§ 3.1.310 - L.R. 21 luglio 2017, n. 28.
Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:21/07/2017
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1995)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/1995)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 32/1995)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 32/1995)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995)
Art. 7.  (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 32/1995)
Art. 8.  (Norme transitorie relative all'articolo 12 della legge regionale 32/1995)
Art. 9.  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 25/1996)
Art. 12.  (Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996)
Art. 14.  (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996)
Art. 16.  (Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996)
Art. 17.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23/1999)
Art. 18.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 23/1999)
Art. 19.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/1999)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/1999)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/1999)
Art. 22.  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/1999)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/1999)
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999)
Art. 25.  (Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 23/1999)
Art. 26.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23/1999)
Art. 27.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999)
Art. 28.  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999)
Art. 29.  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999)
Art. 30.  (Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP)
Art. 31.  (Riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007 - 2013)
Art. 32.  (Misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
Art. 33.  (Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR)
Art. 34.  (Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco)
Art. 35.  (Disposizioni relative alla legge regionale 15/2000)
Art. 36.  (Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis)
Art. 37.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 80/1982)
Art. 38.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 28/2002)
Art. 39.  (Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica)
Art. 40.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2016)
Art. 41.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6/2010)
Art. 42.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2015)
Art. 43.  (Abrogazioni in materia di agricoltura)
Art. 44.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 34/1988)
Art. 45.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1988)
Art. 46.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1988)
Art. 47.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9/2007)
Art. 48.  (Modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007)
Art. 49.  (Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 9/2007)
Art. 50.  (Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007)
Art. 51.  (Modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007)
Art. 52.  (Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007)
Art. 53.  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007)
Art. 54.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10/2010)
Art. 55.  (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 32/1993)
Art. 56.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993)
Art. 57.  (Modifica all'articolo 02 della legge regionale 31/2005)
Art. 58.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005)
Art. 59.  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005)
Art. 60.  (Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)
Art. 61.  (Finalità)
Art. 62.  (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)
Art. 63.  (Modalità di presentazione della domanda di contributo)
Art. 64.  (Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia)
Art. 65.  (Istruttoria delle domande di contributo)
Art. 66.  (Concessione ed erogazione dei contributi)
Art. 67.  (Restituzione dei contributi erogati)
Art. 68.  (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)
Art. 69.  (Promozione dei centri di raccolta della selvaggina)
Art. 70.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 71.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24/1996)
Art. 72.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996)
Art. 73.  (Modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996)
Art. 74.  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2008)
Art. 75.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2008)
Art. 76.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008)
Art. 77.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 6/2008)
Art. 78.  (Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008)
Art. 79.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6/2008)
Art. 81.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6/2008)
Art. 82.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 6/2008)
Art. 83.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 6/2008)
Art. 84.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 6/2008)
Art. 85.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/2008)
Art. 86.  (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6/2008)
Art. 87.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008)
Art. 88.  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2008)
Art. 89.  (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2008)
Art. 90.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 6/2008)
Art. 91.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008)
Art. 92.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008)
Art. 93.  (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008)
Art. 94.  (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008)
Art. 95.  (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 6/2008)
Art. 96.  (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6/2008)
Art. 97.  (Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008)
Art. 98.  (Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986)
Art. 99.  (Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986)
Art. 100.  (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986)
Art. 101.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987)
Art. 102.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987)
Art. 103.  (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 21/1993)
Art. 104.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002)
Art. 105.  (Norme transitorie in materia di attività venatoria)
Art. 106.  (Abrogazioni in materia di attività venatoria)
Art. 107.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.310 - L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

(B.U. 26 luglio 2017, n. 30 - S.O. n. 23)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

Capo I

Modifiche alla legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1995)

1. All'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica del Friuli Venezia Giulia), le parole «regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato regolamento CEE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995)

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 32/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 32/1995 le parole «Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12.» sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 32/1995)

1. All'articolo 9 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 9 le parole «nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41» sono soppresse.

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 32/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 32/1995 le parole «regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, da ultimo modificato dal regolamento (CEE) n. 3669/93, del Consiglio, del 22 dicembre 1993, nonché quelle previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 952/1997 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni».

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995)

1. L'articolo 12 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Interventi a favore dell'agricoltura biologica)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per abbattere i costi sostenuti dalle aziende agricole biologiche o in conversione biologica con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, riferite alla superficie agricola utilizzata (SAU) situata in regione.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi agli Organismi di cui all'articolo 7 e non comportano pagamenti diretti alle aziende. Gli aiuti sono concessi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica svolte a favore delle aziende di cui al comma 1 che:

a) sono microimprese, piccole o medie imprese (PMI), come definite nell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli;

b) non sono imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;

c) risultano iscritte nell'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 4.

