§ 98.1.27133 - Legge 17 dicembre 1997, n. 434.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/12/1997
Numero:434


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, è [...]


§ 98.1.27133 - Legge 17 dicembre 1997, n. 434. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria.

(G.U. 19 dicembre 1997, n. 295)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensone di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1997, N. 364

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "Nei confronti dei soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti"; le parole: "nelle regioni Marche e Umbria" sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997”; le parole: "sino al 31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 marzo 1998”; le parole: "dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997” sono sostituite dalle seguenti: "dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998”; dopo le parole: "titolo di credito avente forza esecutiva” sono inserite le seguenti: "creato prima del 26 settembre 1997” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti”;

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero che dimostrino, con attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa”.

     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 1-bis (Contributi consortili di bonifica) 1. Nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, è sospeso, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1998, il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.

     2. I soggetti tenuti al pagamento dei contributi consortili di bonifica per gli immobili agricoli ed extragricoli delle regioni Marche e Umbria distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili parzialmente o totalmente per effetto della crisi sismica, sono esonerati dal pagamento dei predetti contributi, esclusi quelli per il servizio irriguo, fino al 31 dicembre 1998, previa presentazione del certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

     3. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono erogate dallo Stato, tramite le regioni interessate, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1997 e in lire 1350 milioni per l'anno 1998, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il 1998 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     Art. 1-ter (Disposizioni sul servizio di leva e sul servizio civile sostitutivo) 1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 1998, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.

     2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi o in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate ai prefetti da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enli locali territoriali, assegnano i soggetti interessati tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi.

     3. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza da parte dei comuni di cui al comma 1 e da parte delle organizzazioni di volontariato che operino nei territori interessati dal sisma, che abbiano già presentato o presentino domanda, nonché ad effettuare le relative assegnazioni.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non risultino ancora assegnati agli uffici tecnici di cui al comma 1 del medesimo articolo 26.

     5. I soggetti di cui al comma 1, non ancora incorporati, possono altresì ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1998 ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza.

     6. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato”.

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: "200 miliardi", sono sostituite dalle seguenti: "220 miliardi”;

     al comma 2, dopo le parole: "100 unità della" sono inserite le seguenti: "quarta e della";

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Nel limite delle tre unità, previste dall'articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono collocati d'ufficio fuori ruolo anche per esigenze di protezione civile, con particolare riferimento alla emergenza connessa con la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni Marche e Umbria";

     al comma 3, le parole: "le cui abitazioni sono state" sono sostituite dalle seguenti: "le cui abitazioni, ovvero i locali adibiti ad esercizio di una propria attività produttiva sono stati”;

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Allo scopo di consentire lo svolgimento degli interventi urgenei in occasione di calamità naturali, con particolare riferimento alla crisi sisrnica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria, l'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 è estesa alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

     All'articolo 3:

     al comma 1, all'alinea, le parole: "alle regioni Marche e Umbria" sono sostituite dalle seguenti: "alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che abbiano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale";

     al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita produttive in altre aree ricomprese negli stessi comuni e territori in cui avevano sede operativa, alla data del 26 settembre 1997, le unità produttive medesime";

     al comma 1, lettera b), le parole: "nelle regioni di cui alla lettera a)) sono sostituite dalle seguenti: "nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997”;

     al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La misura dell'aiuto è determinata, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all'obiettivo 2 del medesimo regolarnento (CEE) n. 2052/88”;

     al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole "del presente articolo nonché per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dallalegge 19 dicembre 1992, n. 488, per tutte le iniziative relative alle regioni Marche e Umbria”;

     al comma 4, le parole: "o la totalità" sono soppresse e le parole "relative alle rispettive zone terremotate” sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle unità produttive di cui al comma 1";

     al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale quota delle somme non utilizzate mediante le graduatorie di cui al comma 1 concorre alla copertura del fabbisogno delle rispettive graduatorie regionali di cui al comma 4”;

     dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. In alternativa alle agevolazioni di cui al comma 1 e a valere sulle disponibilità di cui al comma 5, alle piccole e medie imprese ed alle imprese artigiane è concesso un contributo in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del cornma 1. Il contributo è concesso e liquidato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad individuare i fondi da destinare agli interventi di cui al presente comma per ciascuna delle regioni Marche e Umbria, nonché l'intensità dell'agevolazione da concedere, su proposta dei commissari delegati di cui al comma 3, nonché all'adeguamento delle procedure e della documentazione necessaria a quelle previste dall'articolo 8 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 per la fruizione dell'agevolazione al fine di garantire la necessaria speditezza dei relativi interventi.

     5-ter. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non trova applicazione per le perdite subite, in conseguenza degli eventi sismici, dalle imprese ubicate nei comuni e nei territori disastrati individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonché dalle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori danneggiati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima ordinanza che alla data del 26 settembre 1997 avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, e comunque per il periodo di imposta corrente alla data del 26 settembre 1997.

     5-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-ter, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 del medesimo stanziamento.

     5-quinquies. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi, che, alla data del 26 settembre 1997, avevano sede operativa in immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagliarticoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennità per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

     5-sexies. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativi ad immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, siti nei comuni delle regioni Marche e Umbria, sono sospesi e riprendono efficacia, con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dei locali, salvo che intervenga disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione. Il canone di locazione può essere rivalutato secondo le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.

     All'articolo 4:

     al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e per gli anni 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni del medesimo stanziamento".

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: "per l'anno 1997" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1997 e 1998” e le parole: "nell'esercizio 1997” sono sostituite dalle seguenti: "negli esercizi 1997 e 1998”;

     al comma 2, le parole: "sulla base dei medesimi criteri" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro della pubblica istruzione, di intesa con i commissari delegati di cui all'articolo 1 della citata ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sentito il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base del danno subìto dagli edifici scolastici”;

     dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: - "3-bis. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 e nelle relative comunità montane, i provvedimenti previsti dal decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivi, in materia di riorganizzazione graduale della rete scolastica a causa delle particolari situazioni determinate dagli eventi sismici sono sospesi per l'anno scolastico 1998-1999 restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza citata. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati”.


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'art. 1 ter.