Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 21/07/2017 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1995) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/1995) |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 32/1995) |
Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 32/1995) |
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995) |
Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 32/1995) |
Art. 8. (Norme transitorie relative all'articolo 12 della legge regionale 32/1995) |
Art. 9. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995) |
Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/1996) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 25/1996) |
Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996) |
Art. 13. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996) |
Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996) |
Art. 15. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996) |
Art. 16. (Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996) |
Art. 17. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23/1999) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 23/1999) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/1999) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/1999) |
Art. 21. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/1999) |
Art. 22. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/1999) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/1999) |
Art. 24. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999) |
Art. 25. (Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 23/1999) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23/1999) |
Art. 27. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999) |
Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999) |
Art. 29. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999) |
Art. 30. (Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP) |
Art. 31. (Riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007 - 2013) |
Art. 32. (Misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020) |
Art. 33. (Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR) |
Art. 34. (Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco) |
Art. 35. (Disposizioni relative alla legge regionale 15/2000) |
Art. 36. (Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis) |
Art. 37. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 80/1982) |
Art. 38. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 28/2002) |
Art. 39. (Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica) |
Art. 40. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2016) |
Art. 41. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6/2010) |
Art. 42. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2015) |
Art. 43. (Abrogazioni in materia di agricoltura) |
Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 34/1988) |
Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1988) |
Art. 46. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1988) |
Art. 47. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9/2007) |
Art. 48. (Modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007) |
Art. 49. (Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 9/2007) |
Art. 50. (Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007) |
Art. 51. (Modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007) |
Art. 52. (Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007) |
Art. 53. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007) |
Art. 54. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10/2010) |
Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 32/1993) |
Art. 56. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993) |
Art. 57. (Modifica all'articolo 02 della legge regionale 31/2005) |
Art. 58. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005) |
Art. 59. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005) |
Art. 60. (Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura) |
Art. 61. (Finalità) |
Art. 62. (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo) |
Art. 63. (Modalità di presentazione della domanda di contributo) |
Art. 64. (Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia) |
Art. 65. (Istruttoria delle domande di contributo) |
Art. 66. (Concessione ed erogazione dei contributi) |
Art. 67. (Restituzione dei contributi erogati) |
Art. 68. (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale) |
Art. 69. (Promozione dei centri di raccolta della selvaggina) |
Art. 70. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 71. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24/1996) |
Art. 72. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996) |
Art. 73. (Modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996) |
Art. 74. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2008) |
Art. 75. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2008) |
Art. 76. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008) |
Art. 77. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 6/2008) |
Art. 78. (Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008) |
Art. 79. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008) |
Art. 80. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6/2008) |
Art. 81. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6/2008) |
Art. 82. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 6/2008) |
Art. 83. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 6/2008) |
Art. 84. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 6/2008) |
Art. 85. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/2008) |
Art. 86. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6/2008) |
Art. 87. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008) |
Art. 88. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2008) |
Art. 89. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2008) |
Art. 90. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 6/2008) |
Art. 91. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008) |
Art. 92. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008) |
Art. 93. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008) |
Art. 94. (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008) |
Art. 95. (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 6/2008) |
Art. 96. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6/2008) |
Art. 97. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008) |
Art. 98. (Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986) |
Art. 99. (Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986) |
Art. 100. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986) |
Art. 101. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987) |
Art. 102. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987) |
Art. 103. (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 21/1993) |
Art. 104. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002) |
Art. 105. (Norme transitorie in materia di attività venatoria) |
Art. 106. (Abrogazioni in materia di attività venatoria) |
Art. 107. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.310 - L.R. 21 luglio 2017, n. 28.
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.
(B.U. 26 luglio 2017, n. 30 - S.O. n. 23)
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE
Capo I
Modifiche alla
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. All'articolo 1 della
Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della
1. Il comma 8 dell'articolo 4 della
Art. 3. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 4. (Modifiche all'articolo 9 della
1. All'articolo 9 della
a) il comma 8 è abrogato;
b) al comma 9 le parole «nonché le disposizioni di cui alla
Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
«Art. 12. (Interventi a favore dell'agricoltura biologica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del
3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:
a) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del
b) non sono imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del
c) risultano iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.
4. Gli aiuti di cui al comma 1:
a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;
b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;
c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell'Unione europea prevede siano sostenuti delle aziende, purché sia quantificato il relativo ammontare.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno successivo e sono corredate:
a) dell'elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;
b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, l'indicazione dei costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo richiesto a titolo di aiuto;
c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 del
6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.».
Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
Art. 8. (Norme transitorie relative all'articolo 12 della
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 12 della
Art. 9. (Norme finanziarie relative alla
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo II
Modifiche alla
Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della
Art. 11. (Modifiche all'articolo 16 della
1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 17 della
1. L'articolo 17 della
Art. 13. (Modifica all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
Art. 15. (Modifica all'articolo 27 della
1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 27 della
Art. 16. (Norme transitorie relative alla
1. Gli articoli 17 e 19 della
Capo III
Modifiche alla
Art. 17. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 6 dell'articolo 6 della
Art. 18. (Modifica all'articolo 8 della
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 2 dell'articolo 10 della
Art. 20. (Modifica all'articolo 11 della
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della
«3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.».
Art. 21. (Modifica all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 22. (Modifica all'articolo 13 della
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 23. (Modifica all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 24. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.».
Art. 25. (Abrogazione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
Art. 26. (Modifica all'articolo 17 della
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 27. (Modifica all'articolo 18 della
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 19 della
1. L'articolo 19 della
«Art. 19. (Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;
c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;
d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;
e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;
f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;
g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;
h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;
i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;
j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della
k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della
l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 8 della
2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.
3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della
Art. 29. (Norme finanziarie relative alla
1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della
Capo IV
Altre disposizioni in materia di risorse agricole
Art. 30. (Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP)
1. I criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del
Art. 31. (Riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007 - 2013)
1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, tutelando la libera iniziativa delle imprese e garantendo l'efficacia dell'uso delle risorse pubbliche, la durata decennale del vincolo di destinazione prevista, per la misura 121- ammodernamento delle aziende agricole, la misura 123 azione 1 - accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli, la misura 312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e la misura 410 - strategie di sviluppo locale, nei provvedimenti attuativi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è ridotta a cinque anni decorrenti dalla data della decisione individuale di finanziamento.
2. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, gli Uffici attuatori e i Gruppi di azione locale competenti per le Misure interessate comunicano ai beneficiari la modifica della durata del vincolo.
Art. 32. (Misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
1. Ai fini del pagamento delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento presentate a valere sulla misura 11 - agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si considerano valide per eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata le seguenti tipologie di conduzione riportate nel fascicolo aziendale: "Proprietà", "Affitto", "Altra forma" e "Estensione inferiore 5.000 mq comune montano (
Art. 33. (Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR)
1. Per garantire l'operatività dei Gruppi di azione locale le cui strategie di sviluppo locale sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, nelle more dei rimborsi da parte dell'organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai suddetti Gruppi l'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del Programma.
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i Gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione entro quindici giorni dal ricevimento degli accreditamenti disposti a loro favore dal medesimo organismo con riferimento alla sottomisura 19.1 senza la presentazione di garanzie, in deroga alle disposizioni contenute nella
3. I Gruppi di azione locale presentano domanda di erogazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'aiuto è concesso e liquidato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'importo massimo di 35.000 euro alle condizioni definite dall'"Invito a presentare le domande di sostegno" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 24 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2017.
5. Alla domanda di cui al comma 3 è allegata la rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate dal Capo IV dell'"Invito a presentare le domande di sostegno" di cui al comma 4.
6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, già beneficiari del finanziamento previsto dall'articolo 74 della
7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
10. Al comma 5 dell'articolo 74 della
Art. 34. (Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco)
1. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per il completamento, da parte del Comitato tecnico scientifico pluridisciplinare, dello studio preliminare rivolto ad inserire il predetto Paesaggio rurale nella "Tentative List" nazionale.
2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, il Comune di Cormons, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata del programma delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Art. 35. (Disposizioni relative alla
1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi dell'articolo 4 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Art. 36. (Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 5, della
2. La conferma del contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di domanda da presentarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata degli elaborati grafici, della relazione descrittiva delle opere da realizzare con l'indicazione delle relative tempistiche e del quadro economico. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.
Art. 37. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma secondo dell'articolo 5 della
Art. 38. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) ai commi 1 e 5 le parole «totalmente o prevalentemente» sono soppresse;
b) al comma 7 le parole «; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare,» sono sostituite dalle seguenti: «e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco;».
