Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 23/06/1995 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 0. Finalità. |
Art. 1. Agevolazioni in forma automatica. |
Art. 2. Fondo di garanzia. |
Art. 3. Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese. |
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili. |
Art. 4. Interventi per opere infrastrutturali. |
Art. 5. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea. |
Art. 6. Disposizioni organizzative. |
Art. 7. Relazione al Parlamento. |
Art. 8. Patti territoriali. |
Art. 9. Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio. |
Art. 10. Interventi nel settore idrico. |
Art. 11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale. |
Art. 12. Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive. |
Art. 13. Interventi nel settore della zootecnia. |
Art. 14. Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle [...] |
Art. 15. Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. |
Art. 16. Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca. |
Art. 17. Disposizioni in materia di lavori pubblici. |
Art. 18. Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. |
Art. 19. Disposizioni per il personale delle cooperative. |
Art. 20. Disposizioni per il personale di ruolo. |
Art. 21. Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. |
Art. 21 bis. Trasferimento di alloggi. |
Art. 21 ter. Disposizioni per accelerare la ricostruzione. |
Art. 22. Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. |
Art. 23. Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli. |
Art. 24. Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia. |
Art. 25. Differimento di termini. |
Art. 26. Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. |
Art. 27. Misure per la ripresa dell'occupazione. |
Art. 28. |
Art. 29. Retribuzione minima imponibile nel settore edile. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
§ 63.1.46 - D.L. 23 giugno 1995, n. 244. [1]
Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
(G.U. 24 giugno 1995, n. 146).
Capo I
Interventi per lo sviluppo nelle aree depresse
1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III.
Art. 1. Agevolazioni in forma automatica. [3]
1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea [4].
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del
Art. 2. Fondo di garanzia.
1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.
3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti [5].
Art. 3. Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese.
1. [6].
2. Il Mediocredito centrale è autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite, le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili. [7]
Art. 4. Interventi per opere infrastrutturali.
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, fino all'anno 2015, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del
Art. 5. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea.
1. Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali dell'Unione europea,
l'amministrazione pubblica competente ad emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indìce una conferenza di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della
2. Qualora, per cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del
Art. 6. Disposizioni organizzative. [11]
1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la «Cabina di regia nazionale» come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2. [E' altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5,
3. [La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 4,
4. [La Cabina di regia nazionale dipende funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5].
5. [Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
6. [Per i propri compiti la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro].
7. [Il contingente di personale da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico approvato con
8. [Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1 e 4, del
9. [Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche regionali di cui all'articolo 4 del
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del
Art. 7. Relazione al Parlamento.
1. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento sull'andamento e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al
1 bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di cui all'articolo 2 [13].
Art. 8. Patti territoriali. [14]
Art. 9. Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio.
1. Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al
2. Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 10. Interventi nel settore idrico.
1. La quota di finanziamento nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C [94] 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del
2. Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria, supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti e fognature, da attuarsi in linea con i princìpi di cui alla
a) accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del
b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla lettera a);
c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla lettera a);
d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera a), laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 9,
3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma predisposto dalla società di cui all'articolo 10,
4. Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
5. Per la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti, per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40%, restando esclusa ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19,
Art. 11. Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
1. Ai consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della
2. I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della
3. [17].
Art. 12. Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive.
1. Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del
a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;
b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;
c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
2. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi della
3. Le imprese che hanno beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 3 maggio 1989, n. 233.
4. Gli istituti di credito e le società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate. Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del
Art. 13. Interventi nel settore della zootecnia.
1. Le somme di cui all'articolo 3 della
2. La verifica in ordine alla realizzazione dei progetti approvati ai sensi della
Art. 14. Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici, economici e amministrativi per gli interventi di cui alle leggi 1° marzo 1986, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa.
1. Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla
2. Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla
3. Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo 5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 15. Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
1. Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del
2. [19].
Art. 16. Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca.
1. Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e), del
2. Il commissario ad acta può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del comma 1, a fronte di fidejussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.
3. I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del
4. [20].
5. Le somme derivanti da revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del
Art. 17. Disposizioni in materia di lavori pubblici.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di cui al
2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori pubblici provvede:
a) in via prioritaria, al completamento delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi approvati dal CIPE.
