Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 08/06/1993 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente [...] |
Art. 2. 1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, [...] |
Art. 3. 1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge [...] |
Art. 4. 1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in area interessate da vincoli di natura [...] |
Art. 5. 1. L'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 19779 n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso |
Art. 6. 1. Nel testo dell'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 |
Art. 7. 1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri [...] |
Art. 8. 1. Nel testo dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 |
Art. 9. 1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall'articolo [...] |
Art. 10. 1. L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 18 ottobre 1990. n. 50. è sostituito dal seguente |
Art. 11. 1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici [...] |
Art. 12. 1. L'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso |
Art. 13. 1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi utilmente [...] |
Art. 14. 1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, i [...] |
Art. 15. 1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, [...] |
Art. 16. 1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...] |
Art. 17. 1. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nella [...] |
Art. 18. 1. Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 così come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 |
Art. 19. 1. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, [...] |
Art. 20. 1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, [...] |
Art. 21. 1 All'articolo 751 terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto, in fine, il seguente periodo |
Art. 22. 1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la Segretaria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed [...] |
Art. 23. |
Art. 24. 1. Salvo guanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno [...] |
Art. 25. 1. |
Art. 26. 1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con [...] |
Art. 27. 1. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi dal quarto al sesto, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 [...] |
Art. 28. 1. Nei limiti di quanto previsto dal D.P.G.R. 22 aprile 1980, n. 085/S.G.S., e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per spese di demolizione ivi previsti spettano anche a [...] |
Art. 29. 1. La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall'articolo 11, ultimo comma della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa alle opere [...] |
Art. 30. 1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo |
Art. 31. 1. L'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 40 della [...] |
Art. 32. 1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle [...] |
Art. 33. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi [...] |
Art. 34. 1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può essere concesso, anche [...] |
Art. 35. 1. All'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 36. 1. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro [...] |
Art. 37. 1. I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi anche in favore dei soggetti che, prima della [...] |
Art. 38. |
Art. 39. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 dicembre 1991 sono [...] |
Art. 40. 1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o [...] |
Art. 41. 1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1992 dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre [...] |
Art. 42. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente [...] |
Art. 43. 1. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituita [...] |
Art. 44. 1. All'articolo 51 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di [...] |
Art. 45. |
Art. 46. 1. Il limite di reddito annuo complessivo indicato in lire 24.000.000 all'articolo 28, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è elevato a lire 40.000.000 |
Art. 47. 1. In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la determinazione dell'importo capitalizzato da portare in detrazione dal prezzo di [...] |
Art. 48. 1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d'opera dell'immobile, eventualmente posti in essere anteriormente [...] |
Art. 49. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai rimborsi delle spese ivi previste sostenute dai Comuni fino al 31 dicembre 1987 |
Art. 50. 1. Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino alla data di entrata [...] |
Art. 51. 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole «e comunque prima dell'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non [...] |
Art. 52. 1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'emissione dei provvedimenti indicati all'articolo 27, comma 1, [...] |
Art. 53. 1. Nel testo dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 |
Art. 54. 1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della legge [...] |
Art. 55. |
Art. 56. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a [...] |
Art. 57. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 55, e successive modificazioni [...] |
Art. 58. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 8 1986, n. 55s così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano [...] |
Art. 59. 1. L'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente |
Art. 60. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o [...] |
Art. 61. 1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente [...] |
Art. 62. 1. In via di interpretazione autentica, per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammissibili a contributo anche le spese [...] |
Art. 63. 1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 89 della legge regionale 18 [...] |
Art. 64. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione [...] |
Art. 65. 1. Nei Comuni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo di cui alla [...] |
Art. 66. 1. I termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di [...] |
Art. 67. 1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi siano inutilmente scaduti [...] |
Art. 68. 1. All'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 69. 1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di [...] |
Art. 70. 1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 15, [...] |
Art. 71. 1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 19889 n. 309 è aggiunto il seguente |
Art. 72. 1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonchè in relazione alla previsione [...] |
Art. 73. 1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole «fino al limite massimo di anni 5» sono sostituite dalle seguenti: «fino al limite massimo di anni 6.» |
Art. 74. 1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge [...] |
Art. 75. 1. Nel testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44 |
Art. 76. 1. Nel testo dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 |
