§ 55.2.21 – L. 30 luglio 1998, n. 274.
Disposizioni in materia di attività produttive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:30/07/1998
Numero:274


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Art. 2.  Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico.
Art. 3.  Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Art. 4.  Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.
Art. 5.  Copertura finanziaria.


§ 55.2.21 – L. 30 luglio 1998, n. 274.

Disposizioni in materia di attività produttive.

(G.U. 11 agosto 1998, n. 186).

 

     Art. 1. Disposizioni per il riordino della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

     1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, procedendo all'abrogazione del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione dell'articolo 2-bis del citato decreto-legge n. 26 del 1979.

     2. In sede di adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) definizione dell'amministrazione straordinaria quale procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio;

     b) individuazione delle imprese soggette alla procedura avente come parametro un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno e un indebitamento complessivo non inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni;

     c) individuazione del presupposto oggettivo della procedura nell'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali nei modi indicati dalla lettera m);

     d) articolazione del procedimento in due fasi: la prima di dichiarazione dello stato di insolvenza, e la seconda, eventuale, di apertura della procedura di amministrazione straordinaria;

     e) attribuzione al tribunale del potere di dichiarare con sentenza lo stato di insolvenza delle imprese eventualmente da assoggettare ad amministrazione straordinaria, acquisito l'avviso del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     f) nomina da parte del tribunale, con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, di uno o più commissari giudiziali, su indicazione vincolante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero in via autonoma, se l'indicazione non venga tempestivamente formulata;

     g) determinazione degli effetti immediati della dichiarazione dello stato di insolvenza sulla base di quelli stabiliti dal capo II del titolo III delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli adattamenti opportuni alla particolarità del procedimento, e con previsione altresì del potere del tribunale di affidare al commissario giudiziale la gestione dell'impresa;

     h) previsione che il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, da depositare entro trenta giorni dalla nomina, e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dichiari con decreto, entro un termine non superiore a un mese dal deposito della relazione, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero il fallimento dell'impresa, a seconda che ricorra o meno il presupposto indicato nella lettera c);

     i) attribuzione al tribunale del potere di disporre, anche in via di conversione del fallimento, l'estensione della procedura alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che si trovino in stato di insolvenza, qualora ricorra il presupposto indicato nella lettera c) o quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria della procedura nell'ambito del gruppo;

     l) attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso di apertura della procedura, del potere di nomina di uno o più commissari straordinari e di un comitato di sorveglianza composto da creditori e da esperti, delle funzioni di vigilanza sulla procedura nonché della fissazione dei criteri per la scelta dei commissari straordinari e dei consulenti degli organi della procedura;

     m) previsione di due alternativi indirizzi della procedura di amministrazione straordinaria, rispettivamente volti:

     1) alla cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire;

     2) alla ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa;

     n) conformazione della disciplina della prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, in entrambi i casi indicati nella lettera m), alle disposizioni e agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e coordinamento della medesima con le norme vigenti in materia di finanziamenti e di altre agevolazioni pubbliche alle imprese;

     o) disciplina della procedura sulla base delle disposizioni della legge fallimentare relative alla liquidazione coatta amministrativa, in quanto compatibili con i principi e i criteri direttivi stabiliti nel presente comma e con le modificazioni ed integrazioni richieste da questi ultimi;

     p) determinazione dei poteri del commissario straordinario e della disciplina delle autorizzazioni al compimento dei relativi atti secondo criteri che privilegino la rapidità e l'efficacia dell'azione commissariale, limitando il controllo preventivo agli atti di maggiore rilevanza;

     q) previsione che sia assicurata, ai sensi delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la tutela dei crediti maturati dalle imprese fornitrici antecedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che siano garantiti integralmente i crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

     r) definizione della disciplina penale della procedura mediante estensione all'amministrazione straordinaria, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni previste dai capi I, II e IV del titolo VI delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, equiparando, ai fini della loro applicazione, la dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciata a norma delle lettere e) ed i) alla dichiarazione di fallimento e apportando altresì alla vigente disciplina penale della liquidazione coatta amministrativa le modifiche necessarie ad assicurare l'omogeneità del trattamento sanzionatorio;

     s) previsione dell'obbligo del commissario straordinario, qualora in qualunque momento nel corso della procedura risulti che questa non può essere utilmente continuata, di riferirne all'autorità di vigilanza ed al tribunale affinché si provveda a norma della lettera t);

     t) previsione del potere del tribunale di disporre la conversione della procedura in fallimento, sentito il parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora:

     1) nel caso previsto dal n. 1) della lettera m), alla scadenza del programma di prosecuzione delle attività non siano ancora maturate le condizioni per la cessione del complesso aziendale;

     2) nel caso previsto dal n. 2) della lettera m), al termine del programma di risanamento l'impresa non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

     u) definizione di norme transitorie da applicare alle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, salvaguardando i lavoratori dipendenti attraverso l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria.

     3. Le determinazioni adottate in relazione agli adempimenti di cui alla lettera h) del comma 2 e alla apertura della procedura, nonché alla nomina degli organi di cui alla lettera l) del medesimo comma 2 sono comunicate alle regioni interessate e ai comuni ove ha sede l'impresa.

     4. La cessione dei crediti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1), delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vantati da imprese commerciali non appartenenti a settori oggetto di limitazioni o divieti sulla base della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nei confronti di imprese in amministrazione straordinaria per le quali l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa sia cessata nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, è garantita nei limiti e secondo i criteri degli aiuti de minimis definiti in sede comunitaria, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nei limiti di disponibilità dell'ammontare complessivo di cui all'articolo medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, disciplina le condizioni e le modalità per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma.

 

          Art. 2. Disposizioni concernenti la ristrutturazione del comparto siderurgico.

     1. Il termine del 31 marzo 1995 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, già prorogato al 30 settembre 1996 dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le società, le cui domande hanno ottenuto l'approvazione da parte della commissione delle Comunità europee, devono comunque interrompere la produzione al ricevimento del decreto di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 396 del 1994, fermi restando gli altri adempimenti disposti dalla commissione.

     2. Il termine del 31 dicembre 1996 previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, per la conclusione delle procedure di concessione dei contributi è prorogato al centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

     3. Il termine per la presentazione delle domande di concessione di contributi relativamente ai programmi di reinvestimento, con relativa documentazione integrativa, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale per le sole società che hanno già ottenuto l'approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad erogare, con proprio decreto, gli importi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, per le necessità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, nella sola misura equivalente a soddisfare le domande di concessione di contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto-legge n. 396 del 1994 e al comma 3 del presente articolo.

 

          Art. 3. Attività ispettive di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     1. Gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce.

 

          Art. 4. Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura.

     1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all'articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

          Art. 5. Copertura finanziaria.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 1998.

     3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per il 1998 e a lire 10 miliardi per il 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481. Per la quota delle risorse di cui al presente comma già affluite alla tesoreria dello Stato, si provvede mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al capitolo di spesa per le finalità di cui ai commi 1 e 2.