§ 2.1.22 – L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.
Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:31/12/1986
Numero:64


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  [4]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  (Organizzazione della Protezione civile regionale)
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 32 bis. 
Art. 32 ter. 
Art. 32 quater. 
Art. 32 quinquies. 
Art. 32 sexies. 
Art. 32 septies.  (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 


§ 2.1.22 – L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

(B.U. 31 dicembre 1986, n. 135).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale - nell'ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonchè a garantire il tempestivo soccorso [1].

     La funzione predetta privilegerà, nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:

     - di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell'insorgere delle situazioni od eventi predetti;

     - di livello secondario, se destinate ad intervenire all'atto dell'insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l'impatto e gli effetti;

     - di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d'intervento per il ripristino di situazioni di normalità.

     L'Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l'educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.

 

     Art. 2.

     La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attività di protezione civile.

     Al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresì, assicurare in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attività degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e o delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all'espletamento dei relativi servizi.

 

     Art. 3.

     Le attività o azioni di prevenzione, così come qualificate dall'articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresì, l'utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.

 

     Art. 4.

     Le attività o azioni di previsione-prevenzione di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile.

 

     Art. 5.

     Le attività o azioni di previsione-prevenzione di livello secondario riguardano l'approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all'articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonchè della prestazione in termini di massima tempestività ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all'atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.

 

     Art. 6.

     Le attività o azioni di previsione-prevenzione di livello terziario attengono all'approntamento - in un quadro coerente di costi-benefici rispetto all'obbligo solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.

 

     Art. 7.

     Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, è, con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile ed allo stesso è riconosciuta la responsabilità primaria d'intervento all'atto dell'insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all'articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d'entità tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.

     Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare:

     - la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;

     - la disponibilità di una carta a grande scala del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;

     - la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area più vasta, di competenza di altri enti ed autorità;

     - L'organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree più vaste;

     - L'organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato;

     - L'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.

     2 bis. Ai fini di cui al presente articolo, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 , in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 [2].

     2 ter. Con riferimento ai gruppi comunali di protezione civile, costituiti in ogni Comune della Regione, con regolamento regionale sono disciplinate:

     a) le modalità di impiego del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza e nell'ambito di attività realizzate dal Sistema regionale integrato di protezione civile;

     b) la nomina del coordinatore del gruppo comunale da parte del Sindaco, proposto secondo principi di democraticità dal gruppo comunale, individuandone le competenze, la formazione iniziale e la formazione continua a cui deve essere sottoposto;

     c) la nomina delle altre figure di riferimento del gruppo comunale e le loro competenze, individuandone la formazione iniziale e la formazione continua a cui devono essere sottoposti;

     d) le modalità di adesione al gruppo comunale e il mantenimento dell'appartenenza;

     e) le norme riguardanti la foggia e l'uso delle uniformi e dei mezzi per i volontari;

     f) le modalità di funzionamento delle forme di aggregazioni intercomunali di protezione costituite al fine di garantire maggiore coordinamento, nonché l'effettività e la continuità delle funzioni di protezione civile e la condivisione delle risorse umane e materiali disponibili sui territori [3].

 

     Art. 8. [4]

     Allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali di protezione civile partecipano - fatte salve le rispettive attribuzioni e competenze spettanti in base alle vigenti leggi - le Province, alle quali compete fornire:

     - i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l'aggiornamento del plani e programmi regionali d'intervento;

     - l'approntamento di eventuali piani e programmi provinciali, nonchè assicurare l'integrazione degli stessi con quelli regionali e comunali;

     - l'organizzazione e la gestione di attività intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.

     Per l'organizzazione e la gestione di servizi ordinari e straordinari di pronto intervento per la protezione civile, la Regione può avvalersi delle strutture delle Amministrazioni provinciali.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

 

CAPO I

Attribuzioni regionali in materia di protezione civile

 

     Art. 9.

     1. Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

     2. Allo stesso Presidente od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed m vista di un rischio di emergenza, nonchè nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l'evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

     2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d’acqua, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero [5].