Art. 77. 1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall'articolo 76, comma 1, lettera b), in [...] |
Art. 78. 1. All'articolo 35 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie [...] |
Art. 79. 1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono aggiunti, in fine, i [...] |
Art. 80. 1. I provvedimenti di revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente alla data di entrata in [...] |
Art. 81. 1. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, ai [...] |
Art. 82. 1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 dopo le parole: «nella qualità di coniuge superstite», sono inserite le seguenti: «o di figlio convivente» |
Art. 83. 1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: «l'adesione di cui all'articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e [...] |
Art. 84. 1. All'articolo 52 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 85. 1. All'articolo 76, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole «e comunque per periodi non antecedenti alla data di assunzione della deliberazione» sono sostituite dalle [...] |
Art. 86. 1. All'articolo 77 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole «anche privi dei prescritti requisiti», sono aggiunte le seguenti: «e pure in assenza dei presupposti, condizioni [...] |
Art. 87. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all'adeguamento dei [...] |
Art. 88. 1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi o di ripetizione di somme [...] |
Art. 89. 1. Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire il recupero della completa funzionalità dell'edificio indicato all'articolo 111 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, [...] |
Art. 90. |
Art. 91. 1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che abbiano erroneamente [...] |
Art. 92. 1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 1991, n 48, qualora una revisione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, [...] |
Art. 93. 1. All'articolo 37 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 94. 1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 489 anche gli interventi pubblici di riparazione eseguiti dal Comune, su delega dei [...] |
Art. 95. 1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 sono soppresse le parole «e dell'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990.» |
Art. 96. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il [...] |
Art. 97. |
Art. 98. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1991, n 48, sono estese agli interventi di cui agli articoli 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, [...] |
Art. 99. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre [...] |
Art. 100. 1. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 101. 1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell'ambito familiare [...] |
Art. 102. 1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi [...] |
Art. 103. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell'immobile danneggiato dagli eventi [...] |
Art. 104. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, [...] |
Art. 105. (Spese per occupazione e acquisizione aree). |
Art. 106. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all'edificio sito in Comune di Faedis e denominato [...] |
Art. 107. 1. Per il completamento, l'arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all'immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della legge regionale 20 agosto [...] |
Art. 108. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per la [...] |
Art. 109. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l'esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di [...] |
Art. 110. 1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese per i lavori di demolizione [...] |
Art. 111. 1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunte a caric |
Art. 112. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non [...] |
Art. 113. 1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e [...] |
Art. 114. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e [...] |
Art. 115. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate [...] |
Art. 116. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed [...] |
Art. 117. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la [...] |
Art. 118. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive [...] |
Art. 119. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in [...] |
Art. 120. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, [...] |
Art. 121. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, [...] |
Art. 122. 1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e [...] |
Art. 123. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 23 dicembre [...] |
Art. 124. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 [...] |
Art. 125. 1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 126. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...] |
Art. 127. 1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali [...] |
Art. 128. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della legge [...] |
Art. 129. |
Art. 130. 1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di [...] |
Art. 131. 1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da [...] |
Art. 132. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di [...] |
Art. 133. |
Art. 134. 1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...] |
Art. 135. 1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. [...] |
Art. 136. 1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di [...] |
Art. 137. 1. Sono fatte valide agli effetti contributivi |
Art. 138. 1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data [...] |
Art. 139. 1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla [...] |
Art. 140. 1. - 9. |
Art. 141. 1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire [...] |
Art. 142. 1. In relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, nello stato di previsione [...] |
Art. 143. 1. Per le finalità previste dall'articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993 |
Art. 144. 1. Per le finalità previste dall'articolo 105 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 |
Art. 145. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per [...] |
Art. 146. 1. In relazione all'applicazione del disposto di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l'anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione e [...] |
§ 4.10.192 – L.R. 8 giugno 1993, n. 37.
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 1976.
(B.U. 10 giugno 1993, n. 38 - Suppl. straord.).
CAPO I
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle leggi regionali
20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni
1. Al quarto comma dell'articolo 12 della
1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della
2. Il finanziamento di cui al presente articolo è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano potuti recuperare completamente sotto il profilo statico e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.
