§ 4.10.197 – L.R. 19 settembre 1996, n. 40.
Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:19/09/1996
Numero:40


Sommario
Art. 1.      1. In considerazione dei maggiori costi per oneri fiscali delle opere assistite dai contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, conseguenti alla cessazione [...]
Art. 2.      1. Il divieto di cumulo previsto dall'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo ai sensi [...]
Art. 3.      1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, [...]
Art. 4.      1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della [...]
Art. 5.      1. I benefici di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26/1988, e [...]
Art. 6.      1. In via di interpretazione autentica, sono compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, [...]
Art. 7.      1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore di acquirenti «mortis [...]
Art. 8.      1. L'importo delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, eventualmente trattenuto sui corrispettivi delle imprese esecutrici degli interventi edilizi finanziati mediante aperture di [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti [...]
Art. 11.      1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano tuttora in essere rapporti d'impiego [...]
Art. 12.      1. Con effetto dall'1 gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la [...]
Art. 13.      1. In via di interpretazione autentica, i parametri di convenienza economica stabiliti con D.P.G.R. 25 gennaio 1980, n. 072/SGS, per il recupero e la valorizzazione degli edifici schedati e [...]
Art. 14.      1. Al fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori ambientali, storici e culturali connessi con l'architettura locale, [...]
Art. 15.      1. E' stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento che in [...]
Art. 16.      1. Al comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 26/1988, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 48/1991, le parole «Entro tre anni dalla data del decreto di concessione [...]
Art. 17.      1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, [...]
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      1. Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità [...]
Art. 21.      1. Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 67, messi a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine [...]
Art. 22.      1. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 45/1980, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis)
Art. 23.      1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente
Art. 24.      1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente
Art. 25.      1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente
Art. 26.      1. Dopo il comma 17 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente
Art. 27.      1. All'articolo 27, comma 18 sexies, della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole
Art. 28.      1. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 53/1984, è sostituito dal seguente
Art. 29.      1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni sono autorizzati ad introitare nei [...]
Art. 30.      1. Le domande eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 46 bis della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 31 [...]
Art. 31.      1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal Comune, ai sensi [...]
Art. 32.      1. In via di interpretazione autentica, l'Amministrazione regionale può assumere a proprio carico, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, anche le [...]
Art. 33.      1. All'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente
Art. 34.      1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, sono altresì compresi interventi di completamento di strutture adibite a caserme, ancorché già finanziate [...]
Art. 35.      1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 546/1977, limitatamente agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al titolo III della legge regionale [...]
Art. 36.      1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della [...]
Art. 37.      1. La proprietà di alloggi non adeguati alle esigenze del nucleo familiare dei richiedenti i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed [...]
Art. 38.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, per il conseguimento dei benefici di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di acquisto [...]
Art. 39.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, si applicano altresì agli aventi diritto ai contributi annui costanti di cui all'articolo 16 della legge [...]
Art. 40.      1. Quando, a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988, non sia stato [...]
Art. 41.      1. In via di interpretazione autentica, la non difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, alla data di effettuazione dell'intervento, delle opere già realizzate, di cui al comma 3 [...]
Art. 42.      1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1984, trovano applicazione anche ai fini della concessione dei contributi di cui alla [...]
Art. 43.      1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano [...]
Art. 44.      1. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in [...]
Art. 45.      1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 30/1988, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima siano [...]
Art. 46.      1. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate dai Comuni per il consolidamento antisismico di edifici pubblici, inoltrate oltre i termini utili fissati dall'articolo 95, comma 1, [...]
Art. 47.      1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, dopo le parole «di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni» sono [...]
Art. 48.      1. All'articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti
Art. 49.      1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni
Art. 50.      1. Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 66/1991, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della [...]
Art. 51.      1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 66/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis)
Art. 52.      1. All'articolo 55 della legge regionale 37/1993, dopo le parole «procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni», sono aggiunte le seguenti: (omissis)
Art. 53.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese eventualmente sostenute dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge che [...]
Art. 54.      1. All'articolo 75, comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole «il recupero statico e funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di recupero statico e funzionale o di nuova [...]
Art. 55.      1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 79 della legge regionale 37/1993, al comma 1, dopo le parole «Non si fa luogo al recupero del contributo [...]
Art. 56.      1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come modificato dagli articoli 34 della legge regionale 48/1991 e 79 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente
Art. 57.      1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento [...]
Art. 58.      1. Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, e modificato dall'articolo 81 della legge regionale [...]
Art. 59.      1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale 50/1990, e all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 48/1991, sono considerate [...]
Art. 60.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di [...]
Art. 61.      1. Le disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45/1984, come aggiunto dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, trovano applicazione anche per le opere [...]
Art. 62.      1. All'articolo 34, comma 4, lettera a), della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9/1994, dopo le parole «per mancato esercizio del diritto [...]
Art. 63.      1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici [...]
Art. 64. 
Art. 65.      1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, deve intendersi, in via di [...]
Art. 66.      1. Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive [...]
Art. 67.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, i finanziamenti necessari per il [...]
Art. 68.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato [...]
Art. 69.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fagagna un finanziamento straordinario di lire 450 milioni per il completamento del Museo della vita contadina «Cjase Cocèl»
Art. 70.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo del Friuli un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per il completamento del Centro culturale «Casa [...]
Art. 71.      1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro dodici mesi»
Art. 72.      1. A decorrere dall'anno 1997, gli oneri previsti dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni [...]
Art. 73.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.10.197 – L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata.

