§ 6.4.156 - L.R. 8 aprile 1997, n. 10.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:08/04/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Trasferimenti agli Enti locali).
Art. 2.  (Criteri per il finanziamento degli enti locali).
Art. 3.  (Programma di revisione della legislazione regionale).
Art. 4.  (Finanziamenti a favore del progetto montagna).
Art. 5.  (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988 e alla legge regionale 18/1996).
Art. 6.  (Interventi a favore del settore commerciale nei territori montani).
Art. 7.  (Indirizzi di politica finanziaria).
Art. 8.  (Finanziamenti della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
Art. 9.  (Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale).
Art. 10.  (Interventi di parte corrente nel settore dei trasporti pubblici locali).
Art. 11.  (Ripiano di disavanzi del settore dei trasporti pubblici locali finanziato con fondi statali).
Art. 12.  (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa e del territorio).
Art. 13.  (Interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari
Art. 14.  (Interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e delle attività ricreative e sportive).
Art. 15.  (Interventi per il sostegno di iniziative culturali, artistiche e ricreative della minoranza slovena finanziati con i fondi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 19/1991, come prorogato con [...]
Art. 16.  (Attuazione di programmi comunitari).
Art. 17.  (Altre norme finanziarie).
Art. 18.  (Altre norme contabili).
Art. 19.  (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 29/1992).
Art. 30.  (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale).
Art. 31.  (Copertura finanziaria).
Art. 32.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.156 - L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997).

(B.U. 18 aprile 1997, n. 16 - S.S. n. 2).

 

Art. 1. (Trasferimenti agli Enti locali).

     1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con l'assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto, speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

     2. Per l'anno 1997, la Regione assegna alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane somme corrispondenti ai trasferimenti disposti dallo Stato per l'anno 1997 ai sensi degli articoli 35, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. La misura dell'assegnazione spettante a ciascun ente è determinata con riferimento all'importo dei trasferimenti spettanti per l'anno 1997, secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno, quali risultano nell'allegato A.

     3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 515.677.255.049 per l'anno 1997 a carico del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, ai Comuni, la cui quota pro-capite dei trasferimenti di cui al comma 2 sia inferiore alla media pro-capite dei trasferimenti calcolata su base regionale, contributi perequativi delle assegnazioni medesime per l'importo complessivo di lire 10 miliardi.

     5. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 4 sono definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     7. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonchè in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2, 3, lettera a), 3 quater e 3 quinquies della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 120.000 milioni per l'anno 1997, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli nella seguente misura:

     a) lire 38.000 milioni alle Province, ivi compresi nell'ammontare di lire 1.500 milioni gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5; di detta somma 4.000 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzato con il comma 8, lettera b);

     b) lire 75.000 milioni ai Comuni;

     c) lire 7.000 milioni alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

     8. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), sono autorizzati:

     a) la spesa di lire 34.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;

     b) il limite d'impegno decennale di lire 4.000 milioni per l'anno 1997, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per il triennio 1997-1999 a carico del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     9. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     10. Per le finalità previste dal comma 7, lettera c), è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1997.

     12. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.

     13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     14. Nell'ambito delle finalità già previste dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzato il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture quali individuate dall'articolo 1 della legge regionale 39/1991, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, e dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37, la cui realizzazione formi oggetto di nuovi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988 [1].

     15. [2].

     16. Per le finalità di cui al comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     17. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 a fronte dell'entrata di pari importo prevista sul capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.

     18. [3].

     19. [4].

     20. A decorrere dal 1997, i benefici previsti dall'articolo 65 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, nonchè dall'articolo 21 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, e le relative autorizzazioni di spesa a carico dei capitoli 5065, 4005 e 4923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - ivi comprese le disponibilità ancora esistenti sui citati capitoli a fronte di autorizzazioni disposte negli anni precedenti - sono riservati esclusivamente a favore dei Comuni che non abbiano già beneficiato di finanziamenti ai sensi delle surrichiamate normative [5].

 

     Art. 2. (Criteri per il finanziamento degli enti locali).

     1. Entro il 31 ottobre 1997 l'Amministrazione regionale, provvede a definire con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia.

     2. Detti criteri devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun Ente in relazione alla media pro-capite calcolata su base regionale e devono altresì tener conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonchè delle condizioni socio- economiche delle varie aree.

 

     Art. 3. (Programma di revisione della legislazione regionale).

     1. Al fine di adeguare i principi e i metodi della legislazione regionale alle esigenze dell'autonomia locale e del decentramento, nonchè per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli enti locali, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore.

     2. Il disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore di cui al comma 1 contiene:

     a) l'indicazione dei settori e degli oggetti della legislazione regionale, riguardanti funzioni amministrative di competenza degli enti locali, da riordinare in armonia con i principi di sussidiarietà, di efficienza, di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente, di adeguatezza e di autonomia organizzativa;

     b) l'individuazione delle procedure amministrative previste da leggi regionali negli ambiti di cui alla lettera a), da semplificare e delegificare;

     c) l'indicazione del termine entro il quale la Giunta regionale si impegna a presentare ciascun disegno di legge di riordino.

     c bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali [6].

     3. Al fine di dare concreta attuazione al principio di autonomia finanziaria degli enti locali nell'ambito della più generale valorizzazione dell'autonomia locale, l'Amministrazione regionale, a partire dall'anno 1998 assegna agli enti medesimi una quota di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza della Regione.

     3 bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione [7].

 

     Art. 4. (Finanziamenti a favore del progetto montagna).

     1. E' costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per il finanziamento di interventi di sviluppo socio-economico, in particolare rivolti al sostegno delle attività economiche e alla creazione di nuova occupazione, nei territori dei Comuni compresi nelle Comunità montane della Carnia, Canal del Ferro-Valcanale, Gemonese, Valli del Torre, Valli del Natisone, Cellina-Meduna, Val d'Arzino-Val Cosa-Val Tramontina e Livenza, così come ridefiniti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 attuano:

     a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;

     b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali.

     b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della regione [8];

     b ter) aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto "de minimis" definito dalle norme comunitarie [9];

     b quater) interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da sostenersi con le risorse trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 97/1994 [10].

     2 bis. Ai soli fini di cui al comma 2, lettera b quater), il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna finanzia gli interventi ricadenti in tutto il territorio montano della regione [11].

     3. La Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi di cui al comma 2 gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 [12].

     4. La Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale di cui al comma 3, sia per gli interventi la cui realizzazione sia affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo [13].

     4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l’Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari che risultano alla data della domanda, allo stesso tempo, residenti, domiciliati e iscritti all’anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

     a) Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni;

     b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l’appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modifiche e integrazioni [14].

     4 ter. [15].

     4. quater. [16].

     5. Il Fondo è alimentato mediante:

     a) finanziamenti regionali definiti annualmente con la legge finanziaria;

     b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi in favore delle zone montane;

     c) finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi e progetti comunitari;

     d) ogni altra eventuale entrata.

     6. Il Fondo è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che cura anche il coordinamento con le iniziative per l'attuazione di programmi e progetti comunitari.

     7. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo.

     7 bis. Per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna che prevedano una consistente pluralità di beneficiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare tramite convenzioni ad enti o società esterni all'Amministrazione stessa (Enti montani, Agemont S.p.A., Società consortili costituite ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER o istituti di credito), l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative. I costi relativi alle convenzioni di cui sopra, fanno carico al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale [17].