1. I benefici di cui al Capo II della
2. A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati per ragioni di cumulo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande tempestivamente
presentate nei termini indicati all'articolo 1 della
1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in area interessate da vincoli di natura geologica, previsti dagli strumenti urbanistici e limitativi delle possibilità di intervento sugli edifici stessi termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della
2. Nei termini indicati al comma 1 possono presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'articolo 18, secondo comma, della
1. Nel testo dell'articolo 38 della
a) all'ultimo comma, le parole: «dalla data del rilascio della licenza di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis).
1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a ciascun comproprietario individualmente ai sensi della
2. A tal fine il comproprietario non istante può chiedere di volturare per uno degli alloggi la domanda originaria, semprechè l'istanza di volturazione intervenga prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale al richiedente originario.
1. Nel testo dell'articolo 27 della
a) al comma 1, le parole «invito ai proprietari degli immobili espropriati», sono sostituite dalle seguenti. «invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria»;
b) ai commi 2 e 3, le parole «degli immobili espropriati» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili anzidetti»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
d) il comma 7, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis).
f) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
g) il comma 15, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
(Omissis).
1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall'articolo 8, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria eventualmente formata ai sensi dell'articolo 28 della
1. L'articolo 30 della
(Omissis).
1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici colpiti dagli eventi sismici esclusivamente destinati ad uso di abitazione, è riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 46 della
2. La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell'edificio ordinata dalla competente autorità sindacale per motivi statici o di non convenienza economica al recupero dell'edificio stesso.
4 La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa a soddisfare le necessità di soggetti privi di abitazione o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.
5. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorchè i soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a causa degli eventi sismici; gli stessi contributi non possono essere cumulati per il medesimo alloggio con altri contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.
6. Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della
1. L'articolo 47, secondo comma, della
1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall'articolo 48, primo comma, della
2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della
3. L'articolo 30 della
1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.
1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della
2. Il contributo è determinato nella misura dell'ottanta per cento dell'importo cui l'interessato avrebbe titolo in forza della
3. Rimangono fermi i contributi ventennali costanti dell'otto per cento previsti dalle vigenti disposizioni sulla parte di spesa determinata ai sensi dell'articolo 46 della
4. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo solamente i titolari delle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.
5. Nelle ipotesi in cui le superfici relative alle porzioni di edificio adibite a soffitta siano state computate come superfici utili non residenziali ai fini della determinazione dei contributi in favore dei proprietari degli alloggi sottostanti, le disposizioni del presente articolo trovano nondimeno applicazione a condizione che le superfici rese autonomamente abitabili eccedano i parametri cui sono rapportate le esigenze alloggiative dei nuclei familiari dei proprietari degli alloggi sottostanti.
1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della
1. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 56 della
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti in conformità alle disposizioni del comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.
1. Nel testo dell'articolo 61 bis della
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1. All'articolo 68, terzo comma, della
(Omissis).
1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della
1 All'articolo 751 terzo comma, della
(Omissis).
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della
1. Salvo guanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 639 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.
2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.
Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della
loro successive modificazioni ed integrazioni.
3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell'eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell'atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.
4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
5. L'onere della conferma è escluso:
a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della
b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della
c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della
d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diti ritto di prelazione all'interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;
e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della
f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l'ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.
6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorchè confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.
1. [3].
2. [4].
3. Per le successioni per causa di morte che si aprono, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della
1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con riferimento a provvedimenti di concessione di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa previsione normativa. Per le previsioni normative recate da leggi anteriori alla presente, il termine di sei mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi
regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
1. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi dal quarto al sesto, della
2. La domanda di contributo ai sensi della
3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata con sentenza la dichiarazione di morte presunta.
4. Le domande di contributo ai sensi della
5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono valide ai fini della concessione dei contributi della
1. Nei limiti di quanto previsto dal
2. La domanda di contributo è presentata al Comune nel cui territorio erano situati gli edifici posti in demolizione a seguito di ordinanza sindacale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall'articolo 11, ultimo comma della
2. I provvedimenti eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
1. All'articolo 47, secondo comma, della
(Omissis).
