§ 46.8.473 - D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332.
Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:02/09/1997
Numero:332


Sommario
Art. 1.  Denominazioni.
Art. 2.  Programmazione delle immissioni.
Art. 3.  Entità ed impiego.
Art. 4.  Pubblicazione dei bandi di arruolamento.
Art. 5.  Presentazione delle domande e ripartizione degli aspiranti.
Art. 6.  Selezione degli aspiranti.
Art. 7.  Prolungamento della ferma.
Art. 8.  Proscioglimento dalla ferma.
Art. 9.  Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate.
Art. 10.  Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni.
Art. 11.  Decorrenza.
Art. 12.  Personale in servizio ed in congedo.
Art. 13.  Personale da reclutare.


§ 46.8.473 - D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332. [1]

Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana

(G.U. 3 ottobre 1997, n. 231)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Denominazioni.

     1. Le seguenti terminologie usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:

     a) Forze armate: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare;

     b) Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;

     c) Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;

     d) Amministrazioni: Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     e) volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

 

          Art. 2. Programmazione delle immissioni.

     1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale.

     2. La programmazione di cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in ciascun anno, anche quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in conto per il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 3. Essa deve essere inviata entro il 30 settembre di ogni anno allo Stato maggiore della Difesa e per conoscenza agli altri soggetti citati all'articolo 1, nonché al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 3. Entità ed impiego.

     1. Ferma restando l'entità numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio.

     2. I volontari in ferma breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unità di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unità della linea operativa della Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica.

     3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:

 

a)

Arma dei carabinieri......................

60%;

b)

Guardia di finanza........................

60%;

c)

Corpo militare della Croce rossa..........

100%;

d)

Polizia di Stato..........................

35%;

e)

Corpo di polizia penitenziaria............

50%;

f)

Corpo nazionale dei vigili del fuoco......

35%;

g)

Corpo forestale dello Stato...............

35%.

 

     4. L'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi.

     5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.

 

Capo II

Norme di attuazione

 

          Art. 4. Pubblicazione dei bandi di arruolamento.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, le Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per ciascuna Forza armata all'arruolamento del personale volontario emanano, su direttiva dello Stato maggiore della Difesa, bandi di arruolamento di personale volontario per ferme di tre anni nelle Forze armate.

     2. Nel bando di arruolamento sono specificamente indicati i requisiti previsti per l'accesso a ciascuna delle carriere iniziali in cui possono essere immessi i volontari al termine della ferma triennale.

 

          Art. 5. Presentazione delle domande e ripartizione degli aspiranti.

     1. Le domande di arruolamento nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma breve devono contenere l'indicazione della Forza armata nella quale l'aspirante desidera svolgere il servizio e quella relativa alla Forza armata, alla Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o ad altra Amministrazione di cui all'articolo 1 in cui desidera essere immesso al termine della ferma triennale.

     2. Gli aspiranti saranno ripartiti dalla commissione tecnica interministeriale di cui all'articolo 6, ed inviati ai centri ed alle commissioni di selezione di cui al comma 3, sulla base della preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma triennale. I predetti centri e commissioni dispongono per l'effettuazione di una preselezione di tipo culturale a livello nazionale o eventualmente a livello regionale o provinciale.

     3. Ai fini della selezione degli aspiranti sono impiegati i centri e le commissioni di selezione indicati in allegato 1 al presente regolamento. I centri e le commissioni di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle altre Amministrazioni sono integrati da rappresentanti delle Forze armate.

 

          Art. 6. Selezione degli aspiranti.

     1. La selezione degli aspiranti per il reclutamento in ferma triennale nelle Forze armate effettuata in base ai requisiti e prove concorsuali elencati in allegato 2 e con le procedure fissate in allegato 3 al presente regolamento.

     2. L'assegnazione dei volontari in ferma breve alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, effettuata da una apposita commissione tecnica interministeriale, costituita presso il Ministero della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle graduatorie formate presso i singoli centri e commissioni di selezione.

     3. La commissione tecnica interministeriale, presieduta da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, composta dai rappresentanti dei seguenti enti:

     a) Stato maggiore della Difesa;

     b) Stato maggiore dell'Esercito;

     c) Stato maggiore della Marina;

     d) Stato maggiore dell'Aeronautica;

     e) Direzione generale della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari;

     f) Direzione generale della sanità militare;

     g) Direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito;

     h) Direzione generale per il personale militare della Marina;

     i) Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

     l) Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

     m) Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

     n) Ispettorato superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana;

     o) Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

     p) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia;

     q) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

     r) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero per le politiche agricole.

     4. Alla commissione sono assegnati i seguenti compiti:

     a) ripartire gli ammessi al servizio volontario nelle Forze armate in funzione delle preferenze espresse secondo una specifica programmazione annualmente disposta dallo Stato maggiore della Difesa di concerto con gli Stati maggiori delle Forze armate, dandone comunicazione alle direzioni generali per il personale interessate;

     b) predesignare il personale ammesso alla ferma triennale, per la Forza armata, la Forza di polizia ad ordinamento militare e civile o l'amministrazione nella quale sarà immesso al termine della ferma in funzione dei risultati della selezione attitudinale.

