Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/02/1992 |
Numero: | 217 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del [...] |
Art. 2. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per [...] |
Art. 3. 1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della legge [...] |
§ 98.1.26754 - Legge 28 febbraio 1992, n. 217.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
(G.U. 9 marzo 1992, n. 57)
1. Il
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'articolo 2 del
a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
3) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente:
1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento;
2) le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialità:
1) informatica;
2) psicologia applicata;
3) investigazioni scientifiche;
d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le modalità di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado;
e) prevedere che all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'articolo 53 della
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'articolo 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'articolo 3 della
a) a decorrere dal 1° gennaio 1993, due unità per i generali di divisione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1992, sette unità per i generali di brigata;
c) a decorrere dal 1° gennaio 1992, quarantatre unità per i colonnelli.
2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Articolo 4-bis (Modificazioni all'articolo 43 della
a) al comma ventiduesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato";
b) al comma ventitreesimo, dopo le parole: "del ruolo dei commissari", sono inserite le seguenti: "ed equiparati della Polizia di Stato"".
All'articolo 5:
al comma 1, sono soppresse le parole da: "e di vigilanza" fino a: "altri beni";
al comma 2, dopo le parole: "le condizioni" sono inserite le seguenti: ", gli ambiti funzionali";
al comma 4, sono soppresse le parole: "di vigilanza e";
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. All'articolo 1 della
All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. In relazione agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per gli anni 1995 e seguenti, tenuto conto delle dotazioni dei competenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, le amministrazioni interessate non possono provvedere alla copertura delle vacanze di organico per collocamento in quiescenza o nelle corrispondenti posizioni di stato fino a concorrenza dei predetti ulteriori oneri previsti per la spesa a regime, determinati in lire 38.865 milioni per la Polizia di Stato, in lire 40.529 milioni per l'Arma dei carabinieri ed in lire 22.446 milioni per la Guardia di finanza".