1. L'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3 E' abrogato l'articolo 67 della
1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della
2. La spesa a carico dell'Amministrazione regionale comprende pure una quota per spese tecniche, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 79 della
3. Qualora il negozio di acquisto riguardi il diritto di proprietà su edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della
4. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo i soggetti titolari di domande già presentate in tempo utile, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della
1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall'articolo 66 della
2. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 66 della
3. Nei casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall'articolo 66 della
1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'articolo 66 della
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso anche in via integrativa qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono fatte salve le domande già presentate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 della citata
1. All'articolo 55 della
(Omissis).
1. I benefici previsti dall'articolo 19 della
2. La concessione dei benefici indicati al comma 1 è subordinata al possesso da parte del richiedente di ogni altro requisito richiesto dall'articolo 19 della
3 I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.
1. I benefici di cui al Capo III della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.
1. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 33, primo comma, della
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della
2. I benefici previsti dall'articolo 40 della
3. Possono conseguire altresì i benefici previsti dall'articolo 40 della
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 40 della
5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della
6. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale prima del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 40 della
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della
1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 48 della
1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi sesto e settimo del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della
3. Alla domanda di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte dell'originario titolare dell'edificio.
4. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dai soggetti indicati ai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 47 della
5. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 2 della
6. Rimangono fermi i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi o in annualità costanti, eventualmente già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.
7. Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
8. Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti di riammissione ai contributi previsti dall'articolo 47 della
9. I provvedimenti di riammissione ai contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della
10. Nei casi di omessa presentazione alla Segreteria generale straordinaria delle domande di riammissione ai contributi in conto interessi o in annualità costanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti richiamati al comma 8, i medesimi possono nondimeno conseguire il relativo provvedimento producendo copia della domanda presentata al Comune sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di riammissione al contributo in conto capitale.
1. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della
(Omissis).
1. All'articolo 51 della
1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite nel corso della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, oltre che nei casi e con le modalità fissate dall'articolo 10 della
2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.
1. Il limite di reddito annuo complessivo indicato in lire 24.000.000 all'articolo 28, primo comma, della
1. In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma, della
2. A tal fine le domande di capitalizzazione delle annualità di contributo sono presentate al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Le domande di capitalizzazione eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trasmesse al Comune su richiesta dei soggetti che siano interessati alla determinazione comunale dell'importo capitalizzato a norma del comma 1.
1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della
2. L'articolo 161 della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 44 della
2. Ai fini del conseguimento del rimborso delle spese indicate al comma 1 sono valide le domande presentate nei termini indicati dall'articolo 44 della
3. I provvedimenti di rimborso spese eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di rimborso spese fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.
1. Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di acquisto di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti in presenza di ogni altro requisito prescritto.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in base al divieto di acquisto stabilito dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'emissione dei provvedimenti indicati all'articolo 27, comma 1, della
2. Sono abrogati gli articoli 27, comma 2, della
1. Nel testo dell'articolo 78 della
a) dopo il comma 1. è inserito il seguente:
(Omissis).
b) il comma 3, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole:
(Omissis).
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
(Omissis).
1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della
2. Per le aree indicate al comma 1 bis dell'articolo 78 della
3. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in favore dei Comuni che abbiano acquistato aree rispondenti ai requisiti indicati al comma 1 bis dell'articolo 78 della
4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei finanziamenti fatti salvi a norma del comma 3, sono annuallati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'articolo 70 della
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese indicate al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte valide ai fini del rimborso delle medesime spese le domande eventualmente presentate dai Comuni anteriormente alla predetta data. Nei casi indicati al comma 1 sono altresì fatti salvi i provvedimenti di rimborso delle spese in favore dei Comuni eventualmente assunti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge [8].
1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della
1. L'articolo 80 della
(Omissis).
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della
1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall'articolo 4, comma 4, della
1. In via di interpretazione autentica, per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della
1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 sono annullati, previa acquisizione della domanda di modifica e della relativa documentazione istruttoria.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 3 e 4, della
1. Nei Comuni indicati dall'articolo 2 della
2. Il termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, cui sia stato notificato il provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale anteriormente alla predetta data.
1. I termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 11 della
1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla
2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della
3. I progetti esecutivi eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.
5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla
1. All'articolo 14 della
(Omissis).
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.
1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della
1. Dopo l'articolo 19 della
(Omissis).
