§ 98.1.27019 - Legge 20 dicembre 1995, n. 539.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:20/12/1995
Numero:539


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...]


§ 98.1.27019 - Legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

(G.U. 27 dicembre 1995, n. 300)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

     3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444

     All'articolo 1:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa".

     All'articolo 3:

     al comma 3, all'alinea, la parola: "valida" è sostituita dalla seguente: "valide";

     dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

     "18-bis. Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1973, n. 637, recante destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia, affluiscono al fondo nazionale speciale per gli investimenti degli enti locali di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e non possono essere inferiori al 15 per cento dei proventi stessi. E' abrogato il terzo comma dell'art. 1 della citata legge n. 637 del 1973. La quota destinata all'amministrazione provinciale di Como non può essere comunque inferiore al 15 per cento".

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. (Titoli obbligazionari degli enti locali). -1. All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono soppresse le parole: "E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto" ".

     All'articolo 5:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituito dal seguente:

     "2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato"";

     il comma 4 è soppresso;

     al comma 5, dopo le parole: "n. 441," sono inserite le seguenti: "e dei mutui di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 e successive modificazioni,";

     al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui"; e al secondo periodo, la parola: "originario" è soppressa;

     al comma 8, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6 e 7"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995";

     al comma 9, le parole: "previdenza per l'amministrazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica".

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis . (Ammortamento mutui). -1. All'art. 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "nel corso dell'esercizio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad esaurimento";

     b) al comma 2, le parole: "del 31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 marzo di ogni anno"; e le parole: "30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre dell'anno precedente"".

     All'articolo 6:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti".

     All'articolo 8:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "Il termine del regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine per l'emanazione del regolamento";

     al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; e le parole: "prima rata" sono sostituite dalle seguenti: "seconda rata";

     al comma 1, lettera b), le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile 1996";

     al comma 1, lettera c), le parole: "30 aprile 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1996".

     All'articolo 9:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1996";

     al comma 1, lettera b), dopo le parole: "allegato al bilancio" la parola: "pluriennale" è soppressa;

     al comma 1, lettera c), le parole: "1° gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 1996";

     al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: ";nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale";

     al comma 2, le parole: "Il termine del 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine"; e le parole: "è differito al 31 dicembre 1995; è altresì differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 ottobre 1995 di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2".

     All'articolo 10:

     al comma 1, dopo le parole: "comunità montane" sono inserite le seguenti: "e loro consorzi"; e dopo le parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità";

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali";

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo";

     al comma 5, le parole: "alla data del 31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; e le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996".