Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 05/09/1991 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 8. [2] |
§ 5.7.58 - Legge Regionale 5 settembre 1991, n. 46.
Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.
(B.U. 6 settembre 1991, n. 115).
Artt. 1. - 7. [1]
[1. Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della
2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena [4].
3. La Commissione dura in carica tre anni. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della Commissione regionale per la cultura.
4. Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.
5. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, il parere della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale per la cultura quando questo sia previsto.
5 bis. Il parere della Commissione sostituisce altresì, per le istituzioni di cui al comma 1, quello previsto all'articolo 19, terzo comma della
6. Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l'ente beneficiario.
7. Per le domande presentate per l'anno 1991 si prescinde dal parere della Commissione.]
Artt. 9. - 10. [6]
[1] Articoli abrogati dall'art. 5 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 25 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 25 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 208 della
[6] Articoli abrogati dall'art. 5 della