Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/11/1993 |
Numero: | 489 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, ai fini dell'applicazione delle disposizioni ivi previste, come modificate dagli [...] |
Art. 2. Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la [...] |
Art. 3. Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle [...] |
§ 98.1.26849 - Legge 26 novembre 1993, n. 489.
Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi.
(G.U. 3 dicembre 1993, n. 284)
1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' alle operazioni di conferimento di azioni rivenienti da precedenti operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1 della
Le disposizioni dell'articolo 7 della
Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della
Le disposizioni dell'art. 7, comma 3, della
All'art. 7, comma 3, secondo periodo, della
Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano con riferimento agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro i termini indicati nel comma 1
Entro il 30 giugno 1994 gli enti creditizi pubblici, del cui fondo di dotazione o capitale lo Stato detiene la totalità o la maggioranza anche relativa, assumono la forma della società per azioni secondo le disposizioni della
Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto le modalità per il versamento alle società per azioni di cui al comma 1 delle disponibilità di pertinenza del patrimonio degli enti creditizi pubblici originari esistenti presso la tesoreria dello Stato.
3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano. [3]
4. Il Ministero del tesoro dismette le azioni di propria pertinenza della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a., vendendole, conferendole o, comunque, trasferendole a titolo oneroso, con modalità idonee a garantire il migliore servizio per l'artigianato, stabilite con decreto del Ministro del tesoro. Tale decreto deve prevedere che il trasferimento avvenga a condizioni tali da garantire:
a) la possibilità di partecipare al capitale sociale della Cassa da parte delle imprese artigiane iscritte negli albi previsti dall'articolo 5 della
b) una adeguata presenza, negli organi sociali della Cassa, di esponenti dell'artigianato;
c) la permanenza della destinazione dell'attività della Cassa all'esclusivo interesse dell'artigianato. [4]
Le società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le società per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, provvedendo altresì alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilità relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sarà affidata anche ad una o più società che presentino adeguati requisiti di affidabilità imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresì i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. [5]
Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma è assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validità a favore delle società derivanti dalla trasformazione senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa.
Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti.
Sono abrogati l'articolo 4 della
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 1 del
[3] Comma già sostituito dall'art. 54 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dall'art. 156 del