Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 27/08/1993 |
Numero: | 323 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi [...] |
Art. 2. 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'art. 32, comma 1, [...] |
Art. 3. 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale [...] |
Art. 4. 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'art. 32, comma 1, della legge 6 agosto [...] |
Art. 5. 1. |
Art. 6. 1. |
Art. 6 bis. [24] |
Art. 7. 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente |
Art. 8. [26] |
Art. 9. [27] |
Art. 10. [29] |
Art. 11. 1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2 |
Art. 11 bis. [34] |
Art. 11 ter. [35] |
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 84.1.56 - D.L. 27 agosto 1993, n. 323. [1]
Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.
(G.U. 28 agosto 1993, n. 202)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi dell'art. 32 della
2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'art. 32 della
3. Fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessioni ai sensi dell'art. 16 della
4. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, commi 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, della
5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:
a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori;
b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'art. 16, comma 8, lettera c), della
c) il versamento della cauzione, secondo le modalità stabilite dall'art. 28, comma 1, del
d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1 bis e 3 dell'art. 5 del presente decreto [4] .
6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché quelle previste dall'art. 16, comma 8, della
7. Qualora, nel periodo di durata della concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi 4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dispone l'immediata revoca della concessione.
7 bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, può essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della
7 ter. L'impianto previsto dall'art. 3 dell'accordo di cui al comma 7 bis del presente articolo è attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana [6] .
7 quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'art. 1 viene altresì rilasciata a società costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'art. 1 e al comma 3 dell'art. 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non più di 200 milioni di lire, già autorizzate ai sensi dell'art. 32 della
1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'art. 32, comma 1, della
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993.
3 bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'art. 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi della
4. [Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da un esperto in materie radioelettriche e composta da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti, da un esperto designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto designato da ogni regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da un esperto in materie giuridiche e da un rappresentante del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Tale commissione formula osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per i problemi attinenti all'assetto del sistema radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito] [9] .
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procede alla revisione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e della rapida evoluzione tecnologica del settore.
2. Anche al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria di cui al comma 2 dell'art. 2 della
3. [10].
1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'art. 32, comma 1, della
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti previsti dall'art. 1, comma 3, del
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.
3 bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'art. 16, comma 18, della
1. [Le emittenti televisive in ambito locale devono istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un telegiornale a cui si applicano le norme sulla registrazione dei giornali periodici contenute negli articoli 5 e 6 della
1 bis. [Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18, e 20, comma 1, della
2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di cui all'art. 32 della
3. La presentazione annuale del bilancio e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria di cui all'art. 14 della
1. [Durante il periodo di tre anni decorrente dal rilascio delle concessioni sono consentiti i trasferimenti di proprietà di intere emittenti televisive da un concessonario ad un altro concessionario, nonché, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 34 della
1 bis. [Ai fini dei trasferimenti di cui agli articoli 13, comma 1, e 17, comma 5, della
2. [In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della
2 bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati [19] .
3. [Le disposizioni contenute nell'art. 21 della
4. [Fino alla approvazione del piano di cui all'art. 3, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di comunicazione, salvo che nel caso in cui siano necessarie per risolvere problemi di compatibilizzazione radioelettrica o per ottemperare ad ogni altro obbligo di legge. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può altresì disporre l'assegnazione delle suddette frequenze in esecuzione di accordi internazionali] [21].
5. [Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro della pubblica istruzione, è costituita una commissione consultiva avente il compito di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi della
6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'art. 32, comma 4, della
[1. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 10 del presente decreto, il canone di concessione per le emittenti televisive in ambito locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno di due miliardi di lire è determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno.
2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti televisive locali che possono usufruire di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, con l'indicazione, per ognuna di esse del relativo fatturato [25] .
3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano il canone di concessione determinato ai sensi dell'art. 22 della
1. Il comma 3 dell'art. 23 della
"3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della
2. All'articolo 11, comma 1, della
3. All'articolo 8, comma 1, della
[1. All'articolo 31, comma 1, della
2. All'articolo 31, comma 3, della
[1. Il comma 9 ter dell'art. 8 della
"9 ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di cui al comma 9 bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 9" [28] .
2. Sino alla data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui all'art. 3, comma 2, del
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'art. 4 della
1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2 [30] .
1 bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'art. 171 bis della
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della
2 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radio televisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della
1. Il comma 1 dell'art. 9 della
"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali ed emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'art. 4 del
1. Ai fini della applicazione dell'art. 17, comma 2, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per una abrogazione parziale del presente comma, vedi l'art. 1 del
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per una abrogazione parziale del presente comma, vedi l'art. 1 del
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 9 del
[10] Comma abrogato dall'art. 1 del
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Comma abrogato dall'art. 54 del
[13] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[15] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per una abrogazione parziale del presente comma, vedi l'art. 1 del
[16] Comma sostituito dalla legge di conversione, modificato dall'art. 1 del
[17] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[18] Comma modificato dall'art. 1 del
[19] Comma inserito dalla legge di conversione.
[20] Comma abrogato dall'art. 54 del
[21] Comma sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[22] Comma abrogato dall'art. 54 del
[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[24] Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[25] Comma così modificato dall'art. 1 del
[26] Articolo abrogato dall'art. 54 del
[27] Articolo abrogato dall'art. 54 del
[28] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[29] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[30] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[31] Comma inserito dalla legge di conversione.
[32] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[33] Comma inserito dalla legge di conversione.
[34] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[35] Articolo inserito dalla legge di conversione.