 

          Art. 7. Prolungamento della ferma.

     1. Il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento.

     2. I volontari in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente di una Forza armata conservano lo stato di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di primo caporalmaggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito formata secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 9, al termine del quarto anno di servizio.

 

          Art. 8. Proscioglimento dalla ferma.

     1. I giovani ammessi alla ferma volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono iscritti.

     2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241:

     a) a domanda, per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio;

     b) d'autorità:

     1) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

     2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma;

     3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

     4) per perdita dei requisiti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

     c) d'ufficio:

     1) per perdita del grado;

     2) per condanna penale per delitti non colposi;

     3) [per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma] [2].

 

          Art. 9. Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate.

     1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi riportati nella tabella A in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze armate.

     2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma 4.

     3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente, dello Stato maggiore e della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.

     4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:

     a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;

     b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;

     c) qualità morali e culturali;

     d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

     e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

     f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.

 

          Art. 10. Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni.

     1. L'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle Amministrazioni di cui all'articolo 1 è predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'articolo 9, comma 4.

     2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.

     3. Le domande devono essere presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

     4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

     5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.

 

Capo III

Norme transitorie e finali

 

          Art. 11. Decorrenza.

     1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni devono rendere disponibili per il personale volontario congedato senza demerito le percentuali di posti, di cui all'articolo 3, comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1997.

 

          Art. 12. Personale in servizio ed in congedo.

     1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'articolo 1 e non si applicano nei suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell'articolo 10.

     2. Analoga domanda può essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale.

     3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di servizio può presentare domanda per l'immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'articolo 1.

     4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.

     5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

     6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all'articolo 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.

 

          Art. 13. Personale da reclutare.

     1. Nelle more della prima incorporazione di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento, le Forze armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. A tale personale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dal presente regolamento.

     2. Al termine della ferma triennale, tale personale può partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessità organiche della Forza armata di appartenenza.

 

     Allegato 1 - (previsto dall'art. 5, comma 3) - CENTRI E COMMISSIONI DI SELEZIONE

 

Centri di selezione dell'Esercito ..........................

n. 1

Centri di selezione della Marina ...........................

n. 2

Centro di selezione dell'Aeronautica ...................

n. 1

Centro di selezione dell'Arma dei CC. ................

n. 1

Centro di selezione della Guardia di finanza .......

n. 1

Commissione di selezione della Polizia di Stato .

n. 1

Centro di selezione del Corpo di polizia penitenziaria .........................................................

n. 1

Commissione di selezione del C.F.S...................

n. 1

Centro di selezione del Corpo dei VV.FF.............

n. 1

 

     Allegato 2 - (previsto dall'art. 6, comma 1) - PROFILO PER L'AMMISSIONE ALLA FERMA VOLONTARIA TRIENNALE

 

     Requisiti di stato civile:

     a) cittadinanza italiana;

     b) godimento dei diritti civili e politici;

     c) assenza di condanne, di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, di provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dai Corpi militarmente organizzati, nonché l'assenza di misure di prevenzione;

     d) età compresa tra i 17 ed i 22 anni.

     Requisiti psico/fisici:

     a) profilo/idoneità psico/fisico previsto per l'impiego nella Forza armata in qualità di volontario in servizio permanente, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione (per gli aspiranti all'arruolamento nella Marina militare saranno compiuti ulteriori accertamenti tendenti a stabilire l'attitudine al servizio in Marina);

     b) esito negativo dei tests sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza.

     Requisiti psicoattitudinali:

     quelli previsti per l'impiego nella Forza armata, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione.

     Requisiti culturali:

     a) possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo;

     b) superamento delle prove per la verifica del livello culturale.

     Requisiti morali e di condotta:

     quelli di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

     Allegato 3 - (previsto dall'art. 6, comma 1) - PROCEDURE PER LA SELEZIONE

 

     Per la selezione degli aspiranti all'arruolamento volontario nelle Forze armate si adotta la seguente procedura:

     a) effettuazione di una prova di preselezione a carattere culturale da parte di tutti i candidati in possesso dei requisiti di stato civile e culturali;

     b) effettuazione, presso i centri e le commissioni di selezione, per tutti gli aspiranti che hanno superato la prova di preselezione, degli accertamenti di idoneità psico-fisico-attitudinale ed attribuzione a ciascun candidato del relativo profilo;

     c) trasmissione dei risultati della selezione alla commissione tecnica interministeriale;

     d) compilazione da parte della commissione tecnica interministeriale di graduatorie nazionali per ogni singola Forza di polizia a ordinamento militare o civile o amministrazione in base alle quali vengono effettuati i reclutamenti, tenendo conto delle immissioni previste, aumentate di una entità percentuale, uguale per ogni graduatoria, stabilita dalla commissione tecnica interministeriale per conseguire un gettito totale del reclutamento degli idonei riportato nel bando.

 

     Allegato 4 - (previsto dall'art. 9, comma 1)

 

     TABELLA A

Caporale

 

Comune di 1a classe

Aviere scelto

 

 

Caporal maggiore

 

Sottocapo

1° Aviere

 

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Numero abrogato dall’art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.