Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/05/1995 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 98.1.26969 - Legge 17 maggio 1995, n. 172 [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.
(G.U. 17 maggio 1995, n. 113)
[1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
[All'art. 1, al comma 1, capoverso, le parole: "cui possono derogare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri" sono sostituite dalle seguenti: "conformandosi ai princìpi e ai criteri"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I suddetti piani di risanamento sono redatti in funzione degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano gli scarichi di cui al presente comma, nei casi ed alle condizioni stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
All'art. 2:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le regioni disciplinano con propria legge l'obbligo degli enti gestori del servizio di fognatura e di depurazione di prescrivere agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue industriali che confluiscono in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ove necessario ai seguenti fini:
a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati;
c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non vengano intralciati;
d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale";
al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:
"In caso di mancata elaborazione entro il 31 luglio 1995 del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. All'art. 17 della
"Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della
All'art. 3:
al comma 1, primo capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali sanzioni non si applicano nei confronti dei pubblici amministratori che alla data di accertamento della violazione dispongano di progetti esecutivi cantierabili finalizzati alla depurazione delle acque";
al comma 1, secondo capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
All'art. 4, al comma 1, capoverso, le parole: "chiunque effettua o mantiene" sono sostituite dalle seguenti: "chiunque effettui o mantenga".
L'art. 5 è soppresso.
All'art. 6:
al comma 1 è premesso il seguente:
"01. All'art. 9 della
"Gli scarichi di pubbliche fognature di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto"";
al comma 2, capoverso, le parole: "Chiunque apre o comunque effettua" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque apra o comunque effettui"; e le parole: "ovvero continua ad effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero continui ad effettuare".
All'art. 7, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.
L'art. 8 è soppresso.]
[1] Abrogata dall'art. 63 del