     8. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono essere indette conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, alle quali partecipano le Direzioni regionali interessate per acquisirne pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nelle conferenze e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.

     9. Fermo restando quanto stabilito dal comma 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione degli interventi.

     9 bis. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo, i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, i consorzi fra Enti locali, le Università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione [18].

     9 ter. I beneficiari dei finanziamenti erogati dal Fondo, qualora non diversamente disposto, possono presentare, ai fini della rendicontazione della spesa, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante, in caso di società, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali [19].

     9 quater. Il Servizio cui è affidata la gestione del Fondo può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti [20].

     10. Per le finalità previste dal comma 1, ai sensi del comma 5, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     11. [Al fine di consentire la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonchè per la loro dismissione ed il relativo ripristino ambientale, per interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, l'Amministrazione regionale è autorizzata, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma stesso, contenente anche la graduatoria dei Comuni per le priorità di investimento nei poli turistici invernali, a sottoscrivere nell'anno 1997 nuove azioni della «Promotur Spa»] [21].

     12. [La sottoscrizione delle nuove azioni della «Promotur Spa» è effettuata in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla società medesima] [22].

     13. [Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni nell'anno 1997 a carico del capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997] [23].

     14. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla «Promotur Spa» contributi pluriennali, per una durata massima di venti anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.

     15. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, la concessione dei contributi di cui al comma 14 è disposta dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi [24].

     16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.

     17. Al fine di consentire alla "Promotur Spa" di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.

     18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:

     a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della «Promotur Spa» con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

     b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della «Promotur Spa» dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

     19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

 

     Art. 5. (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988 e alla legge regionale 18/1996). [25]

 

     Art. 6. (Interventi a favore del settore commerciale nei territori montani).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, ad integrazione dei fondi rischi, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, per la trasformazione delle esposizioni da breve a lungo termine sostenute dagli albergatori e dalle imprese commerciali e turistiche dei territori montani delle province di Udine e Pordenone. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 [26].

 

     Art. 7. (Indirizzi di politica finanziaria).

     1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia finanziaria ed economica, perseguendo gli obiettivi di snellimento e di razionalizzazione complessiva in raccordo con il processo di integrazione comunitaria, emana un provvedimento legislativo di revisione e migliore definizione del proprio ruolo e delle proprie partecipazioni in particolare nei settori finanziario e del credito.

     2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 è mirato all'esaltazione delle peculiarità operative degli strumenti già attivati in senso specialistico ed alla parallela individuazione delle azioni da intraprendere da parte della Regione al fine di rafforzare e sviluppare le necessarie sinergie tra i medesimi. In tale contesto sono altresì individuate le risorse necessarie ad un rafforzamento patrimoniale degli strumenti essenziali ad assicurare un ruolo significativo nel settore del credito, anche mediante lo smobilizzo di disponibilità relative a somme già conferite per scopi specifici a società partecipate, ad organismi ed enti.

     3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 viene predisposto sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 8. (Finanziamenti della spesa sanitaria regionale di parte corrente).

     1. In relazione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione provvede al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente con i proventi dei contributi sanitari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con finanziamenti aggiuntivi propri.

     2. L'Amministrazione regionale ripartisce fra gli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario le risorse di cui al comma 1 secondo meccanismi di finanziamento e modalità di attribuzione stabiliti annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 2 del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in conformità agli obiettivi ed alle linee della programmazione sanitaria regionale.

     3. Per l'anno 1997, a rendicontazione delle risorse percepite gli enti di cui al comma 2 presentano il bilancio consolidato d'esercizio.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa aggiuntiva di complessive lire 2.377 miliardi, suddivisa in ragione di lire 807 miliardi per l'anno 1997, lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in complessive lire 6.162 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2.054 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, in relazione ai previsti proventi dei contributi sanitari iscritti sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci nella misura complessiva di lire 3.785 miliardi, di cui lire 1.247 miliardi per l'anno 1997, lire 1.262 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.276 miliardi per l'anno 1999.

     5. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti, per l'ammontare complessivo di lire 1.426.069.000, integrativi di quote vincolate di spesa sanitaria relative agli anni 1995 e 1996 assegnate dallo Stato a valere sugli accantonamenti disposti a carico del Fondo sanitario nazionale per gli anni medesimi.

     6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.426.069.000 per l'anno 1997 a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del decreto legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 1990, n. 334, al fine di concorrere alla copertura della residua maggior spesa sanitaria effettivamente sostenuta nell'anno 1990, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 5.000 milioni.

     8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     9. Ad integrazione delle quote di partecipazione regionale alla spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1991 e 1992 e delle autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e con l'articolo 27, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario finanziamenti per complessive lire 23.313 milioni, relativi per lire 17.450 milioni all'anno 1991 e per lire 5.863 milioni all'anno 1992, al fine di assicurare la copertura della maggior spesa sanitaria certificata in relazione al consolidamento al 31 dicembre 1994 delle situazioni amministrative delle gestioni stralcio delle preesistenti Unità sanitarie locali.

     10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 23.313 milioni a carico del capitolo 4390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     11. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 35.000 milioni iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 (partita n. 5 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzato al 31 dicembre 1995, non è trasferito all'esercizio 1997. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1996.

 

     Art. 9. (Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale). [27]

     1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del processo di riforma del trasporto pubblico locale ed al fine di favorire la razionalizzazione e la promozione del trasporto pubblico stesso, sostiene la riorganizzazione dei servizi e persegue l'obiettivo di contribuire fino ad un massimo del 65 per cento dei costi standard di esercizio delle aziende concessionarie pubbliche e private, calcolati sulla media regionale ponderale degli stessi, garantendo comunque il diritto alla mobilità nelle aree più svantaggiate della regione.

 

     Art. 10. (Interventi di parte corrente nel settore dei trasporti pubblici locali). [28]

     1. Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonchè per il finanziamento dell'annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 135.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     2. Al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 41/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in via immediata anticipazioni, in una o più soluzioni, sul contributo di esercizio per l'anno 1997, sino alla misura massima dell'ottanta per cento delle somme già erogate per l'anno 1995.

 

     Art. 11. (Ripiano di disavanzi del settore dei trasporti pubblici locali finanziato con fondi statali). [29]

     1. Sono revocate le spese autorizzate dall'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), della legge regionale 7 novembre 1996, n. 45, a carico dei capitoli 1273 e rispettivamente 1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente revocati i relativi stanziamenti, nella misura di lire 2.399 milioni e rispettivamente di lire 1.407 milioni, per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005.

     2. Corrispondentemente alle revoche di spesa disposte con il comma 1, è prevista, per i medesimi anni, la minore entrata di pari importo complessivo per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005 sul capitolo 468 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, relativamente all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, contributi per il ripiano dei disavanzi riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, alle aziende di trasporto pubbliche e private individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 45/1996.

     4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa di lire 6.460 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     5. Corrispondentemente sul capitolo 466 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritta l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per gli anni 1995 e 1996, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del precitato decreto legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995.

