§ 45.1.69 – L. 28 maggio 1973, n. 295.
Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:28/05/1973
Numero:295


Sommario
Art. 1.      Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di L. 300 miliardi
Art. 2.      La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 della legge stessa, già elevata a [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi
Art. 4.      L'assegnazione di L. 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 [...]
Art. 5.      All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in [...]


§ 45.1.69 – L. 28 maggio 1973, n. 295.

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale.

(G.U. 15 giugno 1973, n. 153).

 

     Art. 1.

     Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di L. 300 miliardi.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di L. 100 miliardi per ciascun anno finanziario dal 1972 al 1974.

 

          Art. 2.

     La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 18 della legge stessa, già elevata a cinque anni con l'art. 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dai seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 4.

     L'assegnazione di L. 30 miliardi disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, in favore del Mediocredito centrale, si intende conferita al fondo di cui all'art. 3 della presente legge.

     Gli eventuali oneri derivanti dalla differenza fra il costo delle obbligazioni emesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e il tasso d'interesse autorizzato dal Ministro per il tesoro per i mutui a medio termine agli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo, nonchè per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi istituti ed aziende, sono imputati al fondo di cui al comma precedente.

 

          Art. 5.

     All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito fino a concorrenza di un netto ricavo di L. 300 miliardi.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni 1972 e 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1972, 1973 e 1974 le occorrenti variazioni di bilancio.