     2 ter. L'Amministrazione regionale garantisce il risparmio di risorse finanziarie e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi comunque finalizzati alla più celere realizzazione delle opere di messa in sicurezza del territorio ai fini di protezione civile. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, il Presidente o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile può disporre la convocazione di una conferenza di servizi e indicare le autorità, gli enti, i soggetti e gli organismi tecnici chiamati a esprimere il proprio nulla-osta o la propria autorizzazione, al fine dell'approvazione dei progetti, anche predisposti da enti attuatori locali individuati nel medesimo decreto. La conferenza di servizi delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, in deroga all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Gli enti attuatori locali, qualora individuati, approvano i progetti in esito alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi [6].

     2 quater. Con decreto emanato ai sensi del secondo comma sono altresì disposti interventi urgenti di asporto della vegetazione arborea e arbustiva presente all'interno dei corsi d'acqua, nelle aree golenali e lungo gli argini e di sistemazione idraulica al fine di ripristinare il corretto regime di deflusso in sicurezza dei predetti corsi d'acqua [7].

     3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale [8].

     4. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, è autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita [9].

     5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione [10].

 

     Art. 10.

     1. Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

     a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, comunali, le aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e le altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, di apparecchiature e impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito [11];

     b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a), comprese le spese per il funzionamento e il mantenimento di attrezzature e mezzi operativi [12];

     c) acquistare mezzi e attrezzature da fornire in comodato alle strutture comunali, alle aggregazioni intercomunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter, lettera f), e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, nonché alle associazioni di volontariato di protezione civile direttamente o per il tramite degli enti locali interessati [13];

     d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonchè a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;

     e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonchè simulazioni di emergenze;

     e bis) sostenere spese dirette per le attività di addestramento, per la gestione delle emergenze e la simulazione di emergenze [14];

     f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari, ivi inclusi, con riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizze assicurative di tutela legale e spese peritali che prevedano il rimborso delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato [15];

     g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

     g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi [16];

     g ter) sostenere spese dirette relative ai rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell’attività di emergenza, nonchè ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero. Tali emolumenti sono calcolati in conformità alla normativa statale [17];

     g quater) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile [18];

     g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi educativi volti alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, terzo comma [19];

     g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile [20].

     2. I finanziamenti di cui alle lettere b), g), g ter) e g quater) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e possono essere erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto [21].

     2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonchè le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28 [22].

     2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima [23].

     2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione, se destinati agli enti locali e alle altre forme di aggregazione del volontariato di protezione civile, mentre devono avere i loghi della Protezione civile, se destinati alle associazioni di volontariato di protezione civile. La livrea e i loghi della Protezione civile della Regione sono disciplinati con regolamento regionale [24].

     2 quinquies. I mezzi concessi in comodato ai sensi del primo comma, lettera c), in caso di emergenza o rischio di emergenza sono messi a disposizione della Protezione civile della Regione su richiesta della Sala operativa regionale di cui all'articolo 28 [25].

 

     Art. 11.

     A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.

     Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 4, lettera b), e dall'articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d'intesa col Presidente della Giunta ovvero con l'Assessore delegato alla protezione civile.

 

     Art. 12.

     A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico- forestale ai pronto intervento per la prevenzione di calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.

     [Sempre a far tempo dalla data predetta, alle attribuzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede, in luogo dell'Assessore alle foreste, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, con le modalità previste dall'articolo 9, secondo e terzo comma] [26].

     Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all'assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.

     Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, sono adottate su proposta dell'Assessore regionale competente d'intesa col Presidente della Giunta ovvero con l'Assessore delegato alla protezione civile [27].

 

     Art. 13.

     Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 24, e del seguenti organismi:

     - Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;

     - Comitato regionale per le emergenze.

 

     Art. 14.

     Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile è organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione-prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonchè per l'elaborazione per le più opportune e necessarie indicazioni per l'indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.

     Il Comitato è composto dall'Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche dl prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonchè dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri:

     - due esperti nominati da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia;

     - un rappresentante dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste; un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     - esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonchè studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

     - i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24.

     Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato con membri convocati dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all'anno, mentre può essere convocato, altresì, in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari.