4. Gli aiuti di cui al comma 1:

a) non sono cumulabili con altri aiuti ottenuti per i medesimi costi;

b) non possono essere concessi per i costi dei controlli effettuati direttamente dalle aziende;

c) possono essere concessi per i costi dei controlli che la legislazione dell'Unione europea prevede siano sostenuti delle aziende, purché sia quantificato il relativo ammontare.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dagli Organismi di cui all'articolo 7 con riferimento ai costi da sostenere nell'anno successivo e sono corredate:

a) dell'elenco delle aziende interessate, distinte in microimprese, piccole o medie imprese;

b) del preventivo di spesa per ciascuna azienda, con la descrizione delle attività di controllo previste, l'indicazione dei costi totali fra cui va messa in evidenza l'eventuale quantificazione dei costi di cui al comma 4, lettera c), e dell'importo richiesto a titolo di aiuto;

c) delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dai legali rappresentanti di ciascuna azienda con cui si attesta di non aver chiesto altri aiuti per le medesime spese e di non essere destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, nella misura massima del 80 per cento delle spese preventivate, al netto dell'IVA. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun Organismo sono proporzionalmente ridotte. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione, prevedendo che la fattura di addebito per l'attività di controllo svolta a favore di ciascuna azienda indichi l'entità del contributo concesso in detrazione rispetto al totale del corrispettivo.».

 

     Art. 7. (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 32/1995)

1. L'articolo 19 della legge regionale 32/1995 è abrogato.

 

     Art. 8. (Norme transitorie relative all'articolo 12 della legge regionale 32/1995)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6, le domande di contributo sono presentate entro il 31 agosto 2017 con riferimento alle spese da sostenere nell'anno in corso a decorrere dall'1 settembre 2017.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995)

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 32/1995, come sostituito dall'articolo 6 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017 e di 5.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole «nella provincia di Trieste» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)».

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 25/1996)

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole «, alle Comunità montane ed alle Province» sono soppresse.

 

     Art. 12. (Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 17 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996 le parole «sentite l'Unione Province Italiane (UPI) e» sono sostituite dalla seguente: «sentita».

 

     Art. 14. (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 25/1996)

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25/1996 le parole «degli articoli 15 e 17»sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15».

 

     Art. 16. (Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996)

1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)

 

     Art. 17. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia».

 

     Art. 18. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23/1999 le parole «della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia».

 

     Art. 19. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23/1999 le parole «un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della Provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.».

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23/1999)

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.».

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 23/1999 dopo le parole «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia,».

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23/1999 le parole «Le Province, avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede».

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23/1999 le parole «predisposto dalla Regione.» sono sostituite dalle seguenti: «adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia.».

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 23/1999)

1. All'articolo 15 della legge regionale 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.».

 

     Art. 25. (Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 23/1999)

1. L'articolo 16 della legge regionale 23/1999 è abrogato.

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 23/1999 le parole «dalla Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia».

 

     Art. 27. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 23/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23/1999 le parole «agli agenti del Corpo forestale regionale. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale» sono sostituite dalle seguenti: «al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale».

 

     Art. 28. (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 23/1999)

1. L'articolo 19 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. (Sanzioni amministrative e pecuniarie)

1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;

b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;

c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;

d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;

e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;

f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;

g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;

h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;

i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;

j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;

l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro.

2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.

3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984 .».

 

     Art. 29. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 23/1999)

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 23/1999, come aggiunto dall'articolo 24, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dall'articolo 28, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

Capo IV

Altre disposizioni in materia di risorse agricole

 

     Art. 30. (Criteri e modalità per l'accertamento della qualifica di IAP)

1. I criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ) sono stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.

 

     Art. 31. (Riduzione del vincolo di destinazione del PSR 2007 - 2013)

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, tutelando la libera iniziativa delle imprese e garantendo l'efficacia dell'uso delle risorse pubbliche, la durata decennale del vincolo di destinazione prevista, per la misura 121- ammodernamento delle aziende agricole, la misura 123 azione 1 - accrescimento valore aggiunto prodotti agricoli, la misura 312 - sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese e la misura 410 - strategie di sviluppo locale, nei provvedimenti attuativi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è ridotta a cinque anni decorrenti dalla data della decisione individuale di finanziamento.

2. In applicazione di quanto disposto dal comma 1, gli Uffici attuatori e i Gruppi di azione locale competenti per le Misure interessate comunicano ai beneficiari la modifica della durata del vincolo.