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1997 mutui della durata di otto anni sino alla concorrenza di lire 14.614 milioni - o del minore importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento dei mutui non superiore a lire 3.230 milioni, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 1, comma 15, del decreto legge 98/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 204/1995, come individuato dal decreto 4 novembre 1996 del Ministro dei trasporti e della navigazione - per la concessione, nel rispetto del disposto di cui al citato articolo 1, comma 15, del decreto legge 98/1995, di contributi per il ripiano dei disavanzi riferibili al servizio di trasporto pubblico locale per il periodo dall'1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1989 alle aziende di trasporto pubbliche e private individuate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 45/1996.

     7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 6.

     8. Per le finalità previste dal comma 6, è autorizzata la spesa di lire 14.614 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sul capitolo 1669 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     9. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.840 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.230 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2004, rispettivamente suddivisa in quota interessi e quota capitale come di seguito indicato:

     a) relativamente alla quota interessi:

     1) lire 2.199.928.226 per l'anno 1997;

     2) lire 2.036.157.115 per l'anno 1998;

     3) lire 1.846.348.034 per l'anno 1999;

     4) lire 1.626.361.208 per l'anno 2000;

     5) lire 1.371.398.676 per l'anno 2001;

     6) lire 1.075.899.652 per l'anno 2002;

     7) lire   733.419.237 per l'anno 2003;

     8) lire   336.487.852 per l'anno 2004;

     per un ammontare complessivo di lire 11.226 milioni;

     b) relativamente alla quota capitale:

     1) lire 1.030.071.774 per l'anno 1997;

     2) lire 1.193.842.885 per l'anno 1998;

     3) lire 1.383.651.966 per l'anno 1999;

     4) lire 1.603.638.792 per l'anno 2000;

     5) lire 1.858.601.324 per l'anno 2001;

     6) lire 2.154.100.348 per l'anno 2002;

     7) lire 2.496.580.763 per l'anno 2003;

     8) lire 2.893.512.148 per l'anno 2004;

     per un ammontare complessivo di lire 14.614 milioni.

     10. L'onere complessivo di lire 9.690 milioni, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999 dal comma 9, lettere a) e b), fa carico per lire 6.082.433.375 al capitolo 1274 e rispettivamente per lire 3.607.566.625 al capitolo 1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997. Le quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     11. Corrispondentemente alle autorizzazioni disposte con il comma 9, per complessive lire 25.840 milioni, suddivise in ragione di lire 3.230 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2004, è prevista l'entrata di pari importo derivante dall'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del precitato decreto legge 98/1995, convertito con modificazioni dalla legge 204/1995, sul capitolo 467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

     12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati ai sensi del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

     Art. 12. (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa e del territorio).

     1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

     2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 18.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.

     3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

     4. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1080 e 1531 dello stato di previsione dell'entrata, nella misura di lire 324.035.771 e rispettivamente di lire 4.973.906.016, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.297.941.787 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, è autorizzata la spesa di lire 35.196.155 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     6. Per le finalità di cui al Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 30.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

     7. Al fine di favorire il contenimento del consumo di energia negli edifici pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi che prevedono la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore per il riscaldamento [30].

     8. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede ad approvare un apposito regolamento di attuazione di quanto previsto al comma 7.

     9. Per le finalità previste al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     10. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1997, un limite di impegno di lire 100 milioni.

     11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.

     12. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2016 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     13. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 2.947.862.490 per l'anno 1997 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 10 della legge 10/1991, a carico del capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 19, comma 19, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 bis, della legge regionale 4/1991, come inserito dall'articolo 19, comma 19, lettera b), della legge regionale 47/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     16. Per completare la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 159.049.482. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 159.049.482 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2888 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     17. Per completare la realizzazione della viabilità di servizio forestale, in zone di alto fusto nella provincia di Udine, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE del 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 28.272.534. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 28.272.534 per l'anno 1997 a carico del capitolo 2889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, contributi straordinari ai Comuni delle zone lagunari che gestiscono Centri visite di oasi avifaunistiche o di ambiti di tutela e fruizione ambientale.

     19. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono inoltrate all'Azienda delle foreste e dei parchi regionali corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.

     20. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     21. Al fine di consentire la piena funzionalità dell'impianto di incenerimento sito nel Comune di Moraro mediante interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme di sicurezza l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali di Gradisca d'Isonzo, proprietario dell'impianto, anticipazioni finanziarie in conto capitale fino al limite massimo di lire 1.000 milioni, da restituire senza interessi in tre anni con rate di ammortamento costanti.

     22. La domanda è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa.

     23. L'anticipazione finanziaria è erogata in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, con riferimento ai lavori attuati o da attuarsi a partire dalla data del dissequestro giudiziario dell'impianto. Le modalità di accertamento dell'utilizzo dell'anticipazione predetta sono indicate nel provvedimento di concessione.

     24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 2433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     25. Gli introiti delle somme rimborsate affluiscono al capitolo 1508 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

     26. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre ed attuare un'integrazione, con l'individuazione di nuovi interventi, del progetto mirato alla ripresa economica delle zone dei territori delle Comunità montane del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale interessate dalle grandi vie di comunicazione internazionali, stradali e ferroviarie, definito ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

     27. L'integrazione del progetto è predisposta dall'Ufficio di Piano ed è formalmente definita attraverso le procedure richiamate dall'articolo 17 della legge regionale 35/1987.

     28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     29. [31].

     30. Per le finalità previste dall'articolo 66, comma 3, della legge regionale 5/1994, come integrato dal comma 29, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 400 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ovaro un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per il completamento della strada comunale Muina-Raveo, unica viabilità alternativa alla SS 355 di collegamento con il Cadore. L'assegnazione straordinaria è concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione.

     32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     33. Per la realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste, ivi compresi quelli già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire i contributi in conto esercizio previsti a favore dell'Autorità portuale di Trieste - Ente autonomo del porto di Trieste in contributi in conto capitale a favore del medesimo ente. I programmi comprendono la realizzazione ed il completamento di opere, impianti ed attrezzature fisse o mobili ed i relativi lavori di manutenzione straordinaria.

     34. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 33 sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall'articolo 91 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25.

     35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, di lire 1.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     36. Al fine della realizzazione di una rete interregionale di radar meteorologici, prevista nell'ambito della programmazione statale in materia di tutela ambientale, l'Amministrazione regionale partecipa al progetto denominato «Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali» e ne sostiene le relative spese in compartecipazione con lo Stato e le altre Regioni interessate. A tal fine è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento complessivo di lire 212.500.000 per la realizzazione degli interventi di calibrazione dei dati radar con la rete di monitoraggio ambientale a terra e di connessione tra il radar dell'ERSA ed il polo regionale del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

     37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il provvedimento di concessione ne stabilisce le modalità di rendicontazione.

     38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 212.500.000 per l'anno 1997 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

     a) capitolo 2243 - lire 111.500.000;

     b) capitolo 2244 - lire 101.000.000.

     39. A fronte della spesa di lire 111.500.000 di cui al comma 38, lettera a), è corrispondentemente prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per le finalità di cui al comma 36 ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 305, concernente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.

 

     Art. 13. (Interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari [32]).

     1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza [33].

     2. Il beneficio di cui al comma 1 è esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture di cui al comma 1, nonché alle persone non autosufficienti prese in carico a domicilio, in possesso dei requisiti e rispondenti ai criteri individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 [34].

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ed erogati alle Aziende per i servizi sanitari secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 5 [35].

     4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti [36].

     5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definiti l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la percentuale di risorse annue complessivamente disponibili da destinare alle sperimentazioni di cui al comma 2, nonché i requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali di cui al comma 2 [37].