2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, della
Art. 39. (Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica)
1. Nel caso di delegazioni amministrative intersoggettive a favore dei Consorzi di bonifica l'erogazione del finanziamento avviene all'atto della delegazione nella misura del 100 per cento dell'importo a carico della Regione.
Art. 40. (Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della
«5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, il Programma di Sviluppo Rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del
Art. 41. (Modifica all'articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 42. (Modifica all'articolo 2 della
1. Al comma 81 dell'articolo 2 della
a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a rendicontare, nei limiti del finanziamento complessivo, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese possono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.».
Art. 43. (Abrogazioni in materia di agricoltura)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 11 della
b) l'articolo 22 della
c) l'articolo 29 della
d) la
e) l'articolo 90 della
f) il comma 11 dell'articolo 7 della
g) il comma 57 quinquies dell'articolo 6 della
h) il comma 67 dell'articolo 6 della
i) l'articolo 29, l'articolo 40, la lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della
l) gli articoli 13 e 14 della
m) l'articolo 18 della
n) il comma 102 dell'articolo 2 della
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI
Capo I
Modifiche alla
Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
«Art. 2. (Catasto delle valanghe)
1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate.
2. Il catasto è il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).
3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.».
Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
«Art. 3. (Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)
1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.
2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.
4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67 del
Art. 46. (Modifica all'articolo 5 della
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della
Capo II
Modifiche alla
Art. 47. (Modifica all'articolo 29 della
1. Il comma 3 bis dell'articolo 29 della
Art. 48. (Modifica all'articolo 41 ter della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 ter della
«5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:
a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;
b) fino all'8o per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.».
Art. 49. (Inserimento dell'articolo 86 bis nella
1. Dopo l'articolo 86 della
«Art. 86 bis. (Associazioni fondiarie)
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:
a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;
d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.
7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla
Art. 50. (Modifiche all'articolo 88 della
1. All'articolo 88 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:
a) la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;
b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;
b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;
d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.».
Art. 51. (Modifica all'articolo 89 della
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della
«2 ter. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali può ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.».
Art. 52. (Modifica all'articolo 92 della
1. Il comma 8 dell'articolo 92 della
«8. La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei lavori:
a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;
b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della
Art. 53. (Norme finanziarie relative alla
1. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 5 bis, della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo III
Altre disposizioni in materia di risorse forestali
Art. 54. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 2 dell'articolo 7 della
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE
Capo I [1]
Modifiche alla
Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 1 della
1. L'articolo 1 della
«Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. La pesca di mestiere è l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in via esclusiva o prevalente, consistente:
a) nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, al fine della loro commercializzazione;
b) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del
c) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del
2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della
Art. 56. (Sostituzione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
«Art. 2. (Esercizio della pesca di mestiere)
1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del
2. I titolari delle licenze di pesca di categoria A rilasciate dalla Regione sono iscritti nell'Elenco regionale dei pescatori di mestiere nelle acque interne, istituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.
3. La licenza di pesca di categoria A è rilasciata ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del
4. I pescatori di mestiere in acque interne che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione tenuti dalla Direzione centrale competente in materia di trasporti.
5. I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 3 possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, la Regione può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.
7. Con uno o più regolamenti sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».
Capo II
Modifiche alla
Art. 57. (Modifica all'articolo 02 della
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 02 della
«c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva;».
Art. 58. (Modifiche all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
a) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:
«1 quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della
a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;
b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;
c) alle modalità di impiego degli attrezzi;
d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.»;
b) al comma 3 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo» e le parole «, dai Corpi di vigilanza provinciale» sono soppresse.
Art. 59. (Norme finanziarie relative alla
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 quater, della
Capo III
Altre disposizioni in materia di risorse ittiche
Art. 60. (Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)
1. In attuazione dell'articolo 10 del
2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato;
d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;
e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;
f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;
g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;
h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime;
j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati;
j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente [4].
3. Il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori.
4. La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva è convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalità per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attività di segreteria.
5. Per la trattazione di questioni specifiche attinenti un unico compartimento marittimo, la Commissione consultiva può essere convocata nella forma delle seguenti sottocommissioni che operano nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4:
a) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Trieste, composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Trieste e dal direttore del mercato ittico di Trieste o loro delegati;
b) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Monfalcone composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, dai direttori dei mercati ittici di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito.