(B.U. 20 settembre 1996, n. 26 – S.S.).

 

Art. 1.

     1. In considerazione dei maggiori costi per oneri fiscali delle opere assistite dai contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, conseguenti alla cessazione del beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 40 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa ammissibile a contributo è incrementata della percentuale del quattro per cento.

     2. L'aliquota percentuale indicata al comma 1 è applicata:

     a) al costo determinato ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modifiche ed integrazioni, per gli alloggi e, rispettivamente, per i vani adibiti ad attività produttiva, nel caso di opere di ricostruzione assistite dai contributi della citata legge regionale 63/1977;

     b) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere di riparazione e di consolidamento antisismico degli edifici assistite dai contributi previsti rispettivamente dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 13 maggio 1988, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

     c) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, relative al consolidamento, ripristino, ricostruzione e nuova costruzione di muri di sostegno finalizzati alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici;

     d) all'importo dei lavori, come risultante dal progetto approvato, nel caso di opere assistite dai contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e loro successive modificazioni ed integrazioni, intese ad eliminare fenomeni di infiltrazione d'acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'incremento contributivo previsto dal comma 1 è riconosciuto limitatamente:

     a) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) ai soggetti titolari dei contributi previsti dal capo III della legge regionale 30/1977 purché essi stessi, o i loro danti causa, occupassero l'immobile alla data degli eventi sismici;

     c) ai soggetti titolari dei contributi previsti dai capi I e III del titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni [1];

     d) ai soggetti titolari dei contributi previsti dalla legge regionale 30/1988;

     e) ai soggetti titolari dei contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 45/1980 e successive modifiche ed integrazioni, purchè finalizzati a riparare o a ricostruire edifici assistiti dai contributi richiamati alle lettere a), b) e c);

     f) ai soggetti titolari dei contributi previsti dagli articoli 30 della legge regionale 26/1988 e 81 della legge regionale 50/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, purchè finalizzati ad eliminare fenomeni di infiltrazioni di acqua dagli edifici riparati o ricostruiti con i contributi richiamati alle lettere a), b) e c).

     4. I contributi concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 3 possono essere rideterminati applicando la maggiorazione prevista dal comma 1, su domanda da presentarsi all'autorità concedente entro centoventi giorni dalla predetta data, a favore dei beneficiari che alla medesima data abbiano in corso lavori non assistiti dal beneficio dell'esenzione IVA in forza dell'articolo 2 terdecies del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

     5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici per i quali l'IVA dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori deve intendersi compresa, in via di interpretazione autentica, nel contributo.

 

     Art. 2.

     1. Il divieto di cumulo previsto dall'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno presentato la domanda di contributo ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, per la riparazione di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 qualora in favore del medesimo nucleo familiare sia già stato concesso, nei limiti dell'importo di stima risultante dal verbale di accertamento danni di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e comunque per un importo non superiore a lire 6 milioni, un beneficio ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 30/1977.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto nei casi in cui, attraverso l'intervento di riparazione attuato, non sia stata conseguita la ricettività abitativa minima secondo le previsioni di cui al D.P.G.R. 5 agosto 1977, n. 1615/Pres.

 

     Art. 3.

     1. Sono fatti salvi i benefici contributivi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2/1982, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 26/1988, concessi a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato da familiari conviventi, in tempo utile e per atto tra vivi, la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, già posseduto precedentemente a titolo di usufrutto parziale, semprechè l'unità immobiliare dopo l'intervento venga utilizzata per il soddisfacimento delle esigenze abitative del richiedente.

     2. Il disposto di cui al comma 1 trova altresì applicazione qualora in favore dell'immobile danneggiato sia stato concesso un contributo ai sensi della legge regionale 30/1977, non superiore a lire 6 milioni.