3. ll termine per le attività del commissario di cui all'articolo 9- bis, comma 5, del
4. [21].
5. Le controversie, per le quali gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre 1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la procedura ed i criteri di cui al comma 4.
Art. 18. Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1, del
1. La disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del
2. [22].
Art. 19. Disposizioni per il personale delle cooperative.
1. I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti, previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro, presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale, previa valutazione del servizio e colloquio.
Art. 20. Disposizioni per il personale di ruolo. [23]
Capo II
Interventi nelle aree colpite da eventi sismici
e completamento opere a Napoli ed in Sicilia
Art. 21. Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della
2. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della
3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del
3 bis. Per le esigenze connesse al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo 32 della
4. [28].
Art. 21 bis. Trasferimento di alloggi. [29]
1. Gli alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del
2. All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente diritto.
5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data di accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della
Art. 21 ter. Disposizioni per accelerare la ricostruzione. [31]
Art. 22. Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento a Napoli ex titolo VIII della
1. Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII della
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996 [32].
3. Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4. In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
5 bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del
6. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della
7. Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12,
8. Le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della
9. Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31 marzo 1996. I termini di cui all'articolo 6 dello stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi [36].
9 bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla data del 31 marzo 1996, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari [37] [38].
10. Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.
Art. 23. Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate dalla
1. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al
Art. 24. Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia.
1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
Art. 25. Differimento di termini. [40]
1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del
2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.
5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo
Art. 26. Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi previsti dalla
1. L'articolo 9 del
Capo III
Disposizioni in materia di lavoro e occupazione
Art. 27. Misure per la ripresa dell'occupazione.
1. Al fine di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare riferimento all'attivazione, prevista dal
2. Al
a) all'articolo 1:
1) al comma 2 le parole: «comma 1, primo periodo;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti;»;
2) al comma 4 le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Con priorità per le finalità»;
3) al comma 5 le parole: «comma 2» sono soppresse e le parole: «entro il 31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 1° dicembre 1994-31 maggio 1995»; i conseguenti oneri finanziari sono posti a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;
b) all'articolo 6:
1) al comma 21, terzo periodo, le parole: «, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 30 giugno 1995,».
3. Per poter essere ammessi ai benefìci di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8, del
(Omissis)
Art. 29. Retribuzione minima imponibile nel settore edile.
1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del
3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del
4. Le disposizioni del presente articolo:
a) trovano applicazione alle società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle stesse;
b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento [43].
6. Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.
Art. 30. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[4] Il presente comma è stato così modificato dalla
[5] Il presente comma è stato così modificato dalla
[6] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 11, del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, a decorrere dal 25 aprile 1995.
[7] Articolo aggiunto dalla
[8] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 del
[9] Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1 del
[10] Comma già modificato dalla
[11] Articolo così sostituito dalla
[12] Il presente comma è stato così modificato dalla
[13] Il presente comma è stato aggiunto dalla
[14] Modifica l'art. 1 del
[15] Il presente comma è stato così modificato dalla
[16] Il presente comma è stato così sostituito dalla
[17] Modifica l'art. 36 della
[18] Comma così modificato dall'art. 5 della
[19] Modifica il comma 5, art. 19, del
[20] Modifica il comma 4, art. 6, del
[21] Comma modificato dalla
[22] Sostituisce il comma 1, art. 12, del
[23] Modifica il comma 5, art. 14, del
[24] Comma modificato dalla
[25] Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 10 della L. 7 agosto 1997.
[26] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[27] Il presente comma è stato aggiunto dalla
[28] Il presente comma è stato abrogato dalla
[29] Articolo aggiunto dalla
[30] Comma così modificato dall'art. 5 bis del
[31] Articolo aggiunto dalla
[32] Il presente comma è stato così modificato dalla
[33] Comma aggiunto dalla
[34] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 del
[35] Il presente comma è stato così modificato dalla
[36] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall'art. 15 del
[37] Comma aggiunto dalla
[38] Il termine di cui al presente comma è stato così prorogato dall'art. 15 del
[39] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 13 del
[40] Articolo così sostituito dalla
[41] Comma così modificato dalla
[42] Comma già modificato dall'art. 2 del
[43] Comma modificato dall'art. 45 della