§ 98.1.27056 - Legge 8 agosto 1996, n. 428.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:428


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.27056 - Legge 8 agosto 1996, n. 428.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

(G.U. 19 agosto 1996, n. 193)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, 1° marzo 1996, n. 99, e 29 aprile 1996, n. 236.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 1996, N. 346.

     All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio".