Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.5 contratti di solidarietà |
Data: | 16/05/1994 |
Numero: | 299 |
Sommario |
Art. 1. Norme in materia di cassa integrazione guadagni. |
Art. 2. Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori. |
Art. 3. Trattamenti di disoccupazione. |
Art. 4. Norme in materia di contratti di solidarietà. |
Art. 5. Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali. |
Art. 6. Misure sperimentali in materia di occupazione. |
Art. 7. Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro. |
Art. 8. Disposizioni inerenti il settore siderurgico. |
Art. 9. Disposizioni inerenti il trasporto aereo. |
Art. 10. Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale. |
Art. 11. Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica. |
Art. 12. Norme transitorie e finali. |
Art. 13. Oneri. |
Art. 14. Lavori socialmente utili. |
Art. 15. Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione. |
Art. 16. Norme in materia di contratti di formazione e lavoro. |
Art. 17. Copertura finanziaria. |
Art. 18. Fiscalizzazione oneri sociali. |
Art. 19. Sgravi contributivi. |
Art. 20. Entrata in vigore. |
§ 58.5.5 - D.L. 16 maggio 1994, n. 299. [1]
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.
(G.U. 20 maggio 1994, n. 116).
Capo I
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, MOBILITÀ, TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI
Art. 1. Norme in materia di cassa integrazione guadagni.
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale .
2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della
3. [2]
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della
"3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.".
5. Il secondo comma dell'articolo unico della
6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 del
7. A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria. [4]
Art. 2. Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori.
1. All'articolo 8 della
"4 bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le mensionate condizioni ostative." [5]
2. All'articolo 5, comma 5, della
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dall'articolo 25, comma 9, della
3. All'articolo 9, comma 1, della
"d bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono, nonché di quelli previsti dal comma 5 ter dell'articolo 6 del
4. L'articolo 9, comma 3, della
"3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.".
5. All'articolo 6 del
6. Il lavoratore in mobilità assunto da una impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della
Art. 3. Trattamenti di disoccupazione.
1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per cento dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della
3. [Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della
4. [Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della
Art. 4. Norme in materia di contratti di solidarietà.
1. All'articolo 13 della
"2. Nelle unità produttive interessate da contratti di solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, le condizioni alle quali è consentito il cumulo dei due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della
2. Il comma 8 dell'articolo 5 del
"8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.".
Art. 5. Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze occupazionali.
1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi. [10]
2. Nell'articolo 7, comma 6, del
3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del
4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
a) le predette unità produttive appartengano ad impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle aree territoriali cui trovano applicazione le citate disposizioni della
b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive presenti nelle predette aree territoriali.
7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10 bis, del
8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive interessate da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del
9. All'articolo 1, comma 3 del
10. All'articolo 1, comma 2 del
11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del
12. Il comma 2 dell'articolo 1 del
13. L'articolo 1 del
14. Per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
16. Per consentire la prosecuzione, fino e non oltre al 31 maggio 1995, degli interventi di cui all'articolo 4 del
17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della
18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nelle aree di cui al citato testo unico approvato con
19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2 ter del
Art. 6. Misure sperimentali in materia di occupazione.
1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di cui al comma 2 è riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese, appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro il 31 dicembre 1995. Il beneficio è riconosciuto, per un periodo determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in attuazione del piano, successivamente alla data della sua approvazione. Il beneficio può essere concesso anche ad imprese di nuova costituzione purché ricorrano le condizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 8 della
3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di personale.
4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini, modalità e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che è concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il beneficio è concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31, della
Art. 7. Misure sperimentali di flessibilità della durata del lavoro.
1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale nonché a forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può concedere, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della
a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti; [16]
b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della
2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), può essere determinato in misura differenziata con riferimento a differenti fasce di orario.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici di cui al comma 1.
Art. 8. Disposizioni inerenti il settore siderurgico.
1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite massimo di 17.100 unità, un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al
1 bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della
2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico.
2 bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilità successivamente al 1° gennaio 1995. [20]
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
Art. 9. Disposizioni inerenti il trasporto aereo.
1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, sono autorizzati:
a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di navigazione dal
b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:
1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso di almeno trenta anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.
