Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 20/08/2003 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario). |
Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali). |
Art. 3. (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali). |
Art. 4. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell’edilizia, della viabilità e dei trasporti). |
Art. 5. (Interventi nei settori dell’istruzione e della cultura). |
Art. 6. (Interventi nei settori produttivi). |
Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili). |
Art. 8. (Copertura finanziaria). |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 6.4.215 - L.R. 20 agosto 2003, n. 14.
Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
(B.U. 21 agosto 2003, n. 34 – S.S. n. 1).
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).
1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
a) articolo 2, comma 11 - tabella B - capitolo 1600 - 1.033.628,93 euro;
b) articolo 3, comma 2 - capitolo 4306 - 3.554.814,41 euro;
c) articolo 3, comma 18 - tabella C - capitolo 4355 limitatamente a 15 milioni di euro; capitolo 4860 - 2.050.000 euro;
d) articolo 4, comma 1 - capitolo 2259 - 4.824.001,50 euro;
e) articolo 4, comma 12 - capitolo 3294 - 287.332,33 euro;
f) articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - 3.605.973,97 euro;
g) articolo 4, comma 16 - capitolo 9500 - 669.171,70 euro;
h) articolo 4, comma 24 - tabella D - capitolo 3308 - 785.786,82 euro;
i) articolo 6, comma 46 - tabella F - capitolo 5930 - 793.779,43 euro;
j) articolo 7, comma 22 - tabella G - capitolo 9660 - 62.144.717,73 euro; capitolo 6000 - 157.619,28 euro; capitolo 7520 - 2.715.953,87 euro.
2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
3. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell’intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata dal CIPE con
A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.
2. Agli interventi di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.673.428 euro autorizzata per l’anno 2003 con l’articolo 1, comma 3 (tabella A2), a carico dell’unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3376, di nuova istituzione, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. I due limiti d’impegno ventennali di cui all’articolo 9, comma 4, della
4. Con riferimento ai limiti di impegno di cui al comma 3, alle Province di Trieste e Gorizia è assegnato, complessivamente, l’ammontare dell’annualità attribuita nell’anno 2003 alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.
5. In relazione al disposto dei commi 3 e 4, nell’unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 1623 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: «Assegnazioni annue costanti a favore delle Province, delle Comunità montane e degli altri enti succeduti alle soppresse Comunità montane, in attuazione della
6. La quota di cui al comma 4 è suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2002, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza, ed erogata in unica soluzione.
7. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, della
a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a Province e Comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno;
b) si considerano spese eccezionali le spese sostenute mediante l’utilizzo di avanzi d’amministrazione nei termini di cui all’articolo 187, comma 2, del
8. L’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali provvede, entro il 15 settembre 2003, ad adeguare il regolamento di cui all’articolo 3, comma 16, della
9. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell’articolo 3 della
10. Con le medesime modalità previste dal comma 9 possono essere approvate ulteriori integrazioni e modifiche al programma di opere pubbliche previsto dall’articolo 3, comma 37, della
11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
Art. 3. (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell’importo di 3.554.814,41 euro, determinato ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3.554.814,41 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4306 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all’anno 2002 e ai precedenti» e con lo stanziamento di 3.554.814,41 euro per l’anno 2003.
3. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l’importo di 50.000 euro è vincolato alla realizzazione di uno studio nel campo del benessere, delle pratiche naturali, della qualità.
4. Le modalità per la realizzazione dello studio di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sino all’importo di 505.622,94 euro, al conguaglio dei finanziamenti erogati ai Comuni ai sensi della
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 505.622,94 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4680 (1.1.152.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Finanziamenti ai Comuni a titolo di conguaglio dei finanziamenti erogati ai sensi della
[8. Al comma 4 dell’articolo 32 della
[9. Il comma 8 dell’articolo 32 della
10. Il comma 63 dell’articolo 4 della
[11. Al comma 13 dell’articolo 4 della
12. Gli oneri derivanti dall’articolo 32, comma 8, della
13. Al comma 4 dell’articolo 3 della
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, della
[15. All’articolo 14 della
a) al comma 2, le parole: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell’articolo 9 del
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l’importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I Comuni possono integrare l’importo fissato con propri fondi.».] [7]
16. Il comma 7 dell’articolo 8 della
17. Avuto riguardo al disposto di cui al primo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della
18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
Art. 4. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell’edilizia, della viabilità e dei trasporti).
