§ 17.3.9A - Legge 16 marzo 1972, n. 88.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:16/03/1972
Numero:88


Sommario
Art. unico.      È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, con le [...]


§ 17.3.9A - Legge 16 marzo 1972, n. 88. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.

(G.U. 30 marzo 1972, n. 85)

 

     Art. unico.

     È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, al primo comma, dopo le parole: Camerata Picena, è aggiunta la parola: Castelfidardo; dopo le parole: San Marcello, sono aggiunte le parole: Santa Maria Nuova; le parole: 30 giugno 1972, sono sostituite con le parole: 30 aprile 1972;

     al secondo comma, le parole: per lo stesso periodo, sono sostituite con le parole: per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972; dopo le parole: prima del 25 gennaio, sono aggiunte le parole: e dal 25 gennaio al 15 febbraio.

     All'art. 5, al quinto comma, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono aggiunte le parole: fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.

     All'art. 6, al secondo comma, dopo le parole: diverse da quelle preesistenti, sono aggiunte le parole: nell'ambito delle norme urbanistiche.

     All'art. 7, al primo comma, è soppressa la parola: urbani.

     All'art. 30, al primo comma, sostituire le parole: 30 giugno 1972, con le parole: 31 ottobre 1972.

     All'art. 34, sostituire le parole: agosto 1972, con le parole: dicembre 1972.

     Dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente:

     Estensione di provvidenze a favore di altre zone del territorio nazionale colpite da terremoti, alluvioni e mareggiate.

Art. 37-bis. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera d), e 27.

     Agli adempimenti attribuiti dall'art. 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.

     La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente decreto per quanto applicabili.

     I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le ripartizioni o la ricostruzione degli immobili prima dell'intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile.

     Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

     All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.