§ 1.4.11 - Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 1.
Nuove norme in materia di controllo e amministrazione attiva nei confronti degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:04/01/1995
Numero:1


Sommario
Art. 36.  Norma transitoria in ordine all'esercizio dei controlli.
Art. 37.  Decorrenza della nuova disciplina.
Art. 38.  Entrata in vigore.


§ 1.4.11 - Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 1.

Nuove norme in materia di controllo e amministrazione attiva nei confronti degli enti locali.

(B.U. 9 gennaio 1995, suppl. straord. n. 1).

 

 

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 SETTEMBRE 1991 N. 49

 

     Artt. 1. - 26. (Omissis).

 

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7

 

     Artt. 27. - 35. (Omissis).

 

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 36. Norma transitoria in ordine all'esercizio dei controlli.

     1. Il Comitato regionale centrale di controllo e i Comitati regionali territoriali di controllo sono soppressi.

     2. Il Comitato regionale centrale di controllo e i Comitati regionali territoriali di controllo esercitano il controllo sugli atti pervenuti sino alla data dell'insediamento del Comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 7, secondo la ripartizione stabilita dalla precedente normativa regionale, con esaurimento dei relativi procedimenti.

     3. Gli atti pervenuti agli Uffici per le autonomie locali, successivamente alla data di cui al comma 2, sono trasmessi entro dieci giorni e d'ufficio al Comitato regionale di controllo, dandone contestualmente comunicazione all'ente. In tal caso i termini decorrono dalla data di ricevimento della deliberazione da parte del Comitato regionale di controllo.

     4. Alla costituzione del nuovo Comitato regionale di controllo si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, sono fissati, per la prima ricostituzione del Comitato di controllo, rispettivamente in «sessanta giorni» e in «trenta giorni».

     5. Dell'insediamento è data notizia agli enti interessati mediante avviso dell'Assessore regionale per le autonomie locali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 37. Decorrenza della nuova disciplina.

     1. Le disposizioni relative alla modificazione delle strutture della Direzione regionale per le autonomie locali si applicano a decorrere dal primo giorno successivo ai trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale per le autonomie locali, d'intesa con la Segreteria generale del Consiglio regionale, redige un testo delle disposizioni della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, coordinato con le norme della presente legge, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 38. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.