§ 42.1.11 - D.L. 21 giugno 1995, n. 240 .
Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.1 disciplina generale
Data:21/06/1995
Numero:240


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è soppresso; le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle società [...]
Art. 2.      1. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'art. 1, [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 42.1.11 - D.L. 21 giugno 1995, n. 240 [1].

Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(G.U. 22 giugno 1995, n. 144).

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) è soppresso; le procedure liquidatorie dell'ENCC e delle società controllate sono unificate in capo al commissario liquidatore dell'ENCC; le posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle società controllate in liquidazione coatta amministrativa restano regolate dagli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

     2. I curatori delle procedure liquidatorie relative alle società controllate provvedono entro i successivi quindici giorni a consegnare al commissario liquidatore dell'ENCC la situazione relativa alle rispettive procedure liquidatorie, aggiornata alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire il completamento della liquidazione unificata di cui al comma 1 entro il termine di cui all'art. 4, comma 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595.

     2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata [2].

     3. Entro il 31 dicembre 1998 il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata; il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale enti disciolti, che provvede agli eventuali adempimenti residuali [3].

     4. L'ammontare massimo di cui all'art. 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, è elevato di lire 30 miliardi.

     5. Gli atti compiuti per la liquidazione dell'ENCC e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

 

          Art. 2.

     1. Per consentire il migliore utilizzo, senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, il commissario liquidatore individua i beni patrimoniali della procedura unificata di cui all'art. 1, comma 1, rientranti nella sfera di competenza delle amministrazioni dello Stato e li assegna in comodato alle medesime entro quindici giorni dalla individuazione. Per il medesimo fine, le apparecchiature e le attrezzature tecniche e scientifiche utilizzate nella ricerca nei settori cartario, grafico e cartotecnico sono devolute a titolo gratuito ad enti pubblici operanti nei settori suddetti che ne facciano richiesta. Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta [4].

     2. Il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate cessa dal servizio alla data del 31 luglio 1995 e, salvo quanto previsto dal comma 7, è iscritto, a domanda da presentare al commissario liquidatore entro il medesimo termine, con decorrenza giuridica ed economica dal successivo 1° agosto, in un ruolo unico transitorio, posto alle dipendenze dello stesso commissario; il trattamento giuridico ed economico è regolato dalle norme di legge e contrattuali riferite al personale del comparto Ministeri.

     3. Il personale di cui al comma 2 è inquadrato nel ruolo unico con le modalità e secondo le tabelle di equiparazione che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il trattamento economico nella qualifica di inquadramento è determinato con il computo dell'anzianità di servizio posseduta nelle strutture di provenienza.

     4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, è utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.

     5. Ai fini previdenziali al personale iscritto nel ruolo unico si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 [5].

     6. Il personale che non abbia presentato la domanda di cui al comma 2, è ricompreso in quello di cui all'art. 13, comma 4, lettera f), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     7. In attuazione dell'art. 3, coma 6-bis, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, il commissario liquidatore ha facoltà di predisporre, con le modalità e secondo i criteri di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, un programma residuale di prepensionamenti di anzianità, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, per il personale già dipendente dall'ENCC e dalle società controllate in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le relative domande del personale interessato dovranno essere presentate irrevocabilmente entro il 15 luglio 1995 al commissario liquidatore, che entro i cinque giorni successivi ne effettua la selezione, fino a un massimo di duecento unità, e provvede ai conseguenti adempimenti.

     8. I rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti nel ruolo unico transitorio di cui al comma 2, nonchè quelli dei dipendenti le cui domande sono accolte e trasmesse agli enti previdenziali per il prepensionamento, sono estinti senza diritto al preavviso.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. 1 della L. 3 agosto 1995, n. 337.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 17 giugno 1996, n. 321. Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l'art. 45 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 5 della L. 27 marzo 2001, n. 122.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.