§ 98.1.26785 - Legge 18 marzo 1993, n. 67.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/1993
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate [...]


§ 98.1.26785 - Legge 18 marzo 1993, n. 67.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale.

(G.U. 20 marzo 1993, n. 66)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17 marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e 19 novembre 1992, n. 441, nonchè dell'art. 18 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9.

     All'articolo 1, comma 5, le parole: "dalle unità sanitarie locali e dagli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "alle unità sanitarie locali e agli istituti"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5 (Servizi assistenziali). – 1. Le funzioni assistenziali, già di competenza delle province alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono restituite alla competenza delle province che le esercitano, direttamente o in regime di convenzione con i comuni, secondo quanto previsto dalle leggi regionali di settore, che le regioni approveranno entro il 31 dicembre 1993.

     2. In ogni caso dovranno essere destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'incremento progressivo delle percentuali di aumento dei trasferimenti erariali per il 1991, il 1992 e il 1993".

     All'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: "Il contributo" sono inserite le seguenti: "già previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 67,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo aggiuntivo di lire 5 miliardi, di cui al comma 2 del presente articolo, nella misura del 50 per cento è ripartito in parti uguali tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e nella misura del 50 per cento è ripartito secondo i criteri indicati dall'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), della citata legge n. 476 del 1987, tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge".

     Dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis (Regime previdenziale ed assistenziale dei contratti d'opera o per prestazioni professionali). – 1. L'art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. – 1. I divieti previsti dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione per le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale.

     2. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge"".