     3. Il beneficio contributivo riconosciuto ai sensi del comma 1 è rideterminato d'ufficio detraendo l'ammontare del contributo erogato di cui al comma 2.

 

     Art. 4.

     1. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non più titolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici per averlo alienato, successivamente alla data del 6 maggio 1976, in favore di uno o più familiari conviventi, ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela di primo grado.

 

     Art. 5.

     1. I benefici di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26/1988, e agli articoli 2 e 72 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono estesi agli interventi di recupero statico e funzionale di edifici comunque acquisiti al patrimonio disponibile dei Comuni alla data del 31 dicembre 1994 per destinarli al soddisfacimento delle finalità previste dalle predette disposizioni.

 

     Art. 6.

     1. In via di interpretazione autentica, sono compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 30/1977, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 2/1982, anche gli edifici di proprietà dei Comuni ed adibiti ad uso ricettivo.

 

     Art. 7.

     1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, in favore di acquirenti «mortis causa» di edifici danneggiati dagli eventi sismici destinati ad uso di abitazione, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

 

     Art. 8.

     1. L'importo delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, eventualmente trattenuto sui corrispettivi delle imprese esecutrici degli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, è versato al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 9. [2]

 

     Art. 10.

     1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano in essere incarichi e contratti d'opera previsti dall'articolo 6 della legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, hanno facoltà, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) qualora dispongano di posti vacanti nella pianta organica, appartenenti alle qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera, di provvedere alla copertura dei suddetti posti vacanti, mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

     b) qualora abbiano esaurito le possibilità di cui alla lettera a), di istituire nella propria pianta organica, in deroga alle norme vigenti in materia di impiego presso gli enti locali, un ruolo soprannumerario comprendente le qualifiche funzionali nella cui area di attività si può analogicamente far rientrare il complesso delle prestazioni oggetto dell'incarico o del contratto d'opera e di provvedere alla copertura dei suddetti posti d'organico mediante il procedimento di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 [3].

     2. I soggetti titolari degli incarichi e contratti d'opera hanno titolo all'inquadramento in ruolo di cui al comma 1, lettere a) e b), subordinatamente alle seguenti condizioni, in deroga al limite massimo di età previsto per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e con riferimento al titolo di studio posseduto:

     a) che siano forniti del titolo di studio e degli altri requisiti professionali richiesti per l'accesso alla qualifica funzionale corrispondente;

     b) che abbiano superato un apposito esame di idoneità, costituito da un esame-colloquio, da sostenersi innanzi ad una commissione comunale all'uopo costituita;

     c) che siano titolari del rispettivo incarico o contratto d'opera alla data di entrata in vigore della presente legge [4].

     3. I Comuni disciplinano con propria deliberazione consiliare esecutiva la composizione ed il funzionamento della commissione comunale d'esame.

     4. I Comuni di cui al comma 1 riservano i posti che si rendano vacanti in organico al riassorbimento del personale collocato nel ruolo soprannumerario, appartenente alla corrispondente qualifica funzionale.

     5. Le spese derivanti dall'inquadramento dei titolari di contratti d'opera, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, sono rimborsate ai Comuni da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000. Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni [5].

     6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti già titolari degli incarichi e dei contratti d'opera e inquadrati nel ruolo soprannumerario, di cui al comma 1, lettera b), di altri Comuni ed ivi trasferiti anche qualora prestino in via temporanea la propria attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine [6].

     7. A far tempo dall'1 gennaio 1997 cessano i rimborsi a favore dei Comuni che si avvalgono degli incarichi e dei contratti d'opera di cui all'articolo 6 della legge regionale 37/1987.

 

     Art. 11.

     1. Al fine di assicurare il completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia, i Comuni, che abbiano tuttora in essere rapporti d'impiego temporaneo ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 30/1977 e 67 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con personale che sia risultato idoneo allo speciale esame di idoneità previsto dall'articolo 18 della legge 11 novembre 1982, n. 828, hanno facoltà di istituire, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un ruolo soprannumerario ad esaurimento per la sistemazione in ruolo di detto personale, in esenzione dal limite massimo di età.

     2. Al personale assunto ai sensi del presente articolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico in vigore per i dipendenti degli enti locali di pari qualifica funzionale, in deroga ai limiti derivanti dalla tipologia dei Comuni, di cui all'articolo 2 delle norme emanate con D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, ed all'articolo 21 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

     3. Il riassorbimento dei posti soprannumerari ha luogo con le cessazioni dal servizio a qualsiasi titolo o con la collocazione in posti d'organico vacanti.

