§ 45.1.124 – L. 14 febbraio 1987, n. 40.
Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:14/02/1987
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 4 bis. 


§ 45.1.124 – L. 14 febbraio 1987, n. 40.

Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.

(G.U. 24 febbraio 1987, n. 45).

 

     Art. 1.

     1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli enti privati, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale [1].

     2. Possono usufruire degli interventi di cui al comma 1 gli enti privati che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività; non perseguano scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino in più di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 [2].

     3. Gli enti di cui ai commi precedenti aventi personalità giuridica provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare ai propri statuti le necessarie modifiche, prevedendo, qualora mancante tra i propri organi, la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 2.

     1. L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata, nell'ambito delle disponibilità di cui al successivo articolo 4, sulla base di richieste presentate dagli enti entro il 15 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette richieste devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima [3].

     2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri e modalità per la determinazione dell'entità dei contributi [4].

 

          Art. 3.

     1. Gli enti di cui all'articolo 1 sono tenuti a presentare appositi rendiconti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo.

     2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati è effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonché delle risultanze di visite ispettive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può disporre presso le sedi centrali dei predetti enti.

 

          Art. 4. [5]

 

     Art. 4 bis. [6]

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1 a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, iscritta sul medesimo Fondo.


[1] Comma così modificato dall'art. 20 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[2] Comma così modificato dall'art. 20 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[4] Comma così sostituito dall'art. 20 bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[5] Articolo abrogato dall' art. 9 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 222, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.