1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla
2. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 6 della
3. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6 della
4. I soggetti le cui domande siano state rese valide in forza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 63, 67 e 70 della presente legge, sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri indicati dall'articolo 6 della
5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 4 non abbiano trovato collocazione in una precedente graduatoria, essi sono graduati dopo i soggetti indicati dal comma 4, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 6 della
6. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.
7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.
1. All'articolo 4, comma 1, della
1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della
1. Nel testo dell'articolo 5 della
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l'importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento.»;
b) al comma 3, sono soppresse le parole: «di cui al comma 1, lettera a).»;
c) i commi 5 e 6 sono soppressi.
1. Nel testo dell'articolo 34 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
(Omissis).
1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell'articolo 34 della
1. All'articolo 35 della
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della
(Omissis).
1. I provvedimenti di revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati nell'articolo 39, comma 1, ottavo periodo, della legge regionale 18 ottobre 1990, n; 50, così come inserito dall'articolo 79, sono annullati e, per l'effetto, sono nuovamente emessi, a domanda dei soggetti interessati, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli di spesa fissa intestati al nome dei beneficiari per gli importi e con le scadenza originarie.
2. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 39, comma 1, periodi dal nono all'undicesimo, così come inseriti dall'articolo 79, possono essere annullati dai Sindaci in tutto o in parte, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione agli atti del Comune della documentazione delle spese effettivamente sostenute per i lavori. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza sono loro restituite.
1. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della
2. Il comma 3 dell'articolo 39 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 42 della
1. Al comma 1 dell'articolo 44 della
1. All'articolo 52 della
(Omissis).
1. All'articolo 76, comma 4, della
1. All'articolo 77 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della
2. Nei limiti indicati al comma 1, sono ammessi a rimborso gli oneri eventualmente sostenuti dagli Enti ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della
2. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 53 della
1. Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire il recupero della completa funzionalità dell'edificio indicato all'articolo 111 della
2. Sono fatte valide agli effetti contributivi le domande di finanziamento integrativo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della
1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della
2. Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento per un altro Comune da parte dei soggetti indicati al comma I è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate per un altro Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti considerati al comma 1, sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.
1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della
2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direzione, assistenza, misura, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, gli interventi previsti dall'articolo 15 della
3. Gli incarichi professionali eventualmente conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono fatti salvi a tutti gli effetti e i compensi dovuti ai professionisti sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della
1. All'articolo 37 della
(Omissis).
1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della
a) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data ii decreto sindacale di accoglimento della domanda;
b) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.
2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 8 della
(Omissis).
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
CAPO III
Altre norme di intervento
1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici e, nel caso di infruttuoso esperimento del la relativa azione sul piano amministrativo, gli stessi Sindaci sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio legale di liberi professionisti per il recupero giudiziale delle somme predette.
2. Le spese connesse all'azione di recupero giudiziale sono a carico dell'Amministrazione regionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle somme erogate con spesa a carico dei capitoli di bilancio assegnati alla Segreteria generale straordinaria.
4. Le azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, eventualmente promosse sul piano amministrativo prima dell'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo, sono fatte salve a tutti gli effetti.
5. Sono altresì assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi di pagamento emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini del recupero giudiziale di somme indebitamente erogate in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici donato al Comune medesimo dopo il 6 maggio 1976 con il vincolo modale di destinarlo a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap.
2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio alla destinazione d'uso indicata al comma 1.
3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione degli edifici compresi nel centro storico, limitatamente agli importi che risultino eccedenti rispetto alle somme rimborsate al Comune dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.
2. Sono ammesse a rimborso oltre alle spese per gli onorari e compensi di progettazione, anche quelle relative agli interessi corrisposti ai professionisti per ritardati pagamenti.
3. La domanda per ottenere il rimborso delle spese anzidette va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
Art. 105. (Spese per occupazione e acquisizione aree). [11]
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di aree individuate ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 105 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all'edificio sito in Comune di Faedis e denominato «Villa Zucco - Partistagno», anche in supero dei parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al
2. Trovano applicazione le procedure di intervento e di finanziamento previste dalle vigenti disposizioni per il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della
3. L'intervento previsto dal presente articolo è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per scopi di interesse pubblico o sociale di durata non inferiore a quindici anni decorrenti dal rilascio della licenza di agibilità dei locali.
