Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 pesca |
Data: | 27/11/2015 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica alla legge regionale 31/2005 ) |
Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 43/1988 ) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 32/1993 ) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002 ) |
§ 3.9.41 - L.R. 27 novembre 2015, n. 30.
Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca.
(B.U. 2 dicembre 2015, n. 48 - S.O. n. 44)
Art. 1. (Modifica alla
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 02 della
«b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale;».
Art. 2. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti nella regione, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca; tale licenza è valida su tutto il territorio nazionale.»;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
«1 bis. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca, ai titolari della licenza di pesca che abbiano pagato il canone per l'anno in corso:
a) spetta il diritto di voto attivo;
b) spetta anche il diritto di voto passivo, se residenti nella regione da almeno cinque anni.»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti fuori dalla regione, al possesso dell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai sensi del presente articolo.»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Per i residenti nelle altre regioni d'Italia è anche necessario il possesso di valida licenza di pesca, rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.»;
3) il comma 5 è abrogato;
4) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
«5 bis. L'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del presente articolo non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca.»;
d) l'articolo 5 è abrogato;
e) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«3. Ai residenti fuori dalla regione, che abbiano violato le disposizioni in materia di pesca nelle acque interne vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente articolo, con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4.».
2. Le entrate derivanti dalla ridefinizione normativa degli articoli 2, 4 e 7 della
Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della
«3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e di eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, ancorché numericamente limitate con il calendario di pesca sportiva e sempre che non si tratti di specie oggetto di tutela da parte di:
a) piani o programmi dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione;
b) piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse compresi nel Piano di gestione ittica di cui all'articolo 6 ter, comma 3, della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 18 della
1. Al comma 5 dell'articolo 18 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 53 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 53 della