§ 1.2.69 – L.R. 15 maggio 2001, n. 15.
Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:15/05/2001
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principi del conferimento di funzioni).
Art. 3.  (Sussidiarietà orizzontale).
Art. 4.  (Funzioni amministrative della Regione).
Art. 5.  (Funzioni amministrative delle Province).
Art. 6.  (Cooperazione tra le Province).
Art. 6 bis.  (Funzioni amministrative delle Comunità montane).
Art. 7.  (Funzioni amministrative dei Comuni).
Art. 8.  (Procedura di trasferimento).
Art. 9.  (Assemblea delle Autonomie locali).
Art. 10.  (Esercizio associato di funzioni).
Art. 11.  (Disposizioni transitorie).


§ 1.2.69 – L.R. 15 maggio 2001, n. 15. [1]

Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali.

(B.U. 16 maggio 2001, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di riordino della Regione e di conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali nel rispetto del principio fondamentale dell'unità regionale in un contesto di pari dignità con le Autonomie locali e di valorizzazione delle peculiarità territoriali.

     2. La Regione, nel quadro della riforma costituzionale della Repubblica, favorisce nuove forme di organizzazione istituzionale per l'esercizio ottimale delle funzioni e dei compiti amministrativi.

 

     Art. 2. (Principi del conferimento di funzioni).

     1. Fermo restando il diritto dei cittadini a un livello adeguato e uniforme di servizi su tutto il territorio regionale, il conferimento delle funzioni avviene in applicazione dei seguenti principi:

     a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative;

     b) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

     c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente;

     d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità delle Autonomie locali nell'esercizio delle funzioni a esse conferite;

     e) copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni conferite;

     f) cooperazione tramite strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra Regione ed Autonomie locali;

     g) soppressione delle funzioni e dei compiti amministrativi divenuti superflui.

 

     Art. 3. (Sussidiarietà orizzontale).

     1. La Regione, le Province e i Comuni, sulla base del principio di sussidiarietà e per lo svolgimento di attività di interesse generale, riconoscono il ruolo degli individui, delle famiglie, delle imprese e delle formazioni sociali e ne favoriscono l'autonoma iniziativa.

 

     Art. 4. (Funzioni amministrative della Regione).

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza, nonché quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

     2. La Regione svolge le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni.

     3. Spettano alla Regione in via esclusiva le funzioni e i compiti nelle seguenti materie:

     a) ordinamento della Regione e degli Enti locali;

     b) credito, finanza e tributi regionali;

     c) infrastrutture di rilevanza regionale e sovraregionale;

     d) libro fondiario.

 

     Art. 5. (Funzioni amministrative delle Province).

     1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi localizzati sul territorio rispondenti a interessi sovracomunali.

     2. Spettano in particolare alle Province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:

     a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente, per quanto non di competenza delle Comunità montane [2];

     b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

     c) valorizzazione dei beni culturali;

     d) viabilità e trasporti;

     e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

     f) caccia e pesca;

     g) smaltimento dei rifiuti, tutela dagli inquinamenti;

     h) diritto allo studio ed edilizia scolastica.

     3. Le Province inoltre realizzano opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo.

 

     Art. 6. (Cooperazione tra le Province).

     1. Al fine di valorizzare le locali peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche e promuovere lo sviluppo delle rispettive comunità, le Province individuano ambiti funzionali e interventi di interesse comune e definiscono congiuntamente le conseguenti modalità di cooperazione.

 

          Art. 6 bis. (Funzioni amministrative delle Comunità montane). [3]

     1. Le Comunità montane, nell’ambito delle zone montane omogenee di competenza, esercitano funzioni e compiti amministrativi nei seguenti settori:

     a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente;

     b) foreste;

     c) agricoltura;

     d) risparmio energetico e riscaldamento;

     e) turismo;

     f) commercio.

 

     Art. 7. (Funzioni amministrative dei Comuni).

     1. I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie, nonché della generalità delle funzioni non espressamente riservate alla Regione e alle Province.

 

     Art. 8. (Procedura di trasferimento).

     1. La Giunta regionale presenta annualmente entro il 30 giugno, al Consiglio regionale e all'Assemblea delle Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 9, il programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni e alle Province, da attuare nell'esercizio finanziario successivo.

     2. Il programma di cui al comma 1 concerne le materie di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed è formulato in conformità agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7.

     3. Il programma contiene la previsione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali da trasferire ai Comuni e alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto a funzioni e compiti amministrativi conferiti e al contempo deve comportare la parallela previsione della soppressione o del ridimensionamento delle corrispondenti strutture dell'amministrazione regionale.

     4. Le competenti commissioni consiliari e l'Assemblea delle Autonomie locali esprimono il proprio parere sul programma di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere medesimo. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. Il programma è attuato con successive leggi regionali di riordino settoriale, nonché, nei casi consentiti, individuati dal programma medesimo, con regolamenti emanati, previo parere positivo delle commissioni consiliari competenti, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 2. Al riordino delle strutture regionali si provvede con le modalità previste dalla legge regionale 30 marzo 2001, n. 10.

     6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 5, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.

 

     Art. 9. (Assemblea delle Autonomie locali).

     1. E' istituita l'Assemblea delle Autonomie locali, di seguito denominata Assemblea, quale organo unitario di rappresentanza del sistema delle Autonomie locali, di raccordo e consultazione permanenti tra Regione e Autonomie locali.

     2. L'Assemblea interviene nei processi decisionali della Regione riguardanti:

     a) l'ordinamento delle Autonomie locali;

     b) il conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi;

     c) i disegni di legge finanziaria e di approvazione del bilancio regionale e la proposta di piano regionale di sviluppo.

     3. L'Assemblea è composta da:

     a) i Presidenti delle Province;

     b) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;

     c) un rappresentante per ogni ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 10, comma 1, designato dai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte, tra i componenti dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;

     c bis) un rappresentante per ogni Comunità montana, designato dal Consiglio della Comunità stessa [4].

     4. Le funzioni di componente dell'Assemblea non sono delegabili e i componenti decadono dalla carica nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco.

     5. L'Assemblea ha sede presso la Direzione regionale per le Autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

     6. Il Presidente della Regione nomina i componenti dell'Assemblea, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, convoca e presiede la riunione di insediamento. Entro quindici giorni dalla riunione di insediamento l'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento.

 

     Art. 10. (Esercizio associato di funzioni).

     1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, provvede all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio delle stesse, sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socioeconomico.

     2. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del programma di cui all'articolo 8, individuano, sulla base di quanto previsto al comma 1, soggetti, forme e metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni di cui è previsto il conferimento, dandone comunicazione alla Giunta regionale. In caso di inadempienza provvede la Giunta regionale, sentita l'Assemblea delle Autonomie locali.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie).

     1. La Giunta regionale presenta il primo programma di cui all'articolo 8 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), sono designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani - Associazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, nelle persone di dieci rappresentanti di Comuni non capoluogo di Provincia, appartenenti a Consigli o Giunte comunali.


[1] Legge abrogata dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 41 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 41 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.