     5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi non utilizzati nel corso degli esercizi precedenti a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 degli esercizi successivi [38].

     6. [La concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal comma 4 avvengono sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente rendicontata con le modalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23] [39].

     7. [Per le finalità previste dal comma 4 e dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, dell'articolo 17, comma 3 ter, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, come aggiunto dall'articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 87.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 37.350 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997] [40].

     8. [In relazione a quanto disposto dai commi precedenti è abrogata la legge regionale 23 giugno 1983, n. 67, come modificata dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, ed è revocata la spesa di lire 42.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, autorizzata con l'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10, a carico del capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998, che viene altresì eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio] [41].

     9. [Al fine di consentire il riequilibrio territoriale nella dotazione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti,

l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro operanti negli ambiti dei distretti di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 49/1996, nei quali il numero di posti letto per anziani non autosufficienti è inferiore alla media regionale, per la realizzazione di nuove strutture e per la ristrutturazione, la riconversione o l'ampliamento di strutture già esistenti; per il territorio della provincia di Trieste si ha riguardo all'ambito dell'Azienda per i servizi sanitari. Tali contributi sono concessi con priorità per gli ambiti che si discostino maggiormente dalla media regionale e, limitatamente ai Comuni, a quelli che si attivano in forma associata] [42].

     10. [Per le finalità di cui al comma 9, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi annui costanti per un periodo non eccedente gli anni 10 e in misura non superiore al 13 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi annui costanti possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta da questi interventi. I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo annuo costante possono essere garantiti dalla Regione con le procedure previste dalla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3] [43].

     11. [Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 9 e 10, da inoltrare alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro il 30 maggio di ogni anno [44], ed essere corredate di:

     a) deliberazione dell'organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;

     b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti letto attivabili;

     c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione] [45].

     12. [La concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 9 e 10 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificata dall'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile dei progetti hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995] [46].

     13. [Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale ai sensi dei commi 9 e 10 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione per l'agibilità della struttura. La diversa destinazione d'uso può essere autorizzata, su motivata istanza dell'ente o dell'istituzione interessata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale competente per territorio. La destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 17 giugno 1993, n. 46] [47].

     14. [Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 36.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2002, con l'onere di lire 18.000 milioni relativo al triennio 1997-1999 a carico del capitolo 4873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2002 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [48].

     15. [Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [49].

     16. Al fine della realizzazione di una residenza assistenziale per l'accoglimento di anziani prevalentemente non autosufficienti in un'area con numeri di posti letto inferiore alla media regionale ed in considerazione della priorità che riveste l'intervento di completamento di una struttura già oggetto di contribuzione per il primo lotto dei lavori, da tempo ultimati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario pluriennale per un periodo non superiore a quindici anni e nella misura indicata dal comma 19, per il completamento dei lavori di restauro e di risanamento dell'ex ospedale Gregoretti.

     17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa e le migliorie funzionali e ricettive da apportare alla struttura. All'intervento di cui al comma 16 si applica il disposto di cui al comma 12.

     18. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 16 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.

     19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato nell'anno 1998 il limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 4874 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

     20. In attesa del completamento della riorganizzazione istituzionale di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 28 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997 ai Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende per i servizi sanitari che alla data del 30 novembre 1996 gestivano i servizi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e) f) g) h) e comma 7 della legge regionale 41/1996; detti enti sono autorizzati alla prosecuzione di tale attività al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed il mantenimento dei livelli di assistenza.

     21. Nel riparto dei contributi di cui al comma 20 si applicano i seguenti criteri e modalità:

     a) i fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti interessati in misura percentualmente uguale, calcolata in base alla spesa complessiva attestata dagli enti stessi per le medesime finalità nell'anno 1996 e comunque in misura non inferiore ai contributi concessi allo stesso titolo nell'anno 1996;

     b) per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli enti trasmettono apposita istanza, corredata dell'attestazione di spesa prevista alla lettera a), articolata con riguardo agli ambiti territoriali delle Aziende per i servizi sanitari.

     22. I contributi di cui al comma 20 possono essere utilizzati anche per nuove iniziative, rientranti nelle previsioni di cui alla legge 41/1996, a condizione che la Giunta regionale abbia previamente espresso parere favorevole sui programmi di attività degli enti concordati con tutti i soggetti istituzionali del territorio interessati.

     23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     24. L'Amministrazione regionale, al fine di agevolare la realizzazione di strutture e laboratori destinati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, è autorizzata ad assegnare alla cooperativa sociale San Mauro a r.l., con sede in Maniago, ed operante nella pedemontana pordenonese, un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta [50].

     25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Sklad Mitja Cuk di (Opicina) Trieste un finanziamento straordinario di lire 120 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 1996, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore di minori portatori di handicap e disagiati.

     27. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, regolarmente approvato, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

 

     Art. 14. (Interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e delle attività ricreative e sportive).

     1. [51].

     2. [52].

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 5224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     4. [53].

     5. (Omissis).

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5344 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 5439 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale «Città di Gorizia» un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per far fronte alle spese di gestione e per l'attuazione dell'attività istituzionale.

     11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonchè della relazione del Collegio dei revisori dei conti e della relazione del Presidente, sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997.

     13. [Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo pluriennale, per una durata non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che gli enti interessati stipulano per la realizzazione di impianti sportivi natatori. Nel caso di intervento in project financing, il contributo viene concesso a copertura del prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, indipendentemente dalla assunzione del mutuo [54].]

     14. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 13 [55].]

     15. [Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 13 devono essere presentate entro il trenta giugno al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredate di una relazione illustrativa dell'opera e del relativo preventivo di spesa [56].]

     16. [Il Direttore del Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, con proprio decreto, dispone la concessione del contributo sulla base del parere del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della Federazione italiana nuoto, espresso tenuto conto degli impianti natatori già esistenti sul territorio e del relativo bacino di utenza. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi [57].]

     17. [Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato nell'anno 1997 il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 6138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi [58].]

 

     Art. 15. (Interventi per il sostegno di iniziative culturali, artistiche e ricreative della minoranza slovena finanziati con i fondi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 19/1991, come prorogato con l'articolo 1, comma 2, della legge 13 luglio 1995, n. 295. Modifiche alla legge regionale 46/1991).

     1. - 6. [59].

     7. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     9. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è confermata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in lire 900 milioni per l'anno 1997.

     11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     12. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     13. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5428 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5429 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     16. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     17. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     18. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della legge regionale 46/1991, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5444 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     19. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 900 milioni per l'anno 1997.

     20. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 500 milioni per l'anno 1997.

     21. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è ridotta di lire 200 milioni la spesa autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 44, comma 29 della legge regionale 9/1996 a carico del capitolo 5413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 300 milioni per l'anno 1997.

     22. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera d), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     23. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera e), della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 2, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     24. Per le finalità previste dall'articolo 2 quater, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in lire 1.500 milioni per l'anno 1997.

     25. E' ridotta di lire 820.530.000 la spesa autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 44, comma 27, della legge regionale 9/1996 a carico del capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta pertanto determinato in lire 429.470.000 per l'anno 1997.

