Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/03/1993 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...] |
§ 98.1.26785 - Legge 18 marzo 1993, n. 67.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.
(G.U. 20 marzo 1993, n. 66)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1, comma 5, le parole: "dalle unità sanitarie locali e dagli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "alle unità sanitarie locali e agli istituti"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Servizi assistenziali). – 1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della
2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993".
All'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: "Il contributo" sono inserite le seguenti: "già previsto dalla
Dopo l'art. 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali). – 1. L'art. 13 della
"Art. 13. – 1. I divieti previsti dall'art. 1 della
2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge"".