 

     Art. 32. (Misura 11 Programma di sviluppo rurale 2014-2020)

1. Ai fini del pagamento delle domande di sostegno/pagamento e delle domande di pagamento presentate a valere sulla misura 11 - agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si considerano valide per eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata le seguenti tipologie di conduzione riportate nel fascicolo aziendale: "Proprietà", "Affitto", "Altra forma" e "Estensione inferiore 5.000 mq comune montano (DL 24.06.2014 n. 91)".

 

     Art. 33. (Anticipazioni finanziarie a favore dei GAL sui rimborsi da parte dell'organismo pagatore del PSR)

1. Per garantire l'operatività dei Gruppi di azione locale le cui strategie di sviluppo locale sono state approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016, nelle more dei rimborsi da parte dell'organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai suddetti Gruppi l'aiuto previsto dalla sottomisura 19.1 (Sostegno preparatorio) del Programma.

2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i Gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione entro quindici giorni dal ricevimento degli accreditamenti disposti a loro favore dal medesimo organismo con riferimento alla sottomisura 19.1 senza la presentazione di garanzie, in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. I Gruppi di azione locale presentano domanda di erogazione al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'aiuto è concesso e liquidato dal Servizio coordinamento politiche per la montagna nell'importo massimo di 35.000 euro alle condizioni definite dall'"Invito a presentare le domande di sostegno" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 24 febbraio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2017.

5. Alla domanda di cui al comma 3 è allegata la rendicontazione della spesa secondo le modalità indicate dal Capo IV dell'"Invito a presentare le domande di sostegno" di cui al comma 4.

6. Nei confronti dei Gruppi di azione locale, già beneficiari del finanziamento previsto dall'articolo 74 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il Servizio coordinamento politiche per la montagna assicura la restituzione delle somme erogate mediante compensazione contestuale all'adozione dell'atto di concessione e liquidazione.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 175.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

10. Al comma 5 dell'articolo 74 della legge regionale 4/2016 la data «30 giugno 2017» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 2017».

 

     Art. 34. (Contributo per la candidatura del Collio come patrimonio Unesco)

1. Al fine di sostenere la candidatura del "Paesaggio rurale Collio (ITA) /Brda (SLO) tra Isonzo e Judrio" presso la World Heritage List UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Cormons per il completamento, da parte del Comitato tecnico scientifico pluridisciplinare, dello studio preliminare rivolto ad inserire il predetto Paesaggio rurale nella "Tentative List" nazionale.

2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1, il Comune di Cormons, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata del programma delle attività e del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

 

     Art. 35. (Disposizioni relative alla legge regionale 15/2000)

1. Per le domande presentate entro il mese di aprile 2017, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), l'ammissibilità a contributo e la quantificazione della spesa ammissibile sono determinate applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. (Regolamento di esecuzione della LR 8 agosto 2000, n. 15 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. Approvazione). Le risorse disponibili sono ripartite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle spese ammissibili.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 273.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 36. (Conferma di contributo concesso per la ristrutturazione della casera di malga Valinis)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 5, della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), al Comune di Meduno con il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo RAF9/2904 di data 17 ottobre 2007 per la ristrutturazione della casera di malga Valinis, con la diversa finalità afferente il riattamento della viabilità di accesso alla malga medesima.

2. La conferma del contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di domanda da presentarsi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole corredata degli elaborati grafici, della relazione descrittiva delle opere da realizzare con l'indicazione delle relative tempistiche e del quadro economico. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 37. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 80/1982)

1. Al comma secondo dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), dopo le parole «altre leggi statali o regionali» sono inserite le seguenti: «ovvero di normativa dell'Unione europea».

 

     Art. 38. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 28/2002)

1. All'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 5 le parole «totalmente o prevalentemente» sono soppresse;

b) al comma 7 le parole «; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare,» sono sostituite dalle seguenti: «e decade, sia nel caso in cui non rivesta più la carica né di Consigliere né di Assessore, sia in caso di elezione di un nuovo Sindaco;».

2. La disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), si applica a decorrere dai rinnovi dei Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica o, se precedenti, a decorrere dalle adunanze convocate per la sostituzione dei componenti eletti in rappresentanza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della medesima legge regionale 28/2002.

 

     Art. 39. (Delegazioni a favore dei Consorzi di bonifica)

1. Nel caso di delegazioni amministrative intersoggettive a favore dei Consorzi di bonifica l'erogazione del finanziamento avviene all'atto della delegazione nella misura del 100 per cento dell'importo a carico della Regione.

 

     Art. 40. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2016)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, il Programma di Sviluppo Rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi, previa consultazione sullo schema di accordo di finanziamento dell'Avvocatura della Regione per il parere legale e della Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.».

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 6/2010)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), la parola «sei» è sostituita dalla seguente:«cinque».

 

     Art. 42. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2015)

1. Al comma 81 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a rendicontare, nei limiti del finanziamento complessivo, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese possono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.».