     4. Il servizio reso presso gli enti locali nei rapporti di impiego temporaneo per le esigenze della ricostruzione è riconosciuto ad ogni effetto al personale inquadrato in forza del presente articolo.

     5. Le spese derivanti dall'inquadramento del personale soprannumerario sono rimborsate ai Comuni, limitatamente agli oneri fissi e continuativi, da parte dell'Amministrazione regionale fino al 31 dicembre 2000. Fino alla medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni le spese per il personale di ruolo destinato a sostituire quello inquadrato in base al presente articolo che sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni [7].

     6. I rimborsi di cui al comma 5 e nei limiti ivi indicati sono riconosciuti altresì ai Comuni, delimitati quali disastrati e gravemente danneggiati, qualora ricomprendano nella propria pianta organica soggetti di cui al comma 1 di altri Comuni ed ivi trasferiti.

 

     Art. 12.

     1. Con effetto dall'1 gennaio 1994 cessano di trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti la compilazione degli elenchi e l'approvazione degli stessi, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, relativi ad edifici danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale.

     2. In via transitoria continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, relative alla stipula da parte dei soggetti interessati della prevista convenzione per la conservazione dello stato degli edifici e la loro destinazione a tutela dei valori che rappresentano, nonché per l'utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari. In via transitoria, continuano altresì a trovare applicazione tutte le disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, qualora alla data dell'1 gennaio 1994 risulti essere già stata emessa la deliberazione della Giunta regionale ivi prevista al terzo comma, nell'ambito del procedimento di approvazione degli elenchi degli edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l'architettura locale [8].

     3. I titolari degli edifici oggetto di cancellazione dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, che abbiano titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione ed il progetto esecutivo o il contratto di acquisto entro il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di contributo, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

     4. Sono fatti salvi i rapporti contrattuali ed i relativi atti amministrativi assunti in regime di proroga della convenzione generale di affidamento dei lavori vigente al 31 dicembre 1992 stipulata dall'Amministrazione regionale per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977.

     5. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 30/1977, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, per la riparazione degli edifici situati nel territorio dei Comuni dichiarati danneggiati, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977.

 

     Art. 13.

     1. In via di interpretazione autentica, i parametri di convenienza economica stabiliti con D.P.G.R. 25 gennaio 1980, n. 072/SGS, per il recupero e la valorizzazione degli edifici schedati e catalogati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30/1977, non si applicano per le opere finalizzate ad assicurare il completamento ed a garantire l'agibilità di immobili di proprietà pubblica e destinati a fini pubblici o a pubblico servizio.

 

     Art. 14.

     1. Al fine di valorizzare e diffondere la corretta esecuzione delle opere di recupero e restauro dei principali valori ambientali, storici e culturali connessi con l'architettura locale, danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione regionale, nell'ambito degli interventi da attuare per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, promuove la realizzazione di interventi- guida, che costituiscono significativa rappresentazione dell'azione regionale di settore nonché riferimento per metodologie di recupero e per un mirato uso dei materiali, anche in relazione alle diverse aree del territorio regionale.

     2. Per l'attuazione del comma 1, la Segreteria generale straordinaria, d'intesa con la Direzione regionale dell'istruzione e cultura e con l'Ente sviluppo artigianato, individua gli interventi da realizzare nonché le relative modalità operative ed i soggetti esterni all'Amministrazione regionale da coinvolgere [9].

     3. Per assicurare, nei singoli interventi, le finalità di valorizzazione e diffusione di cui al comma 1, possono essere stipulate convenzioni con associazioni professionali, enti ed istituzioni economiche, culturali e scientifiche, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale.

     4. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi che riguardano, di regola, il recupero-restauro dell'intero edificio, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dei limiti di spesa.

     5. I maggiori oneri per le finalità di valorizzazione e diffusione degli interventi di cui al comma 1 trovano copertura, nel limite di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio di previsione 1996, che presenta la dovuta disponibilità [10].

 

     Art. 15.

     1. E' stabilito il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento che in precedenza si potevano inoltrare ai Comuni o alla Segreteria generale straordinaria, sulle diverse leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle domande intese ad ottenere i benefici richiamati dalla presente legge nonché alle domande intese ad ottenere i contributi in conto interessi e i contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati.

 

     Art. 16.

     1. Al comma 3 dell'articolo 72 della legge regionale 26/1988, come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 48/1991, le parole «Entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'anticipazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre mesi dalla data del compimento delle procedure di cessione in proprietà delle unità immobiliari agli aventi diritto,».

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.

