§ 4.8.72 - L.R. 3 maggio 1999, n. 12.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:03/05/1999
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Sistema integrato di trasporto pubblico locale - servizio ferroviario metropolitano regionale).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/1997, in materia di delega alle Province).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/1997, in materia di competenze delle Province).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 20/1997, in materia di procedura per la formazione ed approvazione del Piano regionale).
Art. 5.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 20/1997, in materia di piani urbani del traffico).
Art. 6.  (Soppressione del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione delle concessioni).
Art. 8.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione dei fondi regionali).
Art. 9.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/1997, in materia di revoca e decadenza della concessione).
Art. 10.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/1997, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus).
Art. 11.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 20/1997, in materia di vigilanza e controllo).
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 20/1997, recante norme transitorie).
Art. 13.  (Integrazione della legge regionale 20/1997, in materia di prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale).
Art. 14.  (Anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999).
Art. 15.  (Copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale).
Art. 16.  (Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 13/1998).
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13/1998, in materia di interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti).


§ 4.8.72 - L.R. 3 maggio 1999, n. 12. [1]

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali 20/1997 e 13/1998.

(B.U. 5 maggio 1999, n. 18).

 

Art. 1. (Sistema integrato di trasporto pubblico locale - servizio ferroviario metropolitano regionale).

     1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 13/1998, l'Amministrazione regionale, ad integrazione del Piano regionale per il trasporto pubblico locale, è autorizzata a dotarsi di studi e progetti per la realizzazione di sistemi integrati di trasporto pubblico locale anche attraverso un servizio ferroviario metropolitano regionale.

     2. Per la realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale può contribuire:

     a) alla progettazione di studi di fattibilità del servizio stesso, con particolare riguardo a studi relativi all'integrazione fra i servizi di linea previsti dal Piano regionale per il trasporto pubblico locale e all'introduzione di orari cadenzati ed integrati del servizio ferroviario;

     b) alla progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento delle stazioni ferroviarie miranti a migliorare l'accesso alle stesse in termini di viabilità e mobilità, favorendone il loro utilizzo come punto di scambio intermodale sia sul versante urbano che su quello ferroviario;

     c) al finanziamento dei programmi di eliminazione dei passaggi a livello;

     d) al finanziamento di interventi strutturali tesi all'ammodernamento e potenziamento dell'impiantistica ferroviaria limitatamente alle tratte interessate dal servizio.

     3. Per gli atti preliminari alla realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A., le Province ed i Comuni interessati.

     4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3622 [2.1.210.3.09.19] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.4.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - Sezione IX - con la denominazione "Spese per la progettazione e la realizzazione del sistema ferroviario metropolitano regionale" e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 28 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/1997, in materia di delega alle Province).

     1. [2].

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 20/1997, in materia di competenze delle Province).

     1. [3].

     2. [4].

     3. [5].

     4. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20/1997 la lettera n) è abrogata.

     5. [6].

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 20/1997, in materia di procedura per la formazione ed approvazione del Piano regionale).

     1. [7].

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 20/1997, in materia di piani urbani del traffico).

     1. [8].

 

     Art. 6. (Soppressione del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale).

     1. Il Capo IV della legge regionale 20/1997 è abrogato.

     2. [9].

     3. All'articolo 15, comma 6, della legge regionale 20/1997 sono abrogate le parole "Previo parere del Comitato regionale,".

     4. [10].

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione delle concessioni).

     1. [11].

     2. [12].

     3. [13].

     4. [14].

     5. - 6. [15].

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/1997, in materia di assegnazione dei fondi regionali).

     1. [16].

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/1997, in materia di revoca e decadenza della concessione).

     1. [17].

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/1997, in materia di finanziamenti per l'acquisto di nuovi scuolabus). [18]

     [1. (omissis) [19].]

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 20/1997, in materia di vigilanza e controllo).

     1. [20].

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 34 della legge regionale 20/1997, recante norme transitorie).

     1. [21].

     2. [22].

 

     Art. 13. (Integrazione della legge regionale 20/1997, in materia di prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale).

     1. [23].

     2. Per le finalità previste dall'articolo 34 bis, comma 2, della legge regionale 20/1997, come aggiunto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3976 [1.1.141.2.09.18] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 17 - programma 0.11.1. - spese correnti - categoria 1.4. - Sezione IX - con la denominazione "Spese per l'espletamento della prima applicazione delle procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale" e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 1999. Al predetto onere di lire 125 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa, partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 14. (Anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999).

     1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 34, comma 4, della legge regionale 20/1997, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, anticipazioni sul contributo di esercizio per l'anno 1999, sino alla misura massima dell'80 per cento delle somme già erogate per l'anno 1998 a carico del capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

 

     Art. 15. (Copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale).

     1. Alla parziale copertura delle spese inerenti il procedimento concorsuale di ciascuna unità di gestione si provvede mediante la trattenuta di una somma, a carico del concessionario, di importo pari alla cauzione provvisoria prestata. La metà di tale somma è devoluta all'Amministrazione provinciale competente per l'unità di gestione.

     2. Ai sensi del combinato disposto del comma 1 e dell'articolo 34 bis della legge regionale 20/1997, come aggiunto dall'articolo 13, nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio pluriennale per l'anno 1999, sono istituiti "per memoria" i seguenti capitoli:

     a) nello stato di previsione dell'entrata, al Titolo III - categoria 3.6 - il capitolo 1054 con la denominazione "Recupero di spese inerenti il procedimento concorsuale e di aggiudicazione previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20";

     b) nello stato di previsione della spesa, alla rubrica n. 17 - programma 0.11.1 - spese correnti - categoria 1.5 - Sezione IX - il capitolo 3980 [1.1.153.2.09.18] con la denominazione "Devoluzione alle Province delle somme di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 marzo 1999".

 

     Art. 16. (Abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 13/1998).

     1. L'articolo 28 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 13/1998, in materia di interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti).

     1. [24].

     2. [25].

     3. [26].


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[2] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[3] Modifica la lettera c), comma 1, art. 7 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[4] Modifica la lettera f), comma 1 , art. 7 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[5] Sostituisce la lettera h), comma 1, art. 7 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[6] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 7 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[7] Sostituisce il comma 5, art. 10 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[8] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 11 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[9] Modifica il comma 4, art. 10 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[10] Modifica il comma 3, art. 17 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[11] Modifica il comma 1, art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[12] Sostituisce il comma 2, art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[13] Modifica la lettera h), comma 3, art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[14] Aggiunge la lettera h bis) al comma 3, art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[15] Aggiungono i commi 6 bis e 7 bis all'art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[16] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 16 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[17] Modifica il comma 5, art. 19 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[18] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[19] Modifica il comma 2, art. 29 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[20] Sostituisce il comma 2, art. 30 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[21] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 34 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[22] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 34 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[23] Aggiunge l'art. 34 bis alla L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[24] Modifica il comma 1, art. 30 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[25] Sostituisce il comma 2 all'art. 30 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[26] Aggiunge il comma 2 bis all'art 30 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.