 1) ha le dimensioni di mm. 100 x 60 e reca spazi per:
a) nella parte anteriore: Comune di appartenenza, logotipo «polizia municipale», stemma civico, numero di matricola, qualifica funzionale, dati anagrafici, fotografia;
b) nel verso: altezza, capelli, occhi, gruppo sanguigno, eventuali segni particolari, gli estremi dei provvedimenti di conferimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di dotazione dell'arma di ordinanza, il riconoscimento delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, la data del rilascio, la firma dell'autorità che rilascia il documento, il timbro ufficiale.
TITOLO III
MEZZI DI TRASPORTO E STRUMENTI OPERATIVI
CAPO I
Mezzi di trasporto
Art. 13. Livrea.
1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale (ciclo-motori, motocicli, autovetture, furgoni, automezzi cabinati, natanti, mezzi per impieghi speciali) sono applicati il logotipo «polizia municipale», lo stemma di cui all'articolo 8 ed i numeri di riconoscimento (tav. 8 - fig. 1).
CAPO II
Strumenti operativi
Art. 14. Apparecchi ricetrasmittenti.
1. Gli agenti ed i mezzi di trasporto in dotazione agli stessi possono essere dotati rispettivamente di apparecchi ricetrasmittenti portatili o fissi collegati al Comando.
2. Le apparecchiature debbono prevedere la possibilità di collegarsi ad un'unica centrale ricetrasmittente regionale per le operazioni di soccorso e di protezione civile.
Art. 15. Strumentazione varia.
1. Gli apparecchi di segnalazione luminosa ed acustica e gli strumenti idonei alla segnalazione, agli interventi d'urgenza ed alla rilevazione di incidenti, sono omologati secondo la normativa vigente.
Art. 16. Assegnazione dei mezzi di trasporto e degli strumenti operativi.
1. I mezzi di trasporto e gli strumenti operativi vengono assegnati in dotazione agli uffici od ai singoli agenti.
2. Le modalità d'uso sono disposte dai regolamenti comunali.
Art. 17. Logotipo in lingua slovena.
1. Nei Comuni di Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Sgonico e Monrupino, individuati ai sensi dell'ordinanza 2 settembre 1949, n. 183 del Governo militare alleato del Territorio Libero di Trieste, accanto alle scritte riguardanti il nome del Comune ed il logotipo «polizia municipale» di cui agli articoli 10, 12 e 13, sono ammesse le rispettive traduzioni in lingua slovena.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 18. Divieto di modifiche.
1. Le modifiche alle uniformi, agli accessori, ai distintivi di appartenenza e di grado ed alle livree dei mezzi di trasporto sono apportate con legge regionale.
Art. 19. Norma transitoria.
1. Le Amministrazioni comunali provvedono ad adeguare le uniformi, gli accessori, i distintivi di appartenenza e di grado e le livree dei mezzi di trasporto alle composizioni e tipi stabiliti dalla presente legge, all'atto del loro primo rinnovo così come previsto dai propri specifici regolamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 per le uniformi, gli accessori, i distintivi di appartenenza e 30 giugno 1994 per le livree dei mezzi di trasporto.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di un milione di lire per ogni addetto alla polizia municipale per il quale si sia provveduto al rinnovo dell'uniforme secondo la normativa di cui alla presente legge, entro il primo anno di scadenza della stessa.
3. Per ottenere i contributi specificati al comma 1 gli enti interessati presentano alla Direzione regionale degli enti locali, rispettivamente nei periodi dall'1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 e dall'1 gennaio 1992 al 30 giugno 1994, apposita domanda redatta su carta intestata dell'ente nella quale il capo dell'amministrazione dichiari, sotto la sua personale responsabilità, il numero di addetti per i quali si è provveduto al suddetto rinnovo dell'uniforme. L'erogazione del contributo verrà effettuata secondo l'ordine di presentazione delle istanze fino al limite dello stanziamento iscritto in bilancio nel biennio 1992-1993.
4. L'accertamento che l'utilizzazione del contributo assegnato ai sensi del comma 2 abbia luogo nell'osservanza delle prescrizioni ivi previste, è effettuato dai competenti Comitati regionali territoriali di controllo nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.
Art. 20. Norma finanziaria.
1. Per le finalità previste dall'articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, a decorrere dall'anno 1992, viene istituito - alla Rubrica n. 8 - Programma 0.6.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione IV - il capitolo 1753 [1.1.152.2.04.03] con la denominazione «Contributi ai Comuni per l'adeguamento delle uniformi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi ed ai Servizi della polizia municipale» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993.
3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1772 del precitato stato di previsione.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 29 della