     26. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, sono revocate le spese autorizzate per l'anno 1997 dalla legge regionale 9/1996 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, con le disposizioni a fianco di ciascuno indicate:

     a) capitolo 5411 - spesa di lire 150 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 1;

     b) capitolo 5415 - spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 7;

     c) capitolo 5417 - spesa di lire 100 milioni autorizzata con l'articolo 44, commi 9 e 10;

     d) capitolo 5419 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 21;

     e) capitolo 5420 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 23;

     f) capitolo 5421 - spesa di lire 1.550 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 17;

     g) capitolo 5422 - spesa di lire 350 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 11;

     h) capitolo 5423 - spesa di lire 50 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 3;

     i) capitolo 6045 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 15.

     27. Le autorizzazioni di spesa disposte dal presente articolo trovano copertura a fronte dell'entrata prevista sul capitolo 336 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 in corrispondenza all'assegnazione statale di lire 8.679.470.000 per l'anno 1997 disposta per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19.

 

     Art. 16. (Attuazione di programmi comunitari).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'attuazione del Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, relativamente ai fondi del piano finanziario 1994-1996 riprogrammati per la fase 1997-1999, in base alla decisione della Commissione della Comunità europea C[96]4171/2 del 18 dicembre 1996 sulla base delle determinazioni del Comitato di sorveglianza del 25 ottobre 1996.

     2. [60]

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 62.734 milioni come di seguito specificato:

     a) a titolo di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 12.362 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 9.800 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e di lire 2.562 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), a carico dei capitoli 7743 e rispettivamente 7744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;

     b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dalla Unione Europea ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 19.800 milioni per l'anno 1997, suddivisa in ragione di lire 10.880 milioni a valere sul FERS e di lire 8.920 milioni a valere sul FSE, a carico dei capitoli 7747 e rispettivamente 7748 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;

     c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 35/1995 la spesa complessiva di lire 30.572 milioni per l'anno 1997 a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, suddivisa in ragione di lire 22.900 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e di lire 7.672 milioni quale cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE a carico dei capitoli 7745 e rispettivamente 7746 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.

     4. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), sui capitoli 224 e 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione Europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE per le finalità di cui al comma 1.

     5. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera c), sui capitoli 222 e 223 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE per le finalità di cui al comma 1.

     6. In relazione al disposto di cui al comma 3, lettera a), relativamente al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e dal FSE, gli impegni assunti a carico dei capitoli 7750 e 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono pagati, nella misura di lire 9.800 milioni e rispettivamente di lire 2.562 milioni [61], con commutazione in entrata sui capitoli 1O86 e rispettivamente 1085 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     7. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, secondo quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6275 del 12 dicembre 1995, al progetto comunitario MO.RE. (Mobile Rescue Phone) per la sperimentazione nel territorio montano di modalità di assistenza e supporto agli inabili ed agli anziani mediante l'utilizzo di una specifica apparecchiatura telefonica mobile, finanziato nell'ambito del programma comunitario "Applicazioni Telematiche - Settore Telematica per l'Integrazione dei Disabili e degli Anziani (T.I.D.E.)" promosso per gli anni 1994-1998 dalla decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.

     8. Per le finalità previste dal comma 7, sul capitolo 1059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritto lo stanziamento di lire 241 milioni, suddiviso in ragione di lire 138 milioni per l'anno 1997 e di lire 103 milioni per l'anno 1998.

     9. Corrispondentemente sul capitolo 218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea ai sensi della Decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.

     10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto denominato "Filiera legno - Osservatorio del legno" finalizzato alla realizzazione di una rete informativa regionale per lo sviluppo del settore del legno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1225 del 22 marzo 1996, nell'ambito del DOCUP per gli interventi comunitari nelle zone interessate dall'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e finanziato dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA).

     11. Per le finalità previste dal comma 10 sul capitolo 2817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 3.997.225.000, suddiviso in ragione di lire 1.862.105.000 per l'anno 1997 e di lire 1.067.560.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     12. Corrispondentemente sul capitolo 880 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'ERSA a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35.

     13. Al fine di consentire il finanziamento delle iniziative previste dalla misura 1.4 «Riassetto fondiario» del Documento unico di programmazione (Docup) a titolo dell'obiettivo 5b, di cui alla decisione della Commissione europea n. C[95]95 del 20 gennaio 1995, nella misura massima dell'80 per cento indicata dal Docup e stabilita dalla delibera della Giunta regionale n. 6169 del 12 dicembre 1995, l'ERSA è autorizzato a erogare ai beneficiari l'integrazione necessaria alla copertura del suddetto contributo con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano finanziario del Docup stesso.

     14. Per le finalità previste dal comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 378 milioni nell'esercizio finanziario 1997, a copertura del fabbisogno relativo alle iniziative ammesse per il triennio 1994-1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 378 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     15. [62].

     16. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, l'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse alla partecipazione a programmi finanziati dalla Unione Europea, ed attuati direttamente dalla Commissione Europea, di enti pubblici e privati senza finalità di lucro, la cui sede legale ed operativa ovvero la cui prevalente organizzazione sia situata sul territorio regionale. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, limitatamente al triennio 1997-1999, contributi fino al 30 per cento della spesa a carico di detti enti per la partecipazione a progetti ammessi al finanziamento comunitario.

     17. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. I criteri di ammissibilità e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 16 sono stabiliti mediante apposito regolamento di esecuzione emanato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione avviene contestualmente al decreto di concessione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione, previa presentazione dell'atto legalmente impegnativo di conferma del finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea. E' fatto obbligo agli enti ammessi al finanziamento di presentare copia legalmente certificata dei rendiconti delle spese sostenute per l'esecuzione del progetto, richiesti ed accettati dalla Commissione Europea.

     18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla realizzazione del progetto denominato «Sistema informativo integrato Lavoro-Formazione-Orientamento» elaborato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del programma operativo multiregionale «Assistenza tecnica - Rafforzamento dei sistemi», cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) a valere sull'Obiettivo 3, asse 5, sub-asse 5.1, misura 4, secondo modalità e procedure disciplinate da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514.

     20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.005.592.000 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:

     a) capitolo 191 - lire 4.953.076.000;

     b) capitolo 192 - lire 4.052.516.000.

     21. In corrispondenza alle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 20 sono previste entrate di pari importo, assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea per le finalità di cui al comma 19, sui capitoli 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci.

 

     Art. 17. (Altre norme finanziarie).

     1. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, fanno carico al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     2. [63].

     3. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 4741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle sedi degli uffici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento della sede del Consiglio regionale ivi compresi gli oneri per la recinzione e la sistemazione dell'annesso parcheggio.

     5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1997 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 1999, a carico del capitolo 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 [64].

     6. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 in relazione all'obbligo di corresponsione di trattamenti pensionistici ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dei Consorzi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 577 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     7. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, gli eventuali oneri relativi all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1993, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6/1997, in relazione all'esito di liti, fanno carico al capitolo 2890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     8. [Allo scopo di concorrere al potenziamento dello scalo aeroportuale sito in località Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, nell'anno 1997, azioni di nuova emissione della società per la gestione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, costituita ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21, sino alla concorrenza dell'importo di lire 805 milioni] [65].

     9. [Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 805 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997] [66].

