Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.7 rapporti esterni - partecipazione |
Data: | 27/07/1982 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con [...] |
Art. 2. Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi |
Art. 3. Le iniziative previste dalla presente legge sono intraprese dalla Regione con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, e delle disposizioni vigenti [...] |
Art. 4. In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, il dipendente dell'ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, [...] |
Art. 5. I finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano anche ad iniziative già promosse nel 1982 |
Art. 6. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.7.1 – L.R. 27 luglio 1982, n. 47.
Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero.
(B.U. 28 luglio 1982, n. 70).
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo articolo 3.
I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero [1].
Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:
- quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all'organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;
- quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1;
- onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti [2].
Le iniziative previste dalla presente legge sono intraprese dalla Regione con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 43 del
In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, il dipendente dell'ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, l'incarico di dirigere le attività connesse con i compiti derivanti dall'attuazione della presente legge, è equiparato, ai fini dell'applicazione della
I finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano anche ad iniziative già promosse nel 1982.
Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione I
- Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Categoria III - il capitolo 263 con la
denominazione: «Spese e contributi per l'organizzazione di attività
promozionali all'estero nelle materie di competenza regionaLe» e con lo
stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire
300 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 100 milioni per ciascuno degli
esercizi 1983 e 1984.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 5 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 43 della