1. Ai sensi dell’articolo 11 della
2. Il comma 13 dell’articolo 4 della
3. Per le finalità previste dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 13, della
4. Ai sensi dell’articolo 1 della
5. Nell’ambito delle funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura previste dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono a carico delle autorizzazioni di spesa per complessivi 7.135.000 euro disposte dal comma 24, tabella D, sull’unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento, per 6.825.000 euro, al capitolo 4148 e per 310.000 euro al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli storni di spesa, disposti dal comma 24, tabella D, dall’unità previsionale di base 4.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli 2496 e 2497 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.
7. Al fine di garantire il transito viario della strada provinciale per il Passo Pramollo, soggetto a pericolo incombente di dissesto geostatico, l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le opportune opere urgenti di protezione civile per la stabilizzazione del versante.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
9. Per gli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 5 della
10. Ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (Disposizioni urgenti di protezione civile), per le finalità previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258 (Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), è autorizzata la spesa di 863.473,33 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4155 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamento al fondo regionale della protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia - finanziato con contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato», il cui stanziamento per l’anno 2003 è elevato di pari importo.
11. All’onere di 863.473,33 euro derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
12. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2002 sull’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sull’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 è iscritto l’ulteriore stanziamento di 287.332,33 euro per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 «Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - quota riservata alle ATER» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Sull’unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 è iscritto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 «Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai maggiori rientri di pari importo accertati al 31 dicembre 2002 sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, in riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
U.P.B. |
Capitolo |
Maggiore rientro |
4.3.568 |
1531 |
586.083,61 |
4.3.569 |
1540 |
495.027,26 |
4.3.570 |
1541 |
367.436,94 |
4.3.571 |
1542 |
1.190.992,66 |
4.3.572 |
1543 |
966.433,50 |
14. Dopo il comma 16 dell’articolo 4 della
«16 bis. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a introitare ed erogare direttamente i fondi necessari per attuare programmi finanziati con il fondo unico ai sensi della convenzione di cui al comma 16.».
15. In relazione al disposto di cui al comma 24, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3280 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della
16. I maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2002 pari a 669.171,70 euro, determinati quale saldo algebrico tra:
a) le maggiori entrate accertate sull’unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 582.301,71 euro e rispettivamente per 89.467,25 euro;
b) le minori entrate accertate sulle unità previsionali di base 3.6.544 e 4.3.579 del precitato stato di previsione, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1062 e 1533 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 7,26 euro e rispettivamente per 2.590 euro; confluiscono nell’unità previsionale di base 5.4.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 669.171,70 euro per l’anno 2003.
17. Per le opere infrastrutturali presentate al CIPE in attuazione della
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 533 euro a carico dell’unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 533 euro per l’anno 2003 e nella cui denominazione è aggiunta in fine la locuzione «nonché per l’assunzione di oneri procedurali di cui all’articolo 19, comma 3, del
19. Ai sensi dell’articolo 66, quinto comma, della
20. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 1, della
21. All’onere di 1.691.293,06 euro per l’anno 2003 derivante dall’autoriz-zazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno degli importi di 895.506,17 euro e, rispettivamente, di 795.786,89 euro dalle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 1553 e 1571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono ridotti di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detti importi corrispondono, per 895.506,17 euro e, rispettivamente, per 776.332,39 euro, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della
22. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 1, della
a) unità previsionale di base 53.2.9.1.701 – capitolo 1553 - 63.153,42 euro per l’anno 2017;
b) unità previsionale di base 53.2.9.3.706 – capitolo 1571 - 1.628.139,64 euro per l’anno 2017.