     10. Il finanziamento delle spese per la gestione del patrimonio industriale minerario, mobiliare e immobiliare, di proprietà regionale in località Cave del Predil in comune di Tarvisio, già autorizzato dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, a carico del capitolo 1410 è posto a carico del capitolo 1411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     11. In relazione al disposto di cui agli articoli 5 e 10 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, ed al comma 10, l'articolo 71 della legge regionale 9/1996, relativamente al finanziamento delle spese ivi previste a carico del capitolo 1410, resta in vigore nell'anno 1997 limitatamente agli eventuali conguagli relativi alle spese di gestione pregresse.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997, di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.

     13. In relazione al disposto di cui ai commi 10 e 11 la spesa autorizzata dall'articolo 71, comma 2, della legge regionale 9/1996, è ridotta di complessive lire 3.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1410 del precitato stato di previsione della spesa.

     14. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1997.

     15. Per le finalità previste dal comma 14 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

     16. [L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli eventuali residui oneri relativi all'anno 1996 derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 11, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9] [67].

     17. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     18. Per fronteggiare la situazione di pubblica necessità conseguente all'interruzione al transito del ponte della strada statale n. 305 in località Sagrado, dovuta a lavori di straordinaria manutenzione da parte della competente Autorità statale, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 24, è autorizzata a conferire al Fondo regionale per la protezione civile la somma di lire 1.300 milioni.

     19. La Direzione regionale della protezione civile, in via eccezionale, applicando le speciali procedure stabilite dall'articolo 9 della Legge regionale 24/1986, provvede alla realizzazione degli interventi necessari al fine del superamento della situazione di cui al comma 18, previo accordo con gli Enti interessati.

     20. Per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 19, la Direzione regionale della protezione civile si avvale della collaborazione tecnica della Direzione regionale della viabilità e trasporti e dell'opera di un tecnico geometra disegnatore da assegnarsi con la procedura del distacco.

     21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     23. [L'articolo 24 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è abrogato] [68].

     24. [In relazione al disposto di cui al comma 23 è revocato lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddiviso in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998] [69].

     25. A decorrere dall'1 gennaio 1997 il capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     26. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 63 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie - ad integrazione dell'importo di lire 1.200 milioni autorizzato con il comma 12 dell'articolo 63 medesimo - per ulteriori lire 400 milioni.

     27. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle ulteriori garanzie previste al comma 26 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere le iniziative relative ai campionati mondiali di biathlon di Forni Avoltri. A tal fine, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario di lire 100 milioni all'Azienda di promozione turistica della Carnia centrale per l'attuazione del progetto specifico di promozione dei campionati medesimi, e di un contributo straordinario, sino alla misura massima di 150 milioni, al Comitato organizzatore dei campionati per le spese sostenute e relative al funzionamento, all'organizzazione ed all'attività.

     29. Per l'ottenimento del finanziamento e del contributo di cui al comma 28 i soggetti ivi individuati devono far pervenire apposita domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una relazione illustrativa ed un prospetto delle spese sostenute; per la concessione del finanziamento e del contributo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 25 agosto 1965, n. 16.

     30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 50 milioni per l'organizzazione di corsi di formazione per guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2 e successive modificazioni, con la collaborazione di associazioni operanti a livello nazionale nel settore della tutela ambientale e naturalistica.

     32. Il finanziamento di cui al comma 31 è condizionato alla stipula di apposita convenzione fra l'Amministrazione regionale e l'ENAIP Friuli- Venezia Giulia.

     33. Il finanziamento di cui al comma 31 può essere concesso ed erogato in via anticipata nel limite dell'80 per cento dello stesso, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 32, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico- illustrativa e di un preventivo sommario di spesa.

     34. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     35. E' rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già di competenza della Direzione regionale delle foreste e parchi ed attualmente di competenza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, il cui procedimento di espropriazione alla data dell'1 gennaio 1997 non sia stato concluso col negozio di cessione volontaria del bene o con l'emissione del decreto di espropriazione. E' fatta salva l'efficacia di tutti gli atti pregressi dei procedimenti di espropriazione.

     36. I procedimenti di cui al comma 35 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 1997.

     37. In relazione al disposto di cui al comma 35, per il completamento degli interventi ivi richiamati, è autorizzata la spesa di lire 318 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     38. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario nella gestione del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo straordinario di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     39. Per le finalità previste dal comma 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 6767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     40. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 573, 4741, 5227, 5330, 5331, 5440, 6766 e 7392 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

 

     Art. 18. (Altre norme contabili).

     1. [70].

     2. [71].

     3. [72].

     4. [73].

     5. [Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, ed in via di interpretazione autentica, per contributi erogati debbono intendersi contributi concessi] [74].

     6. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.

     7. [75].

     8. [76].

     9. I finanziamenti per opere pubbliche già assentiti a favore del disciolto Consorzio fognature sinistra Isonzo si intendono riferiti al soggetto costituito nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     10. Per i rapporti di cui al comma 9, al nuovo soggetto come sopra costituito continuano ad applicarsi le medesime procedure di spesa già previste per il disciolto Consorzio.

     11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 10, 5, comma 7, e 6, comma 1, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, l'Amministrazione regionale medesima è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     12. [77]

 

     Art. 19. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 29/1992). [78]

 

     Artt. 20. - 29. [79].

 

     Art. 30. (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale).

     1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informatici.

     2. I beni di valore non superiore a 50 euro vengono gestiti con appositi registri di carico e scarico , quali materiali di facile consumo [80].

     3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. In sede di rivalutazione annuale i beni ai quali venga attribuito il valore di cui al comma 2 sono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico [81].

     5. I beni che per vetustà, obsolescenza ovvero non corrispondenza ai criteri della normativa vigente, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vengono posti fuori uso, sono cancellati dall'inventario ed eliminati [82].

     6. I beni mobili di pregio od aventi caratteristiche artistiche nonchè i beni mobili soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, vengono mantenuti in inventario con il valore d'acquisto ovvero di stima.

     7. I beni mobili e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, vengono annotati nello stesso con le modalità di cui al relativo Regolamento d'attuazione, approvato con DPGR 12 settembre 1988, n. 0366/Pres [83].

     8. L'Amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito, anche in proprietà, agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione i beni mobili già in uso agli stessi, nonchè alla Regione medesima [84].

     8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale [85].

     8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d’istruzione e/o formazione professionale [86].

     9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna [87].

     10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.

     11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati nei registri di carico e scarico se mantenuti in uso [88].

     12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.

     13. I beni immobili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli destinati ad uso di abitazione e di attività artigianali e commerciali.

     14. [89].

     15. [90].

     16. [Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza] [91].

 

     Art. 31. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

 

     Art. 32. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997, fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 11 e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge [92].