 

     Art. 17.

     1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al 30 giugno 2006 [11].

     2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.

     3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.

     4. Lo stesso termine perentorio del 30 giugno 2006 si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9 [12].

 

          Art. 18. [13]

 

     Art. 19. [14]

 

     Art. 20.

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 130 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono estese, nei limiti ed alle condizioni ivi previsti, agli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della legge regionale 63/1977, sempreché le unità ricostruite siano cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci di cooperative edilizie non oltre la data del 31 dicembre 1998.

 

     Art. 21.

     1. Le attrezzature e i mezzi tecnici acquistati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 67, messi a disposizione dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli stessi.

     2. I beni mobili e le attrezzature d'uso scolastico acquisiti, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, dalle Amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone, con aperture di credito a favore dei propri Presidenti, sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà agli Istituti scolastici destinatari o agli Enti locali competenti.

 

     Art. 22.

     1. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 63/1977, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 45/1980, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis).

 

     Art. 23.

     1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. All'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. Dopo il comma 17 dell'articolo 27 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. All'articolo 27, comma 18 sexies, della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 37/1993, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

 

     Art. 28.

     1. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 53/1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 30 e 36 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni sono autorizzati ad introitare nei bilanci comunali i corrispettivi delle cessioni, effettuate ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 35/1979, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge regionale 37/1993, aventi ad oggetto gli alloggi ricevuti in donazione da enti, istituti, associazioni e governi nell'ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorchè parziale, di opere pubbliche, di interventi di edilizia abitativa o di infrastrutture di sviluppo economico e sociale.

     2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti di introito ai bilanci comunali dei corrispettivi di cessione degli alloggi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.

 

     Art. 30.

     1. Le domande eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 46 bis della legge regionale 63/1977, come inserito dall'articolo 31 della legge regionale 35/1979 e modificato dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, dai successori per causa di morte dei soggetti indicati agli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 63/1977 e 3 della legge regionale 45/1980, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte valide agli effetti della concessione dei benefici richiesti anche in deroga alle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge regionale 26/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La concessione dei contributi indicati al comma 1 è subordinata alla presentazione di una domanda di riesame della pratica alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La presentazione della domanda indicata al comma 2 produce l'effetto dell'annullamento del diniego di contributo pronunciato sulla domanda originaria dalla Segreteria generale straordinaria prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31.

     1. I soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della succitata legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge regionale 37/1993, gli alloggi realizzati negli ambiti di intervento unitario, rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, possono esercitare tale diritto, senza necessità di autorizzazione regionale, anche in un Comune diverso purché compreso fra quelli delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30/1977.

     2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere esercitato nei confronti degli alloggi compresi negli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1089/1939, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 32.

     1. In via di interpretazione autentica, l'Amministrazione regionale può assumere a proprio carico, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, anche le spese concernenti l'acquisizione di aree effettivamente occupate per la realizzazione di opere di urbanizzazione ancorchè esterne alle delimitazioni di cui all'articolo 8, secondo comma, numero 3), della medesima legge regionale 63/1977.

 

     Art. 33.

     1. All'articolo 75, primo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. La categoria di intervento indicata dall'articolo 75, primo comma, numero 5 bis), della legge regionale 63/1977, come inserito dal comma 1 del presente articolo, è ammessa a finanziamento, anche in deroga all'articolo 55 della legge regionale 53/1984 [15].

 

     Art. 34.

     1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, sono altresì compresi interventi di completamento di strutture adibite a caserme, ancorché già finanziate con i benefici previsti dal medesimo articolo, volti a realizzare ulteriori alloggi di servizio e le spese relative alla sicurezza in conformità alle vigenti disposizioni.

 

     Art. 35.

     1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 546/1977, limitatamente agli immobili realizzati con le provvidenze di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni e agli interventi di recupero statico e funzionale di cui al capo II della legge regionale 30/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, attuati con intervento diretto dell'ente pubblico, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità o agibilità avuto riguardo alla normativa vigente all'atto del rilascio della concessione edilizia.

 

     Art. 36.

     1. Le deliberazioni regionali di autorizzazione di spesa assunte antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni sono valide anche ai fini del finanziamento di interventi di ricostruzione di alloggi purchè siano rispettate le finalità del finanziamento stesso.

 

     Art. 37.

     1. La proprietà di alloggi non adeguati alle esigenze del nucleo familiare dei richiedenti i benefici di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, in pendenza del procedimento contributivo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988, non costituisce condizione ostativa al fine della concessione dei benefici richiesti.

     2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi richiesti assunti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità al comma 1.

     2 bis. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [16].