23. L’onere di complessivi 1.691.293,06 euro per l’anno 2017, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 22, grava per pari importo sulla rigidità del bilancio per l’anno medesimo, in relazione alla cessazione, a decorrere dall’anno 2017, delle seguenti autorizzazioni di spesa:
a) autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 4, comma 109, della
b) autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 6, comma 83, della
24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
Art. 5. (Interventi nei settori dell’istruzione e della cultura).
1. [Per concorrere al finanziamento della programmazione di spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, in coordinamento con l’intervento già previsto a favore dell’Ente Manifestazioni Artistico Culturali «Città di Gorizia» (EMAC), ai sensi della lettera A, numero 6), della tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, di cui all’articolo 6, comma 68, della
2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5357 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 42 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione «Concorso nelle spese per la programmazione degli spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia»] [9].
3. [All’articolo 5, comma 2, della
4. [In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il termine di presentazione dei progetti è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge] [11].
5. [All’articolo 5, comma 3, della
6. [Il comma 6 dell’articolo 5 della
«6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.»] [13].
7. Gli interventi previsti dall’articolo 5, comma 2, della
8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
Art. 6. (Interventi nei settori produttivi).
1. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili] [14].
2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.2.61.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7131 (2.1.238.3.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione «Finanziamento straordinario alle C.C.I.A.A. di Trieste e di Gorizia per fronteggiare le esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003»] [15].
3. Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, della
4. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 (Modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, la Regione istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica; i requisiti per la loro istituzione, nonché per l’aggiornamento sono fissati in apposito regolamento da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in armonia con quanto previsto nell’Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione apposite convenzioni a titolo oneroso per l'affidamento delle attività connesse all'attivazione, alla gestione e all'aggiornamento degli Albi e degli elenchi di cui al comma 4. Il compenso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è calcolato in misura proporzionale al numero delle imprese rispettivamente iscritte negli Albi e negli elenchi medesimi [16].
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.3.61.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la cui denominazione è rettificata in «Interventi di parte corrente realizzati tramite le C.C.I.A.A.», con riferimento al capitolo 7136 (2.1.158.2.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione «Contributi alle C.C.I.A.A. per la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica».
7. Il titolo della
8. All’articolo 1 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura»;
b) al comma 1 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;
c) al comma 2 dopo le parole: «eradicazione della malattia» è inserito il seguente periodo: «possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)»;
d) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «dei raccolti e delle colture» sono aggiunte le seguenti: «comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica»;
e) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «autorità competenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali»;
f) al comma 6 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;
g) al comma 7 le parole: «Il Direttore regionale dell’agricoltura è l’amministratore del Fondo a cui spettano emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del Servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del Servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore regionale dell’agricoltura e della pesca, o suo delegato, è l’amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.»;
h) al comma 11 le parole: «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo regionale per le emergenze in agricoltura» in entrambe le denominazioni.
9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, della
10. In relazione al disposto di cui al comma 8, lettera b), nella denominazione dei citati unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 e capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le parole «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse.
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a implementare di 530.631,04 euro la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo istituito con
12. Con apposito regolamento sono stabiliti criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca e di acquacoltura erogabili ai sensi dell’articolo 5, primo comma, lettera n), della
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 530.631,04 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6262 (2.1.253.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell’acquacoltura - con la denominazione «Contributi al Fondo di rotazione regionale nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della
14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella regione, iscritte al registro di cui all’articolo 8 della
15. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di complessivi 733.122,86 euro a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della
a) per 268.683,50 euro con riferimento al capitolo 6263 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci»;
b) per 464.439,36 euro con riferimento al capitolo 6264 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci – Reiscrizione fondi statali».