 

ALLEGATO A

Riferito all'articolo 1

 

                          ELENCO COMUNI

                     TRASFERIMENTI ANNO 1997

 

PROVINCIA DI PORDENONE                        Trasferimenti 1997

  1 ANDREIS                                           271.126.004

  2 ARBA                                              430.116.247

  3 ARZENE                                            556.529.874

  4 AVIANO                                          1.704.112.015

  5 AZZANO DECIMO                                   3.078.224.608

  6 BARCIS                                            259.555.722

  7 BRUGNERA                                        1.627.668.026

  8 BUDOIA                                            564.324.486

  9 CANEVA                                          1.714.754.445

10 CASARSA DELLA DELIZIA                           1.874.372.164

11 CASTELNOVO DEL FRIULI                             530.501.493

12 CAVASSO NUOVO                                     493.761.278

13 CHIONS                                          1.073.517.499

 14 CIMOLAIS                                          225.089.097

15 CLAUT                                             660.743.013

16 CLAUZETTO                                         446.537.081

 17 CORDENONS                                       4.527.131.721

18 CORDOVADO                                         777.008.072

19 ERTO E CASSO                                      423.095.958

20 FANNA                                             476.820.859

21 FIUME VENETO                                    1.954.077.485

22 FONTANAFREDDA                                   2.041.972.211

23 FRISANCO                                          330.573.777

24 MANIAGO                                         3.173.348.282

25 MEDUNO                                            505.611.118

26 MONTEREALE VALCELLINA                           1.395.896.893

27 MORSANO AL TAGLIAMENTO                          1.090.607.257

28 PASIANO DI PORDENONE                            1.399.345.809

29 PINZANO AL TAGLIAMENTO                            556.811.972

30 POLCENIGO                                         919.761.858

31 PORCIA                                          3.829.995.580

32 PORDENONE                                      14.081.878.432

33 PRATA DI PORDENONE                              1.246.098.328

34 PRAVISDOMINI                                      613.560.421

35 ROVEREDO IN PIANO                               1.012.676.986

36 SACILE                                          4.541.471.343

37 S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA                    1.535.380.491

38 S. MARTINO AL TAGLIAMENTO                         486.889.179

39 S. QUIRINO                                        882.589.056

40 S. VITO AL TAGLIAMENTO                          3.521.943.860

41 SEQUALS                                           593.962.463

42 SESTO AL REGHENA                                1.569.078.583

43 SPILIMBERGO                                     3.072.542.604

44 TRAMONTI DI SOPRA                                 294.545.229

45 TRAMONTI DI SOTTO                                 276.585.287

46 TRAVESIO                                          481.518.446

47 VAJONT                                            557.159.581

48 VALVASONE                                         583.786.171

49 VITO D'ASIO                                       631.600.698

50 VIVARO                                            524.918.480

51 ZOPPOLA                                         1.784.042.032

TOTALE

PROVINCIA DI PORDENONE                            77.205.219.574

 

PROVINCIA DI TRIESTE                          Trasferimenti 1997

1 DUINO-AURISINA                                   2.103.300.709

2 MONRUPINO                                          286.485.980

3 MUGGIA                                           3.977.010.180

4 S. DORLIGO DELLA VALLE                           1.678.182.927

5 SGONICO                                            661.465.134

6 TRIESTE                                         95.653.972.017

TOTALE

PROVINCIA DI TRIESTE                             104.360.416.947

 