 

     Art. 43. (Abrogazioni in materia di agricoltura)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate);

b) l'articolo 22 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

c) l'articolo 29 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

d) la legge regionale 27 maggio 1997, n. 22 (Modifica della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, e misure transitorie in materia di sovvenzioni in agricoltura);

e) l'articolo 90 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

f) il comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

g) il comma 57 quinquies dell'articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1 (Legge finanziaria 2004);

h) il comma 67 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

i) l'articolo 29, l'articolo 40, la lettera j) del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

l) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino);

m) l'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici);

n) il comma 102 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

Capo I

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga)

 

     Art. 44. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 34/1988)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Catasto delle valanghe)

1. L'Amministrazione regionale, tramite la Direzione competente in materia di valanghe, individua le zone percorse da valanghe cadute, osservate e rilevate.

2. Il catasto è il sistema informativo dinamico finalizzato al censimento dei fenomeni valanghivi che interessano il territorio regionale, mediante la raccolta delle informazioni su schede comprendenti dati e informazioni cartografiche ed iconografiche, fra cui gli standard stabiliti dall'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).

3. Il catasto di cui al comma 2 descrive l'evoluzione dei siti valanghivi della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di cui all'articolo 3.».

 

     Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1988)

1. L'articolo 3 della legge regionale 34/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga)

1. La Direzione centrale competente in materia di valanghe elabora e aggiorna la Carta di localizzazione dei pericoli potenziali di caduta di valanga (CLPV) in scala almeno 1: 25.000.

2. La CLPV è approvata con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato agli Enti interessati fra cui, in particolare, i Comuni i quali provvedono a recepire la CLPV su cartografia da allegarsi allo strumento urbanistico generale.

4. Nelle aree considerate dalla CLPV come soggette a pericolo di valanghe si applica la disciplina prevista per le aree a pericolosità molto elevata (P4) definita dal piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».

 

     Art. 46. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 34/1988)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 34/1988 le parole «Direzione regionale della pianificazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di tutela geologica,» e le parole «Direzione regionale delle foreste» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia di valanghe».

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

 

     Art. 47. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

 

     Art. 48. (Modifica all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:

a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;

b) fino all'8o per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.».

 

     Art. 49. (Inserimento dell'articolo 86 bis nella legge regionale 9/2007)

1. Dopo l'articolo 86 della legge regionale 9/2007 è inserito il seguente:

«Art. 86 bis. (Associazioni fondiarie)

1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:

a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.

3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.

4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.

6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.

7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010 .».

 

     Art. 50. (Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 88 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:

a) la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;

b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione generale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;

b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;

c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;

d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.».

 

     Art. 51. (Modifica all'articolo 89 della legge regionale 9/2007)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 89 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

«2 ter. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali può ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.».

 

     Art. 52. (Modifica all'articolo 92 della legge regionale 9/2007)

1. Il comma 8 dell'articolo 92 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

«8. La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei lavori:

a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;

b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).».

 

     Art. 53. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 9/2007)

1. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 5 bis, della legge regionale 9/2007, come introdotto dall'articolo 48, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

Capo III

Altre disposizioni in materia di risorse forestali

 

     Art. 54. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 10/2010)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole «e gli importi previsti» sono sostituite dalla seguente: «previste» e le parole «oggetto di adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «adeguate o equiparate».

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ITTICHE

Capo I [1]

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)

 

     Art. 55. (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 32/1993) [2]

1. L'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Ambito di applicazione)

1. La pesca di mestiere è l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in via esclusiva o prevalente, consistente:

a) nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, al fine della loro commercializzazione;

b) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 );

c) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purché non prevalenti rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), ad eccezione degli apparecchi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca di mestiere.».

 

     Art. 56. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993) [3]

1. L'articolo 2 della legge regionale 32/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Esercizio della pesca di mestiere)

1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche ai pescatori in possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività di pesca professionale.

2. I titolari delle licenze di pesca di categoria A rilasciate dalla Regione sono iscritti nell'Elenco regionale dei pescatori di mestiere nelle acque interne, istituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.

3. La licenza di pesca di categoria A è rilasciata ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), senza verifica dei requisiti di cui al comma 1.

4. I pescatori di mestiere in acque interne che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione tenuti dalla Direzione centrale competente in materia di trasporti.

5. I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 3 possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004 .

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, la Regione può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.

7. Con uno o più regolamenti sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.».

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)

 

     Art. 57. (Modifica all'articolo 02 della legge regionale 31/2005)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituita dalla seguente:

«c) attuazione degli interventi, opere e infrastrutture di sostegno del comparto ittico e dell'acquacoltura previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, anche tramite interventi affidati agli enti locali in delegazione amministrativa intersoggettiva;».

