Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 04/09/2001 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di aucupio). |
Art. 2. (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 e agli articoli 7, 10, 12 bis, 16, 20, 23, 31, 36, 38 e agli allegati B e C della legge regionale 30/1999, nonché ulteriori [...] |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 3.8.48 - Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche e integrazioni alle leggi regionali 24/1996 e 30/1999, nonché ulteriori disposizioni in materia faunistico-venatoria.
(B.U. 5 settembre 2001, n. 36).
Art. 1. (Disposizioni in materia di aucupio).
1. All'articolo 3, comma 1, della
Art. 2. (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della
1. [1].
2. - 4. [2]
5. [Per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico- venatorie che si avvalgono del disposto di cui al comma 4, nel contesto delle procedure di cui all'articolo 40, comma 7, della
6. [Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie che abbiano conseguito la conversione ai sensi dell'articolo 40, comma 7, della
7. [Non possono venire concesse autorizzazioni per l'attivazione di aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 11 della
8. [6].
9. [Gli allegati B e C della
10. - 17. [8]
18. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 36 della
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
(riferito all'articolo 2, comma 9)
(Sostituzione degli allegati B e C della
[1] Sostituisce la lettera g), comma 1, art. 3 della
[2] Commi abrogati dall'art. 47 della
[3] Comma abrogato dall'art. 47 della
[4] Comma abrogato dall'art. 47 della
[5] Comma abrogato dall'art. 47 della
[6] Comma abrogato dall'art. 47 della
[7] Comma abrogato dall'art. 47 della
[8] Commi abrogati dall'art. 47 della
[9] Comma abrogato dall'art. 47 della