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle associazioni professionali di categoria, degli enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile per studi nel settore dell’acquacoltura in acqua dolce riconducibile alle seguenti tipologie:
a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;
b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l’applicazione di biotecnologie mirate all’eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;
c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.
18. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità delle contribuzioni di cui al comma 17.
19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 6260 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell’acquacoltura - con la denominazione «Contributi ad associazioni professionali di categoria, enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale per studi nel settore dell’acquacoltura in acqua dolce», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della
20. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all’attuazione di programmi di attività, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b), della
21. [Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 20] [18].
22. [Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 229.743,01 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6261 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell’acquacoltura - con la denominazione «Contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l’attuazione dei programmi di attività ex articolo 20, comma 3, lettera b), della
23. All’onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 13 e 22 per complessivi 760.374,05 euro per l’anno 2003 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. All’onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 16 e 19 per complessivi 793.122,86 euro per l’anno 2003 si fa fronte mediante storno dall’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 6258 e 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 328.683,50 euro e rispettivamente per 464.439,36 euro, intendendosi conseguentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. La somma di 328.683,50 euro corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell’Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.
25. I finanziamenti concessi ed erogati all’ERSA nel corso dell’esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 4, della
26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, previo esperimento di gara europea, la realizzazione del «Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».
27. Il bando relativo alla gara di cui al comma 26 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando chiarisce dettagliatamente gli obiettivi del programma di cui al comma 26; in ogni caso il capitolato deve indicare dettagliatamente le strategie, i metodi, gli strumenti e lo sviluppo del piano presentato.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9253 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 - Servizio della promozione e della statistica - con la denominazione «Finanziamento per la realizzazione del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».
29. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a conclusione dei bandi emessi per i fini di cui all’articolo 1 della
30. Le risorse di cui al comma 29, quantificate in 11.891.420,10 euro, sono allocate - nello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci e documento tecnico ad essi allegato - con il comma 28 sul capitolo 9253, riferito all’unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 e con il comma 46 (tabella F) sui capitoli 9263, 9195 e 9252, 9189, 9272 e 9428, riferiti rispettivamente alle unità previsionali di base 14.4.64.2.1305, 14.3.64.1.1300, 14.3.64.1.1301, 14.4.64.2.1305 e 14.3.64.1.1306, a fronte dello storno di pari importo complessivo disposto con il medesimo comma 46 (tabella F) a carico del capitolo 9282, riferito all’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 del medesimo stato di previsione della spesa.
31. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 12, della
32. In relazione al disposto di cui all’articolo 7, comma 83, della
33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 2.075.000 euro al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui, per la copertura dei quali è stato istituito un limite di impegno decennale di 300.000 euro annui con l’articolo 7, comma 93, della
34. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 33 è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante;
b) dell’attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l’impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
35. L’eventuale onere derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 33 fa carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. Al comma 84 dell’articolo 7 della
37. In relazione al disposto di cui al comma 36, nell’ambito dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».
38. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 5.164.568,99 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, acquistate dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 2 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi) della
39. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 38 sono destinate direttamente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l’erogazione di contributi in conto interessi in forma attualizzata ai sensi dell’articolo 2 della
[40. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 38, pari a 5.164.568,99 euro, affluiscono all’unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1312 (5.2.0) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito SpA acquistate ai sensi dell’articolo 2 della
[41. In relazione al disposto di cui al comma 39 e per le finalità previste dall’articolo 2 della
42. Ai sensi dell’articolo 6, comma 37, della
43. Gli interessi attivi maturati sulle somme pagate dall’Amministrazione regionale ai gruppi di azione locale dell’iniziativa comunitaria Leader + o ai loro capifila amministrativi e finanziari, al netto degli oneri per interessi passivi e spese bancarie, sono trasferiti dai percettori alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell’ammontare maturato al 31 dicembre dell’anno precedente e affluiscono sull’unità previsionale di base 4.3.1056, che si istituisce nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 al Titolo IV - categoria 4.3 - con la denominazione «Recupero di interessi - programma Leader +» con riferimento al capitolo 713 (4.3.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Recupero dai gruppi di azione locale degli interessi maturati su somme messe a loro disposizione ai fini dell’attuazione dell’iniziativa comunitaria Leader +».