 

     Art. 58. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 ter è inserito il seguente:

«1 quater. Comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro l'utilizzo di attrezzi per l'attività di pesca professionale nella laguna di Marano-Grado in violazione delle limitazioni previste dai provvedimenti gestionali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 0191/Pres (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), con riferimento:

a) alle aree e ai periodi di tempo in cui gli attrezzi possono essere utilizzati;

b) alle tipologie e alle caratteristiche degli attrezzi utilizzabili;

c) alle modalità di impiego degli attrezzi;

d) al numero di attrezzi utilizzabili a bordo delle imbarcazioni impiegate per la pesca.»;

b) al comma 3 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo» e le parole «, dai Corpi di vigilanza provinciale» sono soppresse.

 

     Art. 59. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 31/2005)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 quater, della legge regionale 31/2005, come inserito dall'articolo 58, comma 1, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

Capo III

Altre disposizioni in materia di risorse ittiche

 

     Art. 60. (Disciplina della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura)

1. In attuazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38 ), è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, preposta a dare pareri su schemi di leggi e regolamenti regionali, piani di gestione, programmi, provvedimenti, progetti e interventi concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone.

2. La Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura, di seguito Commissione consultiva, è costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il direttore del Servizio regionale competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) il direttore del Servizio regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il direttore del Servizio regionale competente in materia di valutazione impatto ambientale o suo delegato;

d) il direttore dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o suo delegato;

e) un esperto in materia di biologia marina designato dall'Università di Trieste;

f) un esperto di itticoltura e acquacoltura designato dall'Università di Udine;

g) un rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura operanti sul territorio regionale, rappresentative a livello nazionale;

h) tre rappresentanti dei lavoratori della pesca e dell'acquacoltura designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

i) i Comandanti delle Capitanerie di porto territorialmente competenti o loro delegati, previa intesa con le Capitanerie medesime;

j) i direttori dei mercati ittici di Trieste, di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati;

j bis) il direttore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) o suo delegato, previa intesa con il Ministero competente [4].

3. Il Presidente può invitare alle sedute, a titolo consultivo, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti e associazioni operanti negli specifici settori.

4. La Commissione consultiva è convocata dal Presidente anche su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 2, lettere b), c), d) e i), o di un terzo dei componenti. La Commissione consultiva è convocata almeno sette giorni prima del giorno della seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute della Commissione consultiva sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente stabilisce, con proprio provvedimento, i casi e le modalità per la consultazione scritta dei componenti. La Direzione centrale competente assicura l'attività di segreteria.

5. Per la trattazione di questioni specifiche attinenti un unico compartimento marittimo, la Commissione consultiva può essere convocata nella forma delle seguenti sottocommissioni che operano nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4:

a) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Trieste, composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Trieste e dal direttore del mercato ittico di Trieste o loro delegati;

b) sottocommissione consultiva locale del compartimento marittimo di Monfalcone composta dai componenti di cui al comma 2, lettere da a) a h), nonché dal Comandante della Capitaneria di porto di Monfalcone, dai direttori dei mercati ittici di Grado e di Marano Lagunare o loro delegati.

6. La partecipazione ai lavori della Commissione consultiva e delle sottocommissioni avviene a titolo gratuito.

7. I commi da 69 a 73 dell'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

8. Fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al presente articolo continuano a operare la Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e di Monfalcone istituite ai sensi dell'articolo 6, commi da 69 a 73, della legge regionale 1/2005.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' VENATORIA

Capo I

Contributi per la realizzazione di centri di lavorazione della selvaggina

 

     Art. 61. (Finalità)

1. Al fine di consentire che, nei casi diversi da quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le carni di fauna selvatica da destinare alla commercializzazione siano lavorate nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, la Regione promuove l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia in ciascuna delle aree del territorio regionale in cui risultano più numerosi gli abbattimenti realizzati dai cacciatori e in attuazione dei provvedimenti di deroga di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di adeguamento dei macelli e dei centri di sezionamento esistenti necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia" ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .

 

     Art. 62. (Requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissibilità delle domande di contributo)

1. Possono presentare domanda per i contributi di cui all'articolo 61:

a) i gestori di macelli che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano disponibilità dell'immobile in cui si trova il macello per almeno sei anni;

b) i gestori di centri di sezionamento che, alla data di presentazione, siano in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 per l'impianto per cui è richiesto il contributo e che abbiano la disponibilità dell'immobile in cui si trova il centro di sezionamento per almeno sei anni;

c) le pubbliche amministrazioni proprietarie di macelli o centri di sezionamento, ancorché prive del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 .

