Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali |
Data: | 30/07/1998 |
Numero: | 274 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. |
Art. 2. Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico. |
Art. 3. Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46. |
Art. 4. Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura. |
Art. 5. Copertura finanziaria. |
§ 55.2.21 – L. 30 luglio 1998, n. 274.
Disposizioni in materia di attività produttive.
(G.U. 11 agosto 1998, n. 186).
Art. 1. Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del
2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;
b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;
c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera m);
d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;
g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con
h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c);
i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;
l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura;
m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:
1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;
2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;
n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;
o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;
p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;
q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con
r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con
s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinché si provveda a norma della lettera t);
t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:
1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del programma di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;
2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.
3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonché alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.
4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1), delle disposizioni approvate con
Art. 2. Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico.
1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del
2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del
3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole società che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-
Art. 3. Attività ispettive di cui alla
1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della
Art. 4. Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.
1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della
Art. 5. Copertura finanziaria.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1998.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del