Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 21/05/2015 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1 . Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni |
Art. 2 . Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione |
Art. 3 . Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca |
Art. 4 . Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, nonchè [...] |
Art. 5 . Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo |
Art. 5 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto). |
Art. 6 . Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS |
Art. 7 . TFR in busta paga |
Art. 8 . Entrata in vigore |
§ 77.6.292 - D.L. 21 maggio 2015, n. 65. [1]
Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
(G.U. 21 maggio 2015, n. 116)
Capo I
Art. 1. Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni
1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del
1) il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";
2) dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma 25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla base della normativa vigente." [2].
2. All'articolo 34, comma 1, della
3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del
5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della
Capo II
Art. 2. Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione
1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della
Art. 3. Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca
1. Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della
Art. 4. Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
1-bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, del
1-ter. Il limite di spesa previsto all'articolo 3, comma 3-septies, del
Art. 5. Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo
1. All'articolo 1, comma 9, della
1-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 3,3 milioni di euro per l'anno 2016, 4,3 milioni di euro per l'anno 2017, 6 milioni di euro per l'anno 2018, 8 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021, 22 milioni di euro per l'anno 2022, 28 milioni di euro per l'anno 2023, 37 milioni di euro per l'anno 2024, 44 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 55 milioni di euro per l'anno 2027, 59 milioni di euro per l'anno 2028, 62 milioni di euro per l'anno 2029, 64 milioni di euro per l'anno 2030 e 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede [9]:
a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,6 milioni di euro per l'anno 2016, 0,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, 2,7 milioni di euro per l'anno 2021, 4 milioni di euro per l'anno 2022, 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, 6,7 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per l'anno 2025, 9,1 milioni di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 10,7 milioni di euro per l'anno 2028, 11,3 milioni di euro per l'anno 2029, 11,6 milioni di euro per l'anno 2030 e 11,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 1-bis [10];
b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4,6 milioni di euro per l'anno 2019, 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, 16,1 milioni di euro per l'anno 2022, 21 milioni di euro per l'anno 2023, 28,4 milioni di euro per l'anno 2024, 34,1 milioni di euro per l'anno 2025, 39 milioni di euro per l'anno 2026, 43,1 milioni di euro per l'anno 2027, 46,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,8 milioni di euro per l'anno 2029, 50,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 51,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
b-bis) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2016 e 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [12].
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 112, della
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 112, della
Art. 6. Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS
1. All'articolo 1 della
"302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche [14];
b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese.
3. L'INPS provvede annualmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente ai risparmi ottenuti a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2, lettera a) [15].
3-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3-bis [17].
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [18].
Art. 7. TFR in busta paga
1. All'articolo 1, comma 30, della
2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in materia di rivalutazione automatica delle pensioni al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà al fine di sostenere e assistere la prosecuzione e il rilancio delle attività imprenditoriali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il valore dei trattamenti pensionistici e di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali al fine di sostenere i redditi dei cittadini e delle famiglie;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sul sistema delle garanzie connesse al finanziamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto al fine di favorire la stipula degli accordi di finanziamento e l'accesso all'anticipazione da parte dei lavoratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Art. 1. Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni
1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 24 del
1) il comma 25 è sostituito dal seguente:
"25. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.";
2) dopo il comma 25 è inserito il seguente:
"25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
3. Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015.
4. Rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del
5. Restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della
Capo II
Art. 2. Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione
1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.020 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107 della
Art. 3. Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca
1. Per l'anno 2015, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, della
Art. 4. Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del
Art. 5. Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo
1. All'articolo 1, comma 9, della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,1 milioni di euro per l'anno 2015, 2,2 milioni di euro per l'anno 2016, 2,0 milioni di euro per l'anno 2017, 1,7 milioni di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 1,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021, 0,7 milioni di euro per l'anno 2022, 0,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:
a) quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2015, 0,4 milioni di euro per l'anno 2016, 0,4 milioni di euro per l'anno 2017, 0,3 milioni di euro per l'anno 2018, 0,3 milioni di euro per l'anno 2019, 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, 0,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;
b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2015, 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 1,2 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020, 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, 0,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Razionalizzazione delle procedure di pagamento dell'INPS
1. All'articolo 1 della
"302. A decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonchè le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese.".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, in 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, in 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, in 18,546 milioni di euro per l'anno 2018 e in 26,734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 0,971 milioni di euro per l'anno 2015, a 6,117 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,246 milioni di euro per l'anno 2017, a 13,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 attraverso la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e a Poste Italiane Spa per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche;
b) quanto a 4,846 milioni di euro per l'anno 2018, a 13,034 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante l'incremento dell'importo del versamento di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione a detto maggiore versamento, l'INPS consegue corrispondenti risparmi attraverso interventi di razionalizzazione e riduzione delle proprie spese.
3. L'INPS provvede strutturalmente al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo corrispondente alle riduzioni di spesa ottenute a partire da giugno 2015 ai sensi del comma 2.
Art. 7. TFR in busta paga
1. All'articolo 1, comma 30, della
2. All'articolo 1, comma 32, quinto periodo, della
Art. 8. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[4] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[13] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[15] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.