Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 programmazione economica |
Data: | 05/07/1985 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, le parole «oltre che del concorso degli Enti locali» sono soppresse |
Art. 14. All'ultimo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, la proposizione: «Di esso tiene conto l'Ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica [...] |
Art. 15. L'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è soppresso |
Art. 18. Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, sono soppressi |
Art. 19. Gli oneri previsti dal terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente articolo 16, fanno carico al capitolo 3652 dello stato di [...] |
§ 6.5.9 – L.R. 5 luglio 1985, n. 27.
Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente «Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione».
(B.U. 5 luglio 1985, n. 67).
(Omissis) [1].
Al secondo comma dell'articolo 3 della
Artt. 3. - 13.
(Omissis) [2].
All'ultimo comma dell'articolo 20 della
L'articolo 22 della
Artt. 16. - 17.
(Omissis) [3].
Gli articoli 26 e 27 della
Gli oneri previsti dal terzo comma dell'articolo 23 della
«Compensi ad esperti, enti e istituti per consulenze ed indagini in materia di programmazione, nonché a personale estraneo all'Amministrazione regionale per lo svolgimento di rilevazioni dirette.».
[1] Norma sostitutiva dell'art. 2 della
[2] Norme modificative, integrative e sostitutive degli articoli dal 4 al 14 della
[3] Articoli abrogati dall'art. 77 della