 

     Art. 38.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, per il conseguimento dei benefici di cui al titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di acquisto stipulati a seguito di specifiche autorizzazioni di competenza statale e tardivamente presentati, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Con riferimento al comma 1, i provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi a fronte degli atti di acquisto ivi indicati.

 

     Art. 39.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, si applicano altresì agli aventi diritto ai contributi annui costanti di cui all'articolo 16 della legge regionale 30/1988.

     2. Il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura dell'otto per cento.

     3. In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge regionale 55/1986, i soggetti che già si trovino nelle condizioni di aver compiuto i sessant'anni di età e di essere già beneficiari di un contributo annuo costante, possono richiedere il beneficio della capitalizzazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 40.

     1. Quando, a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici di proprietà di soggetti richiedenti i benefici di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988, non sia stato possibile dar corso all'adeguamento antisismico dei predetti immobili, i benefici richiesti possono essere riconosciuti per l'effettuazione dell'intervento alternativo di ricostruzione dell'edificio medesimo.

     2. A tal fine la domanda prodotta entro i termini è valida ai fini della concessione del contributo previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 30/1988 per la ricostruzione dell'immobile.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche a coloro che abbiano intrapreso l'intervento di ricostruzione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 41.

     1. In via di interpretazione autentica, la non difformità alle vigenti disposizioni urbanistiche, alla data di effettuazione dell'intervento, delle opere già realizzate, di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30/1988, è attestata in via generale da dichiarazione del Sindaco-funzionario delegato.

 

     Art. 42.

     1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1984, trovano applicazione anche ai fini della concessione dei contributi di cui alla legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, avuto anche riguardo alla reale situazione e consistenza degli edifici [17].

     2. I provvedimenti di diniego ovvero di parziale concessione dei contributi assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge su domande tempestivamente presentate, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono utili ai fini della concessione dei contributi avuto riguardo al disposto di cui al comma 1.

 

     Art. 43.

     1. Anche in pendenza del decreto di concessione del contributo, le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988 e successive modificazioni ed integrazioni trovano applicazione nei confronti di coloro che hanno provveduto ad iniziare le opere di adeguamento antisismico a seguito del rilascio di concessione edilizia e del decreto di approvazione del progetto.

     2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.

 

     Art. 44.

     1. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del contributo in annualità costanti e la domanda dei benefici spettanti al «de cuius» non sia stata ripetuta nei termini previsti dall'articolo 18 della medesima legge regionale 30/1988, la stessa può essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30/1988, presentate oltre i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.

 

     Art. 45.

     1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 30/1988, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.

     2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi o delle perizie di stima, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I progetti esecutivi o le perizie di stima eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

     4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.

     5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30/1988.

 

     Art. 46.

     1. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate dai Comuni per il consolidamento antisismico di edifici pubblici, inoltrate oltre i termini utili fissati dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 50/1990, e comunque entro il 31 dicembre 1993.

 

     Art. 47.

     1. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, dopo le parole «di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni» sono aggiunte le parole «e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie».

 

     Art. 48.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 33/1984, dopo il comma settimo sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 49.

     1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

     a) all'alinea del comma 6, dopo le parole «progetto esecutivo dell'intervento in questione», sono aggiunte le parole «anche per singoli lotti»;

     b) al comma 6, lettera a), dopo le parole «alla data degli eventi sismici», sono aggiunte le parole «, in numero di due per ciascun proprietario»;

     c) al comma 7, dopo la parola «esecutivo», sono aggiunte le parole «anche per singoli lotti».

 

     Art. 50.

     1. Preliminarmente all'avvio degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 66/1991, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune delegante trasmette alla Segreteria generale straordinaria l'elenco dei titolari delle unità immobiliari da ricomprendere nella progettazione esecutiva, con le caratteristiche dimensionali minime delle stesse, da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera a), della medesima legge regionale 66/1991, come modificata dall'articolo 49.

     2. L'elenco è redatto in attuazione dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991 come modificati ed integrati dagli articoli 49 e 51 della presente legge. L'inserimento del nominativo dei beneficiari in tale elenco sostituisce, a parziale deroga del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 66/1991, ad ogni effetto la domanda di contributo, anche ai fini della cessione delle unità immobiliari realizzate.

 

     Art. 51.

     1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 66/1991 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (omissis).

     2. L'articolo 5, comma 11, della legge regionale 66/1991 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 52.

     1. All'articolo 55 della legge regionale 37/1993, dopo le parole «procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni», sono aggiunte le seguenti: (omissis).