4. Le clausole della convenzione indicata al comma 3 prevalgono su quelle incompatibili eventualmente contenute nella convenzione principale stipulata secondo lo schema approvato con
1. Per il completamento, l'arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all'immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e completamento dell'edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'erogazione dei fondi al Comune di Paularo viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l'esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e di altre opere di difesa geologica per la stabilizzazione di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.
2. Per conseguire il finanziamento la Comunità montana interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è subordinato al requisito della proprietà in capo alla Comunità montana del Gemonese delle aree assoggettate all'intervento di difesa.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
2. Ai Comuni concessionari dei lavori di cui al comma 1, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori anzidetti dopo la scadenza dei termini stabiliti, sono rimborsate le relative spese su domanda da presentarsi nel termine indicato al comma 1.
3. I rimborsi delle spese eventualmente disposti dalla Segreteria generale straordinaria a favore dei Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di cui al comma 1 non risultino essere stati ultimati, pur essendo scaduti i termini relativi, detti termini sono prorogati, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1994.
5. Rimane fermo il diritto dei Comuni ad ottenere il rimborso delle spese per i lavori di demolizione e sgombero delle macerie effettuati nei termini stabiliti, ancorchè prorogati ai sensi del comma 4, su richiesta da presentarsi entro l'ordinario termine di prescrizione.
6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare le spese indicate al comma 1 derivanti da perizie supplettive e di variante approvate dai Comuni in via di sanatoria, a lavori ormai effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge, quando nei singoli casi la particolare natura dei lavori e lo stato dei luoghi e degli edifici rendeva impossibile od oltremodo difficoltoso il rispetto della vigente legislazione sui lavori pubblici.
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli incarichi conferiti a professionisti esterni, anche in modo non regolare o in via di sanatoria, in ordine agli accertamenti tecnici sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 4 della
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è disposto dietro presentazione di una dichiarazione sindacale attestante l'entità della spesa sostenuta, distinta per professionista, con l'indicazione degli edifici ai quali si riferiscono le prestazioni professionali.
3. Nei casi indicati al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I provvedimenti di spesa riguardanti la corresponsione ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della
5. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa concernenti la corresponsione dei compensi e i rimborsi spese in favore dei professionisti appartenenti ai gruppi tecnici indicati al comma 4 eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge senza l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei disciplinari d'incarico stipulati in conformità allo schema approvato con
6. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma dei commi 3, 4 e 5 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della
8. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli incarichi professionali eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge in ordine all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori assistiti dal contributo di cui all'articolo 39 della
9. Sono abrogati gli articoli 5 della
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla
2. Allo stesso modo, le domande intese ad ottenere i benefici della
1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate sotto il Capo II della
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della
2. E' abrogato l'articolo 128 della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la maggiorazione per difficoltà di cantiere in misura superiore alla percentuale consentita anche all'importo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma lettera b), della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla
2. I provvedimenti di diniego dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente disposti nei casi indicati al comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorchè presentate da uno solo dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale.
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti gli atti di erogazione dei contributi recati dalla
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
2. I contributi previsti dalla
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della
1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione, al di fuori dei presupposti e senza l'osservanza delle norme procedimentali di cui agli articoli 42 e seguenti della
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della
1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte
dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della
2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.
3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale.
1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della
dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorchè le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei singoli soci o del presidente della cooperativa in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione, a condizione che le unità immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci prima dell'entrata in vigore della presente legge, previa regolarizzazione dello stato giuridico delle medesime unità, ai sensi dell'articolo 936 del codice civile, dietro versamento del prezzo di cessione pari a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque non inferiore all'ammontare del rimborso della spesa sostenuta dagli interessati per la ricostruzione maggiorata degli interessi legali, oltre al valore del terreno e delle relative pertinenze.
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della
1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
2. Nel caso di alienazione dell'immobile avvenuto per atto tra vivi dopo l'emissione del decreto di concessione, anche da parte degli eredi del beneficiario, la validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione sindacale attestante che sono stati comunque praticati prezzi di vendita o canoni di locazione non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della
3. Qualora in seguito ad apertura di successione con pluralità di eredi la produzione dell'atto d'obbligo da parte di tutti si presenti sommamente difficile per il rilevante numero degli obbligati o per la difficoltà di identificarli completamente di reperirli, la validità del provvedimento di concessione si consegue attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere prodotta anche nei casi in cui sussista incertezza circa l'attuale titolarità dell'immobile.