     Per l'esame di problematiche altamente specialistiche, il Comitato potrà articolarsi in gruppi di esperti aventi competenza specifica nei singoli settori di rischio e nelle materie afferenti alla protezione civile, al fine di approfondire la trattazione delle problematiche stesse e di riferire poi le determinazioni assunte in una successiva seduta del Comitato in sessione plenaria [28].

     Le sedute dei gruppi di esperti sono considerate sedute del Comitato a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'espressione del parere sugli argomenti trattati che rimane di esclusiva competenza del Comitato riunito in sessione plenaria [29].

     La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico da parte dei componenti esterni e compensata per ogni seduta con un gettone di presenza di lire 300.000 rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa [30].

     Ai componenti di cui al comma 1, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete, altresì il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 [31].

     Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.

 

     Art. 15.

     Il Comitato regionale per le emergenze è composto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni per l'emergenza, nonchè dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all'espletamento dei relativi servizi.

     Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato nell'attività relativa agli interventi per l'emergenza.

     Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all'articolo 19.

 

CAPO II

Direzione regionale per la protezione civile

 

     Art. 16.

     Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione- prevenzione di livello secondario.

 

     Art. 17. (Organizzazione della Protezione civile regionale) [32]

     1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

     2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.

 

     Art. 18. [33]

     Il Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo:

     - svolge compiti di previsione-prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all'individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilità, anche mediante la redazione di mappe di rischio da realizzarsi entro due anni; all'ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza, all'ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;

     - cura l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani e/o programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d'intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilità;

     - collabora con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;

     - indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;

     - cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti a tali fini;

     - cura la programmazione dell'attività educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;

     - svolge compiti di controllo: sull'attuazione ed efficacia dei piani e/o programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;

     - costituisce nucleo di valutazione tecnico-scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l'urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico-scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi sotto l'aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio-territoriale regionale e subregionale;

     - cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione-riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala, una stima costi/benefici e formula il relativo parere;

     - propone, sentito il Comitato tecnico-scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale e/o tecnologica. Tali normative potranno essere emanate, previa deliberazione della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta stessa.

 

     Art. 19. [34]

     Il Servizio di coordinamento operativo:

     - provvede all'attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub-regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l'impiego d'emergenza delle risorse regionali di protezione civile l'approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l'impiego in operazioni di emergenza, l'organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza.

     Il Servizio è, altresì, il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualità - sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore dallo stesso delegato - organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed organizza l'impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonchè dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all'interno ed, eventualmente, all'esterno dell'ambito regionale.

 

     Art. 20. [35]

     Il Servizio amministrativo-contabile:

     - cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile connessi alla competenza della Direzione regionale, nonchè di quelli connessi alle disponibilità del Fondo regionale, di cui al successivo Titolo III, articolo 33.

 

     Art. 21.

     In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre Direzioni.

     [Gli Uffici regionali decentrati di cui al precedente comma svolgono attribuzioni istituzionali relative a tutti i tre livelli, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli stessi Uffici con la Direzione regionale per la protezione civile, anche prevedendo l'eventuale potenziamento della disponibilità di personale] [36].

 

     Art. 22.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il punto 6 dell'articolo 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [37].

 

     Art. 23. [38]

     Per le esigenze di funzionamento della Direzione regionale per la protezione civile, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica di dirigente, di quattro unità.

     La dotazione organica prevista dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, così come modificata dall'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata di una unità.

     Il limite di quattro unità previsto dall'articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituito dall'articolo 26, III comma della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal limite di sette unità.

     Per le esigenze qui prospettate l'Amministrazione regionale può avvalersi anche di personale comandato o distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici - per il personale in Posizione di comando si prescinde dai limiti di tempo previsti dall'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 24.

     La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:

     a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all'attività di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extra-universitarie aventi sede nella regione;

     b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;

     c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali;

     d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d'informazione;

     e) di enti locali e di associazioni di volontariato [39].

 

     Art. 25.

     Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonchè allo svolgimento delle attività di preparazione ed aggiornamento professionale.

     Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione ed educazione civica della collettività regionale.

     Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con gli enti locali e con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l'utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale [40].

     Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.

 

     Art. 26. [41]

     Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei gruppi di ricerca di cui all'articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la protezione civile può utilizzare un «nucleo di ricerca» composto da esperti esterni da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato al precedente articolo 17.

 

     Art. 27.

     Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato alla protezione civile.

 

     Art. 28.

     E' istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.

     Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l'intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.

     Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.

     In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell'attività della struttura qui considerata.

     La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.

 

CAPO III

Formazioni volontarie

 

     Art. 29.

     E La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.

     L'attività di volontariato, ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.

 

     Art. 30. [42]

     1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell’elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.

 

     Art. 31.

     1. Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d'intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attività formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresì a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:

     a) a realizzare le attività istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;

     b) a presentare, annualmente, relazione sull'attività svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;

     c) ad intervenire quando richiesti.

     1 bis. Le disposizioni previste dal primo comma, lettera b), non si applicano ai gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 7, comma 2 ter [43].

     1 ter. Con l'obiettivo di coinvolgere il sistema del volontariato nelle scelte operate dalla Protezione civile della Regione per le attività di competenza, è istituita la Consulta dei Coordinatori dei gruppi comunali e dei Presidenti delle associazioni di volontariato di protezione civile, la cui composizione, funzionamento e attività sono disciplinati da regolamento regionale [44].

     2. Le modalità relative all'iscrizione nell'elenco regionale, ai rapporti fra l'Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall'iscrizione, nonchè le forme di partecipazione alle attività di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge. Il medesimo regolamento definisce le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile e le relative forme di rappresentanza su base democratica [45].

     2 bis. La Protezione civile della Regione promuove la formazione dei volontari di protezione civile mediante la predisposizione di piani formativi pluriennali, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano formativo definisce i contenuti, le modalità di erogazione e l'eventuale obbligatorietà di taluni corsi, al fine di garantire la formazione iniziale e il costante aggiornamento per l'operatività in sicurezza degli addetti [46].

 

     Art. 32.

     I Comuni, singoli e associati, le Comunità montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d'intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività dirette alla formazione dei soci.

     Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell'associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attività.

     I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attività svolte.

 

Capo III bis

Benefici contributivi per il ristoro danni da eventi calamitosi [47]

 

     Art. 32 bis. [48]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di privati e imprese i cui beni immobili, mobili e mobili registrati siano distrutti o danneggiati da eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero da parte dello stesso Assessore, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale [49].

     1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai Comuni, esclusivamente per i danni subiti dal proprio patrimonio edilizio, in conseguenza degli eventi calamitosi di cui allo stesso comma 1 [50].

     2. Sono equiparati ai beni mobili ed immobili distrutti quelli irrimediabilmente danneggiati, per i quali non vi siano possibilità di ripristino.

     3. Sono esclusi dai benefici contributivi i danni provocati da eventi calamitosi di tale entità, gravità ed estensione da rendere necessaria una complessa opera di ricostruzione di intere parti del territorio regionale e dei suoi centri abitati, per la quale si debbano predisporre specifici strumenti normativi di intervento.

     4. I contributi sono finalizzati ad assicurare alle popolazioni colpite il ripristino di normali condizioni di vita, nonché a favorire l'immediata ripresa delle attività produttive.

 

     Art. 32 ter. [51]

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale delegato alla protezione civile, provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, a delimitare i Comuni colpiti da ciascun evento calamitoso.

     2. Beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 bis i Comuni, i soggetti privati e le imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché gli esercenti le professioni e le attività artistiche, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo 32 bis danni ai beni di loro proprietà nei Comuni individuati ai sensi del presente articolo.

     3. I contributi riguardano i danni subiti dai beni immobili, mobili e mobili registrati, in proprietà dei privati e delle imprese alla data dell'evento calamitoso. I beni mobili per i quali si può procedere all'erogazione dei contributi a favore dei privati sono solo quelli essenziali per la vita, con esclusione dei beni voluttuari. La nozione dei beni mobili essenziali per la vita è definita con il regolamento previsto dall'articolo 32 sexies [52].