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo per gli impianti situati entro la perimetrazione delle seguenti aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative):

a) area Livenza - Cansiglio - Cavallo e area Valli delle Dolomiti friulane;

b) area Carnia;

c) area Gemonese e area Torre;

c bis) area Collinare;

d) area Natisone e area Collio - Alto Isonzo;

e) area Giuliana [5].

 

     Art. 63. (Modalità di presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 maggio 2018, corredata della seguente documentazione [6]:

a) relazione tecnica illustrativa del progetto di adeguamento in cui vengono, in particolare, indicati la localizzazione dell'impianto e le caratteristiche del progetto che consentono di attribuire i punteggi relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 65, comma 4, lettera b);

b) elaborati grafici descrittivi del progetto di adeguamento;

c) preventivo dettagliato di spesa, con l'indicazione della quota di costo a carico del proponente la domanda e della quota per cui viene richiesto il contributo;

d) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile per sei anni dalla data di presentazione della domanda di contributo e dichiarazione di impegno a gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

e) per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), dichiarazione di impegno a gestire o far gestire il centro di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004;

f) dichiarazione di impegno a garantire, per cinque anni dalla data del riconoscimento definitivo di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004, la possibilità del conferimento della selvaggina uccisa a caccia al centro di lavorazione delle carni durante i giorni e gli orari dell'attività venatoria e durante l'attività di abbattimento in attuazione dei provvedimenti di deroga e dei piani di controllo.

 

     Art. 64. (Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia)

1. L'istruttoria delle domande di contributo avviene a cura della Commissione per la valutazione dei progetti di avviamento di centri di lavorazione delle carni per la selvaggina uccisa a caccia, di seguito Commissione di valutazione, che individua le domande ammesse a finanziamento.

2. La Commissione di valutazione è costituita con decreto del Direttore della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dura in carica fino all'avvenuta erogazione dei contributi di cui all'articolo 61 ed è composta da:

a) il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, di seguito Servizio competente, o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) un dipendente del Servizio competente;

c) il Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria o suo delegato;

e) un funzionario impiegato presso il Servizio sanità pubblica veterinaria individuato dal Direttore del Servizio medesimo.

3. Gli esiti dei lavori della Commissione sono riportati in una relazione istruttoria conclusiva. Le attività di segreteria sono assicurate dal personale del Servizio competente.

 

     Art. 65. (Istruttoria delle domande di contributo)

1. L'istruttoria avviene esaminando separatamente le domande di contributo relative agli impianti collocati in ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.

2. La Commissione di valutazione verifica preliminarmente:

a) l'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 62;

b) la completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 63 ai fini della richiesta delle necessarie integrazioni istruttorie.

3. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2, risultino ammissibili più domande di contributo vengono individuate le domande finanziabili in base all'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

a) sono giudicate finanziabili solo le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b);

b) solo in assenza delle domande di cui alla lettera a) del presente comma, sono giudicate finanziabili le domande presentate dai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c).

4. Qualora per la medesima area di cui all'articolo 62, comma 2:

a) risulti finanziabile un'unica domanda: la stessa è ammessa a finanziamento nel limite delle spese considerate ammissibili;

b) risultino finanziabili più domande: è ammessa a finanziamento, nel limite delle spese ammissibili, la domanda che, a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'allegato A alla presente legge ha ottenuto il punteggio più elevato; in caso di parità di punteggio fra due o più domande, viene selezionata la domanda per cui risulta la minor spesa ammissibile.

5. Sono considerate ammissibili solo le spese individuate nell'allegato B alla presente legge.

 

     Art. 66. (Concessione ed erogazione dei contributi)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 63, comma 1, i contributi sono concessi, con decreto del Direttore del Servizio competente, all'unica domanda ammessa a finanziamento per ciascuna delle aree di cui all'articolo 62, comma 2.

2. I contributi sono concessi nel limite della spesa ritenuta ammissibile in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2013, n. L 352.

3. In caso di risorse finanziarie insufficienti per tutte le domande ammesse a finanziamento ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto.

4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa: è oggetto di rendicontazione anche la quota di costo a carico del beneficiario, ridotta in percentuale corrispondente a quella di cui al comma 3.

5. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f).

6. Il contributo può essere erogato in via anticipata ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. L'erogazione dell'intero contributo o dell'eventuale saldo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia".

8. Qualora il beneficiario non rendiconti interamente la quota di costo a suo carico, calcolata ai sensi del comma 4, la somma da erogare è proporzionalmente ridotta.

