§ 3.8.48 - Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:04/09/2001
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di aucupio).
Art. 2.  (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori [...]
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 3.8.48 - Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.

(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di aucupio).

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, le parole «, con precedenza per i soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio della cattura di uccelli, rilasciata ai sensi delle leggi regionali 24 luglio 1969, n. 17, e 8 maggio 1978, n. 39» sono soppresse e, al comma 3 del medesimo articolo 3, è soppresso il secondo periodo.

 

     Art. 2. (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria).

     1. [1].

     2. - 4. [2]

     5. [Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico- venatorie che si avvalgono del disposto di cui al comma 4, nel contesto delle procedure di cui all'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, i termini di integrazione della domanda sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge] [3].

     6. [Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito la conversione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della legge regionale 30/1999, con scorporo di porzioni di superficie, possono avvalersi del disposto di cui al comma 5] [4].

     7. [Non possono venire concesse autorizzazioni per l'attivazione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 11 della legge regionale 30/1999, la cui attività si dovrebbe svolgere nei territori ricompresi nelle aree di reperimento di cui all'articolo 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42] [5].

     8. [6].

     9. [Gli allegati B e C della legge regionale 30/1999 sono sostituiti dagli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge] [7].

     10. - 17. [8]

     18. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 36 della legge regionale 30/1999, come aggiunto dal comma 16, fanno carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta, in fine, delle parole «e contributi per le spese concernenti l'attività del Presidente "pro tempore" del Distretto venatorio»] [9].

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

(riferito all'articolo 2, comma 9)

(Sostituzione degli allegati B e C della legge regionale 30/1999) (Omissis)


[1] Sostituisce la lettera g), comma 1, art. 3 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24.

[2] Commi abrogati dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Modificano gli articoli 7 e 10 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[3] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[5] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[6] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Sostituisce il comma 2, art. 12 bis della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[7] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[8] Commi abrogati dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Modificano gli articoli 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36 e 38 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[9] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.