     4. Qualora i beni appartengano in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo. Il comproprietario richiedente agisce esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.

 

     Art. 32 quater. [53]

     1. I contributi vengono concessi ai privati e ai Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili [54]:

     a) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati, che siano stati completamente distrutti, o per i quali non vi siano possibilità di ripristino;

     b) beni immobili di soggetti residenti nei Comuni delimitati che siano stati danneggiati;

     c) beni mobili e beni mobili registrati di soggetti residenti nei Comuni delimitati;

     d) beni immobili costituenti il patrimonio edilizio di proprietà dei Comuni delimitati [55];

     e) beni immobili di soggetti non residenti nei Comuni delimitati;

     f) beni mobili e mobili registrati di soggetti non residenti nei Comuni delimitati.

     2. A favore dei soggetti di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale nelle misure di seguito indicate:

     a) per i beni immobili destinati ad uso abitativo e per i beni immobili dei Comuni, indicati al comma 1 bis dell'articolo 32 bis che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino, il contributo è pari alla spesa necessaria per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso Comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o irrimediabilmente danneggiata, fino al limite massimo di 200 metri quadrati, e per un valore al metro quadro non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati in conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457 [56];

     b) per i beni immobili destinati ad uso abitativo danneggiati e per i beni immobili danneggiati costituenti il patrimonio edilizio dei Comuni, nonché per i beni immobili destinati ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, è assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies [57];

     c) per i beni mobili ed i beni mobili registrati distrutti o danneggiati, il contributo è erogato nella misura massima del 40 per cento del valore dei danni accertati con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 32 sexies.

     3. Le disposizioni attuative per la concessione dei contributi ai Comuni danneggiati sono definite con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

     4. I contributi ai privati danneggiati sono assegnati ed erogati dai Comuni territorialmente interessati, secondo le disposizioni previste dal presente Capo.

     5. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, trasferisce ai Comuni le risorse necessarie alle erogazioni ai privati.

     6. I Comuni provvederanno a trasmettere al gestore del Fondo regionale per la protezione civile il rendiconto dei contributi concessi ed erogati in base alle domande presentate, nonché a riaccreditare al Fondo stesso le eventuali risorse residue.

     7. Le procedure di assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi previsti dal presente articolo sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 32 sexies.

 

     Art. 32 quinquies. [58]

     1. Alle imprese artigianali, commerciali, industriali e di servizi, nonché agli esercenti le professioni e attività artistiche, aventi sede operativa nei Comuni delimitati, vengono riconosciuti contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito a medio termine destinato al ripristino dei beni distrutti o danneggiati ed al riavvio dell'attività.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti criteri di priorità, in relazione alle risorse effettivamente disponibili:

     a) beni immobili, beni mobili, escluse le scorte di cui al punto b), beni mobili registrati, impianti e macchinari;

     b) scorte e materiali di produzione, con esclusione dei prodotti finiti.

     3. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'articolo 33, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, può avvalersi di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA per l'erogazione delle risorse stanziate ai sensi del comma 1, quali contributi in conto interessi in forma attualizzata su volumi di credito a rimborso decennale, per assicurare le disponibilità necessarie a ridurre gli oneri per interessi dei finanziamenti attivati dai soggetti e per le finalità di cui al comma 1 [59].

     4. Nel rispetto del disposto del comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i prestiti agevolabili con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie previste dal comma 3 possono essere erogati anche per il tramite di istituzioni bancarie convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi.

     5. La Giunta regionale definisce, con apposite direttive, l'entità delle agevolazioni di cui al comma 1, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni stesse.

     6. Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato alla protezione civile provvedono a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione. Detta convenzione regolerà le modalità di attualizzazione dei fondi di agevolazione, le procedure di gestione e di rendicontazione degli stessi, nonché l'entità delle competenze per il servizio delegato.

     7. Gli interventi agevolativi con le modalità previste dal presente articolo si applicano anche in favore delle imprese beneficiarie delle provvidenze previste dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, entro i limiti percentuali e di tasso stabiliti dal medesimo decreto legge.