4. Gli atti d'obbligo o le dichiarazioni sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono utili agli effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.
5. [14].
1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle assegnazioni di fondi ricevute a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, ancorchè effettuati in violazione delle previsioni delle singole voci di quadro economico dei progetti di opere pubbliche, purchè nel rispetto dell'importo complessivo dei progetti stessi.
3. Gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonchè dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla medesima Segreteria generale straordinaria devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad un capitolo diverso da quello pertinente alle finalità della spesa, fermo restando il rispetto dei limiti di stanziamento dei singoli capitoli interessati .
4. E' abrogato l'articolo 164 della
1. Sono fatte valide agli effetti contributivi:
a) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 36 della
b) la domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all'articolo 49 della
c) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 48 della
1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa:
a) domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 27 della
b) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla
c) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla
d) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla
e) le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla
1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale per i problemi delle zone terremotate sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.
2. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di bilancio e finanze sono devoluti:
a) i pareri sugli atti di prelievo delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 2 della
b) i pareri sulla determinazione dei criteri di riparto dei fondi per il finanziamento dei programmi annuali degli interventi edilizi dei Comuni, ai sensi dell'articolo 21 della
3. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:
a) i pareri vincolanti preordinati all'adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 della
b) i pareri preordinati all'emissione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento dei contributi di cui alla
c) ogni altro parere preordinato all'emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali nel quadro dell'attività di collegamento tra l'organo consiliare e quello esecutivo della Regione nella trattazione degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
1. - 9. [15].
10. Sono abrogati gli articoli 64 della
CAPO IV
Norme finanziarie
1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
4. Sul precitato capitolo 8655 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 11, 12, comma 1, 14, 15, comma 1, degli articoli 21, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, comma 3, e degli articoli 84, 89, 95, 97, 98, 99, 104, 106, 108 e 125, comma 2 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 216.980.491.837, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 3, e 80, comma 1, fanno carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, 49, comma 4, 80, comma 2, 100 e 127, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 390.002.424, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 fanno carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.783.954.425, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 40 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.375.018.961, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49, comma 1, fanno carico al capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 55.344.867, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 87 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 4.053.220.382, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 78 della
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 55, 57, 58 e 102 fanno carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.184.626.914, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 80 della
16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 110 fanno carico al capitolo 8627 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 225.885.510, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 92 e 111 fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.952.586.308, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 fanno carico al capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 3.675.393.809, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 65, 66, 69 e 70 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 52.682.687.940, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 c trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 89 fanno carico al capitolo 8721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 350.000.000, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
21. L'onere previsto dall'articolo 107 fa carico al capitolo 8688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, su cui viene iscritto lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1993.
22. Al predetto onere di lire 800 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
23. Sul precitato capitolo 8688 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, della
2. Per le somme accertate sul precitato capitolo 1062 trova applicazione l'articolo 23, secondo comma, della
1. Per le finalità previste dall'articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8727 [2.1.232.3.08.07] con la denominazione: «Finanziamento al Comune di Enemonzo per il recupero ed il consolidamento antisismico di un edificio danneggiato dagli eventi sismici da destinare a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
4. Sul precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
1. Per le finalità previste dall'articolo 105 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - viene istituito il capitolo 8728 [2.1.232.3.07.26] con la denominazione: «Sovvenzioni al Comune di Venzone per le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree necessarie a realizzare l'insediamento abitativo denominato «Villaggio canadese» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
4. Sul precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 492.467.216, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
1. In relazione all'applicazione del disposto di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l'anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione e la modifica delle denominazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa appartenenti alla Rubrica n. 27 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Lettera già modificata dall’art. 15 della
[3] Comma abrogato dall'art. 14 della
[4] Comma abrogato dall'art. 14 della
[5] Articolo così modificato dall'art. 12 della
[6] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, comma 11, della
[7] Articolo così modificato dall'art. 52 della
[8] Vedi l'art. 53 della
[9] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, comma 11, della
[10] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[11] Articolo già sostituito dall'art. 11 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[14] Comma abrogato dall'art. 14 della
[15] Commi abrogati dall'art. 5 della
[16] Comma così modificato dall'art. 5 della