 

     Art. 53.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, si applicano anche alle spese eventualmente sostenute dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge che siano connesse allo svolgimento di contratti d'appalto o di incarichi professionali per i quali, pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria, questa abbia dichiarato, con sentenza, la sua incompetenza per essere stata la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.

     2. I termini per le domande di rimborso alla Segreteria generale straordinaria sono fissati in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Sono fatte salve, ai fini del rimborso, le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 37/1993, come integrate dal comma 1, trovano applicazione a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge regionale 55/1986.

 

     Art. 54.

     1. All'articolo 75, comma 1, della legge regionale 26/1988, le parole «il recupero statico e funzionale» sono sostituite dalle seguenti: «interventi di recupero statico e funzionale o di nuova costruzione».

     2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/1988.

 

     Art. 55.

     1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 79 della legge regionale 37/1993, al comma 1, dopo le parole «Non si fa luogo al recupero del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale dell'ottanta per cento dei lavori autorizzati», sono aggiunte le seguenti parole «e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima.».

 

     Art. 56.

     1. All'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come modificato dagli articoli 34 della legge regionale 48/1991 e 79 della legge regionale 37/1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 57.

     1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 55 della legge regionale 35/1979, e successive modifiche ed integrazioni, sono considerati utili ai fini del conseguimento dei benefici contributivi previsti dal titolo III della legge regionale 63/1977, gli atti di acquisto intestati oltre che al richiedente anche a uno o più membri del suo nucleo familiare alla data degli eventi sismici.

     2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni recate dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

 

     Art. 58.

     1. Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 50/1990, come aggiunto dall'articolo 35 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, e modificato dall'articolo 81 della legge regionale 37/1993, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 59.

     1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale 50/1990, e all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 48/1991, sono considerate pervenute in tempo utile qualora prodotte, entro i termini previsti, al Comune anzichè alla Segreteria generale straordinaria.

 

     Art. 60.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano provveduto, in sostituzione della ricostruzione, all'acquisto di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

     2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande sono utili alla concessione dei benefici di cui al comma 1.

 

     Art. 61.

     1. Le disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 45/1984, come aggiunto dall'articolo 54 della legge regionale 50/1990, trovano applicazione anche per le opere eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della precitata legge regionale 50/1990, ivi compresi gli insediamenti provvisori non abitativi.

 

     Art. 62.

     1. All'articolo 34, comma 4, lettera a), della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 9/1994, dopo le parole «per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa» sono aggiunte le seguenti: (omissis).

 

     Art. 63.

     1. I contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2/1982, per il recupero statico e funzionale di edifici acquistati dopo gli eventi sismici, destinati ad uso di abitazione con annessi rustici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorchè gli annessi rustici non fossero ammissibili a contributo, sempreché i contributi siano stati concessi in conformità agli elementi desumibili dai pareri istruttori resi sui progetti esecutivi in seguito approvati dal Sindaco in linea tecnico-economica per gli importi indicati nei pareri medesimi.

     2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi entro il termine semestrale indicato dall'articolo 26 della legge regionale 37/1993. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

 

     Art. 64. [18]

     1. I provvedimenti di diniego dei contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge per ragioni connesse alla presenza di abusi edilizi per i quali sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria possono essere revocati dal Sindaco, su istanza degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora la sanzione irrogata sia stata integralmente corrisposta e le opere realizzate siano ammissibili a contributo secondo le vigenti disposizioni d'intervento nelle zone terremotate. In seguito alla revoca dei provvedimenti di diniego, il Sindaco procede alla concessione dei contributi in presenza di ogni altro requisito.

 

     Art. 65.

     1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, deve intendersi, in via di interpretazione autentica, che il Sindaco o altro organo di amministrazione locale sia autorizzato ad assumere impegni nei limiti di spesa autorizzati con deliberazione di Giunta regionale, anche in attesa di ricevere l'ordine di accreditamento quale funzionario delegato.

 

     Art. 66.

     1. Ai Sindaci dei Comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere una indennità "una tantum" in relazione alla pregressa attività extra- istituzionale dagli stessi svolta per conto dell'Amministrazione regionale medesima quali funzionari delegati all'attuazione degli speciali e straordinari compiti di cui alle leggi regionali in materia di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

     2. L'indennità prevista dal presente articolo ha carattere integrativo rispetto a quella riconosciuta dalla legge regionale 7 settembre 1983, n. 76, e si riferisce ai periodi di tempo successivi al 31 dicembre 1978 durante i quali i Sindaci e gli altri amministratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 hanno esercitato, per conto della Regione, funzioni extra-istituzionali. Essa, pertanto, non è incompatibile:

     a) con l'indennità straordinaria percepita da alcuni Sindaci fino al 31 dicembre 1988 per gli incarichi conferiti discrezionalmente dal Comune di seguire a tempo pieno il processo di ricostruzione nell'interesse dell'Amministrazione comunale;

     b) con l'indennità ordinaria di carica comunale per l'esercizio di attività istituzionali o delegate all'ente locale.