2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore a 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del
3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.
Art. 10. Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione riorganizzazione o conversione aziendale.
1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, è autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unità, un piano di pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle imprese industriali, interessati da procedure di mobilità intraprese nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle eccedenze;
b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, una anzianità contributiva di almeno 25 anni;
c) alla medesima data di cui alla lettera b) aver maturato nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti una anzianità contributiva di almeno 30 anni.
2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato è concesso un aumento dell'anzianità contributiva pari, nel caso di cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, se donne o del sessantesimo anno di età se uomini, ovvero del periodo necessario al conseguimento di trentacinque anni di anzianità contributiva e, nel caso di cui al comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di risoluzione del rapporto e la data di maturazione del trentacinquesimo anno di anzianità contributiva.
3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda può congiuntamente riguardare anche imprese collegate a quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi aziendale, purché quest'ultima costituisca un riflesso del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa collegata di maggiore dimensione.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di avvio delle procedure di mobilità, deve indicare il numero dei lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3, il piano di cui al comma 1 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione, provvedono entro i trenta giorni successivi a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro, che dovrà comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. La gestione di cui all'articolo 37 della
7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui al comma 6, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui all'articolo 7 della
8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente numerico di 8.500 unità previsti dal presente articolo, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si applica nel limite di ottocento unità e con effetto dalla maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c), entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di età previsto dall'articolo 7, comma 7, della
Art. 11. Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica.
1. Al fine di assicurare un più efficace e diretto rapporto tra attività produttive e attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attività di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attività produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. – 4. [22]
5. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della
Art. 12. Norme transitorie e finali.
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della
2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del
3. L'onere derivante dall'articolo 4 bis del
4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del
6. Nell'articolo 2, comma 8, del
7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della
8. Al comma 2 dell'articolo 2 del
Art. 13. Oneri.
1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11 valutato in lire 1.654 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375 miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940 miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della
Capo II
NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
Art. 14. Lavori socialmente utili. [25]
Art. 15. Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.
1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. [26]
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle 80 ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione. [27]
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego. [28]
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 16. Norme in materia di contratti di formazione e lavoro.
1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie;
2) acquisizione di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
3. I lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati a un livello inferiore a quello di destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione minima non inferiore a venti ore di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione medesimo. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
7. [31].
8. All'articolo 3, comma 3 del
9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo delle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
12. [32]
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla
14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno 1995, sulla base di progetti che alla data del 31 marzo 1995, risultino già approvati, presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
15. Dalla tabella C annessa al
Art. 17. Copertura finanziaria.
1. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
Capo III
NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Art. 18. Fiscalizzazione oneri sociali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del
2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19. Sgravi contributivi.
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della
2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del
4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunità europea, recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.
Art. 20. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 13 del
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Comma aggiunto dalla
[8] Comma abrogato dall'art. 2, comma 71, della
[9] Comma abrogato dall'art. 2, comma 71, della
[10] Comma così modificato dalla
[11] Comma così modificato dalla
[12] Comma così modificato dall'art. 4 del
[13] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b),
[14] Comma così modificato dall'art. 4 del
[15] Comma così modificato dall'art. 4 del
[16] Lettera così modificata dall'art. 11 del
[17] Comma così modificato dall'art. 13 della
[18] Comma così modificato dall'art. 9 novies del
[19] Comma aggiunto dalla
[20] Comma inserito dall'art. 4 del
[21] Comma così modificato dalla
[22] Commi abrogati dall' art. 9 del
[23] Comma così modificato dall' art. 9 del
[24] Comma così modificato dalla
[25] Articolo, modificato dalla
[26] Comma così sostituito dall'art. 9 octies del
[27] Comma così modificato dall'art. 81 della
[28] Comma così sostituito dall'art. 9 octies del
[29] Comma così modificato dall'art. 15 della
[30] Comma così modificato dall'art. 15 della
[31] Comma abrogato dall'art. 9 del
[32] Comma abrogato dalla
[33] Comma così modificato dall'art. 9 del
[34] Comma modificato dalla
[35] Per l’interpretazione autentica del presente comma vedere l'art. 2 del
[36] Comma così modificato dalla
[37] Comma così modificato dalla