PROVINCIA DI UDINE                            Trasferimenti 1997

   1 AIELLO DEL FRIULI                                914.471.441

   2 AMARO                                            340.658.480

   3 AMPEZZO                                          674.002.982

   4 AQUILEIA                                       1.000.959.188

   5 ARTA TERME                                       791.090.872

   6 ARTEGNA                                        1.271.347.038

   7 ATTIMIS                                          789.410.024

   8 BAGNARIA ARSA                                    943.925.687

   9 BASILIANO                                      1.410.812.336

  10 BERTIOLO                                         921.029.073

  11 BICINICCO                                        627.687.435

  12 BORDANO                                          641.096.912

  13 BUIA                                           2.040.651.228

  14 BUTTRIO                                          836.225.622

  15 CAMINO AL TAGLIAMENTO                            696.039.470

  16 CAMPOFORMIDO                                   1.260.622.915

  17 CAMPOLONGO AL TORRE                              379.911.738

  18 CARLINO                                          885.901.430

  19 CASSACCO                                       1.030.245.882

  20 CASTIONS DI STRADA                             1.176.367.450

  21 CAVAZZO CARNICO                                  404.611.358

  22 CERCIVENTO                                       568.716.377

  23 CERVIGNANO DEL FRIULI                          3.138.517.184

  24 CHIOPRIS VISCONE                                 277.723.626

  25 CHIUSAFORTE                                      632.714.575

  26 CIVIDALE DEL FRIULI                            4.575.524.729

  27 CODROIPO                                       3.831.181.979

  28 COLLOREDO DI MONTE ALBANO                        905.318.086

  29 COMEGLIANS                                       433.634.040

  30 CORNO DI ROSAZZO                                 934.130.102

  31 COSEANO                                          882.151.634

  32 DIGNANO                                          929.517.646

  33 DOGNA                                            316.230.556

  34 DRENCHIA                                         330.740.270

  35 ENEMONZO                                         656.743.281

  36 FAEDIS                                         1.427.739.740

  37 FAGAGNA                                        2.014.279.537

  38 FIUMICELLO                                     1.643.869.362

  39 FLAIBANO                                         615.688.744

  40 FORGARIA NEL FRIULI                              833.609.004

  41 FORNI AVOLTRI                                    389.317.930

  42 FORNI DI SOPRA                                   318.357.479

  43 FORNI DI SOTTO                                   460.804.998

  44 GEMONA DEL FRIULI                              4.041.972.382

  45 GONARS                                         1.496.174.318

  46 GRIMACCO                                         406.798.621

  47 LATISANA                                       3.322.567.714

  48 LAUCO                                            634.384.507

  49 LESTIZZA                                       1.688.386.613

  50 LIGNANO SABBIADORO                             2.075.220.974

  51 LIGOSULLO                                        271.078.748

  52 LUSEVERA                                         614.158.864

  53 MAGNANO IN RIVIERA                               855.851.539

  54 MAJANO                                         1.414.882.093

  55 MALBORGHETTO VALBRUNA                            420.186.108

  56 MANZANO                                        1.448.229.940

  57 MARANO LAGUNARE                                  635.271.980

  58 MARTIGNACCO                                    1.338.960.609

  59 MERETO DI TOMBA                                1.139.184.761

  60 MOGGIO UDINESE                                   952.531 792

  61 MOIMACCO                                         364.471.489

  62 MONTENARS                                        655.335.969

  63 MORTEGLIANO                                    1.322.678.129

  64 MORUZZO                                          913.124.519

  65 MUZZANA DEL TURGNANO                             936.575.998

  66 NIMIS                                            855.012.850

  67 OSOPPO                                           556.070.757

  68 OVARO                                          1.125.006.635

  69 PAGNACCO                                       1.061.121.858

  70 PALAZZOLO DELLO STELLA                         1.025.547.934

  71 PALMANOVA                                      1.795.707.613

  72 PALUZZA                                        1.148.689.009

  73 PASIAN DI PRATO                                1.670.351.545

  74 PAULARO                                        1.561.928.644

  75 PAVIA DI UDINE                                 1.334.379.697

  76 POCENIA                                          923.724.438

  77 PONTEBBA                                         974.857.538

  78 PORPETTO                                         956.511.393

  79 POVOLETTO                                      2.167.277.009

  80 POZZUOLO DEL FRIULI                            1.703.869.741

  81 PRADAMANO                                        663.322.684

  82 PRATO CARNICO                                    884.840.427

  83 PRECENICCO                                       449.729.520

  84 PREMARIACCO                                    1.191.742.474

  85 PREONE                                           339.730.037

  86 PREPOTTO                                         614.223.142

  87 PULFERO                                          804.774.278

  88 RAGOGNA                                        1.098.080.474

  89 RAVASCLETTO                                      358.897.453

  90 RAVEO                                            403.207.890

  91 REANA DEL ROJALE                               1.266.378.729

  92 REMANZACCO                                     1.540.814.911

  93 RESIA                                            806.672.620

  94 RESIUTTA                                         276.497.017

  95 RIGOLATO                                         495.747.703

  96 RIVE D'ARCANO                                  1.011.708.307

  97 RIVIGNANO                                      1.043.602.152

  98 RONCHIS                                          541.716.339

  99 RUDA                                           1.216.720.721

100 S. DANIELE DEL FRIULI                          1.218.809.730

101 S. GIORGIO DI NOGARO                           2.055.274.097

102 S. GIOVANNI AL NATISONE                        1.354.299.974

103 S. LEONARDO                                      573.962.895

104 S. PIETRO AL NATISONE                            954.043.439

105 S. MARIA LA LONGA                                820.656.277

106 S. VITO AL TORRE                                 386.321.582

107 S. VITO DI FAGAGNA                               687.166.135

108 SAURIS                                           505.705.527

109 SAVOGNA                                          641.082.563

110 SEDEGLIANO                                     1.417.206.537

111 SOCCHIEVE                                        600.352.200

112 STREGNA                                          437.924.515

113 SUTRIO                                           585.057.828

114 TAIPANA                                          697.875.234

115 TALMASSONS                                     1.461.979.591

116 TAPOGLIANO                                       244.585.687

117 TARCENTO                                       2.422.902.505

118 TARVISIO                                       1.429.392.923

119 TAVAGNACCO                                     2.487.533.122

120 TEOR                                             758.657.227

121 TERZO D'AQUILEIA                               1.025.190.475

122 TOLMEZZO                                       3.140.267.632

123 TORREANO                                       1.136.027.821

124 TORVISCOSA                                       970.295.951

125 TRASAGHIS                                      1.388.527.032

126 TREPPO CARNICO                                   482.015.613

127 TREPPO GRANDE                                    763.300.441

128 TRICESIMO                                      1.688.397.595

129 TRIVIGNANO UDINESE                               740.972.324

130 UDINE                                         38.573.577.297

131 VARMO                                          1.022.760.668

132 VENZONE                                        1.002.841.105

133 VERZEGNIS                                        388.840.731

134 VILLA SANTINA                                    710.196.169

135 VILLA VICENTINA                                  384.097.093

136 VISCO                                            123.211.935

137 ZUGLIO                                           480.401.540

TOTALE

PROVINCIA DI UDINE                               181.812.581.656

 

PROVINCIA DI GORIZIA                          Trasferimenti 1997

  1 CAPRIVA DEL FRIULI                                633.147.892

  2 CORMONS                                         3.125.551.913

  3 DOBERDO' DEL LAGO                                 714.456.184

  4 DOLEGNA DEL COLLIO                                577.645.504

  5 FARRA D'ISONZO                                    673.076.807

  6 FOGLIANO REDIPUGLIA                             1.645.297.655

  7 GORIZIA                                        17.462.062.949

  8 GRADISCA D'ISONZO                               2.236.668.449

  9 GRADO                                           4.081.244.632

10 MARIANO DEL FRIULI                                748.531.260

11 MEDEA                                             509.049.354

12 MONFALCONE                                      9.841.425.923

13 MORARO                                            340.418.434

14 MOSSA                                             591.880.659

15 ROMANS D'ISONZO                                 1.228.903.021

16 RONCHI DEI LEGIONARI                            3.509.469.720

17 SAGRADO                                           966.119.942

18 S. CANZIAN D'ISONZO                             2.061.682.248

19 S. FLORIANO DEL COLLIO                            535.121.571

20 S. LORENZO ISONTINO                               556.261.376

 21 S. PIER D'ISONZO                                  788.381.270

 22 SAVOGNA D'ISONZO                                  525.748.570

23 STARANZANO                                      2.309.123.459

24 TURRIACO                                          977.809.717

25 VILLESSE                                          483.123.522

TOTALE

PROVINCIA DI GORIZIA                              56.522.202.111

TOTALE COMUNI                                    419.900.420.288

 

PROVINCE                                      Trasferimenti 1997

1 PROVINCIA DI GORIZIA                            10.266.846.951

2 PROVINCIA DI PORDENONE                          22.624.320.808

3 PROVINCIA DITRIESTE                             18.345.600.877

4 PROVINCIA DI UDINE                              38.458.320.218

TOTALE PROVINCE                                   89.695.088.854

 

COMUNITA' MONTANE                             Trasferimenti 1997

  1 COM. MONTANA DEL COLLIO                           277.162.707

  2 COM. MONTANA DELLA CARNIA                       1.349.734.502

  3 COM. MONTANA CANAL DEL FERRO

VAL CANALE                                           668.257.054

  4 COM. MONTANA DEL GEMONESE                         567.410.663

  5 COM. MONTANA DELLE VALLI DEL TORRE                602.624.197

  6 COM. MONTANA VALLI DEL NATISONE                   530.999.459

  7 COM. MONTANA DEL CARSO                            569.056.643

  8 COM. PEDEMONTANA DEL LIVENZA                      418.405.269

  9 COM. MONTANA MEDUNA CELLINA                       690.262.773

10 COM. MONTANA VAL D'ARZINO

VAL COSA VAL T.                                      407.832.640

TOTALE COMUNITA' MONTANE                           6.081.745.907

TOTALE GENERALE                                  515.677.255.049

 


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[2] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[3] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[4] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[5] Comma abrogato dall'art. 122 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 nei termini stabiliti dal comma 11 della stessa L.R. 13/98. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 55 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 55 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[7] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 13 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3 e così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[9] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[10] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[11] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[12] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[13] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[14] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3, già sostituito dall'art. 10 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25 e dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[15] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25 ed abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[17] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 28 agosto 2001, n. 18. L'art. 3 della L.R. 18/2001 è stato abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 2001, n. 19.

[18] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[19] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[20] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[21] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[22] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[23] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[25] Modifica gli artt. 47, 69, 70, 76 e aggiunge il Capo X bis nel testo della L.R. 1 marzo 1988, n. 7. Modifica l'art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[26] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Comma così modificato dall'art. 79 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[31] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Integra il comma 3, art. 66, della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[32] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[33] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[34] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[35] Comma modificato dall’art. 31 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[36] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[37] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[38] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[39] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[40] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[41] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[42] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[44] Vedi l'art. 22 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23 per la proroga del termine di cui al presente comma.

[45] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[47] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[49] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[50] Comma così modificato dall'art. 123 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[51] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[52] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[53] L'art. 17 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3 ha sostituito gli originari commi 4 e 5 con il comma 4, ora abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4..

[54] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[55] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[56] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[57] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[58] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[60] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[61] Vedi l'art. 1, comma 2, della L.R. 12 dicembre 1997, n. 38.

[64] Come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 maggio 1997, n. 20.

[65] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[66] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[67] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[68] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[69] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[70] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Modifica la L.R. 20 dicembre 1976, n. 65.

[71] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[74] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[76] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Modifica la L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[77] Comma abrogato dall'art. 2, comma 4, della Legge Regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

[78] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7. Modificava l'art. 29 della L.R. 28 agosto 1992, n. 29.

[79] Recano norme di rifinanziamento.

[80] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11 e così ulteriormente modificato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[81] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[82] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[83] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[84] Comma già modificato dall'art. 14 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11, dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12, dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[85] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[86] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[87] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[88] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[91] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[92] Comma così integrato dall'art. 35 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.