Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/12/1995 |
Numero: | 539 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato [...] |
§ 98.1.27019 - Legge 20 dicembre 1995, n. 539.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
(G.U. 27 dicembre 1995, n. 300)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. Il termine per emanare disposizioni correttive al
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della stessa natura nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica stessa".
All'articolo 3:
al comma 3, all'alinea, la parola: "valida" è sostituita dalla seguente: "valide";
dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
"18-bis. Le risorse assegnate per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Titoli obbligazionari degli enti locali). -1. All'articolo 35, comma 6, della
All'articolo 5:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il comma 2 dell'art. 1 del
"2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo viene erogato dallo Stato direttamente alle regioni a statuto ordinario una volta completate le procedure di cui ai commi 6, 7 e 8, in base alle aliquote di riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende per il 1993. La quota di spettanza di ciascuna regione è attribuita ai soggetti beneficiari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla regione che erogherà il contributo entro tre mesi dall'avvenuta corresponsione da parte dello Stato"";
il comma 4 è soppresso;
al comma 5, dopo le parole: "n. 441," sono inserite le seguenti: "e dei mutui di cui all'art. 10, comma 2, del
al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui"; e al secondo periodo, la parola: "originario" è soppressa;
al comma 8, le parole: "di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 6 e 7"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la Cassa depositi e prestiti la decorrenza è fissata dall'esercizio 1995";
al comma 9, le parole: "previdenza per l'amministrazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica".
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5-bis . (Ammortamento mutui). -1. All'art. 46-bis del
a) al comma 1, le parole: "nel corso dell'esercizio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad esaurimento";
b) al comma 2, le parole: "del 31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 marzo di ogni anno"; e le parole: "30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre dell'anno precedente"".
All'articolo 6:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Al termine di ogni semestre l'Agenzia di cui al comma 1 trasmette al Parlamento una relazione informativa sull'attività svolta e sui risultati conseguiti".
All'articolo 8:
al comma 1, all'alinea, le parole: "Il termine del regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine per l'emanazione del regolamento";
al comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996"; e le parole: "prima rata" sono sostituite dalle seguenti: "seconda rata";
al comma 1, lettera b), le parole: "31 marzo 1996" sono sostituite dalle seguenti: 30 aprile 1996";
al comma 1, lettera c), le parole: "30 aprile 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 1996".
All'articolo 9:
al comma 1, all'alinea, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1996";
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "allegato al bilancio" la parola: "pluriennale" è soppressa;
al comma 1, lettera c), le parole: "1° gennaio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 1996";
al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: ";nel caso in cui la deliberazione non sia adottata, la competenza ad assumere gli atti di gestione riguardo all'entrata ed alla spesa rimane attribuita alla giunta dell'ente locale";
al comma 2, le parole: "Il termine del 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "Il termine"; e le parole: "è differito al 31 dicembre 1995; è altresì differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 ottobre 1995 di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "è differito al 31 gennaio 1996; è altresì differito al 31 gennaio 1996 il termine di cui al comma 2".
All'articolo 10:
al comma 1, dopo le parole: "comunità montane" sono inserite le seguenti: "e loro consorzi"; e dopo le parole: "urbanizzazione primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "e di altre opere pubbliche dichiarate di pubblica utilità";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nella differenza di cui al comma 2 vanno computati anche gli interessi maturati, la rivalutazione monetaria e le spese legali";
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. I mutui possono essere concessi sulla base di sentenza esecutiva, anche se riferita al risarcimento del danno per accessione invertita o per occupazione senza titolo";
al comma 5, le parole: "alla data del 31 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; e le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1996".