7. I commi da 69 a 73 dell'articolo 6 della
8. Fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al presente articolo continuano a operare la Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone istituite ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 73, della
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA
Capo I
Contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina
Art. 61. (Finalità)
1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera e), del
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia" ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 62. (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)
1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:
a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del
b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del
c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento di cui all'articolo 4 del
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della
a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;
b) area Carnia;
c) area Gemonese e area Torre;
c bis) area Collinare;
d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;
e) area Giuliana [5].
Art. 63. (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione [6]:
a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);
b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;
c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;
d) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per sei anni dalla data di presentazione della domanda di contributo e dichiarazione di impegno a gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del
e) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del
f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del
Art. 64. (Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia)
1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a cura della Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia, di seguito Commissione di valutazione, che individua le domande ammesse a finanziamento.
2. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei contributi di cui all'articolo 61 ed è composta da:
a) il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un dipendente del Servizio competente;
c) il Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare o suo delegato;
d) il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria o suo delegato;
e) un funzionario impiegato presso il Servizio sanità pubblica veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo.
3. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati in una relazione istruttoria conclusiva. Le attività di segreteria sono assicurate dal personale del Servizio competente.
Art. 65. (Istruttoria delle domande di contributo)
1. L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. La Commissione di valutazione verifica preliminarmente:
a) l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 62;
b) la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 63 ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie.
3. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2, risultino ammissibili più domande di contributo vengono individuate le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
a) sono giudicate finanziabili solo le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b);
b) solo in assenza delle domande di cui alla lettera a) del presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c).
4. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2:
a) risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa è ammessa a finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili;
b) risultino finanziabili più domande: è ammessa a finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'allegato A alla presente legge ha ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio fra due o più domande, viene selezionata la domanda per cui risulta la minor spesa ammissibile.
5. Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.
Art. 66. (Concessione ed erogazione dei contributi)
1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.
2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del
3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.
5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).
6. Il contributo può essere erogato in via anticipata ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della
7. L'erogazione dell'intero contributo o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del
8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.
Art. 67. (Restituzione dei contributi erogati)
1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del
2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f), non venga mantenuto, il contributo concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della
3. L'impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.
Art. 68. (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)
1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della
2. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 marzo 2018, corredata della seguente documentazione [7]:
a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento;
b) elaborati grafici;
c) preventivo di spesa;
d) dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
3. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del
4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).
5. L'erogazione del contributo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del
Art. 69. (Promozione dei centri di raccolta della selvaggina)
1. AI fine di favorire il conferimento della selvaggina uccisa a caccia ai centri di lavorazione della carne finanziati ai sensi del presente capo, la Regione promuove la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'istallazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, nel numero massimo di tre celle per Distretto.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 2.
Art. 70. (Disposizioni finanziarie)
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.
Capo II
Modifiche alla
Art. 71. (Modifica all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 72. (Modifica all'articolo 7 della
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della
«3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della
a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;
b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.».
Art. 73. (Modifiche all'articolo 21 bis della
1. All'articolo 21 bis della
a) alla lettera a) del comma 2 le parole «di eliminazione mediante combustione» sono soppresse;
b) al comma 4 le parole «Il Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».
Capo III
Modifiche alla
Art. 74. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) la lettera j sexies) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
«j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:
1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;
3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della
4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della
5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;
6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della
7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992;»;
b) le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate;
c) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
«e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;».
Art. 75. (Modifica all'articolo 4 della
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della
Art. 76. (Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;»;
b) alla lettera e) del comma 3 le parole «strategie, obiettivi faunistici e criteri» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri»;
c) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.».
Art. 77. (Modifica all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 78. (Modifiche all'articolo 11 bis della
1. All'articolo 11 bis della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:
a) organizzate dalla Regione;
b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);
c) riconosciute dall'ENCI.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla
4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.».
c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.
7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.
7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.».
Art. 79. (Modifiche all'articolo 13 della
1. All'articolo 13 della
a) al comma 3 dopo le parole «predispone il PVD» sono inserite le seguenti: «anche solo per alcune specie,»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.».
Art. 80. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) il comma 3 è abrogato;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.».
Art. 81. (Modifiche all'articolo 15 della
1. All'articolo 15 della
a) alla lettera c) del comma 2 le parole «, il piano di prelievo venatorio» sono soppresse;
b) alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole «e il registro degli inviti».