44. Le somme introitate ai sensi del comma 43 sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi all’asse 1 del piano finanziario del programma Leader+ regionale e confluiscono sull’unità previsionale di base 15.2.14.2.3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. La Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa è autorizzata a destinare per le finalità di cui alla
46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a soggetti specializzati nel settore economico-finanziario l’incarico di revisione annuale del rating di controparte nonché del rating sul merito di credito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.8.1.1638 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con la denominazione «Spese per la revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» alla funzione obiettivo 52 – programma 52.3 - rubrica n. 8 - spese correnti - con riferimento al capitolo 5000 (1.1.142.1.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 8 - Servizio finanziario - con la denominazione «Spese per l’affidamento a specialisti esterni dell’incarico di revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».
3. La Giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore di un funzionario delegato dall’Amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per l’affidamento dell’incarico di cui al comma 1.
4. Nella tabella G approvata con l’articolo 8, comma 71, della
5. Nella tabella G, approvata con l’articolo 8, comma 71, della
6. Nel testo dell’articolo 32, comma 6, della
7. Nel testo dell’articolo 1, comma 16, della
8. Le spese derivanti dalle garanzie autorizzate dall’articolo 1, comma 16, della
9. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 16, della
10. Al fine di garantire il tempestivo assolvimento delle eventuali obbligazioni discendenti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 16, della
11. In via transitoria e fino all’approvazione del Piano triennale previsto dall’articolo 6, comma 1, della
12. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo.
13. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell’ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della
14. Il comma 9 dell’articolo 15 della
15. La delibera consiliare prevista dall’articolo 1, comma 23 bis, della
16. Il comma 18 dell’articolo 9 della
17. [L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dell’articolo 15 della
18. Il mandato ad amministrare conferito agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, già istituite ai sensi dell’articolo 15 della
19. All’articolo 8 della
20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l’unità previsionale di base 11.3.61.1.1048 è classificata tra le «spese di investimento» e il codice è sostituito con il seguente: «11.3.61.2.1048».
21. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l’anno 2003, il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli è così modificato:
a) capitolo 6950 da «2.1.141.2.10.10» a «2.1.220.3.10.10»;
b) capitolo 9257 da «2.1.232.2.10.24» a «2.1.232.3.10.24».
22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».
Art. 8. (Copertura finanziaria).
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 2 - tabella A1 - trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall’articolo 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.
Art. 9. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall’art. 2 della
[2] Comma così modificato dall’art. 2 della
[3] Comma già modificato dall’art. 17 della
[4] Comma abrogato dall’art. 65 della
[5] Comma abrogato dall’art. 65 della
[6] Comma abrogato dall’art. 65 della
[7] Comma abrogato dall’art. 26 della
[8] Comma abrogato dall'art. 38 della
[9] Comma abrogato dall'art. 38 della
[10] Comma abrogato dall'art. 24 della
[11] Comma abrogato dall'art. 24 della
[12] Comma abrogato dall'art. 24 della
[13] Comma abrogato dall'art. 24 della
[14] Comma abrogato dall'art. 1 della
[15] Comma abrogato dall'art. 1 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[17] Comma abrogato dall'art. 1 della
[18] Comma abrogato dall'art. 1 della
[19] Comma abrogato dall'art. 1 della
[20] Comma così modificato dall’art. 46 della
[21] Comma abrogato dall’art. 46 della
[22] Comma abrogato dall’art. 46 della
[23] Comma così modificato dall’art. 7 della
[24] Comma abrogato dall'art. 10 della