Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 51. Giustizia |
Capitolo: | 51.3 giustizia ordinaria civile |
Data: | 31/03/1998 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. |
Art. 7. 1. |
Art. 8. 1. |
Art. 9. 1. |
Art. 10. 1. |
Art. 11. 1. |
Art. 12. 1. |
Art. 13. 1. |
Art. 14. 1. |
Art. 15. 1. |
Art. 16. 1. |
Art. 17. 1. |
Art. 18. 1. |
Art. 19. 1. |
Art. 20. 1. |
Art. 21. 1. |
Art. 22. 1. |
Art. 23. 1. |
Art. 24. 1. |
Art. 25. 1. |
Art. 26. 1. |
Art. 27. |
Art. 28. 1. |
Art. 29. 1. |
Art. 30. 1. |
Art. 31. |
Art. 32. 1. |
Art. 33. |
Art. 34. |
Art. 35. |
Art. 36. 1. |
Art. 37. 1. |
Art. 38. 1. |
Art. 39. 1. |
Art. 40. 1. |
Art. 41. |
Art. 42. 1. |
Art. 43. 1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto [...] |
Art. 44. 1. |
Art. 45. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti [...] |
§ 51.3.26 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 8 aprile 1998, n. 82 - S.O.).
1. [1].
2. All'articolo 1, comma 3, del
1. [2].
2. [3].
1. [4].
1. [5].
1. [6].
1. [7].
1. [8].
1. [9].
1. [10].
1. [11].
1. [12].
1. [13].
1. [14].
1. [15].
1. [16].
1. [17].
1. [18].
1. [19].
1. [20].
1. [21].
1. [22].
1. [23].
1. [24].
1. [25].
1. [26].
1. [27].
1. [28].
2. [29].
1. [30].
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 59 del
1. [31].
1. [32].
1. [33].
1. [34].
[1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità. [37]
3. All'articolo 5, primo comma, della
[1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia [39].
2. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio [40].
3. Nulla è innovato in ordine:
a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.]
[1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell'avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento. L'assunzione dei mezzi di prova e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sono disciplinati, ove occorra, nel regolamento di cui al
4. [42].
5. Sono abrogati l'articolo 13 della
1. [43].
1. [44].
1. [45].
1. [46].
1. [47].
1. [48].
1. [49].
1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del
2. [51].
3. Sono abrogati il
4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonché 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della
5. E’ abrogato l'articolo 32 del
6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della
7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della
8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del
9. Nell'articolo 11, comma 1, del
1. [54].
2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del
3. Nell'articolo 46 del
(Omissis).
4. All'articolo 47-bis, comma 6, del
5. Al comma 1 dell'articolo 54 del
6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del
7. In materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività di cui agli articoli 7 e 8 del
8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualità delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.
3. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attesa del riordino di cui all'articolo 12 della
4. Al comma 5 dell'articolo 73 del
5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del
6. Fino all'attuazione dell'articolo 21, commi 16 e 17, della
7. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del
8. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del
9. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della
10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal
12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della
13. In fase di prima applicazione, il personale in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici istituiti con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del
14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fatto le comunicazioni relative all'anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalità previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 12 e 13, del
15. [57].
16. Nell'articolo 59, comma 1, del
17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del
18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.
19. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della
20. Nel comma 3 dell'articolo 13 della
21. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
22. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 33 e seguenti del
23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del
24. Le disposizioni dell'articolo 20 del
25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 19982001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del
[1] Sostituisce la lett. c), comma 1, art. 1 del
[2] Sostituisce i commi 1, 2, 2-bis e 3, art. 2 del
[3] Modifica il comma 4, art. 2 del
[4] Sostituisce l'art. 3 del
[5] Sostituisce l'art. 4 del
[6] Sostituisce l'art. 6 del
[7] Sostituisce l'art. 10 del
[8] Sostituisce l'art. 12 bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993.
[9] Sostituisce l'art. 13 del
[10] Sostituisce l'art. 14 del
[11] Sostituisce la rubrica e il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 del
[12] Sostituisce l'art. 16 del
[13] Sostituisce l'art. 17 del
[14] Sostituisce l'art. 19 del
[15] Sostituisce l'art. 21 del
[16] Sostituisce l'art. 23 del
[17] Sostituisce l'art. 24 del
[18] Sostituisce l'art. 27 bis del
[19] Sostituisce l'art. 33 del
[20] Sostituisce l'art. 34 del
[21] Sostituisce l'art. 35 del
[22] Aggiunge l'art. 35 bis al
[23] Sostituisce l'art. 36 del
[24] Aggiunge l'art. 36 bis al
[25] Modifica la rubrica e il comma 1, art. 37 del
[26] Sostituisce l'art. 56 del
[27] Sostituisce con i commi da 6 a 16 gli originari commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 58 del
[28] Sostituisce l'art. 58 bis del
[29] Sostituisce il comma 3, art. 59 del
[30] Aggiunge l'art. 59 bis al
[31] Sostituisce l'art. 68 del
[32] Aggiunge l'art. 68 bis al
[33] Sostituisce l'art. 69 del
[34] Aggiunge l'art. 69 bis al
[35] Articolo sostituito dall'art. 7 della
[36] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla
[37] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.
[38] Articolo sostituito dall'art. 7 della
[39] La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
[40] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 281 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
[41] Articolo sostituito dall'art. 7 della
[42] Modifica il comma 3, art. 7 della
[43] Sostituisce la rubrica e il primo comma dell'art. 410 del codice di procedura civile.
[44] Aggiunge l'art. 410 bis al codice di procedura civile.
[45] Sostituisce l'articolo 412 del codice di procedura civile.
[46] Aggiunge gli artt. 412 bis, 412 ter, 412 quater al codice di procedura civile.
[47] Aggiunge due commi nell'articolo 413 del codice di procedura civile.
[48] Aggiunge un comma all'art. 415 del codice di procedura civile.
[49] Aggiunge l'articolo 417 bis del codice di procedura civile.
[50] Comma così modificato dall'art. 22 del
[51] Sostituisce il comma 2 dell’art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993.
[52] Comma così modificato dall'art. 22 del
[53] Comma così modificato dall'art. 22 del
[54] Sostituisce, con le lett. da b) a g), le lett. b) e d) del aomma 1 dell'art. 8 del
[55] Comma così modificato dall'art. 22 del
[56] Comma così modificato dall'art. 1 del
[57] Aggiunge un periodo al comma 1, art. 26 del
[58] Comma aggiunto dall'art. 22 del
[59] Comma aggiunto dall'art. 22 del
[60] Comma aggiunto dall'art. 22 del