Art. 82. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) al comma 1 le parole «, dell'Associazione di cui all'articolo 19» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «dall'Assemblea dei soci e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:
a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;
b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);
c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.
3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.».
Art. 83. (Modifica all'articolo 18 della
1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della
Art. 84. (Modifica all'articolo 20 della
1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 20 della
Art. 85. (Modifica all'articolo 21 della
1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 86. (Modifica all'articolo 23 della
1. Il comma 11 dell'articolo 23 della
«11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.».
Art. 87. (Modifiche all'articolo 25 della
1. All'articolo 25 della
a) alla lettera c) del comma 1 le parole «scarso rilievo» sono sostituite dalle seguenti: «non rilevante interesse»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.»;
c) al primo periodo del comma 3 le parole «inferiore all'annata venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque mesi» e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis»;
d) il comma 5 è abrogato;
e) al comma 7 le parole «è ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti l'immissione e».
Art. 88. (Modifica all'articolo 26 della
1. Al comma 3 dell'articolo 26 della
Art. 89. (Modifica all'articolo 27 della
1. Al comma 2 dell'articolo 27 della
Art. 90. (Modifiche all'articolo 29 della
1. All'articolo 29 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:
a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;
b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).
1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla
c) il comma 2 è abrogato;
d) al primo periodo del comma 3 le parole «di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori» sono sostituite dalle seguenti: «di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio» e le parole «istituito presso l'Associazione dei cacciatori» sono soppresse;
e) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: «L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:»;
f) alla lettera a) del comma 4 le parole «prova orale» sono sostituite dalle seguenti: «o più prove» e dopo le parole «zoologia applicata alla caccia,» sono inserite le seguenti: «sulle principali patologie della fauna selvatica,»;
g) al comma 6 le parole «e campi di tiro a volo» sono soppresse;
h) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.»;
i) il comma 8 è abrogato.
Art. 91. (Modifica all'articolo 32 della
1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della
Art. 92. (Modifica all'articolo 33 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della
«2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;
b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;
c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;
d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;
e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.».
Art. 93. (Modifica all'articolo 34 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della
«3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.».
Art. 94. (Modifica all'articolo 37 della
1. Il comma 2 bis dell'articolo 37 della
«2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della
Art. 95. (Modifiche all'articolo 39 della
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;»;
b) la lettera e) è abrogata;
c) alla lettera g) le parole «comma 1,» sono soppresse;
d) dopo la lettera h) è aggiunta le seguente:
«h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.».
Art. 96. (Modifica all'articolo 41 della
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 della
Art. 97. (Norme finanziarie relative alla
1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 bis, comma 4 ter, della
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 bis, della
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
7. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 quater, della
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
Capo IV
Modifiche alla
Art. 98. (Modifiche all'articolo 7 bis della
1. All'articolo 7 bis della
a) al comma 1 le parole «alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della
b) al comma 4 bis la parola «corso» è sostituita dalla seguente: «esame».
Art. 99. (Modifica all'articolo 7 ter della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 ter della
«6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:
a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all'articolo 8 bis della
b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.».
Art. 100. (Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L'articolo 9 della
«Art. 9. (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)
1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla
2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.
3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.
4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.
5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.».
Capo V
Modifiche alla
Art. 101. (Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.».
Art. 102. (Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 1 le parole «frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3)»;
b) al comma 1 bis la parola «soci» è sostituita dalla seguente: «cacciatori» e la parola «corso» è sostituita dalla seguente: «esame».
Capo VI
Altre disposizioni in materia faunistica
Art. 103. (Abrogazione dell'articolo 2 della
1. L'articolo 2 della
Art. 104. (Modifica all'articolo 2 della
1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della
«b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.».
Art. 105. (Norme transitorie in materia di attività venatoria)
1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:
a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;
b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della
c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della
2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della
Art. 106. (Abrogazioni in materia di attività venatoria)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 148 della
b) i commi 103 e 104 dell'articolo 2 della
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Entrata in vigore
Art. 107. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Capo abrogato dall'art. 53 della
[2] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 53 della
[3] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 53 della
[4] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dall'art. 2 della
[6] Alinea già modificato dall'art. 3 della
[7] Alinea così modificato dall'art. 3 della
[8] Comma così modificato dall'art. 34 della