§ 3.9.41 - L.R. 27 novembre 2015, n. 30.
Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:27/11/2015
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 31/2005 )
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 43/1988 )
Art. 3.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 32/1993 )
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002 )


§ 3.9.41 - L.R. 27 novembre 2015, n. 30.

Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca.

(B.U. 2 dicembre 2015, n. 48 - S.O. n. 44)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 31/2005 )

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituita dalla seguente:

«b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale;».

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 43/1988 ) [1]

1. Alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti nella regione, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca; tale licenza è valida su tutto il territorio nazionale.»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«1 bis. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca, ai titolari della licenza di pesca che abbiano pagato il canone per l'anno in corso:

a) spetta il diritto di voto attivo;

b) spetta anche il diritto di voto passivo, se residenti nella regione da almeno cinque anni.»;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti fuori dalla regione, al possesso dell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai sensi del presente articolo.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Per i residenti nelle altre regioni d'Italia è anche necessario il possesso di valida licenza di pesca, rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.»;

3) il comma 5 è abrogato;

4) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

«5 bis. L'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del presente articolo non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca.»;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«3. Ai residenti fuori dalla regione, che abbiano violato le disposizioni in materia di pesca nelle acque interne vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente articolo, con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4.».

2. Le entrate derivanti dalla ridefinizione normativa degli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 43/1988, come prevista dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'ambito del bilancio dell'Ente Tutela Pesca.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 32/1993 ) [2]

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e di eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, ancorché numericamente limitate con il calendario di pesca sportiva e sempre che non si tratti di specie oggetto di tutela da parte di:

a) piani o programmi dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione;

b) piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse compresi nel Piano di gestione ittica di cui all'articolo 6 ter, comma 3, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia).».

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 13/2002 ) [3]

1. Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole «e marittime» sono soppresse e le parole «alla Regione, che lo esercita con atto del Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ente Tutela Pesca».


[1] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[2] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[3] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.