 

     Art. 67. (Restituzione dei contributi erogati)

1. Qualora il beneficiario non ottenga il riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia", è richiesta la restituzione dell'importo eventualmente erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 66, comma 6, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

2. Qualora l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere d), e) ed f), non venga mantenuto, il contributo concesso è revocato ed è richiesta la restituzione dell'importo erogato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

3. L'impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), si considera non mantenuto quando vengano accertate, anche a seguito di segnalazione formale, ripetute situazioni di impossibilità di conferimento della selvaggina uccisa a caccia.

 

     Art. 68. (Contributo straordinario per l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nell'area Canal del Ferro - Val Canale)

1. Al fine di consentire l'attivazione di un centro di lavorazione delle carni anche nell'area Canal del Ferro - Val Canale di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014, in cui non risultano esistere macelli o centri di sezionamento in possesso del riconoscimento di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Pontebba per gli interventi di adeguamento del macello di proprietà, necessari a ottenere il riconoscimento per la categoria "centro di sezionamento di selvaggina uccisa a caccia" ai sensi del medesimo articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004.

2. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre il 31 marzo 2018, corredata della seguente documentazione [7]:

a) relazione illustrativa del progetto di adeguamento;

b) elaborati grafici;

c) preventivo di spesa;

d) dichiarazioni di impegno di cui all'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).

3. Il contributo è concesso, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nei limiti delle spese riconosciute ammissibili in applicazione dell'allegato B alla presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022 [8].

4. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere gli impegni dichiarati ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere e) ed f).

5. L'erogazione del contributo è subordinata all'ottenimento del riconoscimento definitivo ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la categoria "centro di sezionamento di lavorazione della selvaggina uccisa a caccia". Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 67, commi 2 e 3.

 

     Art. 69. (Promozione dei centri di raccolta della selvaggina)

1. AI fine di favorire il conferimento della selvaggina uccisa a caccia ai centri di lavorazione della carne finanziati ai sensi del presente capo, la Regione promuove la realizzazione di centri di raccolta delle spoglie di selvaggina presso le Riserve di caccia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Associazioni delle Riserve di caccia per l'acquisto e l'istallazione di celle di refrigerazione dedicate alla conservazione della selvaggina uccisa a caccia nell'ambito del Distretto venatorio di appartenenza, nel numero massimo di tre celle per Distretto.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 2.

 

     Art. 70. (Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 61 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

Capo II

Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere)

 

     Art. 71. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 24/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole «, e cinque colombacci» sono soppresse.

 

     Art. 72. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/1996)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1996 è sostituito dal seguente:

«3. In applicazione dell'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 157/1992, è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatte salve le seguenti eccezioni:

a) in tutto il territorio regionale: è consentita la caccia di selezione agli ungulati;

b) nella Zona faunistica delle Alpi: è consentita la caccia agli ungulati comunque svolta, alla lepre dopo quarantotto ore dall'ultima nevicata, ai tetraonidi, ai palmipedi, ai trampolieri e alla cesena.».

 

     Art. 73. (Modifiche all'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996)

1. All'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «di eliminazione mediante combustione» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «Il Corpo forestale regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

 

Capo III

Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)

 

     Art. 74. (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera j sexies) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:

1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;

2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;

3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;

6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;

7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della legge 157/1992;»;

b) le lettere j septies) e j octies) del comma 1 sono abrogate;

c) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:

«e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;».

 

     Art. 75. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2008)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2008 le parole «l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

 

     Art. 76. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale;»;

b) alla lettera e) del comma 3 le parole «strategie, obiettivi faunistici e criteri» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri»;

c) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile;»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria.».

 

     Art. 77. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 6/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6/2008 dopo le parole «Orso bruno (Ursus arctos),» sono inserite le seguenti: «Sciacallo dorato (Canis aureus),».

 

     Art. 78. (Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:

a) organizzate dalla Regione;

b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);

c) riconosciute dall'ENCI.

4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.».

c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.

7 ter. Il Direttore è tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni.

7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprietà della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento.».

 

     Art. 79. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 13 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «predispone il PVD» sono inserite le seguenti: «anche solo per alcune specie,»;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.».

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame.».

 

     Art. 81. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 15 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole «, il piano di prelievo venatorio» sono soppresse;

b) alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole «e il registro degli inviti».

 

     Art. 82. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, dell'Associazione di cui all'articolo 19» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «dall'Assemblea dei soci e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:

a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;

b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);

c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo.

3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.».

 

     Art. 83. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 6/2008)

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008 le parole «, con le modalità stabilite dall'Associazione di cui all'articolo 19,» sono soppresse e dopo le parole «sono tenute a partecipare.» è aggiunto il seguente periodo: «Qualora le stesse non partecipino all'esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento.».

 

     Art. 84. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 6/2008)

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 6/2008 sono abrogate.

