Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 28/05/2004 |
Numero: | 140 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 41.1.333 - L. 28 maggio 2004, n. 140.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.
(G.U. 29 maggio 2004, n. 125)
1. Il
2. All'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1, della
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 80
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 3, le parole: "testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al
All'articolo 2, al comma 1, le parole da: "dall'articolo 32, commi 7 e 8" a: "
All'articolo 3, ai commi 1 e 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
All'articolo 4, al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
All'articolo 5:
prima del comma 1, è inserito il seguente:
"01. Al comma 38 dell'articolo 31 della
al comma 1, l'alinea e l'alinea del capoverso "208" ivi richiamato sono sostituiti dal seguente: "1. All'articolo 31 della
ai commi 1 e 2, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "ordinameno degli enti locali, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "ordinamento degli enti locali, di cui al";
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"Art. 145-bis - (Gestione finanziaria). - 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall' anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.
Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell' annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti"";
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L' attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Istituzione del Fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti). - 1. A decorrere dall'anno 2004 è costituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari ad euro 258.000 per ciascuno degli anni dei triennio 2004-2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".
All'articolo 7:
al comma 1, alinea, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al", e dopo le parole: "n. 267," sono inserite le seguenti: "per chiarire e definire i presupposti e le condizioni rilevanti per il mantenimento delle cariche pubbliche ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica,";
al comma 1, lettera a), le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: ", primo comma";
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) all'articolo 59, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto"";
al comma 1, la lettera b) è soppressa;
al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti: "b-bis) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta nè essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";
b-quater) all' articolo 254, il comma 6 è abrogato;
b-quinquies) all' articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. I ricorsi presentati al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 87, comma 6, del
Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis. - (Abolizione della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice). - 1. All'articolo 12 della
a) al primo comma, le parole: "sentita una Commissione parlamentare composta di 10 deputati e 10 senatori" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia";
b) al secondo comma, le parole: "sentita la Commissione di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".
2. All'articolo 13-bis, comma 16, del
a) al primo periodo, le parole: "alla Commissione di cui all'articolo 12 della
b) al secondo periodo, le parole: "Ove la Commissione non si pronunci" sono sostituite dalle seguenti: "Ove le Commissioni non si pronuncino".
Art. 7-ter. - (Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche). - 1. Alla tabella A allegata alla
Art. 7-quater. - (Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili). 1. Al comma 11 dell'articolo 2 della
Art. 7-quinquies. - (Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali). - I. Il comma I dell'articolo 4 della
Art. 7-sexies. - (Disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali). - 1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si dà luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della