 

     Art. 32 sexies. [60]

     1. Qualora i danni conseguenti agli eventi calamitosi siano in tutto o in parte ristorati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici o di altri Enti pubblici, la corresponsione dei contributi previsti dalle disposizioni del presente Capo ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

     2. Le disposizioni procedimentali ed attuative per la concessione dei contributi di cui al presente Capo saranno emanate con apposito regolamento, adottato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e registrato dalla Corte dei Conti.

     3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, l'Assessore regionale alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvederà ad individuare le risorse disponibili all'interno del Fondo regionale per la protezione civile.

 

CAPO III TER [61]

BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI

 

     Art. 32 septies. (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi) [62]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato «Fondo regionale per la protezione civile», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     2. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

     - al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;

     - sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli- Venezia Giulia;

     - ad ogni altra entrata eventuale.

     3. Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

     3 bis. Il Presidente della Regione o l’Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell’ambito dell’amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile [63].

     4. I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma e V comma, 11, I comma, e 12, 1 comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale [64].

     5. I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

     6. In applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile di cui al primo comma [65].

     7. Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali [66].

     8. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione [67].

     9. Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento [68].

     9 bis. [In relazione all'indennità di rischio spettante ai dipendenti regionali, impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/1977 il gestore del Fondo regionale per la protezione civile trasferisce le somme liquidate alla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, che provvede al pagamento ai beneficiari, tramite funzionario delegato] [69].

 

     Art. 34.

     Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all'articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: «Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988 [70].

     Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 del bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6165;

     - lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6167;

     - lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6183;

     - lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6187;

     - lire 1000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo.

     Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede:

     - per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986;

     - per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7943 del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

     Ai sensi dell'articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 35.

     Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell'attività svolta dall'Amministrazione regionale in materia di protezione civile.

 

     Art. 36.

     Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[4] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall’art. 17 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[6] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Comma così sostituito dall'art. 159 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[9] L'originario quarto comma, inserito dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1992, n. 24, è stato sostituito dagli attuali commi quarto e quinto per effetto dell'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2001, n. 1.

[10] L'originario quarto comma, inserito dall'art. 1 della L.R. 27 agosto 1992, n. 24, è stato sostituito dagli attuali commi quarto e quinto per effetto dell'art. 1 della L.R. 22 gennaio 2001, n. 1. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 159 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[12] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[14] Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[15] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Lettera aggiunta dall’art. 26 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25 e così sostituita dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[18] Lettera aggiunta dall’art. 26 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 160 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[21] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 26 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[22] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[23] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[24] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[26] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[27] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42.

[28] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8 giugno 1993, n. 33.

[29] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8 giugno 1993, n. 33.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 giugno 1993, n. 33.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 8 giugno 1993, n. 33.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[33] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[34] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[35] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[36] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[37] Punto già inserito nel testo della legge originaria.

[38] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[39] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[40] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[41] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[42] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15 e così modificato dall’art. 26 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[43] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[44] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[45] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[46] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[47] Il capo III bis, comprendente gli artt. da 32 bis a 32 sexies, è stato aggiunto dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[48] Il capo III bis, comprendente gli artt. da 32 bis a 32 sexies, è stato aggiunto dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[49] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[50] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[51] Il capo III bis, comprendente gli artt. da 32 bis a 32 sexies, è stato aggiunto dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[52] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[53] Il capo III bis, comprendente gli artt. da 32 bis a 32 sexies, è stato aggiunto dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[54] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[55] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[56] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[57] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[58] Il capo III bis, comprendente gli artt. da 32 bis a 32 sexies, è stato aggiunto dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[59] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[60] Il capo III bis, comprendente gli artt. da 32 bis a 32 sexies, è stato aggiunto dall'art. 28 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[61] Il Capo III ter, art. 32 septies, è stato inserito dall'art. 161 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[62] Il Capo III ter, art. 32 septies, è stato inserito dall'art. 161 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[63] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[64] Comma così modificato dall'art. 162 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[65] Comma già sostituito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[66] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[67] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[68] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[69] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[70] Vedi il rifinanziamento all'art. 20 della L.R. 18 novembre 1987, n. 38.