§ 95.1.137 - Legge 28 settembre 1998, n. 337.
Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:28/09/1998
Numero:337


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al [...]


§ 95.1.137 - Legge 28 settembre 1998, n. 337.

Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione.

(G.U. 30 settembre 1998, n. 228)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

     a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

     b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

     c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

     d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

     e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

     f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

     g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

     h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

     1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

     2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

     3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

     4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

     5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

     6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

     7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

     8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

     9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

     i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

     l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

     m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

     n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

     o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

     p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

     q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

     1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

     2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

     3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

     r) previsione, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

     s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

     t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

     u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;

     v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera e); previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera d).

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

     3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi.

     4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.

     5. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

     6. Dall'esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.