Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 08/04/1998 |
Numero: | 78 |
Sommario |
Art. 1. Interventi urgenti in materia occupazionale |
Art. 1 bis. (Disciplina di contratti di cui ai decreti legge n. 24 del 1986 e n. 409 del 1984). |
Art. 1 ter. (Modifica alla legge n. 449 del 1997) |
Art. 1 quater. (Modifica alla legge n. 196 del 1997). |
Art. 1 quinquies. (Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche). |
Art. 1 sexies. (Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986). |
Art. 1 septies. (Disposizioni in materia di mobilità). |
Art. 1 octies. (Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale). |
Art. 1 novies. (Proroga di trattamenti di mobilità). |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 58.14.40 - D.L. 8 aprile 1998, n. 78 [1] .
Interventi urgenti in materia occupazionale.
(G.U. 8 aprile 1998, n. 82)
Art. 1. Interventi urgenti in materia occupazionale
1. Sono prorogati:
a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del
b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del
1–bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del
1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di sei mesi, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della
1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del
1- quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-septies del
2. All'articolo 12, comma 5, del
a) la parola: "requisiti" è sostituita dalla seguente: "trattamenti";
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata".
2-bis. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della
2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in quaranta rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa [9] .
3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.
3-bis. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale [10] .
4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando [11] :
a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;
c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1 bis. (Disciplina di contratti di cui ai decreti
1. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al
Art. 1 ter. (Modifica alla
1. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della
Art. 1 quater. (Modifica alla
1. Il comma 3 dell'articolo 24 della
'' 3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa”.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo specialè' del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 1 quinquies. (Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche). [15][16] [17]
1. Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 1 sexies. (Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della
1. Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della
Art. 1 septies. (Disposizioni in materia di mobilità). [20][21]
1. Le disposizioni di cui all'all'articolo 3, commi 1 e 2, del
Art. 1 octies. (Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale). [24]
1. Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.
Art. 1 novies. (Proroga di trattamenti di mobilità). [25]
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dalla legge di conversione.
[3] Comma inserito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 45 della
[4] Per il trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende di escavazione del marmo, vedi il D.M. 14 ottobre 1998.
[5] Comma inserito dalla legge di conversione.
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma modificato dall'art. 2, comma 1,
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma inserito dalla legge di conversione.
[10] Comma inserito dalla legge di conversione.
[11] Alinea modificato dalla legge di conversione.
[12] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[13] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[14] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[15] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[16] Per i criteri concessivi del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al presenta articolo, vedi il D.M. 11 gennaio 1999 e l'art. 5, D.M. 6 giugno 2001.
[17] A norma dell'art. 45, comma 17, lett. d),
[18] Per la proroga, la disciplina e la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al presente articolo, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, vedi l'art. 62, commi 1, lett. a), e 2,
[19] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[20] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[21] Per l'ammissione ai benefici e l'articolazione del piano di mobilità, vedi il D.M. 17 giugno 1999.
[22] Limite incrementato a 7000 unità dall'art. 45, comma 17, lett. b),
[23] Comma modificato dall'art. 81, comma 1,
[24] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[25] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[26] In tema di proroga e limiti di concessione dei trattamenti previsti dal presente articolo, vedi il D.M. 8 luglio 1998 e l' art. 45, comma 17,
[27] Per l'onere posto a carici del Fondo per l'occupazione, vedi l' art. 81, comma 7,