 

     Art. 85. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 6/2008)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 6/2008 dopo le parole «del Distretto venatorio» sono inserite le seguenti: «o dell'associazione Riserva di caccia».

 

     Art. 86. (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 6/2008)

1. Il comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

«11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.».

 

     Art. 87. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole «scarso rilievo» sono sostituite dalle seguenti: «non rilevante interesse»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.»;

c) al primo periodo del comma 3 le parole «inferiore all'annata venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque mesi» e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) al comma 7 le parole «è ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti l'immissione e».

 

     Art. 88. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2008)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 6/2008 le parole «nel rispetto delle previsioni del PFR. Sino all'approvazione del PFR, le gare e prove cinofile si effettuano» sono soppresse.

 

     Art. 89. (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2008)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 6/2008 le parole «e all'Associazione dei cacciatori» sono soppresse.

 

     Art. 90. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 6/2008)

1. All'articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1.

1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:

a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;

b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies).

1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al primo periodo del comma 3 le parole «di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori» sono sostituite dalle seguenti: «di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio» e le parole «istituito presso l'Associazione dei cacciatori» sono soppresse;

e) l'alinea del comma 4 è sostituita dalla seguente: «L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:»;

f) alla lettera a) del comma 4 le parole «prova orale» sono sostituite dalle seguenti: «o più prove» e dopo le parole «zoologia applicata alla caccia,» sono inserite le seguenti: «sulle principali patologie della fauna selvatica,»;

g) al comma 6 le parole «e campi di tiro a volo» sono soppresse;

h) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.»;

i) il comma 8 è abrogato.

 

     Art. 91. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 6/2008)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis».

 

     Art. 92. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

«2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;

b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;

c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;

d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;

e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente.».

 

     Art. 93. (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria.».

 

     Art. 94. (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

«2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).».

 

     Art. 95. (Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 6/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita;»;

b) la lettera e) è abrogata;

c) alla lettera g) le parole «comma 1,» sono soppresse;

d) dopo la lettera h) è aggiunta le seguente:

«h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.».

 

     Art. 96. (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 6/2008)

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 della legge regionale 6/2008 le parole «e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata».

 

     Art. 97. (Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008)

1. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 77, è autorizzata la spesa di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 11 bis, comma 4 ter, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 78, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1 quater, della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 6.000 euro, suddivisa in ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

 

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne)

 

     Art. 98. (Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986)

1. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)»;

b) al comma 4 bis la parola «corso» è sostituita dalla seguente: «esame».

 

     Art. 99. (Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 sono aggiunti i seguenti:

«6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino al perimetro esterno:

a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008;

b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 è consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.».

 

     Art. 100. (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 56/1986)

1. L'articolo 9 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Autorizzazioni per gli allevamenti e relative sanzioni)

1. L'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.

3. È punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro colui che effettua allevamento di selvaggina senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

4. La violazione di ogni altro obbligo e prescrizione contenuti nell'autorizzazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 50 euro a 200 euro. In caso di recidiva è prevista la revoca dell'autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata, previa regolare richiesta, a far data dal compimento del terzo anno dall'avvenuta revoca.

5. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.».

 

Capo V

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica)

 

     Art. 101. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987)

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.».

 

     Art. 102. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987)

1. All'articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3)»;

b) al comma 1 bis la parola «soci» è sostituita dalla seguente: «cacciatori» e la parola «corso» è sostituita dalla seguente: «esame».

 

Capo VI

Altre disposizioni in materia faunistica

 

     Art. 103. (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 21/1993)

1. L'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), è abrogato.

 

     Art. 104. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2002)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:

«b) la previsione, nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione, che la sede sociale sia ubicata nella regione Friuli Venezia Giulia.».

 

     Art. 105. (Norme transitorie in materia di attività venatoria)

1. Al fine di consentire un'applicazione graduale della disciplina in materia di formazione venatoria prevista dalla presente legge:

a) gli articoli 74, comma 1, lettere a) e b), 78, 90, 98 e 102, hanno effetto dall'1 gennaio 2018;

b) l'articolo 2, commi 103 e 104, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2017;

c) le Commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 2, commi 103 e 104, della legge 14/2016 continuano a operare fino alla naturale scadenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge le Assemblee dei soci delle Riserve di caccia adeguano i regolamenti di fruizione venatoria di cui all'articolo 16 della legge regionale 6/2008 alle clausole minime di uniformità approvate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data della deliberazione di approvazione.

 

     Art. 106. (Abrogazioni in materia di attività venatoria)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 148 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

b) i commi 103 e 104 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Entrata in vigore

 

     Art. 107. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI


[1] Capo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[2] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[3] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[6] Alinea già modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[7] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[8] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.