Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 03/05/2001 |
Numero: | 158 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo |
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 58.8.48 - D.L. 3 maggio 2001, n. 158. [1]
Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali
(G.U. 4 maggio 2001, n. 102)
Art. 1. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
1. All'articolo 2, comma 2, del
2. Al comma 6 dell'articolo 69 della
3. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi
1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001, concernenti:
a) proroghe di trattamenti di sussidiazione salariale già previsti da disposizioni di legge;
b) sussidiazioni del reddito in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla
c) misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;
d) aumenti, rispettivamente, fino all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della
2. Per consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui alla lettera c), con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente alle misure di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
5. All'articolo 3, comma 8, della
"Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.".
6. Fino alla modificazione delle relative disposizioni recate dal
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della