§ 98.1.26849 - Legge 26 novembre 1993, n. 489.
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/11/1993
Numero:489


Sommario
Art. 1.      1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli [...]
Art. 2.      Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la [...]
Art. 3.      Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle [...]


§ 98.1.26849 - Legge 26 novembre 1993, n. 489.

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.

(G.U. 3 dicembre 1993, n. 284)

 

     Art. 1.

     1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli articoli 28 e 71 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è differito alla data del 31 dicembre 1995 per gli atti di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995 [1] .

     Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, in società finanziarie aventi ad oggetto la detenzione di partecipazioni nel capitale di enti creditizi e di società esercenti attività finanziarie o strumentali all'attività delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle operazioni di fusione tra le società ed enti appartenenti ad un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché alle operazioni di scissione effettuate dai medesimi società o enti, autorizzate ove previsto dalla Banca d'Italia.

     Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni, non costituisce realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute a seguito dei conferimenti, qualora il trasferimento stesso avvenga in attuazione delle direttive del Ministro del tesoro di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, introdotto dall'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481. Nel caso in cui il trasferimento sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale differenza tra i proventi ricevuti a seguito del trasferimento e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto alle azioni trasferite deve essere accantonata in una speciale riserva che non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata distribuita o comunque utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite. [2]

     Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche.

     All'art. 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30 luglio 1990, n. 218, le parole da: "della differenza" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "della differenza tra la consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi con clientela degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione ovvero alle operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio del maggiore degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento"

     Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1

 

          Art. 2.

     Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, escluso il ricorso alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 356 del 1990. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

     Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.

     3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano. [3]

     4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:

     a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché delle associazioni artigiane di categoria maggiormente rappresentative e delle cooperative, dei consorzi e delle società consortili, anche in forma di cooperativa di primo o secondo grado, di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

     b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;

     c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato. [4]

 

          Art. 3.

     Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. [5]

     Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.

     I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

     Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.

     Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.

     Sono abrogati l'articolo 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonché l'articolo 17, il sesto comma dell'articolo 34, la lettera c) del secondo comma dell'articolo 37 e i commi terzo e quarto dell'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla L. 30 luglio 1994, n. 474.

[3] Comma già sostituito dall'art. 54 del L. 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'art. 45 del L. 23 dicembre 1998, n. 448 e così ulteriormente sostituito dall'art. 65 del L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 ottobre 1995, n. 435.

[5] Comma così modificato dall'art. 156 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.