     3. L'ammontare dell'indennità è fissato come segue:

     a) per i Sindaci dei Comuni classificati disastrati, in ragione di lire 490.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 340.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;

     b) per i Sindaci dei Comuni classificati gravemente danneggiati, in ragione di lire 250.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1985 e in ragione di lire 150.000 mensili lorde dall'1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1994;

     c) per i Sindaci dei Comuni classificati danneggiati, in ragione di lire 34.700 mensili lorde dall'1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1990.

     4. Ai fini del presente articolo, i Comuni classificati danneggiati, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nella delimitazione effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 agosto 1977, n. 1614/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 30/1977, sono equiparati ai Comuni classificati gravemente danneggiati.

     5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei Commissari nominati a seguito dello scioglimento dei Consigli comunali, nonché degli Assessori comunali muniti di delega sindacale permanente a seguire i problemi della ricostruzione, anche per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di funzionario delegato per conto dell'Amministrazione regionale.

     6. In caso di decesso dell'avente diritto l'indennità "una tantum" è corrisposta ai suoi successori per causa di morte.

 

     Art. 67.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 53/1984, i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dei complessi denominati «Castello di Torre» e «Convento di San Francesco» nelle parti che necessitano del relativo intervento.

     2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire gli edifici ad un uso polivalente per soddisfare finalità di carattere associativo o culturale.

     3. Per conseguire il finanziamento il Comune di Pordenone presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Pordenone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

 

     Art. 68.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme i finanziamenti necessari per l'acquisto, l'adattamento e il completamento funzionale dell'edificio denominato «Ex Albergo Savoia» da adibire a sedi di edifici municipali e di attività formative e direzionali nell'ambito turistico-alberghiero [19].

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo i finanziamenti necessari per la ristrutturazione e il consolidamento funzionale delle mura trecentesche e della Torre Rejtenbergher, danneggiate dagli eventi sismici, e dei siti attigui.

     3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'opera anche per singoli lotti funzionali.

     5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Per gli interventi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Arta Terme, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     7. Per gli interventi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

 

     Art. 69.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fagagna un finanziamento straordinario di lire 450 milioni per il completamento del Museo della vita contadina «Cjase Cocèl».

     2. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 70.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castelnuovo del Friuli un finanziamento straordinario di lire 350 milioni per il completamento del Centro culturale «Casa Sulis» nonché per la definitiva sistemazione delle sue adiacenze.

     2. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 1 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 71.

     1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, le parole «entro sei mesi» sono sostituite dalle parole «entro dodici mesi».

 

     Art. 72.

     1. A decorrere dall'anno 1997, gli oneri previsti dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

     2. Gli oneri di cui all'articolo 14, comma 5, quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 75, primo comma, numero 5 bis), della legge regionale 63/1977, come aggiunto dall'articolo 33, comma 1, nonchè quelli derivanti dagli articoli 67, comma 1, e 68, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 fanno carico al capitolo 8690 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, al cui stanziamento si potrà provvedere con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

     4. Per le finalità previste dell'articolo 66, commi 1 e 5, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.

     5. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 8612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, è elevato di lire 5.500 milioni per l'anno 1996.

     6. Per le finalità di cui all'articolo 69, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1996.

     7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 8729 [2.1.232.3.06.06] con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Fagagna per il completamento del Museo della vita contadina «Cjase Cocèl»» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1996.

     8. Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.

     9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 29 - programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 8730 [2.1.232.3.06.06] con la denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Castelnuovo del Friuli per il completamento del Centro culturale Casa Sulis e la definitiva sistemazione delle sue adiacenze» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 350 milioni per l'anno 1996.

     10. All'onere complessivo di lire 6.300 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4, 6 e 8, si provvede in termini di competenza mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» ed in termini di cassa mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 73.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[3] Per la riapertura dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 73 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[4] Lettera così modificata dall'art. 73 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9

[5] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

[6] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

[8] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[9] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[10] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[11] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1 dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall’art. 19 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[12] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1 dall'art. 5 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4, dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall’art. 19 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[13] Articolo abrogato dall'art. 139 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[14] Articolo abrogato dall'art. 139 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[15] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[17] Comma così modificato dall'art. 138 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[18] Per una riapertura dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 21 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[19] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi il comma 43, art. 138, della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.